N. 11 ORDINANZA 12 - 19 gennaio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Fallimento  -  Piccole  societa'  commerciali  -  Esonero  -  Mancata
 previsione  -  Analoga  questione   gia'   dichiarata   inammissibile
 (sentenza n. 54/1991) - Inammissibilita'.
 
 (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.4 del 27-1-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA,  prof.  Francesco
    GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1 del regio
 decreto 16  marzo  1942,  n.  267  (Disciplina  del  fallimento,  del
 concordato   preventivo,  dell'amministrazione  controllata  e  della
 liquidazione coatta amministrativa), promosso  con  ordinanza  emessa
 l'8  aprile  1992  dal  Tribunale  di  Teramo nel procedimento per la
 dichiarazione di fallimento della s.n. c. Bonomo Import  di  Giuseppe
 Bonomo  e  C.,  iscritta  al  n.  346  del  registro ordinanze 1992 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  28,  prima
 serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 19 novembre  1992  il  Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto  che nel corso di un procedimento per la dichiarazione di
 fallimento della Bonomo Import di  Giuseppe  Bonomo  &  C.  s.n.  c.,
 avente  ad  oggetto  l'esercizio  del  commercio  di bevande di vario
 genere, promosso  a  seguito  di  varie  istanze  dei  creditori,  il
 Tribunale  di  Teramo  ha  sollevato,  in  relazione all'art. 3 della
 Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1
 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  nella  parte  in  cui  non
 esonera dal fallimento le piccole societa' commerciali;
      che   il   Tribunale  ha  osservato  come  la  legge-quadro  per
 l'artigianato dell'8 agosto 1985, n. 443, avrebbe esteso la qualifica
 di artigiano (e quindi  di  piccolo  imprenditore)  anche  ai  gruppi
 organizzati in forma di societa' in nome collettivo, a condizione che
 le  stesse non superino i limiti dimensionali prefissati nella legge,
 mentre invece analoga disciplina legislativa non sarebbe  intervenuta
 per  gli  esercenti  le  piccole  attivita'  commerciali  in forma di
 societa' in nome collettivo; che ne conseguirebbe per  questi  ultimi
 la  soggezione  al fallimento indipendentemente dalle loro dimensioni
 con palese ed  irrazionale  disparita'  di  trattamento  fra  le  due
 categorie   di   piccole   imprese   con   violazione  del  parametro
 costituzionale stabilito dall'art. 3 della Costituzione, posto che le
 due categorie di piccole imprese non perseguono finalita' di lucro  e
 di  profitto,  ma  solo  il  procacciamento  dei  mezzi elementari di
 sussistenza personale e familiare;
      che  la  questione  troverebbe  la  sua  rilevanza nella modesta
 entita' del  capitale  sociale  (complessivamente  dieci  milioni  di
 lire),  nell'esiguo  apporto  di ciascuno dei soci (quotisti per lire
 cinque milioni),  nella  mancanza  di  dipendenti  e,  pertanto,  nel
 personale ed esclusivo lavoro dei soci medesimi;
    Considerato che questa Corte, con sentenza n. 54 del 1991, ha gia'
 dichiarato inammissibile analoga questione;
      che l'ordinanza di rimessione non contiene nuove argomentazioni;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  1  del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
 fallimento,   del   concordato    preventivo,    dell'amministrazione
 controllata  e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte
 in cui non esonera dal fallimento le  piccole  societa'  commerciali,
 sollevata,   in   riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  dal
 Tribunale di Teramo con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0038