DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992, n. 557
Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/69/CEE che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da Paesi terzi, integrandovi gli animali delle specie ovina e caprina.(GU n.28 del 4-2-1993 - Suppl. Ordinario n. 12)
Vigente al: 19-2-1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489; Vista la direttiva 91/69/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 dicembre 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 231, e' cosi' modificato: a) all'art. 1, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) di animali domestici da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina, suina, ovina e caprina"; b) il titolo del capitolo I e' sostituito dal seguente: "Importazione degli animali della specie bovina, suina e caprina"; c) all'art. 4, comma 1, lettera a) punto 1), infine e' aggiunta la seguente frase: "la peste dei piccoli ruminanti, la malattia emorragica enzootica, il vaiolo degli ovini, il vaiolo dei caprini e la febbre della valle del Rift"; d) all'art. 4, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) deroghe ad un determinato Paese terzo, che opera garanzie sanitarie equivalenti in materia di tubercolosi dei bovini, di brucellosi dei bovini e dei suini, e per quanto riguarda le malattie degli ovini e dei caprini, equivalenti a quelle di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556"; e) all'art. 5, comma 1, dopo le parole: "vaccinati contro l'afta epizootica delle specie" e prima delle parole: "provenienti dal Paese terzo" le parole "bovina e suina" sono sostituite da quelle "bovina, suina, ovina e caprina"; f) all'art. 6, comma 1, le parole da "bovina" a "suina" sono sostituite dalle seguenti: "bovina, suina, ovina e caprina"; g) all'art. 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'importazione degli animali della specie bovina, suina, ovina e caprina e' ammessa soltanto dietro presentazione di un certificato riconosciuto da un veterinario ufficiale del Paese terzo esportatore"; h) all'art. 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Gli animali della specie bovina, suina, ovina e caprina sono sottoposti al loro arrivo a controllo sanitario, indipendentemente dal regime doganale sotto il quale essi sono dichiarati"; i) all'art. 8, comma 2, le parole da "bovina" a "suina" sono sostituite dalle seguenti: "bovina, suina, ovina e caprina"; l) all'art. 8, comma 2, lettera c), dopo le parole: "e successive modifiche" e prima delle parole: "non sono state osservate" e' aggiunta la seguente frase: "nonche' da quelle figuranti nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556"; m) all'art. 8, comma 4, dopo le parole: "gli animali delle spe- cie" le parole "bovina e suina" sono sostituite dalle seguenti: "bovina, suina, ovina e caprina". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti, il 3 febbraio 1993 Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 7