N. 15 ORDINANZA 12 - 19 gennaio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sanita'  pubblica  -  Regione  Sicilia  -  Ufficio di direzione delle
 uu.ss.ll. - Ineleggibilita'  dei  coordiantori  per  i  consigli  che
 concorrono  a  costituirla - Norma gia' dichiarata costituzionalmente
 illegittima (sentenza n. 463/1992) - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31, art. 9, primo comma, n.
 8).
 
 (Cost., artt. 3 e 51).
(GU n.4 del 27-1-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
    Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.
    Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco   GUIZZI,   prof.   Cesare   MIRABELLI,  prof.  Fernando
    SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, primo comma,
 n. 8, della legge della Regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31  (Norme
 per  l'applicazione  nella  Regione siciliana della legge 27 dicembre
 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi  e  indennita'  degli
 amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i
 componenti  delle  commissioni  provinciali  di  controllo.  Norme in
 materia di  ineleggibilita'  e  incompatibilita'  per  i  consiglieri
 comunali,  provinciali e di quartiere), promosso con ordinanza emessa
 il 29 maggio 1992 dalla Corte di Appello di Palermo nel  procedimento
 civile  vertente  tra  Craparo  Calogero e Venezia Giuseppe ed altri,
 iscritta al n. 7 del  registro  ordinanze  1992  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  36, prima serie speciale,
 dell'anno 1992;
    Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre  1992  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che,  con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di
 Palermo ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  51  della
 Costituzione,  questione di legittimita' dell'art. 9, primo comma, n.
 8, della legge 24 giugno 1986 n. 3, della  Regione  siciliana,  nella
 parte   in   cui   non  dispone  l'ineleggibilita'  dei  coordinatori
 dell'ufficio  di  direzione  dell'unita'  sanitaria  locale,  per   i
 consigli dei comuni che concorrono a costituirla;
    Considerato  che con sentenza n. 463 del 1992 questa Corte ha gia'
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma  "nella  parte
 in  cui  non  dispone  l'ineleggibilita'  dei  dipendenti dell'unita'
 sanitaria locale  facenti  parte  dell'ufficio  di  direzione  e  dei
 coordinatori  dell'ufficio  stesso,  per  i  consigli  dei comuni che
 concorrono a costituire l'unita' sanitaria locale;
      che  pertanto  la   questione   va   dichiarata   manifestamente
 inammissibile;
    Visti gli artt. 26 secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
 e  9,  secondo  comma,  delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,  primo  comma, n. 8 della
 legge 24 giugno  1986  n.  31  della  Regione  siciliana  "Norme  per
 l'applicazione nella Regione siciliana della legge
 27  dicembre  1985,  n.  816,  concernente  aspettative,  permessi  e
 indennita' degli amministratori locali. Determinazione  delle  misure
 dei  compensi  per  i  componenti  delle  commissioni  provinciali di
 controllo. Norme in materia di ineleggibilita' e incompatibilita' per
 i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere"),  sollevata,  in
 riferimento  agli  artt.  3  e  51  della  Costituzione,  dalla Corte
 d'appello di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: FERRI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0042