N. 25 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 luglio 1992- 19 gennaio 1993

                                 N. 25
 Ordinanza   emessa   il   29   luglio   1992  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il  19  gennaio  1993)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  del  Friuli-Venezia Giulia - Trieste, sul ricorso proposto
 da Belloni Fabrizio contro la provincia di Trieste ed altri.
 Regione Friuli-Venezia Giulia - Elezioni -  Facolta'  dei  partiti  o
 gruppi  politici, che abbiano avuto eletto un loro rappresentante nel
 consiglio regionale alle  ultime  elezioni,  di  presentare,  per  le
 elezioni  provinciali,  liste  senza alcuna sottoscrizione - Asserita
 invasione della sfera di competenza statale in  materia  di  elezioni
 provinciali,  confermata,  secondo il giudice rimettente, anche dalla
 previsione dello statuto  regionale  che  attribuisce  alla  potesta'
 legislativa  della  regione  la materia dell'"Ordinamento dei comuni"
 senza alcun riferimento alle province  -  Riferimento  alla  sentenza
 della Corte costituzionale n.  105/1957.
 (Legge regione Friuli-Venezia Giulia 3 aprile 1985, n. 15, art. 1).
 (Cost.,  art.  116; statuto Friuli-Venezia Giulia 31 gennaio 1963, n.
 1, art. 5, punto 5).
(GU n.5 del 3-2-1993 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  n.  532/1992
 proposto  da  Fabrizio  Belloni,  in  proprio  quale elettore e quale
 segretario nazionale della Lega Nord Trieste rappresentato  e  difeso
 dagli  avvocati  Luciano Sampietro e Giuseppe Sbisa' presso lo studio
 dei quali, in Trieste, via S. Francesco n. 11  ha  eletto  domicilio;
 contro  la provincia di Trieste in persona del legale rappresentante,
 rappresentata e difesa dall'avv. Federico Rosati,  presso  lo  studio
 del  quale, in Trieste, via S. Spiridione n. 7 ha eletto domicilio; e
 contro  l'ufficio  elettorale  centrale   in   persona   del   legale
 rappresentante,  rappresentato e difeso dall'avvocatura distretturale
 dello Stato di Trieste, domiciliataria per  legge;  e  nei  confronti
 della  Lista  per  Trieste, in persona del legale rappresentante pro-
 tempore, non costituita in giudizio; e di  Paolo  Ghersina,  Giovanni
 Peterlin,  Sergio  Trauner,  Arnaldo Rossi, Stojan Spetic, Adi Millo,
 Manfredi Poillucci,  Massimo  Marzulli,  Giorgio  Di  Mario,  Manuele
 Braico,   Paolo  De  Gavardo,  Piero  Camber,  Bruno  Cavicchioli  Di
 Giovanni, Alberto Dini, Eva Gruden Larcher,  Ferruccio  Klingendrath,
 Edoardo  Marchio, Roberto Menia, Aldo Debelli, Bruno Sulli, Vittorino
 Caldi,  Dario  Crozzoli,  Fabio  Vallon  e  Nives   Cossutta,   tutti
 consiglieri eletti nel consiglio provinciale nelle elezioni del 7 e 8
 giugno 1992, anch'essi non costituiti; per l'annullamento del verbale
 di proclamazione degli eletti nelle elezioni del 7 e 8 giugno 1992 al
 consiglio  provinciale  di  Trieste e del precedente provvedimento di
 ammissione della "Lista per Trieste" alle elezioni medesime;
    Visto il ricorso, depositato il  1½  luglio  1992  e  ridepositato
 presso la segreteria il 9 luglio 1992 con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  della  provincia di
 Trieste depositato  il  17  luglio  1992  e  dell'ufficio  elettorale
 centrale depositato il 23 luglio 1992;
    Viste le memorie prodotte dalle parti;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Data  per  letta  alla  pubblica  udienza  del  29  luglio 1992 la
 relazione del consigliere Umberto Zuballi ed uditi, altresi',  l'avv.
 Sbisa'  per  il  ricorrente,  il  sig.  Belloni, l'avv. Rosati per la
 provincia e Viola per l'avvocatura dello Stato;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Il ricorrente, che agisce sia in qualita' di segretario  nazionale
 della  Lega  Nord  Trieste  che quale elettore, impugna il verbale di
 proclamazione  degli  eletti  al  consiglio  provinciale  di  Trieste
 relativo alle elezioni amministrative svoltesi' il 7 e 8 giugno 1992.
 Fa  presente  che  la  Lista  per Trieste, formazione politica cui il
 presente ricorso e' stato notificato, ha utilizzato per  proporre  la
 propria  lista di candidati, l'art. 1 della legge regionale n. 15 del
 3 aprile 1985, norma questa che sarebbe contraria alla  Costituzione;
 cio'   comporterebbe  la  illegittima  ammissione  alla  competizione
 elettorale di detta lista.
    In via di diritto quindi illustra il seguente  motivo:  violazione
 di  legge  (art.  32 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 14 della
 legge 8 marzo 1951, n. 122, e art. 1 del d.l. 3 maggio 1976, n. 161)
 previa declaratoria di incostituzionalita' della  legge  regionale  3
 aprile 1985, n. 15, art. 1.
    Il  ricorrente  illustra  la  normativa relativa alla presentazone
 delle  liste  nei  comuni  e  nelle  province  che  prevede,  in  via
 alternativa,  la sottoscrizione di un certo numero di elettori ovvero
 nessuna sottoscrizione per i gruppi politici  che  abbiano  avuto  un
 loro  rappresentante  eletto in Parlamento. La legge regionale citata
 poi  ha  previsto  che,  in  occasione  delle  elezioni  comunali   e
 provinciali,  non necessita alcuna sottoscrizione anche per i partiti
 o gruppi politici che hanno avuto eletto un  loro  rappresentante  in
 consiglio regionale alle ultime elezioni.
    Quest'ultima  disposizione  sarebbe  -  ad avviso del ricorrente -
 incostituzionale  sotto  un  duplice  profilo.   Innanzi   tutto   la
 disposizione   regionale   contrasterebbe   con   l'art.   116  della
 Costituzione e con gli artt. 4 e 5, n. 5, della legge  costituzionale
 1½ gennaio 1963, n. 1 (statuto regionale).
    La regione Friuli-Venezia Giulia avrebbe infatti legiferato in una
 materia,   quella   dell'elettorato  dei  comuni  e  delle  province,
 riservata allo Stato debordando in tal modo dalle competenze legisla-
 tive sia  piena  che  ripartita  previste  dallo  statuto  regionale;
 escluso  che  tale materia rientri tra quelle di cui all'art. 4 dello
 statuto, essa non potrebbe nemmeno essere ricompresa tra  la  materia
 "Ordinamento  dei  comuni" di cui all'art. 5, punto 5, sia perche' il
 termine ordinamento non comprenderebbe la disciplina  dell'elettorato
 sia  perche' comunque la regione non possiederebbe alcuna potesta' in
 materia di province.
    Comunque la potesta' legislativa "ripartita" dovrebbe rispettare i
 principi della legislazione  statale,  tra  cui  quello  fondamentale
 della   sottoscrizione  qualificata  delle  liste  partecipanti  alle
 competizioni elettorali, principio  di  cui  la  legge  nazionale  n.
 161/1976  costituisce  solo un'eccezione, tra l'altro di portata piu'
 limitata, rispetto alla legge regionale.
    In conclusione, sul punto la  regione  Friuli-Venezia  Giulia  non
 potrebbe  essere legittimata a superare un principio solo perche' una
 legge statale vi avrebbe derogato.
    In secondo luogo la norma regionale avrebbe violato gli artt. 3  e
 51  della  Costituzione. Il privilegio a favore delle liste che hanno
 avuto  un  proprio  rappresentante  eletto  in  consiglio   regionale
 discriminerebbe   infatti  in  maniera  irragionevole  le  formazioni
 politiche presenti in altri consigli regionali  diversi  dal  Friuli-
 Venezia Giulia, violando in tal modo le condizioni di eguaglianza per
 l'accesso   alle   cariche   elettive  prevista  dall'art.  51  della
 Costituzione e in contrasto con il  principio  generale,  vigente  in
 materia   di   autonomia   comunale,   della   libera   scelta  degli
 amministratori sul piano nazionale.
    Ad avviso del ricorrente, dall'accoglimento delle due questioni di
 illegittimita' costituzionale deriverebbe,  previa  cassazione  della
 citata  legge  ad  opera  della  Corte costituzionale, l'annullamento
 dell'ammissione della Lista per Trieste e conseguentemente  dell'atto
 di proclamazione degli eletti qui impugnato.
    Conclusivamente  chiede  che,  previo  invio  della questione alla
 Corte costituzionale  venga  annullato  l'atto  impugnato  e  vangano
 ripetute  le  elezioni  provinciali, con l'esclusione della Lista per
 Trieste.
    La provincia  di  Trieste,  costituitasi  in  giudizio,  eccepisce
 l'inammissibilita'  del ricorso per una serie di ragioni: non sarebbe
 identificabile la associazione politica ricorrente,  denominata  Lega
 Nord  Trieste  nel ricorso e solo Lega Nord nella delega, mancherebbe
 la  notifica  all'ufficio  elettorale  centrale,  non  sarebbe  stato
 depositato tempestivamente il verbale di proclamazione degli  eletti,
 e  infine il signor Belloni non avrebbe depositato ne' il certificato
 d'iscrizione alle liste elettorali ne' la documentazione  comprovante
 la sua qualifica di segretario della Lega Nord Trieste. La resistente
 contesta poi anche nel merito il gravame, concludendo in conformita'.
    L'avvocatura  dello  Stato,  costituita  per  l'ufficio elettorale
 centrale, eccepita l'inammissibilita' del ricorso perche' la veste di
 segretario nazionale di gruppo politico non  costituirebbe  posizione
 legittimante,   si   rimette   a   giustizia   sulla   questione   di
 costituzionalita'.
                             D I R I T T O
    Conviene    preliminarmente    esaminare    le    eccezioni     di
 inammissibilita' sollevate dalle parti resistenti.
    Quanto  alla  mancata identificazione della parte istante, risulta
 chiaramente che la associazione politica ricorrente e' la  Lega  Nord
 Trieste,  laddove  la  mancata aggiunta della dizione "Trieste" nella
 delega non vale a rendere dubbia la sua identificazione.
    Trattandosi  poi  di  una  associazione  politica  presente   alle
 elezioni,  deve ritenersi sussistente il suo interesse, ne' necessita
 alcuna indagine sulla effettiva qualifica di  segretario  del  signor
 Belloni, che del resto non viene contestata.
    In  ogni  caso  il  ricorso sarebbe comunque ammissibile in quanto
 proposto dal sig. Belloni anche in qualita' di elettore.
    Quanto alla mancata notifica all'ufficio elettorale centrale, essa
 risulta invece effettuata, cosi' come risultano depositati  in  causa
 sia  il  certificato  d'iscrizione  alle  liste  elettorali  del sig.
 Belloni, sia il verbale di proclamazione degli eletti,  nel  rispetto
 dell'art. 83/11 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, potendo essere
 detti atti depositati anche successivamente ai termini di cui a detto
 articolo, come da giurisprudenza.
    Quanto alla eventuale abrogazione della legge regionale n. 15/1985
 ad  opera di norme statali successive, essa non solo non e' avvenuta,
 in quanto detta legge  regionale  fa  salva  espressamente  la  legge
 statale  n.  161/1976  (e  quindi  anche le sue modifiche), ma non ne
 contrasta alcun principio.
    Quanto al merito, il ricorso e' incentrato in via esclusiva su  di
 una  serie  di  questioni  di legittimita' costituzionale dell'art. 1
 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 3 aprile 1985, n. 15,
 nella parte in cui consente ai partiti o gruppi politici che  abbiano
 avuto,  nell'ultima elezione, eletto almeno un rappresentante in seno
 al consiglio regionale,  di  presentarsi  alle  elezioni  provinciali
 senza alcuna sottoscrizione.
    La  questione  e'  indubbiamente rilevante, in quanto i ricorrenti
 (un elettore e una formazione politica) contestano l'ammissione  alle
 elezioni  provinciali  svoltesi  nella  provincia di Trieste il 7 e 8
 giugno 1992 della controinteressata "Lista per Trieste", al quale  ha
 presentato  appunto  la  propria lista di candidati avvalendosi della
 citata  norma  regionale.  Quale  quest'ultima   venisse   dichiarata
 incostituzionale, l'ammissione di detto gruppo politico alle elezioni
 provinciali  diverrebbe  illegittima,  con conseguente caducazione di
 tutti gli atti susseguenti,  ivi  compreso  l'atto  di  proclamazione
 degli eletti qui impugnato.
    L'interesse  fatto  valere in ricorso risulta, quindi, quello alla
 correttezza del procedimento elettorale e a che le elezioni in parola
 vengano  ripetute  con  la  partecipazione  delle   sole   formazioni
 politiche legittimamente presentatesi.
    Questo  collegio,  esaminata  cosi' come prospettata in ricorso la
 questione relativa alla potesta' legislativa regionale in materia  di
 elezioni  provinciali  (la  quale  dal  punto di vista logico risulta
 assorbente  rispetto  alle   restanti   questioni   di   legittimita'
 costituzionale  riguardanti  i  limiti  di tale potesta') la ritiene,
 oltre che rilevante, anche non manifestamente infondata.
    La  regola  generale,  infatti  desumibile  dall'art.  116   della
 Costituzione,  e'  che  spetta  allo  Stato  legiferare in materia di
 elezioni provinciali, mentre  eventuali  eccezioni  possono  derivare
 solo  da altre norme di rango costituzionale, quali gli statuti delle
 regioni a statuto speciale.
    Orbene, lo statuto della regione Friuli-Venezia Giulia  (approvato
 con  la legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963), solo all'art.
 5, punto 5, tra  le  materie  devolute  alla  competenza  legislativa
 regionale,  include  "l'Ordinamento  dei  comuni"; senonche' il testo
 significativamente non menziona affatto le  province,  e  nemmeno  fa
 riferimento agli "enti locali", dizione questa che ha consentito alla
 Corte  costituzionale,  nella  nota  sentenza  8 luglio 1957, n. 105,
 riferentesi allo statuto regionale siciliano, di  ritenervi  compresa
 anche la disciplina elettorale.
    Per  la  stessa  ragione  non  giova alla tesi contaria il dettato
 dell'art. 4 del d.P.R. 9  agosto  1966,  n.  834,  recante  norme  di
 attuazione  dello  statuto  speciale  del  Friuli-Venezia Giulia, che
 implicitamente  ammette  la  potesta'   legislativa   regionale,   ma
 unicamente per quanto riguarda le elezioni comunali.
    Conclusivamente,  mentre  nello  statuto  regionale  si inviene un
 riferimento  alla  potesta'  legislativa  regionale  in  materia   di
 ordinamento  comunale  da  cui  e' desumibile una sua estensione alle
 elezioni comunali, nulla di analogo si trova per quanto  riguarda  le
 province  e  correlativamente  le  elezioni  provinciali; ne discende
 come, in carenza di una norma derogatoria,  ci  si  debba  rifare  il
 testo  costituzionale  (art.  116) che demanda al legislatore statale
 ogni potesta' in materia.
    Conseguentemente   risulta   non   manifestamente   infondata   la
 questione,  sollevata  dai ricorrenti, di legittimita' costituzionale
 dell'art. 1 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del
 3  aprile  1985  nella  parte  in  cui  disciplina  le  modalita'  di
 presentazione  delle liste di candidati alle elezioni provinciali per
 i partiti che abbiano avuto un  rappresentante  eletto  in  consiglio
 regionale,  per  contrasto  con  l'art.  116 della Costituzione e con
 l'art. 5, punto 5, dello statuto della regione Friuli-Venezia  Giulia
 (legge costituzionale n. 1 del 1963).
    La questione va quindi rimessa alla Corte costituzionale.
                               P. Q. M.
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1  della legge regionale 3 aprile 1985, n.
 15, nella parte in  cui  consente  per  le  elezioni  provinciali  la
 presentazione  di  liste,  senza  alcuna  sottoscrizione, da parte di
 partiti  o  gruppi  politici  che  abbiano  avuto  eletto   un   loro
 rappresentante  nel  consiglio  regionale,  alle  ultime elezioni, in
 riferimento  all'art.  5,  punto  5,  della  legge  costituzionale 31
 gennaio 1963, n. 1 (statuto della regione  Friuli-Venezia  Giulia)  e
 all'art. 116 della Costituzione;
    Ordina  pertanto  l'immediata  trasmissione  degli atti alla Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  altresi'  che,  a  cura  della  segreteria,  la   presente
 ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in  causa, al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata alle due  Camere  del  Parlamento
 nonche'  ai  presidenti  della  giunta  e del consiglio della regione
 Friuli-Venezia Giulia.
    Cosi' deciso in Trieste nella camera di consiglio  del  29  luglio
 1992.
                        Il presidente: PELLIGRA
                                                  L'estensore: ZUBALLI
    Depositato nella segreteria del tribunale il giorno 3 agosto 1992.
                    Il segretario generale: OVADIA

 93C0057