MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 31 dicembre 1992 

  Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalita' degli
eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bari e Lecce.
(GU n.20 del 26-1-1993)

                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  l'art.  70  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni  delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  nonche'  le  disposizioni  della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185,  che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione
dell'esistenza  di  eccezionale  calamita'  o avversita' atmosferica,
attraverso  la  individuazione  dei  territori   danneggiati   e   le
provvidenze  da  concedere  sulla  base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista la richiesta  di  declaratoria  della  regione  Puglia  degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori danneggiati delle provvidenze  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale:
   venti impetuosi 4 ottobre 1992 nella provincia di Lecce;
   grandinate 11 ottobre 1992 nella provincia di Bari;
   grandinate 12 ottobre 1992 nella provincia di Bari;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi  segnalati,  per  effetto  dei  danni  alle  produzioni  e
strutture aziendali;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei danni alle produzioni e  strutture  aziendali  nei  sottoelencati
territori   agricoli,   in   cui   possono  trovare  applicazione  le
specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Bari:
   grandinate dell'11 ottobre 1992 - provvidenze di cui  all'art.  3,
comma  2,  lettere  b),  c), d), nel territorio dei comuni di Corato,
Giovinazzo, Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi;
   grandinate del 12 ottobre 1992 - provvidenze di  cui  all'art.  3,
comma  2,  lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Acquaviva
delle Fonti, Cassano delle Murge, Grumo Appula.
  Lecce:
   venti impetuosi del 4 ottobre 1992 - provvidenze di  cui  all'art.
3,  comma  2,  lettere  b),  c),  d),  nel  territorio  dei comuni di
Alessano,  Andrano,  Giurdignano,  Minervino   di   Lecce,   Otranto,
Poggiardo, Salve, Tricase, Uggiano La Chiesa;
   venti  impetuosi  del 4 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art.
3, comma 2, lettera  e),  nel  territorio  dei  comuni  di  Alessano,
Andrano,  Giurdignano, Minervino di Lecce, Otranto, Poggiardo, Salve,
Sternatia, Tricase, Uggiano La Chiesa.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 dicembre 1992
                                                 Il Ministro: FONTANA