N. 22 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 1991- 19 gennaio 1993
N. 22 Ordinanza emessa l'11 ottobre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 gennaio 1993) dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Conti Fernando ed altri e I.N.P.S. ed altro Sanita' pubblica - Contributi sociali di malattia - Misura - Determinazione - Criteri - Riferimento al "reddito complessivo ai fini I.R.Pe.F." e pertanto al reddito lordo anziche' al reddito effettivo - Violazione del principio della capacita' contributiva. (Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, ottavo comma; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 10, sesto comma). (Cost., art. 53).(GU n.5 del 3-2-1993 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 27 settembre 1991, nella causa n. 96523 del 1991 tra Conti Fernando, Lodi Sandro, Borgese Salvatore, Amodeo Aurelio, Petrina Antonio, Colistra Francesco, Poti Adriano, Vecchione Emilia, Rinaldi Guido, Orestano Andrea, Como Enrico, Bianchi Claudio (avv. Salvatore Orestano), l'I.N.P.S. e il Ministero del tesoro, osseva che i ricorrenti, tutti liberi professionisti, hanno proposto ricorso contro l'I.N.P.S. e contro il Ministero del tesoro perche' nei loro confronti venga stabilito che non e' da loro dovuto per il 1990 il contributo previsto dall'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ottavo comma, e art. 10 della legge n. 67/1988 sesto comma, sostenendo la illegittimita' costituzionale di tale norma. Va sottolineato che il disposto del cit. art. 31, che si richiama al "reddito complessivo ai fini Irpef", si riferisce indubbiamente al reddito lordo, cioe' comprendente anche le somme chiamate "oneri deducibili" e si pone cosi' in contrasto, ad avviso del pretore, con i principi generali dell'ordinamento in materia di capacita' contributiva e prelievo fiscale fissati dall'art. 53 della Costituzione. E' ben vero che, come ha piu' volte ribadito la Corte costituzionale, la natura del contributo dovuto al servizio sanitario nazionale non e' specificamente tributaria, ma resta pur sempre il fatto che la legge ha fatto riferimento per determinarlo, al reddito ai fini dell'Irpef e che, cosi' facendo, ha giustificato e commisurato il dovere del singolo cittadino di contribuire alla spesa sanitaria, con la sua capacita' contributiva. Tutto cio' sembra porsi in contrasto con la norma costituzionale sopra richiamata, che richiede pur sempre nelle norme che dispongono il concorso dei cittadini alel spese pubbliche in ragione della propria capacita' contributiva, il rispetto dei principi di coerenza e razionalita', che risultano violati quando ad un medesimo soggetto la capacita' di contribuire a dette spese viene attribuita in maniera che sia, senza logica spiegazione, volta per volta diversa. Va cosi' ritenuto non manifestamente infondato il dubbio di illegittimita' costituzionale avanzato dalla difesa dei ricorrenti, relativo all'art. 31, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'art. 10, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, mentre la questione e' chiaramente rilevante ai fini della decisione della causa;
P. Q. M. Ritenuta non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 31, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 10, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in relazione all'art. 53 della Costituzione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento; Moda la cancelleria per le comunicazioni e notificazioni di rito. Roma, addi' 11 ottobre 1991 Il pretore: (firma illeggibile) Il cancelliere: (firma illeggibile) 93C0054