Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.19 del 25-1-1993)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980 n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1991 relativo al piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 11; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 concernente l'autorizzazione alle universita' ad istituire i diplomi universitari; Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1991, relativo alla nuova tabella XXIX- bis dell'ordinamento didattico universitario; Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1992; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di ingegneria del 25 giugno 1992, del senato accademico del 10 luglio 1992 e del consiglio di amministrazione del 20 luglio 1992; Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 23 luglio 1992; Viste le ulteriori deliberazioni delle autorita' accademiche di questo Ateneo (consiglio della facolta' di ingegneria del 1 ottobre 1992, senato accademico del 2 ottobre 1992 e consiglio di amministrazione del 2 ottobre 1992); Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 241, con il conseguente spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti articoli: DIPLOMI UNIVERSITARI IN INGEGNERIA Art. 242. - Presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, sono istituiti i seguenti corsi di di- ploma universitario, di durata triennale, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341: 1) ingegneria delle infrastrutture; 2) ingegneria informatica e automatica; 3) ingegneria meccanica. I predetti corsi di diploma appartengono a tre diversi settori, corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e distinti ambiti professionali, in particolare al: 1) settore civile - il corso di diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture; 2) settore dell'informazione - il corso di diploma universitario in ingegneria informatica e automatica; 3) settore industriale - il corso di diploma universitario in ingegneria meccanica. L'iscrizione a tali corsi e' regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sara' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facolta' di ingegneria, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990. Ciascun corso puo' essere articolato in orientamenti fissati da ciascuna facolta' all'atto dell'emanazione del regolamento. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "Diplomato in ingegneria" con la specificazione del corso di diploma seguito. Art. 243 (Corsi di laurea e di diploma universitario affini). - Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario di cui all'art. 242 sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea della facolta' di ingegneria di cui all'art. 1 della Tabella XXIX del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989. Il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, e' quello della loro validita' culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del di- ploma di laurea. Conseguentemente la facolta' potra' riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea; la facolta' indichera', inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facolta' indichera', inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere; tale anno di corso, per coloro che siano in possesso di diploma universitario, sara' di regola il terzo. Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, sempre della facolta' di ingegneria, il competente consiglio di facolta' riconoscera' gli insegnamenti sempre con il criterio della loro utilita' al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e' indichera' il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. Particolare attenzione sara' rivolta dalla facolta' sia agli studenti, iscritti come fuori corso ad un corso di laurea, che a coloro che avessero interrotto gli studi di ingegneria, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini. La facolta' nel riconoscere gli studi del corso di diploma per un proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscera' gli studi completati, in modo che per conseguire il diploma di laurea gli insegnamenti aggiuntivi, a livello di annualita', comprendenti sia i corsi di insegnamento integrativi che gli insegnamenti propri del corso di laurea, non siano maggiori di norma rispettivamente di quattro e di quattordici. La facolta' dovra', quindi, formulare i piani degli studi tenendo presente questi vincoli per il proseguimento degli studi. Art. 244 (Articolazione del corso degli studi). - La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in ingegneria e' fissata in tre anni. Ciascuno dei tre anni di corso potra' essere articolato in periodi didattici piu' brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facolta'. Complessivamente l'attivita' didattica comprende almeno 2100 ore, di cui almeno 500 di attivita' pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attivita' di laboratorio potra' anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attivita' di laboratorio e di tirocinio potra' essere svolta all'interno o all'esterno dell'Universita', anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni. L'attivita' di tirocinio potra' essere ritenuta equivalente dal consiglio di corso di diploma, al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per conseguire il titolo. L'ordinamento didattico e' formulato con riferimento al modulo didattico che comprende un'attivita' didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno 50 ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalita' di esame stabilite dal consiglio di facolta'. La facolta' nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti fara' ricorso a criteri di continuita' e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un numero sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici. L'art. 6 riporta per ciascun corso di diploma universitario il numero dei moduli didattici e le relative aree disciplinari da includere obbligatoriamente nei curricula didattici. La facolta' completera' le indicazioni, fino ad un numero di trenta moduli didattici per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potra' essere discusso un eventuale elaborato scritto. Art. 245 (Regolamento dei corsi di diploma universitario). - I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformita' del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma universitario, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 341/1990. In particolare, nel regolamento saranno indicati il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici. Nel piano degli studi sara' individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sara' costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazione di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono quelle riportate nei gruppi della tabella F del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 e successive modificazioni. Nel caso in cui il corso di insegnamento e' specifico del diploma e non e' mutuato da un corso di laurea affine, occorre aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla di D.U. La denominazione degli insegnamenti integrati con moduli didattici appartenenti a diversi gruppi concorsuali, sara' diversa da quelle riportate nei gruppi stessi. Nel regolamento saranno anche riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perche' uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo. Art. 246 (Docenza). - La copertura dei moduli didattici attivati e' affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta', ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facolta' affine, ovvero per affidamento a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare una efficace attivita' didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avra' un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unita'. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne il corso di insegnamento potra' comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalita' previste negli statuti delle singole universita'. Art. 247 (Formulazione dei curricula ) . - I curricula dei diplomi universitari in ingegneria sono formulati con riferimento al modulo didattico. Nelle tabelle che seguono sono riportati il, o i, gruppi di disci- pline con il relativo numero di moduli didattici; quando necessario, e' anche riportata una precisazione sui contenuti scientifico- professionali. Nella tabella A sono indicati i moduli didattici che concorrono a costituire gli insegnamenti comuni a tutti i diplomi di ingegneria; nella tabella B i moduli didattici caratterizzanti i tre settori dell'ingegneria (civile, dell'informazione, industriale); nella tabella C gli ulteriori moduli didattici, specifici dei singoli corsi di diploma. TABELLA A Moduli didattici comuni ai D.U. in ingegneria Gruppo disciplinare Numero Contenuto --- --- --- A011 Algebra e logica matematica A012 Geometria A021 Analisi matematica A022 Calcolo delle probabilita' 4 m.d. Matematica A030 Fisica matematica A041 Analisi numerica e matematica applicata P041 Statistica B011 Fisica generale 2 m.d. Fisica B030 Struttura della materia C060 Chimica 1 m.d. Chimica I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni 1 m.d. Informatica di base H150 Estimo 1 m.d. Economia e gestione I270 Ingegneria economico gestionale TABELLA B Moduli comuni ai diplomi di settore B1 - Settore civile DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE Gruppo disciplinare Numero Contenuto --- --- --- H110 Disegno 1 m.d. H011 Idraulica 1 m.d. H012 Costruzioni idrauliche e marittime D022 Geologia applicata 1 m.d. H060 Geotecnica H071 Scienza delle costruzioni 1 m.d. H072 Tecnica delle costruzioni 1 m.d. I140 Chimica applicata, 1 m.d. scienza e tecnologia dei materiali B2 - Settore dell'informazione DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA INFORMATICA E AUTOMATICA Gruppo disciplinare Numero Contenuto --- --- --- I170 Elettrotecnica e tecnologie 1 m.d. elettriche I210 Elettronica 1 m.d. I220 Campi elettromagnetici 1 m.d. I230 Telecomunicazioni I240 Automatica 1 m.d. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni 2 m.d. B3 - Settore industriale DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA MECCANICA Gruppo disciplinare Numero Contenuto --- --- --- H071 Scienza delle costruzioni 1 m.d. Meccanica dei solidi I080 Progettazione meccanica e costruzioni di macchine I070 Meccanica applicata alle macchine 1 m.d. I090 Disegno industriale I050 Fisica tecnica 1 m.d. Termodinamica e trasmissione del calore I030 Fluidodinamica I152 Principi di ingegneria chimica I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche 1 m.d. Elettrotecnica e sue applicazio- ni I042 Macchine e sistemi energetici 1 m.d. Sistemi energeti- ci I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione I130 Metallurgia I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali 1 m.d. Materiali e rela- tive tecnologie elettriche I170 Elettrotecnica e tecnologie TABELLA C Moduli specifici del singolo diploma universitario C1.1.1 - DIPLOMA IN INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE Gruppo disciplinare Numero Contenuto --- --- --- H011 Idraulica 1 m.d. H012 Costruzioni idrauliche e marittime H020 Ingegneria sanitaria-ambientale 1 m.d. H030 Strade, ferrovie ed aeroporti 1 m.d. H040 Trasporti 1 m.d. H050 Topografia e cartografia 1 m.d. I042 Macchine e sistemi energetici 1 m.d. I070 Meccanica applicata alle macchine 1 m.d. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche 1 m.d. Elettrotecnica e macchine elet- triche I180 Macchine ed azionamenti elettrici 7 m.d. da definire in sede locale. C2.1. - DIPLOMA IN INGEGNERIA INFORMATICA E AUTOMATICA Gruppo disciplinare Numero Contenuto --- --- --- I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni 2 m.d. A042 Ricerca operativa 1 m.d. I240 Automatica 1 m.d. I240 Automatica I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni 4 m.d. 7 m.d. da definire in sede locale. C3.1. - DIPLOMA IN INGEGNERIA MECCANICA Gruppo disciplinare Numero Contenuto --- --- --- H011 Idraulica 1 m.d. Meccanica dei fluidi I030 Fluidodinamica I050 Fisica tecnica 1 m.d. I042 Macchine e sistemi energetici 1 m.d. I070 Meccanica applicata alle macchine 1 m.d. I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine 1 m.d. I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione 1 m.d. I100 Impianti industriali meccanici 1 m.d. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche 1 m.d. Azionamenti elet- trici I180 Macchine ed azionamenti elettrici 7 m.d. da definire in sede locale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Napoli, 14 ottobre 1992 Il rettore: CILIBERTO