N. 16 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 novembre 1992

                                 N. 16
 Ordinanza  emessa  il  3  novembre  1992  dal  pretore di Viterbo nel
 procedimento civile vertente tra Laurenti Lucio ed altri e E.N.P.A.V.
 Previdenza e assistenza sociale - Controversie in materia -  ENPAV  -
 Unico  foro  competente: Roma - Disparita' di trattamento rispetto ai
 soggetti di tutti gli altri rapporti previdenziali  ed  assistenziali
 con incidenza sul diritto ad agire in giudizio - Richiamo ai principi
 della sentenza n. 117/1990.
 (Legge 6 ottobre 1967, n. 949, art. 9).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.5 del 3-2-1993 )
                              IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva che precede;
                             O S S E R V A
    Laurenti  Lucio  ed  altri,  tutti  veterinari iscritti negli albi
 professionali,  con  ricorso  depositato  in  data  3  dicembre  1991
 proponevano domande contro l'E.N.P.A.V. (Ente nazionale di previdenza
 ed  assistenza  dei  veterinari); l'ente si costituiva in giudizio ed
 eccepiva preliminarmente l'incompetenza per territorio di questo pre-
 tore, ai sensi dell'art. 9 della legge 6 ottobre 1967, n. 949.
    All'udienza 15  ottobre  1992  il  pretore,  d'ufficio,  sollevava
 questione   di  legittimita'  costituzionale  della  norma  predetta,
 riservando la motivazione.
    Cio' premesso in fatto, osserva il giudicante che la questione  e'
 rilevante.
    Appare  fondata  infatti l'eccezione di incompetenza atteso che la
 norma cosi' dispone "Per tutte le controversie sia attive che passive
 che riguardano l'E.N.P.A.V., foro competente e' esclusivamente quello
 di Roma".
    Ritiene il pretore che, per il  principio  di  specialita',  detta
 norma  non  sia  stata  abrogata  dalla  successiva entrata in vigore
 dell'art. 444 del codice di  procedura  penale  che  dispone  in  via
 generale  circa  la  competenza  per  le  controversie  in materia di
 previdenza ed assistenza obbligatorie.
    La rilevanza e' cio' premesso in re ipsa, atteso che, legittima in
 ipotesi, la norma  impugnata,  il  giudicante  non  potrebbe  affatto
 entrare  nel  merito  della  controversia  ma  dovrebbe  limitarsi  a
 definire il giudizio accogliendo l'eccezione preliminare.
    La  questione  e'  peraltro,  a  parere   dello   scrivente,   non
 manifestamente infondata.
    E' lecito infatti dubitare della legittimita' della norma, sia con
 riferimento   all'art.  3  della  Costituzione,  per  l'irragionevole
 disparita' di trattamento degli iscritti all'E.N.P.A.V.  rispetto  ai
 soggetti  di tutti gli altri rapporti previdenziali ed assistenziali,
 sia con riferimento all'art. 24  della  Costituzione,  in  quanto  lo
 spostamento   di   competenza  territoriale  appare  suscettibile  di
 incidere in concreto sul diritto dei predetti iscritti  di  agire  in
 giudizio.
    Soprattutto   sotto  il  primo  profilo,  questo  pretore  intende
 richiamare le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale  nella
 sentenza   9   marzo  1990,  n.  117,  con  la  quale  ha  dichiarato
 l'illegittimita' dell'art. 23 della legge  17  maggio  1985,  n.  210
 "nella  parte in cui prevede che le controversie in materia di lavoro
 relative al personale dipendente dall'ente FFS siano devolute al pre-
 tore del luogo ove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato  nel
 cui  distretto  si trova il giudice che sarebbe competente secondo le
 norme  ordinarie,  anziche'  del  pretore   competente   secondo   la
 disciplina generale delle controversie in materia di lavoro".
    Va  rilevato che la norma in esame pone una disciplina ancora piu'
 accentratrice  di  quella  del  foro  erariale,  atteso  che  devolve
 qualsiasi  controversia  in  materia al giudice di Roma, prescindendo
 anche dall'organizzazione distrettuale dell'avvocatura dello Stato  e
 dal  conseguente  parziale  decentramento,  determinando  una deroga,
 unica in materia previdenziale, alle rilevanti ragioni  di  interesse
 pubblico  cui  all'art. 444 del c.p.c., in ordine alla competenza per
 territorio del giudice della previdenza.
    Orbene, non v'e' dubbio che tale regola e' effettivamente in grado
 di rendere piu' elevato il costo del giudizio,  quando  questo  debba
 svolgersi  in  una  sede  lontana  dalla residenza degli interessati;
 quindi la disposizione impugnata pone in  essere  una  disparita'  di
 trattamento, rispetto ai soggetti parti di rapporti previdenziali con
 altri  enti,  che  si  risolve  manifestamente  in una violazione del
 principio di  uguaglianza  sancito  dall'art.  3  della  Costituzione
 (nonche'  in  un aggravio, tale da incidere, limitandolo in fatto sul
 diritto di agire in giudizio, di cui all'art.  24)  ove  non  risulti
 giustificato da differenza di situazioni o da ragionevoli esigenze.
    Orbene,  non  si  ravvisa  alcuna  diversita' di posizione tra gli
 iscritti all'E.N.P.A.V. e i soggetti parti di rapporti  previdenziali
 con  altri  enti,  tale  da giustificare razionalmente il trattamento
 deteriore fatto ai primi; ne' si ravvisano particolari motivi tali da
 far  ritenere  l'E.N.P.A.V.,  piu',  che  altri  enti  previdenziali,
 meritevoli  di  tutela  particolarmente intensa, al punto da incidere
 negativamente sul principio di maggior tutela del soggetto  parte  di
 rapporti  previdenziali, cui e' ispirata la disciplina generale delle
 controversie in materia di previdenza ed assistenza.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 9 della legge 6 ottobre 1967,
 n. 949, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il presente processo;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei  Ministri,  e
 comunicata  ai Presidenti della Camera dei deputati e al Senato della
 Repubblica.
      Viterbo, addi' 3 novembre 1992
                         Il pretore: PASCOLINI

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