N. 36 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 1992

                                 N. 36
      Ordinanza emessa il 18 novembre 1992 dal pretore di Salerno
 nel procedimento penale a carico di Olivieri Pierluigi
 Reato in genere - Atti interruttivi del corso della prescrizione -
    Mancata  inclusione  fra  di essi della richiesta di emissione del
    decreto  penale  di  condanna  -  Ingiustificata   disparita'   di
    trattamento rispetto a quanto stabilito per la richiesta di rinvio
    a giudizio inclusa fra i detti atti.
 (C.P., art. 160, cpv.).
 (Cost., art. 3).
(GU n.7 del 10-2-1993 )
                        IL CONSIGLIERE PRETORE
    Nel  procedimento  penale n. 2827/90/d r.g. notizia Reato a carico
 di Olivieri Pierluigi, nato a Parma il 30 novembre 1924;
    Letta la opposizione presentata dal suddetto  in  data  17  aprile
 1992  avverso  il decreto penale emesso da questo giudice il 4 aprile
 1992, su richiesta del p.m. pervenuta in data 23 marzo 1992,  per  il
 reato  di  cui  agli  artt.  104, 389, lett. c), del d.P.R. 27 aprile
 1955, n. 547, commesso il 3 aprile 1990;
    Rilevato che l'opponente eccepisce la  prescrizione  del  reato  e
 che,  effettivamente,  trattandosi  di  contravvenzione punita con la
 sola ammenda, essa, in quanto commessa  il  3  aprile  1990,  risulta
 coperta,  alla data dell'emissione del decreto penale, 4 aprile 1992,
 dalla prescrizione biennale prevista dall'art. 157, primo  comma,  n.
 6),   del   c.p.,  non  essendo  intervenuti,  in  precedenza,  fatti
 sospensivi o interruttivi del corso di essa;
    Ritenuto tuttavia che la norma di cui all'art. 160, cpv, del c.p.,
 non  contemplando  la  richiesta  di  emissione  di decreto penale di
 condanna  tra  gli   atti   aventi   efficacia   interruttiva   della
 prescrizione,  opera  -  in  contrasto col disposto dell'art. 3 della
 Costituzione - una ingiustificata ed illogica  differenziazione,  che
 naturalmente  si traduce in un diseguale trattamento dei cittadini di
 fronte alla legge, rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio (art.
 416 del c.p.p.), invece inclusa  tra  detti  atti:  dal  momento  che
 entrambe   le   richieste   concretizzano   una  specifica  attivita'
 dell'organo  preposto  all'esercizio  dell'azione  penale,   la   cui
 inerzia,  nel  procedimento  speciale per decreto, viene meno, con la
 richiesta di emissione di questo, proprio nella stessa misura in  cui
 cio'  si  verifica,  nel  procedimento ordinario, con la richiesta di
 rinvio a giudizio: onde non si appalesa alcuna plausibile ragione per
 non  riconoscere  efficacia  interruttiva  della  prescrizione   alla
 richiesta  di  emissione  del  decreto penale, la quale, del tutto al
 pari  dell'altra,  e'  chiara  espressione  della  volonta'  di   non
 rinunciare all'esercizio di punire da parte dell'organo a tale azione
 preposto (art. 112 della Costituzione) e, quindi, ugualmente idonea a
 escludere  la  contraria presunzione su cui si fonda l'istituto della
 prescrizione;
    Considerato che la questione, cosi' di  ufficio  sollevata,  oltre
 che  non  manifestamente  infondata,  risulta  altresi' rilevante nel
 procedimento in corso, in quanto, ove fosse  accolta  la  tesi  sopra
 esposta, dovrebbe escludersi, nel caso in esame, l'operativita' della
 prescrizione,  dato  che la richiesta di emissione del decreto penale
 risulta  non  solo  datata  21  marzo  1992,  ma  anche  pervenuta  a
 quest'ufficio  il  23  marzo  1992  e,  pertanto,  in tempo utile per
 interrompere il corso della prescrizione, altrimenti  maturata  il  3
 aprile  1992,  cioe'  proprio il giorno prima della data di emissione
 del decreto penale di  condanna:    prescrizione  da  dichiararsi  da
 questo  giudice  immediatamente  ai  sensi  dell'art. 129 del c.p.p.,
 senza nemmeno che vi sia bisogno di trasmettere gli atti  al  pretore
 del dibattimento.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Sospeso il giudizio in corso;
    Dichiara,  di ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale,  in  relazione  all'art.  3
 della  Costituzione, della norma dell'art. 160, capoverso, del codice
 penale, laddove non prevede, tra gli atti che interrompono  il  corso
 della  prescrizione  del  reato,  anche  la richiesta di emissione di
 decreto penale di condanna;
    Ordina l'immediata trasmissione degli atti,  previa  notificazione
 della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  e  comunicazione di essa ai Presidenti delle due Camere del
 Parlamento a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale.
      Salerno, addi' 18 novembre 1992
                     Il consigliere pretore: CASO

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