MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 2 gennaio 1993 

  Divieto  per  tutti coloro che a qualsiasi titolo detengono bombole
costruite dalle ditte Bogap e Bogap 2000, di utilizzare  le  suddette
bombole per contenere qualsiasi gas, compresa l'aria compressa.
(GU n.24 del 30-1-1993)

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  il  decreto ministeriale 12 settembre 1925 con il quale sono
state approvate le norme di costruzione e  di  collaudo  relative  ai
recipienti  destinati  al  trasporto  di  gas compressi, liquefatti o
disciolti;
  Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579;
  Visto l'art. 2 della suddetta legge con la quale si da' la facolta'
al Ministro dei  trasporti  di  emanare  prescrizioni  relative  alla
sicurezza del trasporto;
  Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971 con il quale sono state
estese al trasporto su strada le disposizioni emanate con il suddetto
decreto ministeriale 12 settembre 1925;
  Visto  il decreto ministeriale 29 maggio 1991 con il quale e' stato
disposto il divieto ai gestori di tutte le stazioni  di  rifornimento
di  metano  per  autotrazione  di  riempire  le bombole installate su
autoveicoli, costruite dalle ditte Bogap e Bogap 2000;
  Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1991 con il quale e' stato
fatto divieto, a  tutti  coloro  che  a  qualsiasi  titolo  detengono
bombole  costruite  dalle  ditte  Bogap  e Bogap 2000, di riempire le
suddette bombole con qualsiasi gas, compresa l'aria compressa;
  Sentito il parere della commissione permanente per le  prescrizioni
sui  recipienti  per gas compressi, liquefatti o disciolti, di cui al
decreto ministeriale 12 settembre 1925, espresso nella riunione del 7
ottobre 1992,  in  base  agli  accertamenti  esperiti  sulle  bombole
costruite dalle ditte Bogag e Bogap 2000;
  Considerata  la  necessita' di garantire le indispensabili esigenze
di sicurezza;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Si fa divieto a tutti  coloro  che  a  qualsiasi  titolo  detengono
bombole  costruite  dalle  ditte  Bogap e Bogap 2000 di utilizzare le
suddette  bombole  per  contenere  qualsiasi  gas,  compresa   l'aria
compressa.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  entrera'  in  vigore  dalla  data della sua
pubblicazione.
   Roma, 2 gennaio 1993
                                                  Il Ministro: TESINI