N. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 16 gennaio 1993

                                 N. 3
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 16
 gennaio 1993 (della regione Lombardia)
 Disposizioni  per  l'ammissione  ai  corsi  regionali per l'esercizio
 delle arti ausiliarie di  ottico  ed  odontotecnico  nonche'  per  la
 durata  e  la  conclusione degli stessi - Disciplina dei corsi svolti
 dagli  istituti  professionali  di  Stato  e  finalizzati  anche   al
 conseguimento del diploma di maturita' professionale - Determinazione
 in  tre  anni della durata dei corsi regionali e comunque autorizzati
 dalle regioni per il  conseguimento  dell'attestato  di  abilitazione
 all'esercizio  delle  suddette arti ausiliarie sanitarie - Disciplina
 uniforme dei programmi (in analogia al regime  dettato  dal  d.m.  23
 aprile  1992 per i corsi svolti dagli istituti professionali di Stato
 con l'aggiunta della lingua straniera), nonche'  degli  orari,  della
 composizione    della    commissione   per   gli   esami   finali   e
 dell'adeguamento, anche in corso  d'anno,  dei  programmi  dei  corsi
 iniziati  nell'anno  scolastico 1992-1993 - Subordinazione all'intesa
 con il Ministro dei corsi sperimentali per ottico di durata  biennale
 per  allievi  in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e
 disciplina ministeriale, anche per tali corsi, dei programmi e  degli
 orari  -  Asserita  invasione  della sfera di competenza regionale in
 materia di istruzione  artigiana  e  professionale  e  di  assistenza
 sanitaria  ed  ospedaliera  e  in  particolare (art. 27 del d.P.R. n.
 616/1977) in materia  di  "formazione  degli  operatori  sanitari"  -
 Eccessiva   analiticita'   della  disciplina  normativa  impugnata  e
 illegittima utilizzazione dello strumento  del  decreto  ministeriale
 per  delimitare  la  sfera  di competenza delle regioni in materie ad
 esse   attribuite   -   Riferimenti   alle   sentenze   della   Corte
 costituzionale  nn.  216/1976, 89/1977, 696/1988, 165 e 372 del 1989,
 49, 204, 346, 391 e 465 del 1991, e 461/1992.
 (Decreto del Ministro della sanita' 28 ottobre 1992).
 (Cost., art. 117).
(GU n.5 del 3-2-1993 )
   Ricorso per la regione Lombardia, in persona  del  presidente  pro-
 tempore   della  giunta  regionale,  dott.ssa  Fiorella  Ghilardotti,
 rappresentata e difesa, come da mandato a margine del presente  atto,
 e  in  virtu' di deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio,
 dagli avv. proff.  Giuseppe  Franco  Ferrari  e  Giorgio  Recchia  ed
 elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Corso
 Trieste  n.    88, per conflitto di attribuzione contro il Presidente
 del Consiglio dei Ministri pro-tempore, a seguito e per  effetto  del
 decreto  del  Ministro  della  Sanita'  28  ottobre 1992 (in Gazzetta
 Ufficiale dell'11 novembre 1992, n. 266,  serie  generale),  portante
 "Disposizioni  per  l'ammissione  ai  corsi regionali per l'esercizio
 delle arti ausiliarie di  ottico  ed  odontotecnico  nonche'  per  la
 durata e la conclusione dei corsi stessi".
    1.  -  La  materia  "istruzione  artigiana  e professionale", come
 organicamente definita dagli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 616/1977, e'
 assegnata - come e' noto - alle regioni ordinarie dagli artt.  117  e
 118  della  Costituzione.  In particolare, le funzioni amministrative
 gia' esercitate dagli organi centrali e  periferici  dello  Stato  in
 materia  di  formazione professionale delle arti sanitarie ausiliarie
 sono state trasferite alle  Regioni  a  statuto  ordinario  gia'  dal
 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10 (art. 1, secondo comma, lett. f)).
    Tale  trsferimento  include  naturalmente  i  corsi finalizzati al
 rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione di  ottico
 e  odontotecnico  nell'intero territorio nazionale, gia' disciplinati
 dall'art. 140 del t.u. delle leggi sanitarie approvato  con  r.d.  n.
 1256/1934:  cosi'  si e' gia' espressa codesta Corte con la decisione
 n. 346/1991.
    D'altronde, gli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 616/1977, nel  fornire
 una   definizione   organicamente  ampia  della  materia,  non  hanno
 sottratto alla competenza regionale tali attivita' corsuali; come del
 pari l'art.  40  dello  stesso  d.P.R.,  nell'elencare  le  residuali
 competenze   statali,  menziona  esclusivamente  la  vigilanza  sulla
 osservanza della legislazione statale e l'attivita' di formazione  ed
 addestramento professionale delle forze armate, dei corpi assimilati,
 e dell'amministrazione dello Stato per i propri dipendenti. La legge-
 quadro  del  21  dicembre  1978,  n.  845  non  ha  poi operato alcun
 ulteriore ritaglio a favore dello Stato.
    L'art. 6, lettera q) della legge di riforma sanitaria n.  833/1978
 ha   riservato  allo  Stato  "la  fissazione  dei  requisiti  per  la
 determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari, le
 disposizioni generali per la durata e la conclusione  dei  corsi;  la
 determinazione dei requisiti necessari per la ammissione alle scuole,
 nonche'  dei  requisiti  per  l'esercizio delle professioni mediche e
 sanitarie ausiliarie".
    Questa articolata disciplina  dei  rapporti  fra  lo  Stato  e  le
 regioni  in materia di formazione professionale si intreccia altresi'
 con  quella  relativa   alla   materia   "assistenza   sanitaria   ed
 ospedaliera", assegnata alla competenza regionale dall'art. 117 della
 Costituzione  ed  oggetto  di  trasferimento  delle relative funzioni
 amministrative in forza dell'art. 27 del d.P.R. n. 616/1977.
    E' proprio tale ultima disposizione che riconosce  l'esistenza  di
 una  sovrapposizione  delle  due  materie, atteso che, alla lett. i),
 menziona tra le funzioni amministrative  in  materia  di  "assistenza
 sanitaria  ed  ospedaliera"  proprio  la  "formazione degli operatori
 sanitari", sia pure con l'esclusione (del tutto comprensibile)  della
 "formazione  universitaria  e post-universitaria". Il successivo art.
 30,  poi,  riservava  allo  Stato  le  sole  funzioni  amministrative
 concernenti:  "la  determinazione  dei  livelli  minimi di scolarita'
 necessari  per  l'ammissione  alle  scuole  per  operatori  sanitari,
 nonche'  dei  requisiti  minimi  per  l'esercizio  delle  professioni
 mediche, sanitarie ed ausiliarie .."  (lett.  s).  Su  queste  ultime
 previsioni  ha  peraltro  inciso  il gia' cit. art. 6, lett. q) della
 legge n. 833/1979, di riforma sanitaria.
    Come  si  vede,  l'area  della  istruzione   professionale   degli
 operatori   sanitari  finisce  per  essere  coperta  da  una  duplice
 competenza regionale, mentre allo Stato  restano  riservate  le  sole
 funzioni  - per dir cosi' - "apicali", attinenti al coordinamento del
 settore ed alla  omogeneizzazione  di  taluni  tratti  caratteristici
 minimi degli operatori sanitari.
    2. - il d.m. sanita' impugnato con il presente ricorso si richiama
 al precedente decreto 23 aprile 1992 (in Gazzetta Ufficiale 18 giugno
 1992,  n.  142,  supplemento  ordinario  n.  88: v. doc. 1), inteso a
 disciplinare - come indica con tutta chiarezza  il  "considerato"  in
 premessa  all'atto  qui  impugnato  - "prevalentemente i corsi svolti
 dagli  istituti  professionali  di  Stato  e  finalizzati  anche   al
 conseguimento  del  diploma di maturita' professionale" (in tal senso
 si esprimeva  d'altronde  anche  la  nota  della  direzione  generale
 ospedali - Divisione VI - del Ministero della sanita' prot. Min. san.
 900.6/VII.A.G/5366:  cfr.  doc.  2),  per ricavarne la necessita' "di
 dover  disciplinare  in  coerenza  con  le  richiamate   disposizioni
 generali  ed  in attesa del riordinamento delle profesisoni sanitarie
 non mediche, i predetti corsi di formazione di competenza  regionale"
 (primo "ritenuto" della premessa dell'atto impugnato).
    Sulla  base  di tali discutibili presupposti, il d.m. determina in
 tre anni la durata dei corsi regionali o comunque  autorizzati  dalle
 regioni   per   il   conseguimento   dell'attestato  di  abilitazione
 all'esercizio delle arti  ausiliarie  sanitarie  di  odontotecnico  e
 ottico (art. 1) e individua i requisiti di ammissione ai corsi stessi
 (art.  2):  siffatte  previsioni  paiono  riconducibili al fondamento
 legislativo rappresentato dall'art. 6 lett. q) legge  n.  833/1978  e
 dunque rientrano nele competenze statali.
    Al   contrario,   esorbitano   macroscopicamente  dalla  sfera  di
 attribuzioni statali, come determinata sul fondamento normativo sopra
 descritto,  la  disciplina  uniforme  dei  programmi,   operata   per
 estensione  del  regime dettato dal precedente d.m. sanita' 23 aprile
 1992 per i corsi analoghi  svolti,  peraltro  su  base  quinquennale,
 dagli  istituti  professionali di Stato - con l'aggiunta della lingua
 straniera - (art. 3, primo  comma,  nonche',  quanto  alla  premessa,
 secondo  "ritenuto");  la  disciplina  analitica degli orari (art. 3,
 secondo comma e allegato 1);  la  determinazione  della  composizione
 della commissione davanti alla quale vanno sostenuti gli esami finali
 (art.   5);   la   prescrizione   e   individuazione  di  un  modello
 standardizzato di attestato da rilasciarsi all'atto  del  superamento
 dell'esame finale (art. 6 e allegato 3); la prescrizione di immediata
 operativita'    delle   disposizioni   sopra   elencate   e   persino
 l'adeguamento,  anche  in  corso  d'anno,  dei  programmi  dei  corsi
 iniziati  nell'anno  scolastico  1992/1993  (art.  7, primo e secondo
 comma);  la  subordinazione  all'intesa  con  il  Ministro  di  corsi
 sperimentali per ottici di durata biennale per allievi in possesso di
 diploma  di scuola secondaria superiore e la disciplina ministeriale,
 per tali corsi, dei programmi e degli orari (art. 8, primo e  secondo
 comma e allegato 2).
    3.  -  Il  decreto impugnato opera una illegittima invasione delle
 competenze  regionali  in  materia   di   "istruzione   artigiana   e
 professionale"   e   "assistenza   sanitaria  ed  ospedaliera",  come
 integrativamente ricostruite dal d.P.R. n. 616/1977  e  dalle  leggi-
 quadro  nn.  833/1978  e  845/1978,  senza  trovare  alcun fondamento
 normativo primario nell'art.  6  lett.  q)  della  legge  di  riforma
 sanitaria.
    La   giurisprudenza   della  Corte  costituzionale  ha  d'altronde
 reiteratamente e costantemente negato che la disciplina dei programmi
 e dell'organizzazione dei corsi  di  formazione  professionale  possa
 essere  sottratta  alla  sfera  di  attribuzioni  regionali, salva la
 garanzia di possibili forme di coordinamento  e  controllo  centrale,
 intese  ad  assicurare standards qualitativi e quantitativi minimi, e
 verifiche  relative  ala  valutazione  finale  del  risultato   della
 frequenza  ai  corsi,  ove sia previsto un titolo abilitante su scala
 nazionale (cfr. sentenze nn. 216/1976, 89/1977, 165/1989 e 372/1989).
    Numerose  delle  decisioni  citate  hanno   accolto   censure   di
 illegittimita'  costituzionale  indirizzate avverso leggi statali: la
 decisione n. 372/1989, in particolare,  ha  sanzionato  la  legge  n.
 6/1989   per  l'eccessiva  dettagliatezza  nella  disciplina  statale
 dell'organizzazione didattica dei corsi per guida alpina. Non mancano
 inoltre statuizioni recenti adottate nello stesso senso  in  sede  di
 conflitto  di  attribuzione  (cfr.  ad es. la sentenza n. 696/1988 in
 tema di corsi professionali per agenti o rappresentanti di  commercio
 e   la  n.  391/1991  in  materia  di  corsi  per  agenti  affari  in
 mediazione).
    Ci  troviamo  dunque   di   fronte   ad   una   imponente   corpus
 giurisprudenziale,   che   ha  contribuito  alla  salvaguardia  delle
 competenze  regionali  relative  alla  istruzione  professionale   da
 illegittime  invasioni  da  parte  dello  Stato.  Il  rigore  di tale
 giurisprudenza  deve  essere  peraltro accentuato nel caso di specie,
 poiche' - come si e' visto - il settore che interessa fa parte  anche
 della  materia  "assistenza  sanitaria  ed ospedaliera", essa pure di
 competenza regionale.
    Non  si  puo'  dimenticare  che  il  decreto  impugnato   contiene
 previsioni  violative del principio del buon andamento della pubblica
 amministrazione - fissato  dall'art.  97  della  Costituzione  -  che
 ridondano  in  lesione  delle competenze costituzionalmente riservate
 alle regioni. In particolare,  appare  irrazionale  e  pericolosa  la
 previsione  di  cui al cit. art. 7, secondo comma, in forza del quale
 "i programmi  di  insegnamento  dei  corsi  gia'  iniziati  nell'anno
 scolastico 1992-1993 devono essere progressivamente adeguati a quelli
 previsti  dal  presente  decreto". In questo modo, infatti, si incide
 sulla organizzazione dei corsi regionali addirittura in corso d'anno,
 e cioe' quando la programmazione scolastica regionale ha trovato gia'
 una sua attuazione e i partecipanti ai corsi hanno gia' ricevuto  una
 istruzione  "calibrata"  su  una organizzazione corsuale prestabilita
 che si pretende ora di sovvertire. Le  gravi  conseguenze  di  simile
 previsione  non  sono certo attenuate dal precetto in forza del quale
 l'adeguamento dei programmi deve  avvenire  "progressivamente":  cio'
 costituisce  anzi  ulteriore  fattore  di  confusione  ed incertezza,
 poiche' determina la commistione fra programmi diversi e  la  perdita
 di qualunque razionale unitarieta' dell'insegnamento impartito.
    4.  - Va altresi' considerato che la regione Lombardia ha da molto
 tempo autonomamente disciplinato (legge regionale del 7 giugno  1980,
 n. 92: v. doc. 3) pressoche' tutti i profili delle attivita' corsuali
 in parola. In particolare, l'art. 18 regolamenta la programmazione, e
 l'art.  19  contiene  una  dettagliata  disciplina della composizione
 delle commissioni per le prove di accertamento finali, che il decreto
 impugnato  vorrebbe  ora  sostituire  invece  con   le   disposizioni
 dell'art. 5.
    In  particolare,  l'art.  49  della  legge  regionale  n. 95/1980,
 dettato  espressamente  in  tema  di  arti  ausiliarie  del   settore
 sanitario,  richiama  la  normativa  concernente  le  altre attivita'
 corsuali, anche con riguardo  alla  composizione  delle  commissioni,
 contemplando  quanto  a  quest'ultima  l'applicazione  del modello di
 commissione  previsto  dal  decreto  impugnato  solo  per   i   corsi
 legalmente  riconosciuti  ai  sensi della legge n. 86/1942 (artt. 6 e
 7).
   Se  e'  vero  che   nella   fattispecie   sussiste   la   specifica
 eccettuazione a favore dello Stato di competenze in forza dell'art. 6
 lett.  q)  legge  n. 833/1978, si e' pero' visto come tale fondamento
 normativo  primario  sia  inidoneo  a   supportare   una   disciplina
 amministrativa  ben  piu'  estesa di quanto consentito dal ritaglio a
 favore dello Stato, pur  scrupolosamente  conformato  in  termini  di
 "disposizioni generali".
    5.  -  La  Corte  costituzionale  ha  inoltre piu' volte reiterato
 l'insegnamento per cui un regolamento ministeriale,  pur  configurato
 come  di  esecuzione  di legge statale, non puo' porre norme intese a
 limitare la sfera delle competenze delle regioni in materie  ad  esse
 attribuite:   e  cio'  sia  in  omaggio  alle  regole  costituzionali
 sull'ordine delle fonti sia per espressa  disposizione  dell'art.  17
 primo  comma  lett.  b)  e  terzo comma della legge n. 400/1988 (cfr.
 sentenze nn. 49/1991, 204/1991, 391/1991, 465/1991 e 461/1992).
    Anche  sotto  questo profilo si conferma l'esorbitanza del decreto
 impugnato dalla sfera di attribuzioni riservata allo Stato.
                               P. Q. M.
    La regione Lombardia chiede che  la  Corte  costituzionale  voglia
 dichiarare  che  non  spetta allo Stato, e per esso al Ministro della
 Sanita', di disciplinare i corsi regionali per l'esercizio delle arti
 ausiliarie di ottico ed odontotecnico per i  profili  illustrati  nel
 presente ricorso, e per l'effetto annulare l'atto qui impugnato.
      Milano-Roma, addi' 8 gennaio 1993
   Avv. prof. Giuseppe Franco FERRARI' - Avv. prof. Giorgio RECCHIA

 93C0031