N. 14 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 ottobre 1992

                                 N. 14
 Ordinanza emessa il 1 ottobre 1992  dal  tribunale  di  Mantova  nel
 procedimento penale a carico di Pedrazzoli Maria
 Alimenti  e  bevande  (igiene  e  commercio) - Adulterazione di carni
 bovine - Previsione di un trattamento sanzionatorio  piu'  favorevole
 di  quello  stabilito  per l'analoga condotta (adulterazione di altre
 sostanze alimentari) dall'art. 440 cod.  pen. inapplicabile  al  caso
 di  specie  per  la  esistenza  della  impugnata specifica disciplina
 concernente  le  carni  bovine   -   Ingiustificata   disparita'   di
 trattamento.
 (D.-Lgs. 27 gennaio 1992, n. 118, art. 3, primo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.5 del 3-2-1993 )
                             IL TRIBUNALE
    Premesso  che  l'imputata  Pedrazzoli  Maria  e'  stata rinviata a
 giudizio per rispondere del reato di cui agli  articoli  81,  capov.,
 440  del c.p., per avere nella sua qualita' di titolare della omonima
 azienda agricola corrente in Gonzaga e con piu' azioni esecutive  del
 medesimo disegno criminoso, corrotto ed adulterato sostanze destinate
 all'alimentazione,  nella  specie  carni  bovine, prima che venissero
 distribuite per il consumo, in particolare somministrando  ai  bovini
 del  proprio  allevamento sostanze estrogene ed anabolizzanti al fine
 di ottenere un illecito accrescimento ponderale  e  cosi'  rendendole
 pericolose per la salute pubblica; in Gonzaga, nel marzo del 1990;
      che  nel  corso  del  dibattimento  e'  stata  disposta  perizia
 tecnica, a seguito della quale si e' accertato  che  nelle  carni  di
 almeno   due  bovini  provenienti  dall'allevamento  dell'imputata  e
 macellati presso il macello A.C.M. di Reggio Emilia era presente,  in
 quantita'  rilevante,  il dietilstilbestrolo, sostanza stilbenica, la
 cui   elevatissima   azione   cancerogenetica    e'    universalmente
 riconosciuta dalla scienza medica;
      che  a  quest'ultimo  riguardo  il  perito ha riferito che studi
 epidemiologici compiuti negli Stati Uniti d'America hanno dimostrato,
 su  basi  statistiche,  l'azione   causale   del   dietilstilbestrolo
 nell'insorgenza  di  tumori dell'apparato genitale in bambine in eta'
 pubere nate da madri che  avevano  assunto  a  scopo  terapeutico  la
 suddetta   sostanza  anche  10  anni  prima  del  manifestarsi  della
 malattia;
      che il perito ha altresi' soggiunto che il  D.E.S.  permane  per
 molti  mesi  in  concentrazioni  pericolose per la salute umana delle
 carni degli animali trattati e che, dopo la macellazione, puo' essere
 rilevato anche a distanza di anni quando le  carni  siano  conservate
 mediante congelamento;
    Considerato  che  il  p.m.  ha  sostenuto  al  dibattimento che la
 condotta  oggetto   dell'imputazione   deve   ritenersi   attualmente
 sanzionata   esclusivamente   ai   sensi   dell'art.  3  del  decreto
 legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, norma che punisce  con  la  pena
 dell'arresto  e  dell'ammenda  colui  che  somministra  ad animali da
 azienda  (cioe',  come  precisa  l'art.  1   del   predetto   decreto
 legislativo,    ad    animali    allevati    per   essere   destinati
 all'alimentazione umana) sotto qualunque forma e  per  qualunque  via
 sostanze stilbeniche;
      che   questa   tesi   e'  condivisa  dal  collegio,  perche'  la
 somministrazione ad  animali  destinati  all'alimentazione  umana  di
 prodotti   stilbenici   rientra   nell'ambito   della   condotta   di
 adulterazione di sostanze destinate all'alimentazione prima che siano
 distribuite per il consumo, condotta punita ai  sensi  dell'art.  440
 del c.p.;
      che  pertanto,  in  virtu'  del  principio di specialita' di cui
 all'art. 15 del c.p.,  la  condotta  di  chi  adultera  carni  bovine
 destinate  all'alimentazione  umana  mediante  somministrazione  agli
 animali   di   sostanze   stilbeniche   deve   ritenersi   sanzionata
 esclusivamente dall'art. 3 del decreto legislativo n. 118/1992;
    Ritenuto  che, alla luce di questa interpretazione, il legislatore
 abbia palesemente violato il principio di uguaglianza di cui all'art.
 3 della Costituzione, avendo riservato a  colui  che  adultera  carni
 bovine   mediante   somministrazione   di   sostanze  stilbeniche  un
 trattamento sanzionatorio di gran lunga piu'  favorevole  rispetto  a
 quello  previsto  per  la  condotta  di  chi adultera qualunque altra
 sostanza  alimentare  diversa  dalle  carni  bovine  anche   mediante
 l'impiego di additivi meno dannosi degli stilbenici;
    Considerato  altresi' che questo diverso trattamento sanzionatorio
 non risponde  ad  alcun  criterio  di  ragionevolezza,  tenuto  conto
 dell'elevatissima  nocivita'  delle  sostanze  stilbeniche, capaci di
 provocare gravissimi danni alla salute anche dopo  molti  anni  dalla
 loro somministrazione;
                               P. Q. M.
    Solleva   d'ufficio,   perche'   rilevante  e  non  manifestamente
 infondata, la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  3,
 primo  comma,  del  decreto  legislativo  27  gennaio 1992 n. 118 per
 contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
    Dispone  la  sospensione   del   procedimento   e   la   immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due
 Camere del Parlamento.
      Mantova, addi' 1½ ottobre 1992
                       Il presidente: SCAGLIONI

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