DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992, n. 557 

  Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/69/CEE che modifica
la    direttiva  72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia
sanitaria  all'importazione  di  animali  vivi delle specie bovina  e
suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza
da   Paesi   terzi, integrandovi gli animali  delle  specie  ovina  e
caprina.
(GU n.28 del 4-2-1993 - Suppl. Ordinario n. 12)
 
 Vigente al: 19-2-1993  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
  Vista la direttiva 91/69/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 29 dicembre 1992;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 dicembre 1992;
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie e per gli affari regionali;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 1› marzo 1992, n.
231, e' cosi' modificato:
    a) all'art. 1,  comma  1,  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente:  "  a) di animali domestici da allevamento, da produzione o
da macello delle specie bovina, suina, ovina e caprina";
    b)  il  titolo  del  capitolo  I  e'  sostituito  dal   seguente:
"Importazione degli animali della specie bovina, suina e caprina";
    c)  all'art.  4, comma 1, lettera a) punto 1), infine e' aggiunta
la seguente frase: "la  peste  dei  piccoli  ruminanti,  la  malattia
emorragica  enzootica, il vaiolo degli ovini, il vaiolo dei caprini e
la febbre della valle del Rift";
    d) all'art. 4,  comma  2,  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente:  "  c)  deroghe  ad  un  determinato Paese terzo, che opera
garanzie sanitarie equivalenti in materia di tubercolosi dei  bovini,
di  brucellosi  dei  bovini  e  dei  suini,  e per quanto riguarda le
malattie degli ovini e dei  caprini,  equivalenti  a  quelle  di  cui
all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1992, n. 556";
    e)  all'art. 5, comma 1, dopo le parole: "vaccinati contro l'afta
epizootica delle specie" e prima delle parole: "provenienti dal Paese
terzo" le parole "bovina e suina" sono sostituite da quelle  "bovina,
suina, ovina e caprina";
    f)  all'art.  6,  comma  1,  le parole da "bovina" a "suina" sono
sostituite dalle seguenti: "bovina, suina, ovina e caprina";
    g) all'art. 7,  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.
L'importazione  degli  animali  della  specie  bovina, suina, ovina e
caprina e' ammessa soltanto dietro presentazione  di  un  certificato
riconosciuto   da   un   veterinario   ufficiale   del   Paese  terzo
esportatore";
    h) all'art. 8, il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  "1.  Gli
animali  della  specie bovina, suina, ovina e caprina sono sottoposti
al loro arrivo a controllo sanitario,  indipendentemente  dal  regime
doganale sotto il quale essi sono dichiarati";
    i)  all'art.  8,  comma  2,  le parole da "bovina" a "suina" sono
sostituite dalle seguenti: "bovina, suina, ovina e caprina";
    l) all'art. 8, comma 2, lettera c), dopo le parole: "e successive
modifiche" e prima  delle  parole:  "non  sono  state  osservate"  e'
aggiunta   la   seguente   frase:   "nonche'   da   quelle  figuranti
nell'allegato  A  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre 1992, n. 556";
    m)  all'art.  8, comma 4, dopo le parole: "gli animali delle spe-
cie" le parole "bovina  e  suina"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"bovina, suina, ovina e caprina".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992
                              SCALFARO
                                    AMATO, Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                    COSTA,     Ministro     per    il
                                  coordinamento    delle    politiche
                                  comunitarie
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti, il 3 febbraio 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 7