N. 36 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 1992
N. 36 Ordinanza emessa il 18 novembre 1992 dal pretore di Salerno nel procedimento penale a carico di Olivieri Pierluigi Reato in genere - Atti interruttivi del corso della prescrizione - Mancata inclusione fra di essi della richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a quanto stabilito per la richiesta di rinvio a giudizio inclusa fra i detti atti. (C.P., art. 160, cpv.). (Cost., art. 3).(GU n.7 del 10-2-1993 )
IL CONSIGLIERE PRETORE Nel procedimento penale n. 2827/90/d r.g. notizia Reato a carico di Olivieri Pierluigi, nato a Parma il 30 novembre 1924; Letta la opposizione presentata dal suddetto in data 17 aprile 1992 avverso il decreto penale emesso da questo giudice il 4 aprile 1992, su richiesta del p.m. pervenuta in data 23 marzo 1992, per il reato di cui agli artt. 104, 389, lett. c), del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, commesso il 3 aprile 1990; Rilevato che l'opponente eccepisce la prescrizione del reato e che, effettivamente, trattandosi di contravvenzione punita con la sola ammenda, essa, in quanto commessa il 3 aprile 1990, risulta coperta, alla data dell'emissione del decreto penale, 4 aprile 1992, dalla prescrizione biennale prevista dall'art. 157, primo comma, n. 6), del c.p., non essendo intervenuti, in precedenza, fatti sospensivi o interruttivi del corso di essa; Ritenuto tuttavia che la norma di cui all'art. 160, cpv, del c.p., non contemplando la richiesta di emissione di decreto penale di condanna tra gli atti aventi efficacia interruttiva della prescrizione, opera - in contrasto col disposto dell'art. 3 della Costituzione - una ingiustificata ed illogica differenziazione, che naturalmente si traduce in un diseguale trattamento dei cittadini di fronte alla legge, rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 del c.p.p.), invece inclusa tra detti atti: dal momento che entrambe le richieste concretizzano una specifica attivita' dell'organo preposto all'esercizio dell'azione penale, la cui inerzia, nel procedimento speciale per decreto, viene meno, con la richiesta di emissione di questo, proprio nella stessa misura in cui cio' si verifica, nel procedimento ordinario, con la richiesta di rinvio a giudizio: onde non si appalesa alcuna plausibile ragione per non riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione alla richiesta di emissione del decreto penale, la quale, del tutto al pari dell'altra, e' chiara espressione della volonta' di non rinunciare all'esercizio di punire da parte dell'organo a tale azione preposto (art. 112 della Costituzione) e, quindi, ugualmente idonea a escludere la contraria presunzione su cui si fonda l'istituto della prescrizione; Considerato che la questione, cosi' di ufficio sollevata, oltre che non manifestamente infondata, risulta altresi' rilevante nel procedimento in corso, in quanto, ove fosse accolta la tesi sopra esposta, dovrebbe escludersi, nel caso in esame, l'operativita' della prescrizione, dato che la richiesta di emissione del decreto penale risulta non solo datata 21 marzo 1992, ma anche pervenuta a quest'ufficio il 23 marzo 1992 e, pertanto, in tempo utile per interrompere il corso della prescrizione, altrimenti maturata il 3 aprile 1992, cioe' proprio il giorno prima della data di emissione del decreto penale di condanna: prescrizione da dichiararsi da questo giudice immediatamente ai sensi dell'art. 129 del c.p.p., senza nemmeno che vi sia bisogno di trasmettere gli atti al pretore del dibattimento.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospeso il giudizio in corso; Dichiara, di ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, della norma dell'art. 160, capoverso, del codice penale, laddove non prevede, tra gli atti che interrompono il corso della prescrizione del reato, anche la richiesta di emissione di decreto penale di condanna; Ordina l'immediata trasmissione degli atti, previa notificazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicazione di essa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale. Salerno, addi' 18 novembre 1992 Il consigliere pretore: CASO 93C0079