N. 40 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 luglio 1992- 28 gennaio 1993
N. 40 Ordinanza emessa il 15 luglio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 gennaio 1993) dal pretore di Pescara nel procedimento civile vertente tra Sabatini Fabrizio e E.N.A.S.A.R.C.O. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni E.N.A.S.A.R.C.O. - Diritto alla pensione indiretta di riversibilita' ai figli maggiorenni inabili e sprovvisti di un proprio reddito - Caducazione della condizione della non titolarita' di redditi del maggiorenne inabile per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 145/1987 - Mancata previsione, nei limiti di eta' contemplati dalla legge n. 12/1973, del diritto a trattamento di riversibilita' o indiretta altresi' del figlio maggiorenne titolare di un qualsiasi reddito, anche se insufficiente alle esigenze di vita - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni omogenee e violazione del diritto al raggiungimento da parte dei capaci e meritevoli dei piu' alti gradi degli studi. (Legge 2 febbraio 1975, n. 12, art. 20). (Cost., artt. 3 e 34).(GU n.7 del 10-2-1993 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva O S S E R V A Come e' noto, con sentenza n. 145/1987 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimita' costituzionale - per contrasto all'art. 3 della Costituzione - del combinato disposto del terzo e settimo comma dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (contenente norme sul trattamento pensionistico in favore degli agenti e rappresentanti di commercio) nella parte in cui prevede il diniego del diritto, o la relativa perdita, alla pensione indiretta o di reversibilita' ai figli maggiorenni inabili al lavoro quando, a qualsivoglia titolo, abbiano un reddito proprio. Ha in particolare rimarcato la Corte come la correlazione della fruibilita', in favore del maggiorenne inabile, oltre al requisito della vivenza a carico del lavoratore pensionato al momento del decesso di quest'ultimo, alla condizione della totale mancanza di redditi propri del superstite sia contraria ai canoni di equita' e di logica; giacche', nella indiscriminatezza di tale condizione, basterebbe la mera titolarita', nel superstite, di un qualsivoglia reddito, per quanto irrisorio ed assolutamente insufficiente alle sue necessita' di vita e di sostentamento, perche' insorga la preclusione all'accesso alla pensione di reversibilita'. Il tutto con conseguente sostanziale svuotamento anche del requisito della vivenza a carico, destinato, infatti, ad operare nei soli casi in cui l'inabile al lavoro sia totalmente sprovvisto di un reddito proprio, ed a rimanere, invece, privo di incidenza in tutti gli altri casi in cui egli ne sia titolare, indipendentemente dalla entita' del reddito medesimo. E' opinione dell'adito pretore che i principi e le considerazioni teste' riportati siano estensibili anche alla ipotesi di superstite maggiorenne, il quale frequenti una scuola professinale o sia iscritto a corsi di studi universitari, naturalmente entro i limiti di eta' contemplati nell'art. 20 della legge n. 12/1973. Ed invero, con riguardo ai mezzi di soddisfacimento delle esigenze di vita e di sostentamento non e' dato ravvisare una marcata diversita' dalla condizione del maggiorenne inabile al lavoro rispetto a quella del maggiorenne studente, derivando i limiti e le difficolta' di procacciamento di detti mezzi, nel primo caso, dello stato di inabilita' psico-fisica del soggetto e, nel secondo caso, da una condizione di impegno intellettivo gia' di per se stessa qualificata e pertanto, ed in ogni caso, incompatibile con la necessita' di cumulo di essa con una ulteriore attivita' lavorativa, funzionale all'ottenimento di risorse economiche, qualora il reddito proprio del soggetto sia insufficiente al soddisfacimento di dette esigenze. Supporre siffatto aggravio (a meno che il superstite non debba rinunciare al diritto allo studio, se e nella misura in cui sia impossibilitato a farvi fronte con il proprio reddito e/o ad indirizzare anche verso ulteriori direzioni le proprie energie psico- fisiche), significa, per un verso, avvallare una ingiustificata disparita' tra tale soggetto ed altri superstiti fruitori, nella medesima condizione, di analoghi trattamenti previdenziali, e, per altro verso, concepire la portata del precetto di cui all'art. 34 della Costituzione in termini riduttivi e limitativi nei confronti del primo. E dunque, se la funzione della pensione di reversibilita' e' quella di dare garanzia di continuita' al sostentamento del superstite, in dipendenza della indisponibilita', ad opera di questi, di proprie risorse, ebbene, tale funzione, al pari di quanto e' stato ritenuto con riguardo all'inabile al lavoro, deve essere salvaguardata anche nei confronti dello studente maggiorenne; di tal che la titolarita' di un proprio reddito quale condizione preclusiva dell'accesso a detto trattamento previdenziale, e' da ritenere, nella sua indiscriminatezza, contraria a precetti di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione. Alla luce delle osservazioni svolte si ravvisa la fondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto del terzo e settimo comma dell'art. 20 della legge n. 12/1973, in relazione ai predetti precetti costituzionali, sotto il profilo e nei sensi innanzi esplicitati.
P. Q. M. Sospeso il presente procedimento, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il conseguente giudizio di legittimita' costituzionale; Ordina altresi' che a cura della cancelleria siano espletati gli adempimenti e le comunicazioni di cui all'art. 23 della legge n. 87/1953. Pescara, addi' 15 luglio 1992 Il pretore: MAFFEI Depositato oggi in Pescara, il 15 luglio 1992. Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile) 93C0097