Proroga del termine stabilito dal decreto ministeriale 12 marzo 1992 concernente modalita' per l'assegnazione dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo per lavorazioni da eseguire in terreni presi in affitto.(GU n.27 del 3-2-1993)
IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente il regime fiscale dei prodotti petroliferi, e le successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, recante modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi, e le successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1963 contenente le norme per la concessione della esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi destinati ad uso agricolo; Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1992, con il quale sono state apportate integrazioni alle norme del predetto decreto ministeriale 6 agosto 1963 per disciplinare l'assegnazione di prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo per lavorazioni da eseguire in terreni presi in affitto; Ritenuta l'opportunita' di prorogare il termine stabilito con l'art. 1 del menzionato decreto ministeriale 12 marzo 1992 per la presentazione della documentazione sostitutiva prevista nello stesso articolo; Decreta: Articolo unico La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 12 marzo 1992 e' prorogata al 31 dicembre 1993. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 1992 Il Ministro delle finanze GORIA Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste FONTANA