N. 44 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 1992

                                 N. 44
  Ordinanza emessa il 18 novembre 1992 dal pretore di Modena
 nel procedimento penale a carico di Varriale Maria Rosaria
 Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di stupefacenti in
    misura  inferiore  alla  d.m.g.  - Obbligatoria sottoposizione del
    soggetto  ad  un  programma  terapeutico  socio  riabilitativo   -
    Conseguente  previsione  di  un trattamento sanitario obbligatorio
    senza che ricorrano motivi  di  tutela  della  salute  pubblica  -
    Applicabilita', nei confronti del soggetto che ingiustificatamente
    interrompe  il programma, di sanzioni implicanti gravi limitazioni
    alla   liberta'   personale  identiche  a  quelle  irrogabili  nei
    confronti  di  persone  socialmente  pericolose  -   Irragionevole
    equiparazione  del  tossicodipendente  al  pericoloso  criminale -
    Lamentata incidenza sul principio di tassativita'  per  essere  le
    suddette  sanzioni  irrogabili  sul  presupposto  di  una semplice
    presunzione di pericolosita' desunta dal consumo di stupefacenti -
    Possibilita' di applicare la misura del lavoro non  retribuito  in
    contrasto  con  il  diritto  del  lavoratore  ad  una retribuzione
    adeguata e proporzionata.
 (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 75 e 76, lettere a), b), c),
    d), e), f) e h) ).
 (Cost., artt. 3, 25, 32 e 36).
(GU n.7 del 10-2-1993 )
                              IL PRETORE
    Letti  gli  atti  del  procedimento  n.  49/1192  reg.  esec.  nei
 confronti di Varriale Maria Rosaria;
                             O S S E R V A
    In  data  19 ottobre 1991 gli agenti e ufficiali del commissariato
 di p.s. di Carpi sequestravano a Varriale Maria Rosaria due sacchetti
 di  cellophane  contenenti  eroina  nei  limiti  della   dose   media
 giornaliera  (vedi  certificato  di analisi chimico tossicologiche in
 atti).
    La Varriale, convocata il 3 dicembre  1991  dinanzi  al  prefetto,
 manifestava l'intenzione di seguire il programma terapeutico e socio-
 riabilitativo  e  veniva  avviata al servizio tossicodipendenze della
 u.s.l. di Modena.
    Dopo la prima  interruzione  del  programma,  la  predetta  veniva
 nuovamente  convocata  in  prefettura  e  avviata ancora una volta al
 servizio tossicodipendenze dove non si e' mai presentata.
    Gli atti venivano pertanto trasmessi dal prefetto  al  procuratore
 della  Repubblica  presso  la  pretura  che  chiedeva  al  pretore la
 fissazione  dell'udienza  prevista  dall'art.  666  del  c.p.p.   per
 l'applicazione  nei  confronti di Varriale Maria Rosaria delle misure
 di cui all'art. 76, lettere a), b) e c) del d.P.R. n. 309/1990.
    All'udienza in camera di consiglio del  6  ottobre  1992,  assente
 l'interessata, le parti concludevano come da verbale in atti.
    Ritiene  questo  pretore  di  sollevare  questione di legittimita'
 costituzionale degli artt.  75  e  76  del  d.P.R.  n.  309/1990  per
 violazione degli artt. 3, 25, 32 e 36 della Costituzione.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 43/1993).
 93C0101