Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.23 del 29-1-1993)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Pesidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita' con nota n. 1201 dell'8 aprile 1992; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, articoli 6 e 16; Vista la nota ministeriale n. 5210 del 24 ottobre 1992; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 16 settembre 1992; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Art. 12. - All'elenco degli insegnamenti complementari della facolta' di giurisprudenza, sono aggiunte le seguenti discipline: diritto penale dell'economia; statistica giudiziaria; diritto dell'esecuzione penale. Il presente decreto sara' inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cagliari, 7 novembre 1992 Il rettore: MISTRETTA