Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Ascoli Piceno e Macerata.(GU n.21 del 27-1-1993)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Marche degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: piogge alluvionali dall'8 aprile 1992 al 10 aprile 1992 nella provincia di Ascoli Piceno; piogge alluvionali dall'8 aprile 1992 al 10 aprile 1992 nella provincia di Macerata; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Ascoli Piceno: piogge alluvionali dell'8 aprile 1992, del 9 aprile 1992, del 10 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c), d), f), nel territorio dei comuni di Carassai, Cossignano, Fermo, Montalto delle Marche, Monte Giberto, Monteprandone, Monterubbiano, Ortezzano, Petritoli, Ponzano di Fermo, San Benedetto del Tronto; piogge alluvionali dell'8 aprile 1992, del 9 aprile 1992, del 10 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Monteprandone, San Benedetto del Tronto; piogge alluvionali dell'8 aprile 1992, del 9 aprile 1992, del 10 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), nel territorio dei comuni di Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Monsampolo del Tronto, Montegallo, Montemonaco, Monteprandone, Palmiano, Ripatransone, Roccafluvione, San Benedetto del Tronto, Venarotta; piogge alluvionali dell'8 aprile 1992, del 9 aprile 1992, del 10 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Acquaviva Picena, Amondola, Ascoli Piceno, Fermo, Monte Giberto, Montegallo, Monteprandone, Montottone, Ponzano di Fermo, San Bendetto del Tronto, Sant'Elpidio a Mare. Macerata: piogge alluvionali dall'8 aprile 1992 al 10 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Cessapalombo, Gualdo, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Sant'Angelo in Pontano; piogge alluvionali dall'8 aprile 1992 al 10 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Bolognola, Civitanova Marche, Gualdo, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Potenza Picena. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 gennaio 1993 Il Ministro: FONTANA