N. 44 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 1992
N. 44 Ordinanza emessa il 18 novembre 1992 dal pretore di Modena nel procedimento penale a carico di Varriale Maria Rosaria Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di stupefacenti in misura inferiore alla d.m.g. - Obbligatoria sottoposizione del soggetto ad un programma terapeutico socio riabilitativo - Conseguente previsione di un trattamento sanitario obbligatorio senza che ricorrano motivi di tutela della salute pubblica - Applicabilita', nei confronti del soggetto che ingiustificatamente interrompe il programma, di sanzioni implicanti gravi limitazioni alla liberta' personale identiche a quelle irrogabili nei confronti di persone socialmente pericolose - Irragionevole equiparazione del tossicodipendente al pericoloso criminale - Lamentata incidenza sul principio di tassativita' per essere le suddette sanzioni irrogabili sul presupposto di una semplice presunzione di pericolosita' desunta dal consumo di stupefacenti - Possibilita' di applicare la misura del lavoro non retribuito in contrasto con il diritto del lavoratore ad una retribuzione adeguata e proporzionata. (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 75 e 76, lettere a), b), c), d), e), f) e h) ). (Cost., artt. 3, 25, 32 e 36).(GU n.7 del 10-2-1993 )
IL PRETORE Letti gli atti del procedimento n. 49/1192 reg. esec. nei confronti di Varriale Maria Rosaria; O S S E R V A In data 19 ottobre 1991 gli agenti e ufficiali del commissariato di p.s. di Carpi sequestravano a Varriale Maria Rosaria due sacchetti di cellophane contenenti eroina nei limiti della dose media giornaliera (vedi certificato di analisi chimico tossicologiche in atti). La Varriale, convocata il 3 dicembre 1991 dinanzi al prefetto, manifestava l'intenzione di seguire il programma terapeutico e socio- riabilitativo e veniva avviata al servizio tossicodipendenze della u.s.l. di Modena. Dopo la prima interruzione del programma, la predetta veniva nuovamente convocata in prefettura e avviata ancora una volta al servizio tossicodipendenze dove non si e' mai presentata. Gli atti venivano pertanto trasmessi dal prefetto al procuratore della Repubblica presso la pretura che chiedeva al pretore la fissazione dell'udienza prevista dall'art. 666 del c.p.p. per l'applicazione nei confronti di Varriale Maria Rosaria delle misure di cui all'art. 76, lettere a), b) e c) del d.P.R. n. 309/1990. All'udienza in camera di consiglio del 6 ottobre 1992, assente l'interessata, le parti concludevano come da verbale in atti. Ritiene questo pretore di sollevare questione di legittimita' costituzionale degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 309/1990 per violazione degli artt. 3, 25, 32 e 36 della Costituzione.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 43/1993). 93C0101