N. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 16 gennaio 1993
N. 3 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 16 gennaio 1993 (della regione Lombardia) Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonche' per la durata e la conclusione degli stessi - Disciplina dei corsi svolti dagli istituti professionali di Stato e finalizzati anche al conseguimento del diploma di maturita' professionale - Determinazione in tre anni della durata dei corsi regionali e comunque autorizzati dalle regioni per il conseguimento dell'attestato di abilitazione all'esercizio delle suddette arti ausiliarie sanitarie - Disciplina uniforme dei programmi (in analogia al regime dettato dal d.m. 23 aprile 1992 per i corsi svolti dagli istituti professionali di Stato con l'aggiunta della lingua straniera), nonche' degli orari, della composizione della commissione per gli esami finali e dell'adeguamento, anche in corso d'anno, dei programmi dei corsi iniziati nell'anno scolastico 1992-1993 - Subordinazione all'intesa con il Ministro dei corsi sperimentali per ottico di durata biennale per allievi in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e disciplina ministeriale, anche per tali corsi, dei programmi e degli orari - Asserita invasione della sfera di competenza regionale in materia di istruzione artigiana e professionale e di assistenza sanitaria ed ospedaliera e in particolare (art. 27 del d.P.R. n. 616/1977) in materia di "formazione degli operatori sanitari" - Eccessiva analiticita' della disciplina normativa impugnata e illegittima utilizzazione dello strumento del decreto ministeriale per delimitare la sfera di competenza delle regioni in materie ad esse attribuite - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 216/1976, 89/1977, 696/1988, 165 e 372 del 1989, 49, 204, 346, 391 e 465 del 1991, e 461/1992. (Decreto del Ministro della sanita' 28 ottobre 1992). (Cost., art. 117).(GU n.5 del 3-2-1993 )
Ricorso per la regione Lombardia, in persona del presidente pro- tempore della giunta regionale, dott.ssa Fiorella Ghilardotti, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del presente atto, e in virtu' di deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio, dagli avv. proff. Giuseppe Franco Ferrari e Giorgio Recchia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Corso Trieste n. 88, per conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, a seguito e per effetto del decreto del Ministro della Sanita' 28 ottobre 1992 (in Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 1992, n. 266, serie generale), portante "Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonche' per la durata e la conclusione dei corsi stessi". 1. - La materia "istruzione artigiana e professionale", come organicamente definita dagli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 616/1977, e' assegnata - come e' noto - alle regioni ordinarie dagli artt. 117 e 118 della Costituzione. In particolare, le funzioni amministrative gia' esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di formazione professionale delle arti sanitarie ausiliarie sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario gia' dal d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10 (art. 1, secondo comma, lett. f)). Tale trsferimento include naturalmente i corsi finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione di ottico e odontotecnico nell'intero territorio nazionale, gia' disciplinati dall'art. 140 del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. n. 1256/1934: cosi' si e' gia' espressa codesta Corte con la decisione n. 346/1991. D'altronde, gli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 616/1977, nel fornire una definizione organicamente ampia della materia, non hanno sottratto alla competenza regionale tali attivita' corsuali; come del pari l'art. 40 dello stesso d.P.R., nell'elencare le residuali competenze statali, menziona esclusivamente la vigilanza sulla osservanza della legislazione statale e l'attivita' di formazione ed addestramento professionale delle forze armate, dei corpi assimilati, e dell'amministrazione dello Stato per i propri dipendenti. La legge- quadro del 21 dicembre 1978, n. 845 non ha poi operato alcun ulteriore ritaglio a favore dello Stato. L'art. 6, lettera q) della legge di riforma sanitaria n. 833/1978 ha riservato allo Stato "la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari, le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per la ammissione alle scuole, nonche' dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie". Questa articolata disciplina dei rapporti fra lo Stato e le regioni in materia di formazione professionale si intreccia altresi' con quella relativa alla materia "assistenza sanitaria ed ospedaliera", assegnata alla competenza regionale dall'art. 117 della Costituzione ed oggetto di trasferimento delle relative funzioni amministrative in forza dell'art. 27 del d.P.R. n. 616/1977. E' proprio tale ultima disposizione che riconosce l'esistenza di una sovrapposizione delle due materie, atteso che, alla lett. i), menziona tra le funzioni amministrative in materia di "assistenza sanitaria ed ospedaliera" proprio la "formazione degli operatori sanitari", sia pure con l'esclusione (del tutto comprensibile) della "formazione universitaria e post-universitaria". Il successivo art. 30, poi, riservava allo Stato le sole funzioni amministrative concernenti: "la determinazione dei livelli minimi di scolarita' necessari per l'ammissione alle scuole per operatori sanitari, nonche' dei requisiti minimi per l'esercizio delle professioni mediche, sanitarie ed ausiliarie .." (lett. s). Su queste ultime previsioni ha peraltro inciso il gia' cit. art. 6, lett. q) della legge n. 833/1979, di riforma sanitaria. Come si vede, l'area della istruzione professionale degli operatori sanitari finisce per essere coperta da una duplice competenza regionale, mentre allo Stato restano riservate le sole funzioni - per dir cosi' - "apicali", attinenti al coordinamento del settore ed alla omogeneizzazione di taluni tratti caratteristici minimi degli operatori sanitari. 2. - il d.m. sanita' impugnato con il presente ricorso si richiama al precedente decreto 23 aprile 1992 (in Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1992, n. 142, supplemento ordinario n. 88: v. doc. 1), inteso a disciplinare - come indica con tutta chiarezza il "considerato" in premessa all'atto qui impugnato - "prevalentemente i corsi svolti dagli istituti professionali di Stato e finalizzati anche al conseguimento del diploma di maturita' professionale" (in tal senso si esprimeva d'altronde anche la nota della direzione generale ospedali - Divisione VI - del Ministero della sanita' prot. Min. san. 900.6/VII.A.G/5366: cfr. doc. 2), per ricavarne la necessita' "di dover disciplinare in coerenza con le richiamate disposizioni generali ed in attesa del riordinamento delle profesisoni sanitarie non mediche, i predetti corsi di formazione di competenza regionale" (primo "ritenuto" della premessa dell'atto impugnato). Sulla base di tali discutibili presupposti, il d.m. determina in tre anni la durata dei corsi regionali o comunque autorizzati dalle regioni per il conseguimento dell'attestato di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie di odontotecnico e ottico (art. 1) e individua i requisiti di ammissione ai corsi stessi (art. 2): siffatte previsioni paiono riconducibili al fondamento legislativo rappresentato dall'art. 6 lett. q) legge n. 833/1978 e dunque rientrano nele competenze statali. Al contrario, esorbitano macroscopicamente dalla sfera di attribuzioni statali, come determinata sul fondamento normativo sopra descritto, la disciplina uniforme dei programmi, operata per estensione del regime dettato dal precedente d.m. sanita' 23 aprile 1992 per i corsi analoghi svolti, peraltro su base quinquennale, dagli istituti professionali di Stato - con l'aggiunta della lingua straniera - (art. 3, primo comma, nonche', quanto alla premessa, secondo "ritenuto"); la disciplina analitica degli orari (art. 3, secondo comma e allegato 1); la determinazione della composizione della commissione davanti alla quale vanno sostenuti gli esami finali (art. 5); la prescrizione e individuazione di un modello standardizzato di attestato da rilasciarsi all'atto del superamento dell'esame finale (art. 6 e allegato 3); la prescrizione di immediata operativita' delle disposizioni sopra elencate e persino l'adeguamento, anche in corso d'anno, dei programmi dei corsi iniziati nell'anno scolastico 1992/1993 (art. 7, primo e secondo comma); la subordinazione all'intesa con il Ministro di corsi sperimentali per ottici di durata biennale per allievi in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e la disciplina ministeriale, per tali corsi, dei programmi e degli orari (art. 8, primo e secondo comma e allegato 2). 3. - Il decreto impugnato opera una illegittima invasione delle competenze regionali in materia di "istruzione artigiana e professionale" e "assistenza sanitaria ed ospedaliera", come integrativamente ricostruite dal d.P.R. n. 616/1977 e dalle leggi- quadro nn. 833/1978 e 845/1978, senza trovare alcun fondamento normativo primario nell'art. 6 lett. q) della legge di riforma sanitaria. La giurisprudenza della Corte costituzionale ha d'altronde reiteratamente e costantemente negato che la disciplina dei programmi e dell'organizzazione dei corsi di formazione professionale possa essere sottratta alla sfera di attribuzioni regionali, salva la garanzia di possibili forme di coordinamento e controllo centrale, intese ad assicurare standards qualitativi e quantitativi minimi, e verifiche relative ala valutazione finale del risultato della frequenza ai corsi, ove sia previsto un titolo abilitante su scala nazionale (cfr. sentenze nn. 216/1976, 89/1977, 165/1989 e 372/1989). Numerose delle decisioni citate hanno accolto censure di illegittimita' costituzionale indirizzate avverso leggi statali: la decisione n. 372/1989, in particolare, ha sanzionato la legge n. 6/1989 per l'eccessiva dettagliatezza nella disciplina statale dell'organizzazione didattica dei corsi per guida alpina. Non mancano inoltre statuizioni recenti adottate nello stesso senso in sede di conflitto di attribuzione (cfr. ad es. la sentenza n. 696/1988 in tema di corsi professionali per agenti o rappresentanti di commercio e la n. 391/1991 in materia di corsi per agenti affari in mediazione). Ci troviamo dunque di fronte ad una imponente corpus giurisprudenziale, che ha contribuito alla salvaguardia delle competenze regionali relative alla istruzione professionale da illegittime invasioni da parte dello Stato. Il rigore di tale giurisprudenza deve essere peraltro accentuato nel caso di specie, poiche' - come si e' visto - il settore che interessa fa parte anche della materia "assistenza sanitaria ed ospedaliera", essa pure di competenza regionale. Non si puo' dimenticare che il decreto impugnato contiene previsioni violative del principio del buon andamento della pubblica amministrazione - fissato dall'art. 97 della Costituzione - che ridondano in lesione delle competenze costituzionalmente riservate alle regioni. In particolare, appare irrazionale e pericolosa la previsione di cui al cit. art. 7, secondo comma, in forza del quale "i programmi di insegnamento dei corsi gia' iniziati nell'anno scolastico 1992-1993 devono essere progressivamente adeguati a quelli previsti dal presente decreto". In questo modo, infatti, si incide sulla organizzazione dei corsi regionali addirittura in corso d'anno, e cioe' quando la programmazione scolastica regionale ha trovato gia' una sua attuazione e i partecipanti ai corsi hanno gia' ricevuto una istruzione "calibrata" su una organizzazione corsuale prestabilita che si pretende ora di sovvertire. Le gravi conseguenze di simile previsione non sono certo attenuate dal precetto in forza del quale l'adeguamento dei programmi deve avvenire "progressivamente": cio' costituisce anzi ulteriore fattore di confusione ed incertezza, poiche' determina la commistione fra programmi diversi e la perdita di qualunque razionale unitarieta' dell'insegnamento impartito. 4. - Va altresi' considerato che la regione Lombardia ha da molto tempo autonomamente disciplinato (legge regionale del 7 giugno 1980, n. 92: v. doc. 3) pressoche' tutti i profili delle attivita' corsuali in parola. In particolare, l'art. 18 regolamenta la programmazione, e l'art. 19 contiene una dettagliata disciplina della composizione delle commissioni per le prove di accertamento finali, che il decreto impugnato vorrebbe ora sostituire invece con le disposizioni dell'art. 5. In particolare, l'art. 49 della legge regionale n. 95/1980, dettato espressamente in tema di arti ausiliarie del settore sanitario, richiama la normativa concernente le altre attivita' corsuali, anche con riguardo alla composizione delle commissioni, contemplando quanto a quest'ultima l'applicazione del modello di commissione previsto dal decreto impugnato solo per i corsi legalmente riconosciuti ai sensi della legge n. 86/1942 (artt. 6 e 7). Se e' vero che nella fattispecie sussiste la specifica eccettuazione a favore dello Stato di competenze in forza dell'art. 6 lett. q) legge n. 833/1978, si e' pero' visto come tale fondamento normativo primario sia inidoneo a supportare una disciplina amministrativa ben piu' estesa di quanto consentito dal ritaglio a favore dello Stato, pur scrupolosamente conformato in termini di "disposizioni generali". 5. - La Corte costituzionale ha inoltre piu' volte reiterato l'insegnamento per cui un regolamento ministeriale, pur configurato come di esecuzione di legge statale, non puo' porre norme intese a limitare la sfera delle competenze delle regioni in materie ad esse attribuite: e cio' sia in omaggio alle regole costituzionali sull'ordine delle fonti sia per espressa disposizione dell'art. 17 primo comma lett. b) e terzo comma della legge n. 400/1988 (cfr. sentenze nn. 49/1991, 204/1991, 391/1991, 465/1991 e 461/1992). Anche sotto questo profilo si conferma l'esorbitanza del decreto impugnato dalla sfera di attribuzioni riservata allo Stato.
P. Q. M. La regione Lombardia chiede che la Corte costituzionale voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro della Sanita', di disciplinare i corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico per i profili illustrati nel presente ricorso, e per l'effetto annulare l'atto qui impugnato. Milano-Roma, addi' 8 gennaio 1993 Avv. prof. Giuseppe Franco FERRARI' - Avv. prof. Giorgio RECCHIA 93C0031