N. 28 SENTENZA 16 gennaio - 4 febbraio 1993

 
 
 Giudizio sull'ammissibilita' della richiesta di referendum
 popolare.
 
 Corte  costituzionale  -  Abrogazione dell'art. 2, comma 1, lett. e),
 punto 4 (i limiti e le modalita' di impiego di farmaci  sostitutivi);
 dell'art.  72,  comma  1  (E'  vietato  l'uso  personale  di sostanze
 stupefacenti o psicotrope di cui  alle  tabelle  I,  II,  III  e  IV,
 previste  dall'art.  14.  E'  altresi'  vietato  qualunque impiego di
 sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo  le  norme
 del  presente testo unico); dell'art. 72, comma 2, limitatamente alle
 parole: "di cui al comma 1"; dell'art.  73,  comma  1,  limitatamente
 alle  parole:  "e  76";  dell'art.  75,  comma  1, limitatamente alle
 parole:  "in  dose  non  superiore  a   quella   media   giornaliera,
 determinata  in  base  ai criteri indicati al comma 1, dell'art. 78";
 dell'art. 75, comma  12,  limitatamente  alle  parole:    "rendendolo
 edotto  delle  conseguenze cui puo' andare incontro. Se l'interessato
 non si presenta innanzi al  prefetto,  o  dichiara  di  rifiutare  il
 programma  ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo,
 il prefetto ne riferisce al procuratore della  Repubblica  presso  la
 pretura  o  al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
 minorenni, trasmettendo gli  atti  ai  fini  dell'applicazione  delle
 misure  di  cui  all'art.  76.  Allo stesso modo procede quando siano
 commessi per la terza volta i fatti  di  cui  ai  commi  1  e  2  del
 presente  articolo.";  dell'art.  75,  comma  13,  limitatamente alle
 parole: "e nell'art.  76";  dell'art.  76;  dell'art.  78,  comma  1,
 limitatamente   alle   lettere  b)  (le  metodiche  per  quantificare
 l'assunzione  abituale  nelle  ventiquattro  ore)  e  c)  (i   limiti
 quantitativi   massimi   di   principio  attivo  per  le  dosi  medie
 giornaliere); dell'art. 80, comma 5, (Le sanzioni previste  dall'art.
 76 sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando
 ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal
 comma  2);  dell'art.    120,  comma  5  (In  ogni caso, salvo quanto
 previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del  proprio
 diritto  all'anonimato  secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi
 debbono  inoltrare  al  predetto  servizio   una   scheda   sanitaria
 contenente  le generalita' dell'interessato, la professione, il grado
 di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i  risultati  degli
 accertamenti  delle  terapie  praticate.);  dell'art.    121, comma 1
 (L'esercente la professione medica che visita o assiste  persona  che
 fa  uso  personale  di  sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne
 segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente
 per territorio. La  segnalazione  avviene  fermo  restando  l'obbligo
 dell'anonimato)  del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo unico delle
 leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze
 psicotrope,  prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
 tossico-dipendenza" - Irrilevanza  della  successiva  emanazione  del
 decreto-legge  12 gennaio 1993, n. 3 - Ammissibilita' della richiesta
 di referendum popolare
(GU n.6 del 8-2-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio  BALDASSARRE,
    prof.  Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,
    prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.  Giuliano  VASSALLI,
    prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare MIRABELLI, prof. Fernando
    SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio sull'ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo  comma,
 della  legge  costituzionale  11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
 referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 2, comma  1,  lettera
 e),  punto  4  (i  limiti  e  le  modalita'  di  impiego  dei farmaci
 sostitutivi); l'art. 72, comma  1  (E'  vietato  l'uso  personale  di
 sostanze  stupefacenti  o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e
 IV, previste dall'art. 14. E' altresi' vietato qualunque  impiego  di
 sostanze  stupefacenti  o psicotrope non autorizzato secondo le norme
 del presente testo unico); l'art. 72,  comma  2,  limitatamente  alle
 parole:  "di  cui al comma 1"; l'art. 73, comma 1, limitatamente alle
 parole: "e 76"; l'art. 75, comma 1, limitatamente  alle  parole:  "in
 dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai
 criteri  indicati  al  comma  1  dell'art.  78"; l'art. 75, comma 12,
 limitatamente alle parole: "rendendolo edotto delle  conseguenze  cui
 puo'  andare  incontro.  Se  l'interessato non si presenta innanzi al
 prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero  nuovamente  lo
 interrompe  senza  giustificato  motivo,  il prefetto ne riferisce al
 procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della
 Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti
 ai fini dell'applicazione delle  misure  di  cui  all'art.  76.  Allo
 stesso  modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti
 di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo."; l'art. 75,  comma  13,
 limitatamente  alle  parole:  "e nell'art. 76"; l'art. 76; l'art. 78,
 comma 1, limitatamente alle lettere b) (le metodiche per quantificare
 l'assunzione  abituale  nelle  ventiquattro  ore)  e  c)  (i   limiti
 quantitativi   massimi   di   principio  attivo  per  le  dosi  medie
 giornaliere); l'art. 80, comma 5 (Le sanzioni previste  dall'art.  76
 sono  aumentate  nella  misura stabilita dal presente articolo quando
 ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal
 comma 2); l'art. 120, comma 5 (In ogni caso, salvo quanto previsto al
 comma 6, e dopo aver  informato  l'interessato  del  proprio  diritto
 all'anonimato  secondo  quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono
 inoltrare al predetto servizio una  scheda  sanitaria  contenente  le
 generalita' dell'interessato, la professione, il grado di istruzione,
 i  dati  anamnestici  e  diagnostici e i risultati degli accertamenti
 delle terapie  praticate.);  l'art.  121,  comma  1  (L'esercente  la
 professione  medica che visita o assiste persona che fa uso personale
 di sostanze stupefacenti o  psicotrope  deve  farne  segnalazione  al
 servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.
 La  segnalazione avviene fermo restando l'obbligo dell'anonimato) del
 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, "Testo unico delle leggi in materia di
 disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
 cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati di tossico-dipendenza",
 iscritto al n. 46 del registro referendum;
    Vista l'ordinanza del 15 dicembre  1992  con  la  quale  l'ufficio
 centrale   per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione  ha
 dichiarato legittima la richiesta;
    Udito nella camera di consiglio del 13  gennaio  1993  il  giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  L'ufficio  centrale  per  il  referendum  ha  esaminato  la
 richiesta, presentata da undici cittadini elettori  il  27  settembre
 1991,  di  referendum  popolare  sul seguente quesito, riguardante il
 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia  di
 disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,
 cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza):
    "Volete voi, che siano abrogati l'art. 2,  comma  1,  lettera  e),
 punto 4 (i limiti e le modalita' di impiego dei farmaci sostitutivi);
 l'art.   72,   comma  1  (E'  vietato  l'uso  personale  di  sostanze
 stupefacenti o psicotrope di cui  alle  tabelle  I,  II,  III  e  IV,
 previste  dall'art.  14.  E'  altresi'  vietato  qualunque impiego di
 sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo  le  norme
 del  presente  testo  unico);  l'art. 72, comma 2, limitatamente alle
 parole:  "di  cui al comma 1"; l'art. 73, comma 1, limitatamente alle
 parole: "e 76"; l'art. 75, comma 1, limitatamente  alle  parole:  "in
 dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai
 criteri  indicati  al  comma  1  dell'art.  78"; l'art. 75, comma 12,
 limitatamente alle parole: "rendendolo edotto delle  conseguenze  cui
 puo'  andare  incontro.  Se  l'interessato non si presenta innanzi al
 prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero  nuovamente  lo
 interrompe  senza  giustificato  motivo,  il prefetto ne riferisce al
 procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della
 Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti
 ai fini dell'applicazione delle  misure  di  cui  all'art.  76.  Allo
 stesso  modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti
 di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo."; l'art. 75,  comma  13,
 limitatamente  alle  parole:  "e nell'art. 76"; l'art. 76; l'art. 78,
 comma 1, limitatamente alle lettere b) (le metodiche per quantificare
 l'assunzione  abituale  nelle  ventiquattro  ore)  e  c)  (i   limiti
 quantitativi   massimi   di   principio  attivo  per  le  dosi  medie
 giornaliere); l'art. 80, comma 5 (Le sanzioni previste  dall'art.  76
 sono  aumentate  nella  misura stabilita dal presente articolo quando
 ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal
 comma 2); l'art. 120, comma 5 (In ogni caso, salvo quanto previsto al
 comma 6, e dopo aver  informato  l'interessato  del  proprio  diritto
 all'anonimato  secondo  quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono
 inoltrare al predetto servizio una  scheda  sanitaria  contenente  le
 generalita' dell'interessato, la professione, il grado di istruzione,
 i  dati  anamnestici  e  diagnostici e i risultati degli accertamenti
 delle terapie  praticate.);  l'art.  121,  comma  1  (L'esercente  la
 professione  medica che visita o assiste persona che fa uso personale
 di sostanze stupefacenti o  psicotrope  deve  farne  segnalazione  al
 servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.
 La  segnalazione avviene fermo restando l'obbligo dell'anonimato) del
 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, "testo unico delle leggi in materia di
 disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
 cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza"?
    2.  -  L'Ufficio  centrale,  con  ordinanza  del 15 dicembre 1992,
 ritenuta  la  tempestivita'  della  presentazione   della   richiesta
 referendaria e dato atto che le sottoscrizioni raccolte dai promotori
 avevano  superato  il  numero  di  cinquecentomila,  ha dichiarato la
 legittimita' della richiesta stessa.
    Ricevuta comunicazione dell'ordinanza,  il  presidente  di  questa
 Corte,  ha  fissato il giorno 13 gennaio 1993 per la deliberazione in
 camera di consiglio sull'ammissibilita' della richiesta.
                        Considerato in diritto
    1. - Deve  essere  esaminata  la  sussistenza  dei  requisiti  per
 l'ammissibilita' della richiesta del referendum abrogativo in oggetto
 dichiarata   legittima   dall'ufficio  centrale  per  il  referendum,
 costituito presso la  Corte  di  cassazione,  con  ordinanza  del  15
 dicembre  1992.  A  tal  fine  la  Corte  deve accertare se, riguardo
 all'oggetto della  richiesta  stessa,  ricorra  qualcuno  dei  limiti
 espressamente   previsti   dall'art.   75,   secondo   comma,   della
 Costituzione o  comunque  impliciti  nel  sistema  e  se  il  quesito
 presenti   struttura  e  caratteri  conformi  alla  funzione  che  la
 Costituzione assegna all'istituto del referendum abrogativo.
    La  richiesta  in  esame  investe  varie disposizioni del d.P.R. 9
 ottobre  1990,  n.  309  (testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
 disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,
 cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).  Piu'
 precisamente,  con riferimento al sistema sanzionatorio delineato nel
 suddetto testo unico, i promotori del referendum  chiedono  in  primo
 luogo  l'abrogazione  dell'espressione  -  contenuta  nel primo comma
 dell'art. 75 - "in dose non superiore  a  quella  media  giornaliera,
 determinata  in  base  ai  criteri indicati al comma 1 dell'art. 78",
 espressione che nella vigente legislazione segna  il  discrimine  tra
 l'assoggettamento  a  sanzioni  amministrative, o, invece, a sanzioni
 penali di chi detiene sostanze stupefacenti o  psicotrope  per  farne
 uso   personale.   In  secondo  luogo  viene  proposta  l'abrogazione
 dell'intero  art.  76,  che  stabilisce  le  misure,  di   competenza
 dell'autorita'   giudiziaria,   a  carico  di  colui  che  rifiuta  o
 interrompe il programma terapeutico e socio-riabilitativo e a  carico
 del  recidivante, nonche' le sanzioni penali per colui che viola tali
 misure.  Correlativamente,  la  richiesta  referendaria   investe   i
 richiami  alle  norme  suddette  contenuti  in altre disposizioni del
 medesimo testo legislativo (e precisamente  nell'art.  73,  comma  1;
 nell'art.  75,  comma  12  e 13 e nell'art. 80, comma 5) e si estende
 all'art. 78, lettere b)  e  c),  cui  l'art.  75  fa  rinvio  per  la
 determinazione della dose media giornaliera.
    Il  quesito  investe  altresi'  l'art.  72 (che, al comma 1, vieta
 l'uso personale e  qualunque  impiego  non  autorizzato  di  sostanze
 stupefacenti  o  psicotrope);  l'art. 2, comma 1, lettera e), punto 4
 (che prevede il potere del Ministro della sanita' di determinare  con
 proprio   decreto   limiti   e   modalita'  di  impiego  dei  farmaci
 sostitutivi); l'art. 120, comma 5 e l'art. 121, comma 1,  riguardanti
 la  segnalazione  al  servizio  pubblico per le tossicodipendenze, da
 parte dei medici che visitano o assistono persone che  fanno  uso  di
 sostanze stupefacenti o psicotrope.
    2.  -  Il  quesito  cosi'  proposto  dai  promotori del referendum
 soddisfa  quelle   esigenze   di   omogeneita',   chiarezza   e   non
 contraddittorieta'  che la Corte ha individuato fin dalla sentenza n.
 16 del 1978, dichiarando essere  "inammissibili  le  richieste  cosi'
 formulate,  che  ciascun  quesito  da  sottoporre al corpo elettorale
 contenga una tale pluralita' di domande eterogenee,  carenti  di  una
 matrice  razionalmente  unitaria,  da non poter venir ricondotto alla
 logica dell'art. 75 della Costituzione".
    Risponde certamente a tali requisiti la richiesta  di  abrogazione
 delle  norme  che  riguardano,  nei  modi  gia' descritti, il sistema
 sanzionatorio.
    Ne' la richiesta di abrogazione della disposizione (art.  72)  che
 vieta  l'uso  personale di sostanze stupefacenti o psicotrope si pone
 in contraddizione con la ratio propria  dell'iniziativa  referendaria
 in esame. Da un lato, infatti, quest'ultima e' oggettivamente diretta
 a  depenalizzare  ma  non ad eliminare la illiceita' della detenzione
 per uso personale  di  tali  sostanze,  si'  che  non  viene  chiesta
 l'abrogazione delle disposizioni da cui deriva la punibilita' di tali
 comportamenti   con   sanzioni   amministrative.   D'altro   lato  il
 comportamento sanzionato dagli artt. 73 e 75 del d.P.R.  n.  309  del
 1990  non  e'  mai  il  consumo  personale di sostanze stupefacenti o
 psicotrope, ma, per  quanto  qui  interessa,  la  detenzione  ad  uso
 personale  (cfr.  sentenza  n.  333 del 1992, (Paragrafo) 4.1.). Deve
 quindi  ritenersi che non vi e' contraddizione tra il permanere della
 sanzione,  sia  pure  solo  di  carattere  amministrativo,   per   la
 detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale, e
 l'abrogazione del divieto che ha come oggetto l'uso personale di tali
 sostanze, quale comportamento considerato di per se stesso.
    Infine,  la  richiesta  di  abrogazione  delle  altre disposizioni
 menzionate nell'ultimo capoverso del precedente  paragrafo,  pur  non
 essendo  strettamente  conseguenziale  alla funzione principale della
 richiesta  referendaria,   non   appare   ne'   contraddittoria   ne'
 assolutamente  eterogenea  rispetto  ad  essa, essendo volta, nel suo
 complesso,  ad   eliminare   taluni   limiti   ed   oneri   incidenti
 sull'attivita'  del  medico  che cura o assiste persone che fanno uso
 personale di sostanze stupefacenti o psicotrope.
    3. - La richiesta di referendum abrogativo all'esame  della  Corte
 non  rientra,  altresi',  in  nessuna  delle  ipotesi per le quali il
 secondo   comma   dell'art.    75    della    Costituzione    esclude
 l'ammissibilita' del ricorso all'istituto referendario.
    In   particolare,   con  riferimento  all'interpretazione  che  la
 giurisprudenza costituzionale ha dato del limite relativo alle  leggi
 di  autorizzazione  alla  ratifica  dei  trattati  internazionali, la
 richiesta referendaria non ha ad oggetto norme la cui esistenza ed il
 cui contenuto siano imposti da obblighi assunti dallo Stato  italiano
 per  effetto di trattati internazionali che non lascino alcuno spazio
 per  scelte   discrezionali   riguardanti   l'attuazione,   si'   che
 l'abrogazione  di  esse  comporti necessariamente una responsabilita'
 dello  Stato  italiano  nei  confronti  degli  altri  contraenti  per
 violazione del trattato (cfr. sentenze nn. 16 del 1978, 30 del 1981 e
 63 del 1990).
    A  tal  proposito, giova osservare, innanzitutto, che la richiesta
 referendaria in esame e' diversa da  quella  esaminata  e  dichiarata
 inammissibile da questa Corte con la sentenza n. 30 del 1981. In quel
 caso, infatti, il referendum proposto aveva ad oggetto la esclusione,
 dalle  tabelle  delle  sostanze  stupefacenti sottoposte a controllo,
 delle cosiddette droghe leggere e cio' si  poneva  in  contrasto  con
 accordi   internazionali  che  tale  controllo  prescrivevano  ed  in
 particolare con la Convenzione unica sugli stupefacenti,  adottata  a
 New  York  il  30 marzo 1961 ed il relativo Protocollo di emendamento
 adottato a Ginevra il 25  marzo  1972,  entrambi  ratificati  e  resi
 esecutivi per effetto della legge 5 giugno 1974, n. 412.
    La  depenalizzazione  dell'illecito costituito dalla detenzione di
 sostanze stupefacenti  o  psicotrope  per  uso  personale  -  che  e'
 l'effetto  perseguito dalla presente iniziativa referendaria - non si
 pone invece in contrasto ne' con la suddetta Convenzione di New  York
 del  1961  (che,  con  gli  artt. 33 e 36 si limitava a stabilire che
 dovesse essere vietata la detenzione non autorizzata di stupefacenti,
 senza nulla specificare in  ordine  alla  natura  delle  sanzioni  da
 comminare per le infrazioni), ne' con la Convenzione di Vienna del 20
 dicembre  1988,  ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 5
 novembre 1990, n.  328.  E'  pur  vero,  infatti,  che  l'art.  3  di
 quest'ultima  Convenzione stabilisce, al paragrafo 2 che "Fatti salvi
 i propri principi  costituzionali  ed  i  concetti  fondamentali  del
 proprio  ordinamento  giuridico,  ciascuna  parte  adotta  le  misure
 necessarie per attribuire la  natura  del  reato  conformemente  alla
 propria  legislazione  interna,  .. alla detenzione e all'acquisto di
 stupefacenti   e   di   sostanze  psicotrope,  alla  coltivazione  di
 stupefacenti destinati al consumo personale ..".  Ma  la  convenzione
 stessa  -  come  e' stato ampiamente e concordemente sottolineato nel
 corso  dei  lavori  parlamentari  relativi  alla  legge  che  ne   ha
 autorizzato   la   ratifica   -   lascia  espressamente  alla  scelta
 discrezionale degli Stati contraenti la  possibilita'  di  prevedere,
 per  i  casi  in  esame,  misure  diverse dalla sanzione penale.   Ed
 infatti il successivo paragrafo 4, alla lettera  c),  stabilisce  che
 "nonostante   le  disposizioni  dei  capoversi  precedenti,  in  casi
 adeguati di reati di natura minore le Parti  possono  in  particolare
 prevedere  in  luogo di una condanna o di una sanzione penale, misure
 di educazione, di riadattamento o di reinserimento  sociale,  nonche'
 qualora  l'autore del reato sia un tossicomane, misure di trattamento
 terapeutico  e  di  assistenza  sanitaria  post-ospedaliera".  E   il
 successivo  punto  d)  precisa  che le misure suddette possono essere
 previste non  solo  in  aggiunta,  ma  anche  in  sostituzione  della
 condanna  o  della  pena. Infine, il paragrafo 11 dello stesso art. 3
 espressamente  dichiara  che  "Nessuna  disposizione   del   presente
 articolo  pregiudica  il principio secondo il quale la determinazione
 dei reati che ne sono oggetto ed i mezzi giuridici di difesa relativi
 sono di esclusiva competenza del diritto interno di ciascuna  Parte",
 ne' il principio "in base al quale i predetti reati sono perseguiti e
 puniti in conformita' con detta legislazione".
    Non  vi  e'  dubbio  che, in sostanza, la convenzione prospetti la
 facolta' per ogni Stato contraente di prevedere misure diverse  dalla
 sanzione  penale per ogni infrazione che presenti un carattere di mi-
 nor gravita' (senza di che', peraltro, la stesso decreto  legislativo
 n.   309  del  1990  sarebbe  da  considerare  in  contrasto  con  la
 convenzione). Verrebbero comunque in rilievo,  al  medesimo  effetto,
 sia   la   espressa   salvaguardia   del  principio  secondo  cui  la
 determinazione dei reati ai  quali  l'art.  3  della  Convenzione  fa
 riferimento  e'  di  esclusiva  competenza  del  diritto  interno  di
 ciascuna Parte (paragrafo 11), sia e soprattutto la salvaguardia  dei
 principi  costituzionali e dei concetti fondamentali dell'ordinamento
 giuridico  proprio  di  ciascuno  Stato   contraente,   espressamente
 prevista  come condizione per l'operativita' della clausola di cui al
 paragrafo 2.
    A tale riguardo deve essere ricordato il principio  -  di  rilievo
 costituzionale  -  per  cui il sistema penale deve essere considerato
 l'extrema ratio di tutela dei beni giuridici  (cfr.  le  sentenze  di
 questa  Corte nn. 291 del 1992, 282 del 1990, 487 e 409 del 1989, 364
 del 1988 e 189 del 1987). In virtu' della salvaguardia  disposta  dal
 paragrafo  2,  tale  principio, in quanto "concetto fondamentale" del
 nostro ordinamento  giuridico  interno,  sarebbe  comunque  idoneo  a
 condizionare contenuto ed efficacia della clausola e ad escludere che
 con  essa lo Stato italiano si sia vincolato a configurare come reato
 la detenzione di stupefacenti per uso personale,  senza  possibilita'
 di  orientarsi  verso altre misure, ove ritenute idonee e sufficienti
 per perseguire le finalita' di controllo, di  tutela  e  di  recupero
 collegate al fenomeno in questione.
    4.  -  Dopo  la pronunzia dell'ordinanza 15 dicembre 1992, con cui
 l'ufficio centrale per il referendum ha  dichiarato  la  legittimita'
 della  presente  richiesta referendaria, e' stato emanato il decreto-
 legge 12 gennaio 1993, n. 3, recante, tra l'altro, modifiche al testo
 unico delle leggi in materia di stupefacenti.
    La  circostanza  non  ha  peraltro  rilievo nel presente giudizio.
 Compete infatti all'ufficio centrale  per  il  referendum  -  secondo
 quanto  affermato  dalla  sentenza  di  questa Corte n. 68 del 1978 -
 valutare se la nuova disciplina legislativa sia idonea  a  precludere
 la  consultazione  popolare  ovvero  se  la  richiesta  debba  essere
 trasferita o estesa alle nuove disposizioni.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  ammissibile  la  richiesta  di  referendum  popolare  per
 l'abrogazione  di  alcune  disposizioni del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
 309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina   degli
 stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
 riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nei  termini
 indicati  in epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza 15 dicembre
 1992 dell'ufficio centrale per il referendum,  costituito  presso  la
 Corte di cassazione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: SPAGNOLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0082