COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 23 dicembre 1992 

  Integrazione alle deliberazioni relative al Fondo speciale rotativo
per l'innovazione tecnologica.
(GU n.35 del 12-2-1993)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visti gli articoli 14, 15 e 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
concernente il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
  Considerato che l'art. 14, secondo comma, della citata legge n.  46
dispone che gli interventi del Fondo abbiano per oggetto programmi di
innovazione     comprendenti     "attivita'     di     progettazione,
sperimentazione,  sviluppo  e  preindustrializzazione,  unitariamente
considerate";
  Vista  la  deliberazione  30 marzo 1983, nel testo modificato dalla
deliberazione 24 marzo  1988,  n.  144,  che  prevede  i  livelli  di
intervento  del  Fondo  per  i  programmi  giudicati innovativi e per
quelli giudicati altamente innovativi;
  Vista la nota  n.  7985  del  17  giugno  1992,  con  la  quale  la
Commissione  delle  Comunita' europee propone al Governo italiano, ai
sensi dell'art. 93, paragrafo 1, del trattato istitutivo  della  CEE,
che  il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica finanzi
unicamente i programmi conformi alla definizione di "sviluppo" di cui
all'allegato I della "Disciplina comunitaria  degli  aiuti  di  Stato
alla  ricerca  e  sviluppo" (Comunicazione della Commissione n. 83/02
del 1986) e che l'aiuto finanziario ai  programmi  di  innovazione  -
compresi  quelli  "Eureka"  -  non  superi  l'intensita'  del 25% ESL
(Equivalente sovvenzione lorda) calcolato sulla base del costo  reale
del programma;
  Considerato  che  la  proposta,  sopraindicata,  della  Commissione
determina l'esigenza di precisare che le  attivita'  (progettuazione,
sperimentazione,  sviluppo  in senso stretto, preindustrializzazione)
rientranti nella nozione di innovazione tecnologica,  indicate  nella
legge  nazionale del 1982, devono rientrare, parimenti, nella nozione
di sviluppo posta dalla "Disciplina  comunitaria",  sopravvenuta  nel
1986,  nonche'  l'esigenza di prevedere che gli interventi del Fondo,
aventi forma di mutuo a tasso agevolato  ed  eventualmente  anche  di
contributo  e  commisurati al costo ammesso, non superino, in ciascun
caso di applicazione, l'intensita' agevolativa del 25% sottoforma  di
equivalente   sovvenzione  lorda,  commisurata  al  costo  reale  del
programma;
  Visto l'art. 37, comma 1, lettera b), della legge 5  ottobre  1991,
n.  317,  che dispone che, per i programmi di innovazione comportanti
una spesa non superiore a 10 miliardi di lire, le agevolazioni  siano
concesse  con  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
  Considerata, l'esigenza di  applicare  l'indice  di  compatibilita'
finanziaria  prospettica  anche  nei  casi  in  cui  i  programmi  di
innovazione comportino una spesa non superiore a 10 miliardi di lire;
                              Decreta:
  1. Le attivita' (progettazione, sperimentazione, sviluppo in  senso
stretto, preindustrializazione) comprese nei programmi di innovazione
tecnologica, finanziati ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio
1982  e  dagli  atti  generali di attuazione ad essa relativi, devono
essere conformi alla nozione di "sviluppo" posta dalla  comunicazione
della  Commissione delle Comunita' europee n. 83/02 del 1986, recante
la  "Disciplina  comunitaria  degli  aiuti  di  Stato  alla ricerca e
sviluppo".
  Pertanto tali attivita' devono  essere  volte  a  creare  prodotti,
processi  di produzione o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati,
fino a - ma senza  comprendere  -  l'applicazione  industriale  e  lo
sfruttamento commerciale.
  Esse   includono,   normalmente,   progetti   pilota   e   progetti
dimostrativi, nonche' il necessario lavoro di  sviluppo  ulteriore  e
culminano in un insieme di informazioni relative alla produzione o in
un suo equivalente.
  2.  La  misura  degli  interventi  finanziari  del  Fondo  speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica, espressa dalla  deliberazione
CIPI del 30 marzo - nel testo modificato dalla deliberazione 24 marzo
1988  n.  144 - quale percentuale del costo ammesso (nella forma base
di intervento, rappresentata dal finanziamento  a  tasso  agevolato),
non  puo'  superare,  in  ciascun  caso di applicazione, l'intensita'
agevolativa del 25% ESL (Equivalente sovvenzione lorda) rapportato al
costo reale del programma.
  Al limite del 25% dell'equivalente sovvenzione lorda, rapportato al
costo reale del programma, sono sottoposte  anche  le  iniziative  di
innovazione tecnologica rientranti in progetti Eureka.
  3.  Ai  fini  dell'individuazione  dell'ammontare  di  10  miliardi
verranno  considerati  come  unico  programma  anche   progetti   che
presentino fra loro correlazioni particolarmente significative.
  Il  testo  della  deliberazione  30  novembre 1983, integrato dalla
deliberazione 12  marzo  1991,  e'  ulteriormente  integrato  con  il
seguente comma:
  "per  gli interventi relativi a programmi comportanti una spesa non
superiore a  10  miliardi  di  lire,  l'entita'  e  le  modalita'  di
adeguamento  del  capitale  necessario  per soddisfare i requisiti di
accesso   all'agevolazione,   sono    determinate    dal    Ministero
dell'industria del commercio e dell'artigianato".
  4. Per i programmi di innovazione tecnologica comportanti una spesa
superiore  ai  10  miliardi  di  lire,  la  proposta  che il Ministro
dell'Industria del commercio e dell'artigianato formulera'  a  questo
Comitato  assegnera'  particolare  rilievo  alla  interrelazione  tra
programmi  di  ricerca   applicata   e   programmi   di   innovazione
tecnologica,   agli   effetti   economici   e   finanziari  derivanti
dall'applicazionedell'innovazione   nell'impresa,   ai    prevedibili
risultati in termini di sviluppo aziendale ed occupazionale.
  5. La documentazione di cui al citato art. 37 della legge n. 317/91
deve  essere  inviata  in allegato ad una relazione riepilogativa che
contenga tutte le informazioni necessarie, comprese  quelle  relative
alle  risorse  finanziarie  realmente  disponibili  a  copertura  dei
fabbisogni correlati ai programmi sottoposti al suo esame.
  Resta confermato l'obbligo della relazione annuale di cui al  punto
3 della delibera 24 marzo 1988.
    Roma, 23 dicembre 1992
                                     Il Presidente delegato: REVIGLIO