UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II

DECRETO RETTORALE 14 ottobre 1992 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.19 del 25-1-1993)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi "Federico II" di
Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939,  n.  1162,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980 n. 28;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.
382;
  Vista la legge 19 novembre 1990,  n.  341,  relativa  alla  riforma
degli ordinamenti didattici;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 28 ottobre
1991 relativo al piano di sviluppo delle universita' per il  triennio
1991-93 ed in particolare l'art. 11;
  Visto   il   decreto   ministeriale  31  gennaio  1992  concernente
l'autorizzazione   alle   universita'   ad   istituire   i    diplomi
universitari;
  Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1991, relativo alla nuova
tabella XXIX- bis dell'ordinamento didattico universitario;
  Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1992;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni  del
consiglio della facolta' di ingegneria del 25 giugno 1992, del senato
accademico  del 10 luglio 1992 e del consiglio di amministrazione del
20 luglio 1992;
  Riconosciuta la necessita' di approvare le  modifiche  proposte  in
deroga  al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  espresso
nella seduta del 23 luglio 1992;
  Viste  le  ulteriori  deliberazioni  delle autorita' accademiche di
questo Ateneo (consiglio della facolta' di ingegneria del 1›  ottobre
1992,   senato   accademico   del  2  ottobre  1992  e  consiglio  di
amministrazione del 2 ottobre 1992);
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico  II"  di  Napoli,
approvato  e  modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e'
ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Dopo l'art. 241, con il conseguente spostamento  della  numerazione
successiva sono inseriti i seguenti articoli:
                 DIPLOMI UNIVERSITARI IN INGEGNERIA
  Art. 242. - Presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' degli
studi "Federico II" di Napoli, sono istituiti i seguenti corsi di di-
ploma  universitario,  di  durata  triennale, di cui all'art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341:
   1) ingegneria delle infrastrutture;
   2) ingegneria informatica e automatica;
   3) ingegneria meccanica.
  I  predetti  corsi  di  diploma appartengono a tre diversi settori,
corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e  distinti  ambiti
professionali, in particolare al:
   1)   settore  civile  -  il  corso  di  diploma  universitario  in
ingegneria delle infrastrutture;
   2) settore dell'informazione - il corso di  diploma  universitario
in ingegneria informatica e automatica;
   3)  settore  industriale  -  il  corso di diploma universitario in
ingegneria meccanica.
  L'iscrizione a tali corsi e' regolata in conformita' alle leggi  di
accesso agli studi universitari.
  Il  numero  degli  iscritti  sara' stabilito annualmente dal senato
accademico, sentito il consiglio della  facolta'  di  ingegneria,  in
base  ai  criteri  generali  fissati  dal Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto
comma, della legge n. 341/1990.
  Ciascun corso puo' essere articolato  in  orientamenti  fissati  da
ciascuna facolta' all'atto dell'emanazione del regolamento.
  Al  compimento degli studi viene conseguito il titolo di "Diplomato
in ingegneria" con la specificazione del corso di diploma seguito.
  Art. 243 (Corsi di laurea e di diploma universitario affini). -  Ai
fini  del  proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario
di cui all'art. 242 sono dichiarati mutuamente  affini  ed  affini  a
tutti  i corsi di laurea della facolta' di ingegneria di cui all'art.
1 della Tabella XXIX del decreto del Presidente della  Repubblica  20
maggio 1989.
  Il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti, seguiti
con  esito  positivo  nel  corso  di diploma universitario, e' quello
della  loro  validita'  culturale  (propedeutica   o   professionale)
nell'ottica  della  formazione richiesta per il conseguimento del di-
ploma di laurea.
  Conseguentemente la facolta' potra' riconoscere tutti o parte degli
insegnamenti  seguiti  con  esito  positivo  nel  corso  di   diploma
universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con
gli  insegnamenti  del  corso  di  laurea;  la  facolta'  indichera',
inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed
attivati, per completare la  formazione  per  accedere  al  corso  di
laurea,  che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari
per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non
sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.
  Il consiglio di facolta' indichera', inoltre, l'anno di  corso  del
corso  di  laurea  cui  lo studente si potra' iscrivere; tale anno di
corso, per coloro che siano in  possesso  di  diploma  universitario,
sara' di regola il terzo.
  Nei  trasferimenti  degli  studenti  tra  diversi  corsi di diploma
universitario o da  un  corso  di  laurea  ad  un  corso  di  diploma
universitario,  sempre  della  facolta'  di ingegneria, il competente
consiglio di facolta' riconoscera' gli  insegnamenti  sempre  con  il
criterio  della loro utilita' al fine della formazione necessaria per
il conseguimento del nuovo titolo e' indichera' il piano degli  studi
da  completare  per  conseguire  il  titolo  e l'anno di corso cui lo
studente potra'  iscriversi.  Particolare  attenzione  sara'  rivolta
dalla  facolta'  sia  agli  studenti, iscritti come fuori corso ad un
corso di laurea, che a coloro che avessero interrotto  gli  studi  di
ingegneria,  nel  caso che volessero completare gli studi nell'ambito
dei corsi di diploma.
  I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica
denominazione sono considerati strettamente affini.
  La facolta' nel riconoscere gli studi del corso di diploma  per  un
proseguimento  nel  corso di laurea strettamente affine, riconoscera'
gli studi completati, in modo che per conseguire il diploma di laurea
gli insegnamenti aggiuntivi, a livello  di  annualita',  comprendenti
sia  i  corsi di insegnamento integrativi che gli insegnamenti propri
del corso di laurea, non siano maggiori di norma  rispettivamente  di
quattro  e  di  quattordici.  La facolta' dovra', quindi, formulare i
piani  degli  studi  tenendo   presente   questi   vincoli   per   il
proseguimento degli studi.
  Art.  244  (Articolazione del corso degli studi). - La durata degli
studi dei corsi di diploma universitario in ingegneria e' fissata  in
tre anni.
  Ciascuno  dei tre anni di corso potra' essere articolato in periodi
didattici piu' brevi, specificandoli nel regolamento didattico  della
facolta'.
  Complessivamente  l'attivita'  didattica comprende almeno 2100 ore,
di  cui  almeno  500  di  attivita'  pratiche  di  laboratorio  o  di
tirocinio.
  L'attivita' di laboratorio potra' anche essere associata ai diversi
corsi  di  insegnamento.  L'attivita'  di  laboratorio e di tirocinio
potra' essere  svolta  all'interno  o  all'esterno  dell'Universita',
anche  in  relazione  ad  un  elaborato  finale,  presso  qualificate
istituzioni italiane o straniere con  le  quali  si  siano  stipulate
apposite convenzioni. L'attivita' di tirocinio potra' essere ritenuta
equivalente  dal  consiglio di corso di diploma, al massimo a due dei
trenta moduli didattici necessari per conseguire il titolo.
  L'ordinamento didattico e'  formulato  con  riferimento  al  modulo
didattico  che comprende un'attivita' didattica complessiva (lezioni,
esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno 50 ore. Per conseguire  il
diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito
positivo,  relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi,
con modalita' di  esame  stabilite  dal  consiglio  di  facolta'.  La
facolta'  nello  stabilire le prove di valutazione della preparazione
degli  studenti  fara'  ricorso  a  criteri  di  continuita'   e   di
accorpamento  in  modo da limitare il numero degli esami tradizionali
ad un numero sensibilmente inferiore a quello dei  moduli  didattici.
L'art. 6 riporta per ciascun corso di diploma universitario il numero
dei  moduli  didattici  e  le relative aree disciplinari da includere
obbligatoriamente nei curricula didattici. La facolta' completera' le
indicazioni, fino  ad  un  numero  di  trenta  moduli  didattici  per
raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.
  L'esame   di  diploma  consiste  in  una  discussione  tendente  ad
accertare la preparazione di base e professionale del  candidato;  in
esso potra' essere discusso un eventuale elaborato scritto.
  Art.  245  (Regolamento  dei  corsi  di diploma universitario). - I
consigli  delle  competenti  strutture  didattiche  determinano,  con
apposito  regolamento,  in  conformita'  del regolamento didattico di
Ateneo,  l'articolazione  dei  corsi  di  diploma  universitario,  in
accordo  con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge
n. 341/1990.
  In particolare, nel regolamento saranno  indicati  il  piano  degli
studi,  nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di
area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.
  Nel piano degli studi  sara'  individuata  la  denominazione  degli
insegnamenti;  ciascun  insegnamento  sara'  costituito da un singolo
modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazione  di  moduli.
Le  denominazioni degli insegnamenti sono quelle riportate nei gruppi
della tabella F del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio
1989 e  successive  modificazioni.  Nel  caso  in  cui  il  corso  di
insegnamento e' specifico del diploma e non e' mutuato da un corso di
laurea     affine,     occorre    aggiungere    alla    denominazione
dell'insegnamento  la  sigla   di   D.U.   La   denominazione   degli
insegnamenti  integrati  con  moduli didattici appartenenti a diversi
gruppi concorsuali, sara' diversa  da  quelle  riportate  nei  gruppi
stessi.
  Nel  regolamento  saranno  anche  riportati  i  vincoli,  quanto ad
insegnamenti  positivamente  superati,  perche'  uno  studente  possa
iscriversi ad un anno di corso successivo.
  Art. 246 (Docenza). - La copertura dei moduli didattici attivati e'
affidata,   nel  rispetto  delle  leggi  vigenti,  dal  consiglio  di
facolta', ai professori di ruolo dello stesso gruppo  disciplinare  o
di  gruppo  ritenuto  dalla facolta' affine, ovvero per affidamento a
professore di ruolo o  ricercatore  confermato.  Per  realizzare  una
efficace  attivita' didattica, con adeguata assistenza agli studenti,
la singola  classe  di  insegnamento  avra'  un  numero  di  studenti
iscritti non superiore, di norma, alle cento unita'.
  Al  fine  di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita'
esterne  il  corso  di  insegnamento  potra'  comprendere  moduli  da
affidare  a  professori  a contratto, con le modalita' previste negli
statuti delle singole universita'.
  Art. 247 (Formulazione dei curricula ) . - I curricula dei  diplomi
universitari  in  ingegneria sono formulati con riferimento al modulo
didattico.
  Nelle tabelle che seguono sono riportati il, o i, gruppi di  disci-
pline  con il relativo numero di moduli didattici; quando necessario,
e'  anche  riportata  una  precisazione  sui  contenuti  scientifico-
professionali.
  Nella  tabella  A sono indicati i moduli didattici che concorrono a
costituire gli insegnamenti comuni a tutti i diplomi  di  ingegneria;
nella  tabella  B  i  moduli  didattici caratterizzanti i tre settori
dell'ingegneria  (civile,  dell'informazione,   industriale);   nella
tabella C gli ulteriori moduli didattici, specifici dei singoli corsi
di diploma.
                                                            TABELLA A
 
            Moduli didattici comuni ai D.U. in ingegneria
 
     Gruppo disciplinare                Numero         Contenuto
            ---                           ---              ---
A011 Algebra e logica matematica
A012 Geometria
A021 Analisi matematica
A022 Calcolo delle probabilita'          4 m.d.     Matematica
A030 Fisica matematica
A041 Analisi numerica e matematica
       applicata
P041 Statistica
B011 Fisica generale                     2 m.d.     Fisica
B030 Struttura della materia
C060 Chimica                             1 m.d.     Chimica
I250 Sistemi di elaborazione delle
       informazioni                      1 m.d.     Informatica di
                                                      base
H150 Estimo                              1 m.d.     Economia e
                                                      gestione
I270 Ingegneria economico
       gestionale
 
                                                            TABELLA B
 
                 Moduli comuni ai diplomi di settore
 
                         B1 - Settore civile
 
                 DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA
                        DELLE INFRASTRUTTURE
 
     Gruppo disciplinare                Numero         Contenuto
            ---                           ---              ---
H110 Disegno                             1 m.d.
H011 Idraulica                           1 m.d.
H012 Costruzioni idrauliche e
       marittime
D022 Geologia applicata                  1 m.d.
H060 Geotecnica
H071 Scienza delle costruzioni           1 m.d.
H072 Tecnica delle costruzioni           1 m.d.
I140 Chimica applicata,                  1 m.d.
       scienza e tecnologia
       dei materiali
 
                    B2 - Settore dell'informazione
 
           DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA INFORMATICA
                            E AUTOMATICA
 
     Gruppo disciplinare                Numero         Contenuto
            ---                           ---              ---
I170 Elettrotecnica e tecnologie         1 m.d.
       elettriche
I210 Elettronica                         1 m.d.
I220 Campi elettromagnetici              1 m.d.
I230 Telecomunicazioni
I240 Automatica                          1 m.d.
I250 Sistemi di elaborazione delle
       informazioni                      2 m.d.
 
                       B3 - Settore industriale
 
            DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA MECCANICA
 
     Gruppo disciplinare                Numero         Contenuto
            ---                           ---              ---
H071 Scienza delle costruzioni           1 m.d.     Meccanica dei
                                                      solidi
I080 Progettazione meccanica e
       costruzioni di macchine
I070 Meccanica applicata alle macchine   1 m.d.
I090 Disegno industriale
I050 Fisica tecnica                      1 m.d.     Termodinamica e
                                                      trasmissione
                                                      del calore
I030 Fluidodinamica
I152 Principi di ingegneria chimica
I170 Elettrotecnica e tecnologie
       elettriche                        1 m.d.     Elettrotecnica e
                                                      sue applicazio-
                                                      ni
I042 Macchine e sistemi energetici       1 m.d.     Sistemi energeti-
                                                      ci
I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione
I130 Metallurgia
I140 Chimica applicata, scienza e
       tecnologia dei materiali          1 m.d.     Materiali e rela-
                                                      tive tecnologie
                                                      elettriche
I170 Elettrotecnica e tecnologie
 
                                                            TABELLA C
 
         Moduli specifici del singolo diploma universitario
 
         C1.1.1 - DIPLOMA IN INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE
 
     Gruppo disciplinare                Numero         Contenuto
            ---                           ---              ---
H011 Idraulica                           1 m.d.
H012 Costruzioni idrauliche e
       marittime
H020 Ingegneria sanitaria-ambientale     1 m.d.
H030 Strade, ferrovie ed aeroporti       1 m.d.
H040 Trasporti                           1 m.d.
H050 Topografia e cartografia            1 m.d.
I042 Macchine e sistemi energetici       1 m.d.
I070 Meccanica applicata alle
       macchine                          1 m.d.
I170 Elettrotecnica e tecnologie
       elettriche                        1 m.d.     Elettrotecnica e
                                                      macchine elet-
                                                      triche
I180 Macchine ed azionamenti
       elettrici
  7 m.d. da definire in sede locale.
 
        C2.1. - DIPLOMA IN INGEGNERIA INFORMATICA E AUTOMATICA
 
     Gruppo disciplinare                Numero         Contenuto
            ---                           ---              ---
I250 Sistemi di elaborazione delle
       informazioni                      2 m.d.
A042 Ricerca operativa                   1 m.d.
I240 Automatica                          1 m.d.
I240 Automatica
I250 Sistemi di elaborazione delle
       informazioni                      4 m.d.
  7 m.d. da definire in sede locale.
 
                C3.1. - DIPLOMA IN INGEGNERIA MECCANICA
 
     Gruppo disciplinare                Numero         Contenuto
            ---                           ---              ---
H011 Idraulica                           1 m.d.     Meccanica dei
                                                      fluidi
I030 Fluidodinamica
I050 Fisica tecnica                      1 m.d.
I042 Macchine e sistemi energetici       1 m.d.
I070 Meccanica applicata alle
       macchine                          1 m.d.
I080 Progettazione meccanica e
       costruzione di macchine           1 m.d.
I100 Tecnologie e sistemi di
       lavorazione                       1 m.d.
I100 Impianti industriali meccanici      1 m.d.
I170 Elettrotecnica e tecnologie
       elettriche                        1 m.d.     Azionamenti elet-
                                                      trici
I180 Macchine ed azionamenti elettrici
  7 m.d. da definire in sede locale.
 
 Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Napoli, 14 ottobre 1992
                                                Il rettore: CILIBERTO