Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Frosinone, Latina e Roma.(GU n.21 del 27-1-1993)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: grandinate dal 9 luglio 1992 al 27 settembre 1992 nella provincia di Roma; grandinate dal 24 luglio 1992 al 19 settembre 1992 nella provincia di Frosinone; tromba d'aria dell'11 ottobre 1992 nella provincia di Latina; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Frosinone: grandinate del 24 luglio 1992, del 4 agosto 1992, del 16 agosto 1992, del 19 settembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c) e d), nel territorio dei comuni di Pontecorvo. Latina: tromba d'aria dell'11 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c) e d), nel territorio dei comuni di Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina; tromba d'aria dell'11 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze, Terracina. Roma: grandinate del 9 luglio 1992, del 4 agosto 1992, del 26 settembre 1992, del 27 settembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c) e d), nel territorio dei comuni di Cave, Olevano Romano. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 dicembre 1992 Il Ministro: FONTANA