MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 febbraio 1993 

  Individuazione  degli  enti  creditizi  abilitati a concedere mutui
alle regioni a statuto ordinario, nonche' agli istituti di ricovero e
cura  a  carattere  scientifico  e  agli   istituti   zooprofilattici
sperimentali,   da   impiegare   per   le  esigenze  di  manutenzione
straordinaria e per gli  acquisti  delle  attrezzature  sanitarie  in
sostituzione di quelle obsolete.
(GU n.38 del 16-2-1993)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante "Disposizioni in
materia di finanza pubblica";
  Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge,  che
autorizza  le  regioni  a  statuto ordinario, nonche' gli istituti di
ricovero  e   cura   a   carattere   scientifico   e   gli   istituti
zooprofilattici sperimentali, ad assumere, per l'anno 1992, mutui con
le aziende e gli istituti di credito ordinario e speciale individuati
con  decreto del Ministro del tesoro, da impiegare per le esigenze di
manutenzione straordinaria e  per  gli  acquisti  delle  attrezzature
sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;
  Visto  l'art. 1, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che
ha escluso  le  operazioni  di  cui  sopra  dalla  sospensione  della
concessione  di  mutui  a favore delle regioni, disposta dall'art. 1,
comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.  333, convertito  dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359;
  Ritenuto   di   dover   provvedere  all'individuazione  degli  enti
creditizi per l'attivazione dei mutui predetti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le operazioni di mutuo di cui all'art. 4, comma 13, della legge  30
dicembre 1991, n. 412, possono essere attivate con gli enti creditizi
iscritti  all'albo  di  cui  all'art.  29  della  legge bancaria, nel
rispetto delle norme legislative, regolamentari e statutarie  che  li
disciplinano   e,  per  le  aziende  di  credito,  nell'ambito  della
complessiva operativita' oltre il breve termine.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 febbraio 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI