COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993 

  Ristrutturazione della commissione per la determinazione del prezzo
dei farmaci. (Provvedimento n. 1/1993).
(GU n.30 del 6-2-1993)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                             DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 13 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896;
  Vista la legge 18 settembre 1973, n. 836;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, ed  in  particolare  l'art.
29, lettera c);
  Vista  la  legge 11 marzo 1988, n. 67, ed in particolare l'art. 19,
punto 6;
  Visto il provvedimento CIP n. 29 del 2 ottobre 1990, con  il  quale
e'  stato  approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo dei
farmaci, ed in particolare il punto 6, che prevede  l'istituzione  di
un'apposita commissione per la determinazione del prezzo dei farmaci;
  Visto  il  decreto del Ministro-Presidente delegato del CIP in data
25   ottobre   1990,   successivamente    integrato    con    decreti
rispettivamente  in  data 25 ottobre e 10 dicembre 1991, con il quale
si e' provveduto a istituire la commissione per la determinazione del
prezzo dei farmaci;
  Ritenuta l'opportunita', d'intesa con il Ministro della sanita', di
riconsiderare la composizione, la  durata  e  le  funzioni  di  detta
commissione  e  al fine di riservare agli uffici della segreteria del
CIP,  istituzionalmente  competente,  l'istruttoria  dei  prezzi  dei
farmaci,  e  di  rendere piu' sollecito, riordinandolo, l'adempimento
delle funzioni della commissione;
                              Delibera:
  Il punto 6 del provvedimento CIP  n.  29  del  2  ottobre  1990  e'
sostituito dal seguente:
  "Con  apposito  decreto del Ministro-Presidente delegato del CIP e'
riordinata la commissione prezzo farmaci.
  La commissione ha funzioni consultive ed e' cosi' composta:
   un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti,  con
qualifica non inferiore a presidente di sezione, che la presiede;
   il segretario generale del Comitato interministeriale dei prezzi;
   il  direttore  generale  del  servizio  farmaceutico del Ministero
della sanita';
   il direttore generale della produzione industriale  del  Ministero
dell'industria, commercio ed artigianato;
   il direttore dell'Istituto superiore di sanita';
   tre esperti in materie economiche;
   tre esperti in materie scientifiche.
  Le  funzioni  di  segretario vengono svolte da un funzionario della
Segreteria generale del CIP.
  Il presidente e gli esperti durano in carica  due  anni  e  possono
essere riconfermati.
  Il  presidente  ed  i  membri  di  diritto,  in  caso  di assenza o
impedimento, possono essere rappresentati da propri delegati, secondo
le modalita' indicate nel decreto istitutivo della commissione".
  Le spese  di  funzionamento  della  commissione,  ivi  compreso  il
compenso  spettante  ai  suoi  componenti,  vengono  determinate  con
decreto del Ministro-Presidente delegato del CIP, di concerto  con  i
Ministri del tesoro e della sanita'.
  Il  Ministro-Presidente  delegato del CIP e' delegato ad emanare le
norme  esecutive  necessarie  per  dare  attuazione   alla   presente
deliberazione.
   Roma, 5 febbraio 1993
                             Il Ministro-Presidente delegato: GUARINO