UNIVERSITA' DI PARMA

DECRETO RETTORALE 6 maggio 1992 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.25 del 1-2-1993)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato
con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 1927,  n.  2797,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  sulle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 21 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art.  16,
comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 4 maggio 1989,
recante "Modificazione sull'ordinamento  universitario  relativamente
al corso di laurea in scienze geologiche";
  Viste  le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorita'
accademiche di questo Ateneo;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa
Universita' e convalidati dal Consiglio universitario  nazionale  nel
suo parere;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo  statuto  di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti
sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Gli articoli dal 130 al 135 compresi, riguardanti  la  facolta'  di
scienze  matematiche  fisiche e naturali - corso di laurea in scienze
geologiche,  sono  soppressi  e  sostituiti,   con   il   conseguente
scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti
nuovi articoli:
                CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE
  Art.  130.  - Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata
di cinque anni ed e' articolato in  un  triennio  di  base  e  in  un
biennio di applicazione, con distinti indirizzi.
  L'accesso  al  corso  di  laurea  e' regolato dalle disposizioni di
legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami e' di
non meno di ventiquattro, di cui  sedici  nel  triennio  e  otto  nel
biennio.
  Ciascun  corso  di  insegnamento  comporta  lo svolgimento di circa
novanta  ore,  comprensive  di  lezioni,   esercitazioni,   attivita'
pratiche guidate e seminari.
  Tra  le  discipline  del  triennio  di  base  sono  inclusi  cinque
laboratori per un totale di trecento ore: ai fini  della  valutazione
finale,  lo  studente  sosterra'  l'esame integrato con la disciplina
relativa.
  La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non
meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio
e  circa  ottocento  nel  biennio;  in  tale computo sono comprese le
lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le  esercitazioni
sul terreno e i seminari.
  Art.  131.  - Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti
irrinunciabili:
    1) istituzioni di matematiche I;
    2) istituzioni di matematiche II;
    3) fisica sperimentale I;
    4) fisica sperimentale II;
    5) chimica generale e inorganica con elementi di organica;
    6) geochimica;
    7) geografia fisica;
    8) geomorfologia;
    9) mineralogia;
   10) laboratorio di mineralogia (9, 10, esame integrato);
   11) petrografia;
   12) laboratorio di petrografia (11, 12, esame integrato);
   13) paleontologia;
   14) laboratorio di paleontologia (13, 14, esame integrato);
   15) geologia I;
   16) laboratorio di geologia I (15, 16, esame integrato);
   17) geologia II;
   18) laboratorio di geologia II (17, 18, esame integrato);
   19) rilevamento geologico;
   20) fisica terrestre;
   21) geologia applicata.
  Per la prova di accertamento unica, prevista  per  le  materie  che
danno luogo ad esame integrato, il Preside costituisce la commissione
per  l'esame  di  profitto  utilizzando i docenti dei relativi corsi,
secondo le norme dettate dalla legislazione vigente.
  Nel triennio lo studente  deve  partecipare  ad  esercitazioni  sul
terreno,  oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per
non meno di sei giorni. Sara'  compito  del  consiglio  di  corso  di
laurea  programmare annualmente le modalita' di effettuazione di tali
esercitazioni, sia se attribuite ai corsi e  ai  laboratori,  sia  se
organizzate come campagna geologica.
  La  facolta'  organizza,  altresi',  corsi  di  lingua  inglese; lo
studente deve superare un colloquio che comprende anche la traduzione
di  un  brano  di  un'opera  scientifica  dall'inglese  di  argomento
geologico. Tale colloquio deve essere superato prima della iscrizione
al biennio di applicazione.
  Allo  studente  che  ha  superato  tutti  gli  esami prescritti nel
triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il
completamento  degli  studi  propedeutici  alla  laurea  in   scienze
geologiche.
  Art.  132. - L'iscrizione al biennio di applicazione nell'indirizzo
prescelto  e'  condizionata  dal  superamento  di  tutti  gli   esami
propedeutici  (Istituzioni di matematiche I e II, Fisica sperimentale
I e II, Chimica generale e inorganica con elementi di  organica),  di
non meno di nove tra i restanti undici esami previsti per il triennio
e del colloquio di lingua inglese.
  In  ogni  caso nessun esame del biennio puo' essere sostenuto prima
di aver superato tutti gli esami del triennio.
  Il biennio di applicazione e' distinto nei seguenti indirizzi:
   indirizzo geologico - paleontologico;
   indirizzo  mineralogico  -  petrologico   -   giacimentologico   -
geochimico.
  Ogni  indirizzo  e' costituito da otto corsi di novanta ore, di cui
cinque caratterizzanti e da tre corsi a scelta dello  studente  nelle
liste  di  indirizzo  tra  le  discipline attivate. Lo studente puo',
motivandolo, scegliere discipline da liste di indirizzi diversi.
Indirizzo geologico - paleontologico.
  Discipline caratterizzanti:
    1) geologia regionale;
    2) paleontologia II;
    3) micropaleontologia;
    4) sedimentologia;
    5) geologia stratigrafica.
  Discipline facoltative:
    1) paleoecologia;
    2) paleoclimatologia;
    3) paleontologia vegetale;
    4) paleobiogeografia;
    5) geologia del quaternario;
    6) paleontologia del quaternario;
    7) geologia strutturale;
    8) geologia marina;
    9) geologia storica;
   10) fotogeologia;
   11) paleontologia stratigrafica;
   12) stratigrafia;
   13) paleontologia dei vertebrati;
   14) biostratigrafia;
   15) petrografia del sedimentario;
   16) mineralogia dei sedimenti;
   17) oceanografia;
   18) geologia del cristallino;
   19) vulcanologia;
   20) geologia degli idrocarburi;
   21) geofisica marina;
   22) astronomia;
   23) geodesia;
   24) antropologia;
   25)  meccanica  razionale  con  elementi  di  stratica  grafica  e
disegno;
   26) statistica;
   27) geologia matematica;
   28) meccanica delle rocce;
   29) idrogeologia;
   30) geofisica applicata;
   31) geomorfologia applicata I;
   32) geotecnica;
   33) topografia e cartografia.
Indirizzo mineralogico - petrologico - giacimentologico geochimico.
  Discipline caratterizzanti:
    1) chimica fisica;
    2) cristallografia;
    3) petrologia;
    4) giacimenti minerari;
    5) vulcanologia.
  Discipline facoltative:
    1) geochimica nucleare;
    2) mineralogia dei sedimenti;
    3) analisi mineralogiche;
    4) mineralogia applicata;
    5) prospezioni geochimiche;
    6) geotermia;
    7) rilevamento petrografico-giacimentologico;
    8) petrografia applicata;
    9) geologia regionale;
   10) esplorazione geologica del sottosuolo;
   11) analisi geochimiche;
   12) petrologia del metamorfico;
   13) geochimica applicata;
   14) cristallochimica;
   15) mineralogia sistematica;
   16) minerogenesi;
   17) geologia dei combustibili fossili;
   18) giacimenti di idrocarburi;
   19) prospezione geomineraria;
   20) prospezioni geofisiche;
   21) petrografia del sedimentario;
   22) astronomia;
   23) geodesia;
   24)  meccanica  razionale  con  elementi  di  stratica  grafica  e
disegno;
   25) statistica;
   26) petrotettonica;
   27) arte mineraria;
   28) petrografia regionale;
   29) analisi minerale delle rocce;
   30) geologia matematica;
   31) meccanica delle rocce;
   32) geotecnica.
  Art. 133. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve
aver superato non meno di ventiquattro esami, nonche' il colloquio di
lingua inglese.
  La tesi di laurea consiste in un lavoro sperimentale,  impostato  e
coordinato dal relatore e sviluppato dallo studente nell'ambito di un
internato  biennale,  al quarto e quinto anno di corso, con modalita'
che verranno precisate nel regolamento.
  L'esame  di  laurea   consiste   nella   discussione   del   lavoro
sperimentale di tesi.
  Il  diploma  di  laurea  riporta  il  titolo di laureato in scienze
geologiche; il relativo  certificato  fara'  menzione  dell'indirizzo
seguito.
  Il  presente  per  la  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Parma, 6 maggio 1992
                                               Il rettore: OCCHIOCUPO