N. 27 SENTENZA 16 gennaio - 4 febbraio 1993

 
 
 Giudizio sull'ammissibilita' della richiesta di referendum
 popolare.
 
 Corte costituzionale - Abrogazione della legge 22 dicembre  1956,  n.
 1589  -  Istituzione  del  Ministero  delle  partecipazioni statali -
 Insussistenza di cause di inammissibilita' della richiesta  ai  sensi
 dell'art.  75,  secondo  comma,  della  Costituzione - Ammissibilita'
 della richiesta di referendum popolare
(GU n.6 del 8-2-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio  BALDASSARRE,
    prof.  Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,
    prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.  Giuliano  VASSALLI,
    prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare MIRABELLI, prof. Fernando
    SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio sull'ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo  comma,
 della  legge  costituzionale  11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
 referendum popolare per l'abrogazione della legge 22  dicembre  1956,
 n.  1589,  recante  "Istituzione  del  Ministero delle partecipazioni
 statali", iscritto al n. 47 del registro referendum;
    Vista l'ordinanza del 15 dicembre  1992  con  la  quale  l'ufficio
 centrale   per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione  ha
 dichiarato legittima la richiesta;
    Udito nella camera di consiglio del 13  gennaio  1993  il  giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Udito l'avv. Massimo Severo Giannini per il comitato promotore;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  L'ufficio  centrale per il referendum, costituito presso la
 Corte di cassazione in applicazione della legge 25  maggio  1970,  n.
 352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referen-
 dum  popolare presentata il 6 settembre 1991 da 37 cittadini elettori
 sul seguente quesito:
    "Volete che sia abrogata la  legge  22  dicembre  1956,  n.  1589,
 recante "Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali"?
    L'ufficio centrale, verificata la regolarita' della richiesta, con
 ordinanza del 15 dicembre 1992, l'ha dichiarata legittima.
    Ricevuta  comunicazione  dell'ordinanza, il presidente della Corte
 costituzionale ha convocato la Corte in camera di  consiglio  per  il
 giorno  13  gennaio 1993, ai sensi dell'art. 33 della legge 25 maggio
 1970, n.  352,  per  deliberare  sull'ammissibilita'  del  referendum
 secondo  quanto previsto dall'art. 2 della legge Cost. 11 marzo 1953,
 n. 1.
    In data 11 gennaio 1993 il comitato promotore del  referendum,  in
 persona del suo presidente avv. Massimo Severo Giannini - avvalendosi
 della facolta' prevista dall'art. 33, terzo comma, della citata legge
 n.  352 del 1970 - ha depositato memoria, chiedendo che il referendum
 sia  dichiarato  ammissibile  giacche',  pur  essendo  in  corso   la
 "privatizzazione"  delle  partecipazioni  statali, il Ministero delle
 partecipazioni statali non e' stato soppresso.
    Nella camera di consiglio  del  13  gennaio  1993  l'avv.  Massimo
 Severo Giannini e' comparso per il comitato promotore, illustrando la
 suddetta memoria.
                        Considerato in diritto
    1.   -   La   richiesta   di   referendum  abrogativo,  sulla  cui
 ammissibilita' questa Corte  e'  chiamata  a  pronunciarsi,  riguarda
 l'intero testo della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.
    Tale  legge,  dopo avere istituito con l'art. 1 il Ministero delle
 partecipazioni statali, gli ha trasferito (art. 2,  comma  primo)  le
 competenze  in  precedenza  spettanti  al Ministero delle finanze per
 quanto attiene alle partecipazioni da esso gestite  ed  alle  aziende
 patrimoniali  dello  Stato;  gli ha parimenti devolute (art. 2, comma
 secondo) le attribuzioni precedentemente spettanti al  Consiglio  dei
 Ministri,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri od a singoli
 Ministri, relativamente all'IRI, all'ENI ed a tutte le altre  imprese
 con  partecipazione  statale  diretta  o  indiretta, nonche' (art. 2,
 quinto comma) le attribuzioni spettanti ai  Ministeri  del  tesoro  e
 dell'industria  e  commercio  in  ordine  al  fondo  di finanziamento
 dell'industria meccanica.
    La legge suindicata ha inoltre previsto (art.  3)  l'inquadramento
 in  enti  autonomi  di gestione di tutte le anzidette partecipazioni,
 articolandole in strutture pubbliche.
    Al fine di coordinare l'azione del Ministero delle  partecipazioni
 statali  con  quella  degli  altri  Ministeri interessati, ha inoltre
 istituito (art. 4) un comitato permanente  composto,  oltre  che  dal
 Ministro per le partecipazioni statali, dai Ministri per il bilancio,
 per  il  tesoro,  per  l'industria  e  commercio e per il lavoro e la
 previdenza sociale.
    La legge  regola,  infine,  l'organizzazione  del  Ministero,  con
 riferimento   alle   sue   strutture  amministrative,  alle  relative
 competenze, alla provvista  del  personale,  nonche'  alla  copertura
 delle relative spese.
    2. - La Corte ritiene che non sussistano cause di inammissibilita'
 della   richiesta,  ai  sensi  dell'art.  75,  secondo  comma,  della
 Costituzione - non ricorrendo alcuna delle ipotesi ostative  previste
 da   questa   norma   -   o   comunque   desumibili  dall'ordinamento
 costituzionale.
    La richiesta e' fornita dei requisiti di chiarezza, univocita'  ed
 omogeneita',  essendo  evidente  che con essa si intende sottoporre a
 referendum l'abrogazione del sistema  delle  partecipazioni  statali,
 cosi'  come configurato dalla legge 22 dicembre 1956, n. 1589, con le
 conseguenti  implicazioni  sull'organizzazione   amministrativa.   Il
 sistema   della  legge,  sottoposta  a  referendum,  e'  fondato  sul
 complesso  "Ministero  delle  partecipazioni  statali"  -   "Comitato
 permanente  di Ministri indicati dall'art. 4 della legge stessa", per
 quanto  riguarda  la  direzione  politica;  sul  complesso  "enti  di
 gestione"  - "societa' finanziarie ed operative", per quanto riguarda
 l'elemento imprenditoriale.
    Univoco, pertanto, e' il tema oggetto della valutazione;  omogeneo
 e  chiaro  il  relativo quesito, anche dopo l'emanazione del decreto-
 legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8  agosto  1992,
 n. 359, che ha trasformato l'IRI e l'ENI in societa' per azioni ed ha
 "attribuito" al Ministero del tesoro le azioni stesse (art.  15).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  ammissibile  la  richiesta  di  referendum  popolare  per
 l'abrogazione  della  legge  22  dicembre  1956,  n.   1589   recante
 "Istituzione  del Ministero delle partecipazioni statali", dichiarata
 legittima, con ordinanza 15 dicembre 1992, dall'ufficio centrale  per
 il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: PESCATORE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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