Individuazione degli enti creditizi abilitati a concedere mutui alle regioni a statuto ordinario, nonche' agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e agli istituti zooprofilattici sperimentali, da impiegare per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete.(GU n.38 del 16-2-1993)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante "Disposizioni in materia di finanza pubblica"; Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonche' gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere, per l'anno 1992, mutui con le aziende e gli istituti di credito ordinario e speciale individuati con decreto del Ministro del tesoro, da impiegare per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete; Visto l'art. 1, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che ha escluso le operazioni di cui sopra dalla sospensione della concessione di mutui a favore delle regioni, disposta dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; Ritenuto di dover provvedere all'individuazione degli enti creditizi per l'attivazione dei mutui predetti; Decreta: Art. 1. Le operazioni di mutuo di cui all'art. 4, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, possono essere attivate con gli enti creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 29 della legge bancaria, nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e statutarie che li disciplinano e, per le aziende di credito, nell'ambito della complessiva operativita' oltre il breve termine. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 febbraio 1993 Il Ministro: BARUCCI