N. 2 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 1 ottobre 1992

                                 N. 2
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 14
 gennaio 1993 (della regione Veneto)
 Controlli  amministrativi  -  Annullamento da parte della commissione
 statale di controllo della delibera n. 453 del 1  ottobre 1992  della
 regione  Veneto  con  la  quale il consiglio regionale aveva ritenuto
 "che .. non deve essere pronunciata la decadenza  nei  confronti  del
 consigliere Giulio Veronese, ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n.
 16"  -  Asserita  spettanza  alla regione del potere di controllare e
 accertare la sussistenza  dei  requisiti  necessari  per  assumere  e
 conservare  la carica di consigliere regionale e asserita limitazione
 del  controllo  statale  alla  semplice  verifica  della  regolarita'
 formale  dell'atto  -  Ritenuta  non  applicabilita'  ai  consiglieri
 regionali della normativa (art. 75, seconda  comma,  della  legge  n.
 570/1960;  art.  59  della  legge  n. 62/1953 e art. 7 della legge n.
 1147/1966) che prevede forme di controllo sostitutivo  nei  confronti
 dei   consiglieri   comunali  e  provinciali,  trattandosi  di  norme
 eccezionali e come tali di stretta interpretazione.
 (Deliberazione commissione statale di  controllo  regione  Veneto  11
 novembre 1992, prot. n. 12419).
 (Cost., artt. 121 e 125).
(GU n.5 del 3-2-1993 )
   Ricorso della regione Veneto, in persona del presidente pro-tempore
 della  giunta  regionale,  autorizzato  mediante  deliberazione della
 giunta stessa n. 7017 in  data  18  dicembre  1992,  rappresentata  e
 difesa,  per  mandato a margine del presente atto, dagli avv.ti prof.
 Francesco Amato, prof. Mario Bertolissi  e  dall'avv.  Romano  Morra,
 elettivamente  domiciliata  in  Roma,  presso  il dipartimento per la
 rappresentanza della regione Veneto, piazza Borghese n. 91, contro la
 Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente  del
 Consiglio  in carica, per regolamento di competenza in relazione alla
 deliberazione della commissione statale di  controllo  nella  regione
 Veneto dell'11 novembre 1992, prot. n. 12419, con la quale si annulla
 la  deliberazione n. 453, adottata dal consiglio regionale del Veneto
 in data 1½ ottobre 1992.
                               F A T T O
    Con  atto 11 novembre 1992, prot. n. 12419 (doc. 1) la commissione
 statale  di  controllo  nella  regione   Veneto   ha   annullato   la
 deliberazione  n.  453 del 1½ ottobre 1992, con la quale il consiglio
 regionale  del  Veneto  aveva  "ritenuto  che  ..  non  deve   essere
 pronunciata   la  decadenza  nei  confronti  del  consigliere  Giulio
 Veronese, ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16" (doc. 2).
    Tale  deliberazione  era  stata  inviata,   secondo   una   prassi
 consolidata, alla commissione di controllo di legittimita' sugli atti
 regionali per una verifica della regolarita' formale della stessa.
    Senonche',  la  commissione di controllo, anziche' limitarsi a una
 verifica cosi' circoscritta, ha ritenuto di  dover  sindacare  l'atto
 nel  merito,  sovrapponendo  alla decisione sostanziale del Consiglio
 regionale  una  propria   decisione   fondata   su   una   differente
 interpretazione della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
    La  regione  Veneto propone il seguente ricorso per regolamento di
 competenza perche' ritiene la suddetta  decisione  della  commissione
 statale  di  controllo invasiva delle proprie attribuzioni in materia
 di convalida delle elezioni e decadenza dalla carica  dei  componenti
 il Consiglio regionale.
                             D I R I T T O
    1.  -  A  norma dell'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
 "al Consiglio regionale e' riservata la convalida delle elezioni  dei
 propri  componenti,  secondo  le  norme del suo regolamento interno".
 Questa disposizione e'  da  considerarsi  attuativa,  per  un  verso,
 dell'art.  121  della Costituzione e, per altro verso, dell'art. 125,
 primo comma, della Costituzione.
    Infatti, da  questa  disposizione  si  argomenta  chiaramente  che
 l'ordinamento  giuridico  attribuisce  in  via esclusiva al Consiglio
 regionale il potere di controllare e  accertare  la  sussistenza  dei
 requisti necessari per assumere e conservare la carica di consigliere
 regionale.  Del  resto,  e' principio generale che i componenti degli
 organi elettivi  sottostanno  al  giudizio  di  controllo,  circa  la
 validita'  della loro elezione e circa il loro diritto a permanere in
 carica, formulato dall'organo elettivo  cui  appartengono.  Cio'  non
 esclude  che  questi  atti  di  verifica dell'organo elettivo possano
 essere soggetti a un controllo amministrativo di legittimita', ma  e'
 chiaro  che  questo controllo non puo' andare oltre la verifica della
 regolarita'  meramente  formale  dell'atto   controllato.   In   caso
 contrario,  vi  sarebbe un insanabile contrasto tra l'attribuzione in
 via esclusiva  all'organo  elettivo  del  potere  di  verifica  delle
 condizioni  suddette e l'attribuzione della potesta' di annullamento,
 in sede di controllo esterno,  per  insussistenza  dei  requisiti  di
 legge.
    Certo,  non  si  ignora che la legge prevede per la sola convalida
 dei  consiglieri  comunali  e  provinciali,  un  potere   sostitutivo
 dell'autorita'  tutoria  nel caso di omessa delibera di convalida dei
 rispettivi  consigli  nella  seduta  immediatamente  successiva  alle
 elezioni  (artt. 75, secondo comma, della legge n. 570/1960; 59 della
 legge n. 62/53; e 7 della legge n. 1147/1966).
    Ma da cio' non si puo'  trarre  alcun  argomento  che  infirmi  il
 principio  suddetto.  Infatti,  il  potere sostitutivo dell'autorita'
 tutoria, in quanto limitativo dell'autonomia dell'ente  territoriale,
 non   puo'   essere  ammesso  che  nei  ristrettissimi  limiti  della
 previsione  legislativa.  Non  solo,  ma  la legge, prevedendo questo
 potere sostitutivo per  la  sola  omissione  della  deliberazione  di
 convalida  degli  eletti  -  e  non  anche,  ad esempio, per l'omessa
 dichiarazione di decadenza (v. art. 9- bis della legge n. 570/60)  -,
 deliberazione considerata dalla stessa legge come atto preliminare ad
 ogni  altra  attitiva'  dei  consigli  comunali e provinciali, lascia
 chiaramente intendere che tale potere non sussiste la'  dove  non  si
 tratti di impedire la paralisi dei consigli stessi o l'invalidita' di
 tutta  la  loro attivita'. Infine, non va dimenticato che una analoga
 disposizione non esiste per i consigli regionali, il che dimostra non
 solo la "maggiore latitudine  dell'autonomia  regionale"  rispetto  a
 quella  comunale  e provinciale (Sandulli, manuale, I, 1982, p. 467),
 ma dimostra anche che l'ingerenza dell'autorita' tutoria  in  materia
 di  controllo  della  validita'  dell'elezione  dei  componenti degli
 organi elettivi e del loro diritto a parmanere  in  carica  non  puo'
 essere in alcun modo elevata a regola del sistema.
    Che  quelli  enumerati  non siano principi formulati sulla base di
 pure e semplici deduzioni o, peggio ancora,  congetture  risulta  dal
 meccanismo  della  legge  che  -  demandate  all'organo  elettivo  di
 appartenenza il controllo sulla presenza dei requisiti per assumere e
 conservare la carica di consigliere regionale - riconosce  alla  sola
 autorita'  giudiziaria, adita dai legittimati, il potere di accertare
 la sussistenza o meno dei requisiti di legge in  ordine  alla  stessa
 carica.
    Certo,  tra  i  legittimati vi e' - ai sensi dell'art. 19, secondo
 comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 -  anche  il  commissario
 del Governo; ma questo dimostra, inequivocabilmente, che il controllo
 demandato  agli  organi  governativi e', a tutto concedere, limitato,
 alla verifica della regolarita' formale degli  adempimenti  posti  in
 essere   dal   consiglio   e   preordinati   all'eventuale  esercizio
 dell'azione davanti all'autorita' giudiziaria. E' del tutto evidente,
 infatti, che l'attribuzione  della  legittimazione  all'esercizio  di
 tale  azione  al commissario del Governo (che presiede la commissione
 statale di controllo) sarebbe del  tutto  priva  di  razionalita'  se
 l'organo  governativo  di controllo potesse egli stesso sostituire la
 decisione del consiglio regionale con una propria di accertamento dei
 requisiti per l'assunzione e la conservazione della carica.
    E che tale e non altro sia  la  decisione  di  annullamento  della
 commissione  statale  di controllo che ha provocato questo ricorso e'
 dimostrato dal fatto che se la stessa fosse  valida  e  corretta,  il
 consiglio  regionale,  dato  il  carattere obbligatorio e a contenuto
 rigorosamente vincolato dell'attto di convalida o di  decadenza,  non
 avrebbe  altra  scelta che quella di adeguarsi ad essa e il risultato
 sarebbe  perfettamente  identico  a  quello   dell'atto   sostitutivo
 dell'organo di controllo.
    2. - La tesi qui sostenuta - si badi - non e' contraddetta nel suo
 fondamento  dal  fatto  che  in  dottrina  e  nella giurisprudenza di
 codesta Corte si riconosca la  non  assimilabilita'  della  posizione
 costituzionale  del  consiglio  regionale  al  Parlamento,  in quanto
 quest'ultima e' espressione di sovranita', mentre i  consigli  godono
 soltanto  di  una  autonomia politica. L'autonomia politica, infatti,
 significa esclusione di ingerenze di organi  esterni  nella  relativa
 sfera  (di  autonomia),  tanto  piu'  quando  il  dettato legislativo
 prefigura,  a  chiare  lettere,  tempi  e  modi  di  esercizio  di un
 riscontro che non deve essere lesivo di simili prerogative.
    Che si tratti di questione che attiene  all'autonomia  degli  enti
 territoriali  d'ogni specie - non suscettibile di limitazioni diverse
 da quelle puntualmente stabilite dall'ordinamento - e' dimostrato dal
 fatto che, anche relativamente a  comuni  e  province,  la  legge  ha
 riconosciuto  l'esistenza  di  un  interesse  pubblico  alla regolare
 costituzione degli organi elettivi degli enti  locali,  che  -  fatta
 eccezione   del   limitatissimo   potere  sostitutivo  dell'autorita'
 tutoria, di cui si e' detto - puo' essere fatta valere  dagli  organi
 amministrativi  di  controllo  soltanto  al di fuori del loro normale
 potere di imperio, per mezzo dell'azione  giudiziaria  (art.  82  del
 d.P.R.  16  maggio  1960,  n. 570; idem, il gia' citato art. 19 della
 legge n. 108/1968). Con questa azione, naturalmente,  gli  organi  di
 controllo    non    fatto    valere    un    interesse    particolare
 dell'Amministrazione,  ma  il  pubblico  interesse  a  che  la  legge
 elettorale  e le leggi ad essa collegate (che dispongono, ad esempio,
 in tema di decadenza ecc.) siano puntualmente applicate. Resta fermo,
 peraltro, che questo e' l'unico mezzo, in materia elettorale  locale,
 riconosciuto  dall'ordinamento  agli organi suddetti. Ne discende che
 ogniqualvolta l'organo di controllo delibera un  annullamento  di  un
 atto   delle   assemblee   elettive   incidente  sulla  assunzione  e
 conservazione della carica di un suo componente eccede l'ordine delle
 proprie competenze, concretizzando, quando si tratti di  delibera  di
 Consiglio  regionale,  il  conflitto  di attribuzioni enunciato nelle
 premesse dell'atto.
                               P. Q. M.
 si chiede che la Corte costituzionale:
    Dichiari che spetta alla regione Veneto (e, per essa, al consiglio
 regionale) il potere-dovere di accertare la sussistenza dei requisiti
 per assumere e conservare la carica di consigliere;
    Dichiari che non spetta allo Stato (e, per esso, alla  commissione
 statale)  il  potere  di accertare in sede di controllo la ricorrenza
 degli stessi  requisiti  e,  pertanto,  il  potere  di  annullare  la
 decisione del Consiglio regionale sostituendosi ad esso;
    Annulli  l'atto  emanato,  indicato in epigrafe, della commissione
 statale di controllo nella regione Veneto, se ed in quanto operante.
      Padova-Roma, addi' 16 dicembre 1992
 Avv. Prof. Francesco AMATO -  Avv.  Prof.  Mario  BERTOLISSI  -  Avv.
 Romano MORRA
 93C0030