MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 31 dicembre 1992 

  Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalita' degli
eventi  calamitosi verificatisi nelle province di Benevento, Caserta,
Napoli e Salerno.
(GU n.21 del 27-1-1993)

                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto l'art. 70 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti   a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n.  590,  che  estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista la legge 14 febbraio  1992,  n.  185,  concernente  la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione
dell'esistenza di eccezionale  calamita'  o  avversita'  atmosferica,
attraverso   la   individuazione   dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze da concedere sulla base  delle  specifiche  richieste  da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria della regione Campania degli
eventi  calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione   nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
   venti impetuosi del 26 marzo 1992 nella provincia di Caserta;
   venti impetuosi del 26 marzo 1992 nella provincia di Salerno;
   piogge persistenti dal 1› giugno 1992  al  31  luglio  1992  nella
provincia di Benevento;
   piogge  persistenti  dal  10  giugno  1992 al 13 luglio 1992 nella
provincia di Caserta;
   piogge persistenti dal 10 giugno 1992  al  13  luglio  1992  nella
provincia di Salerno;
   piogge  persistenti  dal  10  giugno  1992 al 19 luglio 1992 nella
provincia di Napoli;
  Accertata  l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli   eventi
calamitosi   segnalati,   per  effetto  dei  danni  alle  produzioni,
strutture aziendali;
                              Decreta:
  E' dichiarata l'esistenza del carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni  alle  produzioni,  strutture  aziendali nei sottoelencati
territori  agricoli,  in  cui   possono   trovare   applicazione   le
specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Benevento:  piogge persistenti dal 1› giugno 1992 al 31 luglio 1992
- provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), nel  territorio
dei comuni di Airola, Bonea, Bucciano, Montesarchio, Paolisi.
  Caserta:
   venti impetuosi del 26 marzo 1992 - provvidenze di cui all'art. 3,
comma  2, lettera e), nel territorio dei comuni di Bellona, Carinaro,
Carinola, Casaluce, Cellule, Cesa, Falciano del Marsico,  Francolise,
Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Mondragone, Orta di Atella,
Parete,   Pastorano,   Pignataro  Maggiore,  San  Cipriano  d'Aversa,
Sant'Arpino,  Sessa  Aurunca, Sparanise, Succivo, Teverola, Trentola-
Ducenta, Villa Literno, Vitulazio;
   piogge persistenti  dal  10  giugno  1992  al  13  luglio  1992  -
provvidenze  di  cui  all'art.  3,  comma 2, lettere b), c) e d), nel
territorio dei comuni di Villa Literno.
  Napoli: piogge persistenti dal 10 giugno 1992 al 19 luglio  1992  -
provvidenze  di  cui  all'art.  3,  comma 2, lettere b), c) e d), nel
territorio dei comuni di  Acerra,  Afragola,  Boscoreale,  Brusciano,
Caivano,  Camposano,  Castellammare  di Stabia, Castello di Cisterna,
Cicciano, Cimitile, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma  Campania,
Poggiomarino,   Pompei,   San   Gennaro   Vesuviano,  San  Vitaliano,
Sant'Antonio Abate, Santa Maria La Carita', Scisciano, Striano, Torre
Annunziata.
  Salerno:
   venti impetuosi del 26 marzo 1992 - provvidenze di cui all'art. 3,
comma 2, lettere b), c), d)  e  f),  nel  territorio  dei  comuni  di
Agropoli,  Albanella,  Altavilla  Silentina,  Battipaglia,  Capaccio,
Eboli,  Giffoni  Valle  Piana,   Giungano,   Montecorvino   Pugliano,
Montecorvino  Rovella,  Olevano  sul  Tusciano,  Pontecagnano Faiano,
Salerno, Sicignano degli Alburni, Bellizzi;
   venti impetuosi del 26 marzo 1992 - provvidenze di cui all'art. 3,
comma  2,  lettera  e),  nel  territorio  dei  comuni  di   Agropoli,
Albanella, Altavilla Silentina, Battipaglia, Capaccio, Eboli, Giffoni
Valle  Piana,  Giungano, Laurino, Montecorvino Pugliano, Montecorvino
Rovella,  Olevano  sul  Tusciano,   Pontecagnano   Faiano,   Salerno,
Sicignano degli Alburni;
   piogge  persistenti  dal  10  giugno  1992  al  13  luglio  1992 -
provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere  b),  c)  e  d),  nel
territorio  dei  comuni di Angri, Baronissi, Castel San Giorgio, Cava
de'  Tirreni,  Corbara,  Fisciano,  Mercato  San   Severino,   Nocera
Inferiore,  Nocera  Superiore, Pagani, Ricigliano, Roccapiemonte, San
Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino,
Sarno, Scafati, Siano.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 dicembre 1992
                                                 Il Ministro: FONTANA