N. 29 SENTENZA 16 gennaio - 4 febbraio 1993

 
 
 Giudizio sull'ammissibilita' della richiesta di referendum
 popolare.
 
 Corte costituzionale - Abrogazione degli artt. 24, 40, 43, 53, 81, 88
 (per  le parti contraddistinte con i numeri da 1 a 12), del d.P.R. 24
 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1  della
 legge  22  luglio  1975,  n.  382); dell'art. 58 del d.P.R. 24 luglio
 1977, n. 616, in collegamento, per  quanto  attiene  al  n.  4  dello
 stesso  articolo  e  limitatamente all'Ente nazionale italiano per il
 turismo, con l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990,  n.  292,  per  la
 parte  che  prevede la sottoposizione di tale Ente alla vigilanza del
 Ministero del turismo e dello spettacolo; dell'art. 71 del d.P.R.  24
 luglio  1977,  n.  616,  ad  eccezione del primo comma, lett.  h) e -
 limitatamente al primo comma, lett.   d),  dello  stesso  articolo  -
 anche  dell'art.  4, primo comma, della legge 15 gennaio 1991, n. 30;
 dell'art. 102 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, cosi' come integrato
 dall'art. 2, primo comma, lett.  c), della legge 8  luglio  1986,  n.
 349;  dell'art.  6  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nelle parti
 contraddistinte dalle lettere  a), b), c), d), e), f),  h),  i),  k),
 l),  m),  n),  o),  p),  q),  r), s), t) - Mancanza di chiarezza e di
 omogeneita'  del  quesito  referendario  -   Inammissibilita'   della
 richiesta di referendum popolare
(GU n.6 del 8-2-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE,
    prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi  MENGONI,
    prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI,
    prof. Francesco GUIZZI, prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando
    SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio sull'ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma,
 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,  della  richiesta  di
 referendum popolare per l'abrogazione:
      -   degli   artt.   24,  40,  43,  53,  81,  88  (per  le  parti
 contraddistinte con i numeri da 1 a 12), del d.P.R. 24  luglio  1977,
 n.  616  (Attuazione  della  delega  di cui all'art. 1 della legge 22
 luglio 1975, n. 382);
      -  dell'art.  58  del  d.P.R.  24  luglio  1977,  n.   616,   in
 collegamento,  per  quanto  attiene  al  n. 4 dello stesso articolo e
 limitatamente all'Ente nazionale italiano per il turismo, con  l'art.
 1  della  legge  11 ottobre 1990, n. 292, per la parte che prevede la
 sottoposizione di tale ente alla vigilanza del Ministero del  turismo
 e dello spettacolo;
      -  dell'art.  71 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ad eccezione
 del comma primo lettera h) e - limitatamente al comma primo,  lettera
 d),  dello  stesso  articolo  - anche dell'art. 4, comma primo, della
 legge 15 gennaio 1991, n. 30;
      - dell'art. 102 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.  616,  cosi'  come
 integrato  dall'art. 2, primo comma, lettera c), della legge 8 luglio
 1986, n. 349;
      - dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833  nelle  parti
 contraddistinte dalle lettere a), b), c), d), e), f), h), i), k), l),
 m),  n), o), p), q), r), s) e t), iscritto al n. 55 del registro ref-
 erendum;
    Viste le ordinanze del 15 dicembre 1992 e del 16 gennaio 1993  con
 le  quali  l'ufficio  centrale  per  il referendum presso la Corte di
 cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;
    Udito nella camera di consiglio del 13  gennaio  1993  il  giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Udito  l'avvocato  Mario Bertolissi in rappresentanza dei delegati
 dei consigli regionali del Veneto e dell'Emilia Romagna;
                           Ritenuto in fatto
    1. - L'ufficio centrale per il referendum,  costituito  presso  la
 Corte  di  cassazione,  ha  esaminato, in applicazione della legge 25
 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, la richiesta di ref-
 erendum popolare presentata il 22 gennaio  1992  da  cinque  consigli
 regionali  - segnatamente quelli delle regioni Lombardia, Basilicata,
 Toscana, Emilia-Romagna e Veneto - sul seguente quesito: "Volete  voi
 che siano abrogati gli artt. 24, 30, 40, 43, 53, 58, 71, 81, 88, 91 e
 102 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui
 all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"?
    2.  -  Con  ordinanza  depositata  il  15 dicembre 1992, lo stesso
 ufficio, dato atto che le deliberazioni dei cinque consigli regionali
 erano state ritualmente adottate, ha dichiarato la legittimita' della
 richiesta presentata.
    3.  - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale,
 il  Presidente  di  questa  Corte  ha  fissato,  per  la  conseguente
 deliberazione, la camera di consiglio del 13 gennaio 1993.
    Con  memoria  presentata l'8 gennaio 1993, i delegati dei consigli
 regionali   del   Veneto   e   dell'Emilia-Romagna    hanno    svolto
 considerazioni a sostegno dell'ammissibilita' della richiesta.
    Con  successiva  ordinanza  l'Ufficio  centrale  per il referendum
 cosi' disponeva:
      "1) riformula come segue il quesito  relativo  all'art.  30  del
 d.P.R.  24.7.1977  n. 616: "volete che sia abrogato l'art. 6 Legge 23
 dicembre 1978 n. 833, nelle parti contraddistinte dalle  lettere  a),
 b),  c),  d),  e),  f),  h), i), k), l), m), n), o), p), q), r), s) e
 t)?";
      2) riformula come segue il  quesito  relativo  all'art.  58  del
 citato  d.P.R.:  "volete  che  sia  abrogato  l'art. 58 del d.P.R. 24
 luglio 1977 n. 616 e - per  quanto  attiene  al  n.  4  dello  stesso
 articolo  e  limitatamente  all'E.N.I.T.  -  anche  l'art. 1 legge 11
 ottobre 1990 n. 292, per la parte che prevede  la  sottoposizione  di
 tale   Ente   alla  vigilanza  del  Ministero  del  turismo  e  dello
 spettacolo?";
      3) dichiara cessate le operazioni referendarie relative all'art.
 71, comma primo, lettera h), del citato d.P.R. n. 616 del 1977;
      4) riformula come segue il quesito relativo alla rimanente parte
 del detto art. 71: "volete che  sia  abrogato  l'art.  71  d.P.R.  24
 luglio  1977  n.  616,  ad  eccezione  del comma primo lettera h) e -
 limitatamente al comma primo, lettera d) del citato  d.P.R.  -  anche
 l'art. 4, comma 1, della legge 15 gennaio 1991 n. 30?";
      5) dichiara cessate le operazioni referendarie relative all'art.
 88 n. 13 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
      6) riformula come segue il quesito relativo alla rimanente parte
 dell'art.  88  citato:  "volete  che sia abrogato l'art. 88 d.P.R. 24
 luglio 1977 n. 616 per le parti contraddistinte con i numeri da  1  a
 12?";
      7) dichiara cessate le operazioni referendarie relative all'art.
 91 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
      8)  riformula come segue il quesito relativo all'art. 102 d.P.R.
 citato: "volete che sia abrogato l'art. 102 d.P.R. 24 luglio 1977  n.
 616, cosi' come integrato dall'art. 2, comma primo, lettera c), legge
 8 luglio 1986 n. 349";
      9)  dichiara che resta fermo il quesito, cosi' come inizialmente
 formulato, relativamente agli artt. 24, 40, 43, 53 e 81 del d.P.R. 24
 luglio 1977 n. 616.".
    Nella camera  di  consiglio  del  13  gennaio  1993  l'avv.  Mario
 Bertolissi, in rappresentanza dei delegati dei consigli regionali del
 Veneto e dell'Emilia-Romagna, ha insistito per l'ammissibilita' della
 proposta referendaria.
                        Considerato in diritto
    1.   -   La   richiesta   di   referendum  abrogativo,  sulla  cui
 ammissibilita' la Corte e' chiamata a pronunciarsi  a  seguito  delle
 due ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum del 15 dicembre
 1992  e  16  gennaio  1993,  che ne hanno dichiarato la legittimita',
 investiva, nella sua formulazione  originaria,  undici  articoli  del
 d.P.R.  24  luglio  1977,  n.  616  ("Attuazione  della delega di cui
 all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382") e precisamente  tutti
 quelli  intitolati  "Competenze dello Stato". Piu' in particolare, la
 richiesta  concerneva  le funzioni riservate allo Stato relative alle
 seguenti  materie:  beneficenza  pubblica   (art.   24),   assistenza
 sanitaria   e   ospedaliera   (art.   30),   istruzione  artigiana  e
 professionale (art. 40), assistenza scolastica  (art.  43),  fiere  e
 mercati  (art.  53),  turismo  e  industria  alberghiera  (art.  58),
 agricoltura e foreste (art. 71), urbanistica (art.  81),  viabilita',
 acquedotti  e lavori pubblici di interesse regionale (artt. 88 e 91),
 tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (art. 102).
    Le modifiche al  quesito  referendario  introdotte  dalla  seconda
 ordinanza  dell'ufficio  centrale  per  il  referendum riguardano sei
 articoli fra quelli  oggetto  della  richiesta  referendaria  e  sono
 conseguenti all'entrata in vigore di varie leggi successive al d.P.R.
 n.  616  del  1977,  per  lo  piu' anteriori alla presentazione della
 proposta referendaria.
    In tema di assistenza sanitaria e ospedaliera l'ufficio  centrale,
 rilevato  che  le riserve statali indicate dall'art. 30 del d.P.R. n.
 616 del 1977, a parte qualche integrazione ritenuta ininfluente, sono
 state sostanzialmente confermate dall'art. 6 della  successiva  legge
 23  dicembre  1978,  n.  833  ("Istituzione  del  servizio  sanitario
 nazionale"),  ha  trasferito  il  quesito  sulla  parte  della  nuova
 disciplina  che  non  ha  alterato  il contenuto normativo essenziale
 delle   disposizioni   originariamente    sottoposte    al    quesito
 referendario.
    In materia di turismo e industria alberghiera, l'Ufficio centrale,
 rilevato  che  la  successiva  legge  statale 11 ottobre 1990, n. 292
 ("Ordinamento  dell'Ente  nazionale  italiano   per   il   turismo"),
 nell'attribuire  al  Ministero  del  turismo  e  dello  spettacolo la
 vigilanza sull'ENIT, ha  integrato  la  precedente  disciplina  senza
 pero' mutarne il contenuto normativo essenziale, ha esteso il quesito
 relativo  all'art.  58, n. 4, all'art. 1 della legge 11 ottobre 1990,
 n. 292 (limitatamente all'ENIT).
    L'Ufficio centrale ha poi  modificato  in  due  punti  il  quesito
 relativo  all'art.  71, il quale ha ad oggetto le funzioni statali in
 materia di agricoltura e foreste. Innanzitutto, preso atto che l'art.
 4, primo comma, della legge 15 gennaio 1991, n. 30 ("Disciplina della
 riproduzione  animale")  ha  previsto  la  competenza  del   Ministro
 dell'agricoltura  e  delle  foreste  per la regolare tenuta dei libri
 genealogici, ha esteso a questa disposizione il  quesito  concernente
 la  lettera  d) dell'art. 71, che riserva allo Stato "l'ordinamento e
 la tenuta .. dei libri genealogici". In secondo luogo,  rilevato  che
 la  legge  20  ottobre  1978, n. 674 ("Norme sull'associazionismo dei
 produttori  agricoli"),  ha  innovato   sostanzialmente   il   regime
 precedente,  lo  stesso  ufficio centrale ha dichiarato la cessazione
 delle  operazioni  referendarie   relativamente   alla   disposizione
 contenuta  nell'art.  71,  lettera h), del d.P.R. n. 616 del 1977, la
 quale riservava allo Stato le funzioni amministrative attinenti  alle
 "associazioni  e  unioni  nazionali  dei  produttori  in  materia  di
 agricoltura e foreste".
    Parimenti e'  stata  dichiarata  la  cessazione  delle  operazioni
 referendarie  relativamente alle disposizioni contenute nell'art. 88,
 n. 13, che  riserva  allo  Stato  funzioni  in  materia  di  edilizia
 residenziale  pubblica,  nonche'  a quelle contenute nell'art. 91, il
 quale enumera le competenze statali relative  alle  risorse  idriche.
 L'ufficio  centrale  ha infatti ritenuto che le due disposizioni sono
 state abrogate e sostituite da una nuova e diversa disciplina, posta,
 rispettivamente,  dalla  legge  5  agosto  1978,  n.  457 ("Norme per
 l'edilizia residenziale"), dalla  legge  17  febbraio  1992,  n.  179
 ("Norme  per  l'edilizia  residenziale  pubblica"),  e dalla legge 18
 maggio  1989,  n.  183  ("Norme  per  il  riassetto  organizzativo  e
 funzionale della difesa del suolo").
    Con  riferimento, infine, all'art. 102, numeri 1, 3, 4, 5 e 10 del
 d.P.R. n. 616 del 1977, l'ufficio centrale per  il  referendum,  dopo
 aver  rilevato che e' sopraggiunta una nuova disciplina normativa che
 si inserisce nella precedente senza sostituirla integralmente e senza
 apportare modifiche sostanziali (art. 2, lettera c),  della  legge  8
 luglio 1986, n. 349: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme
 in  materia  di  danno  ambientale"), ha, conseguentemente, esteso la
 richiesta  referendaria  sull'art.  102   alle   integrazioni   poste
 dall'art. 2, primo comma, lettera c), della nuova legge.
    2.  - La richiesta referendaria sottoposta al presente giudizio va
 dichiarata inammissibile.
    A  partire  dalla  sentenza  n.  16  del  1978,  questa  Corte  ha
 costantemente  affermato  che  essa  -  nella  sede  del  giudizio di
 ammissibilita' del referendum abrogativo ai sensi dell'art.  2  della
 legge  costituzionale  11 marzo 1953, n. 1, e degli artt. 32, secondo
 comma, e 33 della legge ordinaria  15  maggio  1970,  n.  352,  -  e'
 chiamata  a  verificare  se  le  richieste  referendarie, oltre a non
 rientrare fra le materie  non  sottoponibili  a  referendum  a  norma
 dell'art.  75, secondo comma, della Costituzione ("leggi tributarie e
 di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare
 trattati internazionali"), contengano domande omogenee e univoche.
    Sotto quest'ultimo profilo, assume sicura rilevanza l'art.  4  del
 d.P.R.  n.  616  del  1977,  il  quale dispone che, all'interno delle
 materie  definite  dallo  stesso  decreto,  spettano  allo  Stato   -
 oltreche'  le  funzioni  relative  all'indirizzo  e coordinamento, ai
 rapporti internazionali e con la Comunita'  Economica  Europea,  alla
 difesa  nazionale  e  alla pubblica sicurezza - "soltanto le funzioni
 amministrative indicate negli articoli seguenti". La previsione della
 predetta clausola di enumerazione  delle  competenze  riservate  allo
 Stato  all'interno  delle  materie  considerate dal d.P.R. n. 616 del
 1977 induce a interpretare il quesito referendario in esame come  una
 richiesta  diretta  a  produrre,  per il mezzo dell'abrogazione delle
 disposizioni che riservano allo Stato le competenze ivi elencate,  la
 consequenziale  assegnazione  alle  regioni a statuto ordinario delle
 medesime  competenze.  Siffatta  interpretazione   e',   del   resto,
 chiaramente enunciata nelle delibere dei Consigli regionali che hanno
 promosso la richiesta ora considerata. In queste, infatti, si afferma
 che scopo del referendum e' quello di circoscrivere le funzioni dello
 Stato  alle  sole "competenze strettamente necessarie al mantenimento
 della  compagine  nazionale  e  alle   politiche   di   coordinamento
 solidaristico".
    Cosi' determinato, il quesito referendario presenta un significato
 non  chiaro  e  non  univoco,  tale da non consentire all'elettore di
 approvare o di respingere con la dovuta consapevolezza la proposta di
 abrogazione, dal momento che i promotori hanno ricompreso nella  loro
 richiesta  disposizioni  dal  contenuto eterogeneo, comunque prive di
 una  matrice  razionalmente  unitaria.  Senza  prendere   in   minima
 considerazione  la  circostanza che nel quesito referendario non sono
 state  incluse  disposizioni  dello  stesso  decreto  n. 616 del 1977
 contenenti  riserve  statali  non  certo  riconducibili  a   funzioni
 essenziali  alla  garanzia dell'interesse nazionale, questa Corte non
 puo' esimersi dal constatare che  nelle  disposizioni  oggetto  della
 domanda   referendaria,   accanto   a   funzioni  statali  ritagliate
 all'interno di materie complessivamente affidate alle regioni, la cui
 abrogazione comporterebbe consequenzialmente il  naturale  espandersi
 delle competenze regionali su tutta la materia, sono ricomprese altre
 funzioni,  al  momento  riservate allo Stato, in relazione alle quali
 non puo' affatto ipotizzarsi il predetto effetto espansivo e  per  le
 quali,   pertanto,   si   richiede   una   mera   soppressione,   non
 ragionevolmente collegata all'espandersi delle competenze regionali.
    Fra le competenze indicate e' sufficiente  considerare,  a  titolo
 esemplificativo,  le  seguenti funzioni: le attivita' di ricerca e di
 informazione connesse alla programmazione nazionale della  produzione
 agricola e forestale (art. 71, lettera a); gli interventi d'interesse
 nazionale per la regolazione del mercato agricolo, nonche' la ricerca
 e  l'informazione  di  mercato  a  livello nazionale o internazionale
 (art. 71, lettera b); la vigilanza sugli  organi  centrali  del  Club
 Alpino  Italiano, dell'Automobile Club Italiano e dell'Ente Nazionale
 Italiano per il Turismo (art. 58, n. 4, e art. 1,  legge  11  ottobre
 1990,  n. 292); le attivita' amministrative concernenti le pensioni e
 gli assegni  di  carattere  continuativo,  disposte  dalla  legge  in
 attuazione  dell'art.  38  della  Costituzione,  le  quali  non  sono
 ricomprese nella materia della beneficenza  pubblica  assegnata  alle
 regioni  (art.  24,  n.  5); le competenze degli organi scolastici in
 merito alla scelta dei libri di testo e quelle degli  organi  statali
 concernenti  le  caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi,
 non ricomprese nella  materia  dell'assistenza  scolastica  assegnata
 alle  regioni (art. 42); l'attivita' di formazione e di addestramento
 professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi assimilati  (art.
 40), che rientra indubbiamente in compiti attinenti all'indefettibile
 difesa  nazionale,  riservata,  anche  nelle  materie  di  competenza
 regionale, allo Stato, dal ricordato art. 4 del decreto  n.  616  del
 1977.
    Deve,  quindi,  concludersi  che  la  mancanza  di  chiarezza e di
 omogeneita' del quesito referendario sottoposto all'attuale  giudizio
 preclude di considerare ammissibile la richiesta ora esaminata.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  inammissibile  la  richiesta del referendum popolare per
 l'abrogazione:
      -  degli  artt.  24,  40,  43,  53,  81,  88   (per   le   parti
 contraddistinte  con  i numeri da 1 a 12), del d.P.R. 24 luglio 1977,
 n. 616 (Attuazione della delega di cui  all'art.  1  della  legge  22
 luglio 1975, n. 382);
      -   dell'art.   58  del  d.P.R.  24  luglio  1977,  n.  616,  in
 collegamento, per quanto attiene al n.  4  dello  stesso  articolo  e
 limitatamente  all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo, con l'art.
 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, per la parte  che  prevede  la
 sottoposizione  di tale Ente alla vigilanza del Ministero del turismo
 e dello spettacolo;
      -  dell'art.  71 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ad eccezione
 del comma primo lettera h) e - limitatamente al comma primo,  lettera
 d),  dello  stesso  articolo  - anche dell'art. 4, comma primo, della
 legge 15 gennaio 1991, n. 30;
      - dell'art. 102 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.  616,  cosi'  come
 integrato  dall'art. 2, primo comma, lettera c), della legge 8 luglio
 1986, n. 349;
      - dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833  nelle  parti
 contraddistinte dalle lettere a), b), c), d), e), f), h), i), k), l),
 m),  n), o), p), q), r), s) e t), richiesta dichiarata legittima, con
 ordinanze del 15  dicembre  1992  e  16  gennaio  1993,  dall'ufficio
 centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0083