N. 25 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 luglio 1992- 19 gennaio 1993
N. 25 Ordinanza emessa il 29 luglio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 gennaio 1993) dal tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia - Trieste, sul ricorso proposto da Belloni Fabrizio contro la provincia di Trieste ed altri. Regione Friuli-Venezia Giulia - Elezioni - Facolta' dei partiti o gruppi politici, che abbiano avuto eletto un loro rappresentante nel consiglio regionale alle ultime elezioni, di presentare, per le elezioni provinciali, liste senza alcuna sottoscrizione - Asserita invasione della sfera di competenza statale in materia di elezioni provinciali, confermata, secondo il giudice rimettente, anche dalla previsione dello statuto regionale che attribuisce alla potesta' legislativa della regione la materia dell'"Ordinamento dei comuni" senza alcun riferimento alle province - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 105/1957. (Legge regione Friuli-Venezia Giulia 3 aprile 1985, n. 15, art. 1). (Cost., art. 116; statuto Friuli-Venezia Giulia 31 gennaio 1963, n. 1, art. 5, punto 5).(GU n.5 del 3-2-1993 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso n. 532/1992 proposto da Fabrizio Belloni, in proprio quale elettore e quale segretario nazionale della Lega Nord Trieste rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Sampietro e Giuseppe Sbisa' presso lo studio dei quali, in Trieste, via S. Francesco n. 11 ha eletto domicilio; contro la provincia di Trieste in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Rosati, presso lo studio del quale, in Trieste, via S. Spiridione n. 7 ha eletto domicilio; e contro l'ufficio elettorale centrale in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocatura distretturale dello Stato di Trieste, domiciliataria per legge; e nei confronti della Lista per Trieste, in persona del legale rappresentante pro- tempore, non costituita in giudizio; e di Paolo Ghersina, Giovanni Peterlin, Sergio Trauner, Arnaldo Rossi, Stojan Spetic, Adi Millo, Manfredi Poillucci, Massimo Marzulli, Giorgio Di Mario, Manuele Braico, Paolo De Gavardo, Piero Camber, Bruno Cavicchioli Di Giovanni, Alberto Dini, Eva Gruden Larcher, Ferruccio Klingendrath, Edoardo Marchio, Roberto Menia, Aldo Debelli, Bruno Sulli, Vittorino Caldi, Dario Crozzoli, Fabio Vallon e Nives Cossutta, tutti consiglieri eletti nel consiglio provinciale nelle elezioni del 7 e 8 giugno 1992, anch'essi non costituiti; per l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti nelle elezioni del 7 e 8 giugno 1992 al consiglio provinciale di Trieste e del precedente provvedimento di ammissione della "Lista per Trieste" alle elezioni medesime; Visto il ricorso, depositato il 1½ luglio 1992 e ridepositato presso la segreteria il 9 luglio 1992 con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della provincia di Trieste depositato il 17 luglio 1992 e dell'ufficio elettorale centrale depositato il 23 luglio 1992; Viste le memorie prodotte dalle parti; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta alla pubblica udienza del 29 luglio 1992 la relazione del consigliere Umberto Zuballi ed uditi, altresi', l'avv. Sbisa' per il ricorrente, il sig. Belloni, l'avv. Rosati per la provincia e Viola per l'avvocatura dello Stato; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O Il ricorrente, che agisce sia in qualita' di segretario nazionale della Lega Nord Trieste che quale elettore, impugna il verbale di proclamazione degli eletti al consiglio provinciale di Trieste relativo alle elezioni amministrative svoltesi' il 7 e 8 giugno 1992. Fa presente che la Lista per Trieste, formazione politica cui il presente ricorso e' stato notificato, ha utilizzato per proporre la propria lista di candidati, l'art. 1 della legge regionale n. 15 del 3 aprile 1985, norma questa che sarebbe contraria alla Costituzione; cio' comporterebbe la illegittima ammissione alla competizione elettorale di detta lista. In via di diritto quindi illustra il seguente motivo: violazione di legge (art. 32 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e art. 1 del d.l. 3 maggio 1976, n. 161) previa declaratoria di incostituzionalita' della legge regionale 3 aprile 1985, n. 15, art. 1. Il ricorrente illustra la normativa relativa alla presentazone delle liste nei comuni e nelle province che prevede, in via alternativa, la sottoscrizione di un certo numero di elettori ovvero nessuna sottoscrizione per i gruppi politici che abbiano avuto un loro rappresentante eletto in Parlamento. La legge regionale citata poi ha previsto che, in occasione delle elezioni comunali e provinciali, non necessita alcuna sottoscrizione anche per i partiti o gruppi politici che hanno avuto eletto un loro rappresentante in consiglio regionale alle ultime elezioni. Quest'ultima disposizione sarebbe - ad avviso del ricorrente - incostituzionale sotto un duplice profilo. Innanzi tutto la disposizione regionale contrasterebbe con l'art. 116 della Costituzione e con gli artt. 4 e 5, n. 5, della legge costituzionale 1½ gennaio 1963, n. 1 (statuto regionale). La regione Friuli-Venezia Giulia avrebbe infatti legiferato in una materia, quella dell'elettorato dei comuni e delle province, riservata allo Stato debordando in tal modo dalle competenze legisla- tive sia piena che ripartita previste dallo statuto regionale; escluso che tale materia rientri tra quelle di cui all'art. 4 dello statuto, essa non potrebbe nemmeno essere ricompresa tra la materia "Ordinamento dei comuni" di cui all'art. 5, punto 5, sia perche' il termine ordinamento non comprenderebbe la disciplina dell'elettorato sia perche' comunque la regione non possiederebbe alcuna potesta' in materia di province. Comunque la potesta' legislativa "ripartita" dovrebbe rispettare i principi della legislazione statale, tra cui quello fondamentale della sottoscrizione qualificata delle liste partecipanti alle competizioni elettorali, principio di cui la legge nazionale n. 161/1976 costituisce solo un'eccezione, tra l'altro di portata piu' limitata, rispetto alla legge regionale. In conclusione, sul punto la regione Friuli-Venezia Giulia non potrebbe essere legittimata a superare un principio solo perche' una legge statale vi avrebbe derogato. In secondo luogo la norma regionale avrebbe violato gli artt. 3 e 51 della Costituzione. Il privilegio a favore delle liste che hanno avuto un proprio rappresentante eletto in consiglio regionale discriminerebbe infatti in maniera irragionevole le formazioni politiche presenti in altri consigli regionali diversi dal Friuli- Venezia Giulia, violando in tal modo le condizioni di eguaglianza per l'accesso alle cariche elettive prevista dall'art. 51 della Costituzione e in contrasto con il principio generale, vigente in materia di autonomia comunale, della libera scelta degli amministratori sul piano nazionale. Ad avviso del ricorrente, dall'accoglimento delle due questioni di illegittimita' costituzionale deriverebbe, previa cassazione della citata legge ad opera della Corte costituzionale, l'annullamento dell'ammissione della Lista per Trieste e conseguentemente dell'atto di proclamazione degli eletti qui impugnato. Conclusivamente chiede che, previo invio della questione alla Corte costituzionale venga annullato l'atto impugnato e vangano ripetute le elezioni provinciali, con l'esclusione della Lista per Trieste. La provincia di Trieste, costituitasi in giudizio, eccepisce l'inammissibilita' del ricorso per una serie di ragioni: non sarebbe identificabile la associazione politica ricorrente, denominata Lega Nord Trieste nel ricorso e solo Lega Nord nella delega, mancherebbe la notifica all'ufficio elettorale centrale, non sarebbe stato depositato tempestivamente il verbale di proclamazione degli eletti, e infine il signor Belloni non avrebbe depositato ne' il certificato d'iscrizione alle liste elettorali ne' la documentazione comprovante la sua qualifica di segretario della Lega Nord Trieste. La resistente contesta poi anche nel merito il gravame, concludendo in conformita'. L'avvocatura dello Stato, costituita per l'ufficio elettorale centrale, eccepita l'inammissibilita' del ricorso perche' la veste di segretario nazionale di gruppo politico non costituirebbe posizione legittimante, si rimette a giustizia sulla questione di costituzionalita'. D I R I T T O Conviene preliminarmente esaminare le eccezioni di inammissibilita' sollevate dalle parti resistenti. Quanto alla mancata identificazione della parte istante, risulta chiaramente che la associazione politica ricorrente e' la Lega Nord Trieste, laddove la mancata aggiunta della dizione "Trieste" nella delega non vale a rendere dubbia la sua identificazione. Trattandosi poi di una associazione politica presente alle elezioni, deve ritenersi sussistente il suo interesse, ne' necessita alcuna indagine sulla effettiva qualifica di segretario del signor Belloni, che del resto non viene contestata. In ogni caso il ricorso sarebbe comunque ammissibile in quanto proposto dal sig. Belloni anche in qualita' di elettore. Quanto alla mancata notifica all'ufficio elettorale centrale, essa risulta invece effettuata, cosi' come risultano depositati in causa sia il certificato d'iscrizione alle liste elettorali del sig. Belloni, sia il verbale di proclamazione degli eletti, nel rispetto dell'art. 83/11 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, potendo essere detti atti depositati anche successivamente ai termini di cui a detto articolo, come da giurisprudenza. Quanto alla eventuale abrogazione della legge regionale n. 15/1985 ad opera di norme statali successive, essa non solo non e' avvenuta, in quanto detta legge regionale fa salva espressamente la legge statale n. 161/1976 (e quindi anche le sue modifiche), ma non ne contrasta alcun principio. Quanto al merito, il ricorso e' incentrato in via esclusiva su di una serie di questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 3 aprile 1985, n. 15, nella parte in cui consente ai partiti o gruppi politici che abbiano avuto, nell'ultima elezione, eletto almeno un rappresentante in seno al consiglio regionale, di presentarsi alle elezioni provinciali senza alcuna sottoscrizione. La questione e' indubbiamente rilevante, in quanto i ricorrenti (un elettore e una formazione politica) contestano l'ammissione alle elezioni provinciali svoltesi nella provincia di Trieste il 7 e 8 giugno 1992 della controinteressata "Lista per Trieste", al quale ha presentato appunto la propria lista di candidati avvalendosi della citata norma regionale. Quale quest'ultima venisse dichiarata incostituzionale, l'ammissione di detto gruppo politico alle elezioni provinciali diverrebbe illegittima, con conseguente caducazione di tutti gli atti susseguenti, ivi compreso l'atto di proclamazione degli eletti qui impugnato. L'interesse fatto valere in ricorso risulta, quindi, quello alla correttezza del procedimento elettorale e a che le elezioni in parola vengano ripetute con la partecipazione delle sole formazioni politiche legittimamente presentatesi. Questo collegio, esaminata cosi' come prospettata in ricorso la questione relativa alla potesta' legislativa regionale in materia di elezioni provinciali (la quale dal punto di vista logico risulta assorbente rispetto alle restanti questioni di legittimita' costituzionale riguardanti i limiti di tale potesta') la ritiene, oltre che rilevante, anche non manifestamente infondata. La regola generale, infatti desumibile dall'art. 116 della Costituzione, e' che spetta allo Stato legiferare in materia di elezioni provinciali, mentre eventuali eccezioni possono derivare solo da altre norme di rango costituzionale, quali gli statuti delle regioni a statuto speciale. Orbene, lo statuto della regione Friuli-Venezia Giulia (approvato con la legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963), solo all'art. 5, punto 5, tra le materie devolute alla competenza legislativa regionale, include "l'Ordinamento dei comuni"; senonche' il testo significativamente non menziona affatto le province, e nemmeno fa riferimento agli "enti locali", dizione questa che ha consentito alla Corte costituzionale, nella nota sentenza 8 luglio 1957, n. 105, riferentesi allo statuto regionale siciliano, di ritenervi compresa anche la disciplina elettorale. Per la stessa ragione non giova alla tesi contaria il dettato dell'art. 4 del d.P.R. 9 agosto 1966, n. 834, recante norme di attuazione dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, che implicitamente ammette la potesta' legislativa regionale, ma unicamente per quanto riguarda le elezioni comunali. Conclusivamente, mentre nello statuto regionale si inviene un riferimento alla potesta' legislativa regionale in materia di ordinamento comunale da cui e' desumibile una sua estensione alle elezioni comunali, nulla di analogo si trova per quanto riguarda le province e correlativamente le elezioni provinciali; ne discende come, in carenza di una norma derogatoria, ci si debba rifare il testo costituzionale (art. 116) che demanda al legislatore statale ogni potesta' in materia. Conseguentemente risulta non manifestamente infondata la questione, sollevata dai ricorrenti, di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 3 aprile 1985 nella parte in cui disciplina le modalita' di presentazione delle liste di candidati alle elezioni provinciali per i partiti che abbiano avuto un rappresentante eletto in consiglio regionale, per contrasto con l'art. 116 della Costituzione e con l'art. 5, punto 5, dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale n. 1 del 1963). La questione va quindi rimessa alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale 3 aprile 1985, n. 15, nella parte in cui consente per le elezioni provinciali la presentazione di liste, senza alcuna sottoscrizione, da parte di partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un loro rappresentante nel consiglio regionale, alle ultime elezioni, in riferimento all'art. 5, punto 5, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto della regione Friuli-Venezia Giulia) e all'art. 116 della Costituzione; Ordina pertanto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina altresi' che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata alle due Camere del Parlamento nonche' ai presidenti della giunta e del consiglio della regione Friuli-Venezia Giulia. Cosi' deciso in Trieste nella camera di consiglio del 29 luglio 1992. Il presidente: PELLIGRA L'estensore: ZUBALLI Depositato nella segreteria del tribunale il giorno 3 agosto 1992. Il segretario generale: OVADIA 93C0057