N. 8 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 febbraio 1993

                                 N. 8
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 5 febbraio 1993 (della regione Liguria)
 Finanza regionale - Riordino della finanza degli enti territoriali a
    norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n.  421  -  Imposta
    comunale    sugli   immobili   (I.C.I.)   -   Mancata   previsione
    dell'esenzione da detta imposta  degli  immobili  posseduti  dagli
    Istituti  autonomi  case  popolari (I.A.C.P.) - Asserita invasione
    della  sfera  di  competenza  regionale  in  materia  di  edilizia
    residenziale  pubblica  e  lesione  della autonomia finanziaria ed
    amministrativa  della   regione,   essendo   gli   I.A.C.P.   enti
    strumentali   delle   regioni   -   Ingiustificata  disparita'  di
    trattamento di situazioni omogenee  (esenzione  per  gli  immobili
    dello  Stato, delle regioni, province e comuni e mancata esenzione
    per  gli  immobili  degli  I.A.C.P.)  -  Violazione  dei  principi
    contenuti  nella legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 4),
    nonche' del principio della capacita' contributiva  -  Riferimenti
    alle sentenze della Corte costituzionale nn. 307/1983 e 486/1992.
 (D.L. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7).
 (Cost., artt. 3, 117, 118 e 119).
(GU n.8 del 17-2-1993 )
    Ricorso  per  la  regione  Liguria, in persona del presidente pro-
 tempore della giunta regionale, rappresentato e difeso per mandato  a
 margine   del   presente  atto  dall'avv.  Giuseppe  Petrocelli,  con
 domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni  228  presso  lo  studio
 dell'avv.  Gianpaolo  Zanchini contro la Presidenza del Consiglio dei
 Ministri, in persona del presidente pro-tempore per  la  declaratoria
 di  illegittimita' costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo
 30 dicembre 1992, n. 504, recante: "Riordino della finanza degli enti
 territoriali, a norma dell'art. 4 della legge  23  ottobre  1992,  n.
 421"  nella  parte  in  cui  non  esenta dalla imposta comunale sugli
 immobili (I.C.I.) gli immobili posseduti dagli istituti autonomi case
 popolari (I.A.C.P.).
    L'art. 2 del decreto  legislativo  30  dicembre  1993  n.  504  ha
 istituito,  a  decorrere  dall'anno  1993,  l'imposta  comunale sugli
 immobili (I.C.I.).
    Presupposto dell'imposta e' il possesso  di  fabbricati,  di  aree
 fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a
 qualsiasi uso destinati.
    Il successivo art. 4 prevede che l'imposta non si applichi per gli
 immobili  di  cui  il  comune  e' proprietario o titolare dei diritti
 reali di cui all'art. 3,  mentre  l'art.  7  contempla  le  esenzioni
 dall'imposta.
    In particolare, risultano - tra gli altri - esentati:
      gli  immobili  posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle prov-
 ince, dai comuni (se diversi da quelli indicati  nell'ultimo  periodo
 del  primo  comma dell'art. 4), dalle comunita' montane, dai consorzi
 fra detti enti, dalle unita' sanitarie locali,  ..  dalle  camere  di
 commercio;
      i  fabbricati  con destinazioni ad usi culturali, ex art. 5- bis
 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
      i fabbricati ad uso del culto e di proprieta' della  Santa  Sede
 indicati  nel  trattato lateranense di cui alla legge 27 maggio 1929,
 n. 810;
      i fabbricati appartenenti agli stati esteri e ad  organizzazioni
 internazionali esenti dall'ILOR;
      i  fabbricati  che,  gia'  inagibili  o  inabitabili, sono stati
 recuperati per  le  attivita'  assistenziali  di  cui  alla  legge  5
 febbraio 1992, n. 504;
      gli immobili destinati ad attivita' assistenziali previdenziali,
 sanitarie,  didattiche,  ricettive, culturali, ricreative e sportive,
 nonche' delle attivita' ex art. 16 lett. a)  della  legge  20  maggio
 1985, n. 222.
    In   tale   elencazione  non  risultano  ricompresi  gli  immobili
 posseduti dagli istituti autonomi case popolari (I.A.C.P.).
    La mancata previsione dell'esenzione dall'imposta per gli I.A.C.P.
 appare  costituzionalmente  illegittima  e  lesiva  della  sfera   di
 competenza assegnata alle Regioni in materia di edilizia residenziale
 pubblica,  nonche' dell'autonomia finanziaria ed amministrativa delle
 regioni in base alle seguenti considerazioni in
                             D I R I T T O
    I  motivo.  -  Violazione  degli  artt.  119,   117,   118   della
 Costituzione  in  relazione all'art. 93 del d.P.R. 27 luglio 1977, n.
 616.
    Le funzioni statali inerenti alla programmazione ed alle attivita'
 di costruzione e gestione degli interventi di  edilizia  residenziale
 pubblica, nonche' quelle relative agli I.A.C.P. sono state trasferite
 alle regioni ad opera dell'art. 93 del d.P.R. n. 616/1977.
    Gli  I.A.C.P.  sono  stati  definiti  da  detta norma - tramite il
 richiamo all'art. 13 - come  "enti  dipendenti  dalle  regioni",  dei
 quali  le  regioni  disciplinano  l'ordinamento, essendo competenti a
 statuire autonomamente in merito ai relativi controlli, ad  eventuali
 fusioni,   fino   a  giungere  alla  possibilita'  di  sopprimere  ed
 estinguere tali enti e di stabilire "soluzioni organizzative diverse"
 (art. 93, secondo comma), tra  cui  -  evidentemente  -  la  gestione
 regionale diretta delle funzioni degli I.A.C.P.
    La  regione  Liguria ha scelto di mantenere in vita gli I.A.C.P. e
 ne ha disciplinato l'organizzazione con legge regionale  28  febbraio
 1983,  n.  6 (modificata con legge regionale 3 maggio 1985, n. 33) e,
 da ultimo, con legge regionale 29 dicembre 1986, n. 36 (modificata ed
 integrata  da  legge  regionale  26  luglio  1988,  n.  35)  recante:
 "Disciplina degli enti strumentali della Regione".
    A  norma  delle  leggi  regionali  ora citate e - prima ancora - a
 norma dello statuto della regione Liguria (artt. 17, terzo comma,  n.
 7),  spetta  alla  regione  l'approvazione  dei  bilanci  degli  enti
 dipendenti; inoltre, il bilancio di previsione dell'ente  strumentale
 e'  allegato al bilancio di previsione della regione, mentre il conto
 consuntivo e' sottoposto  al  controllo  del  comitato  regionale  di
 controllo.  Il fatto che il bilancio degli I.A.C.P. venga "approvato"
 dalla regione, mediante atto che non e'  di  mero  controllo,  ma  di
 amministrazione  attiva, rende quest'ultima direttamente responsabile
 dei risultati conseguiti dagli I.A.C.P., ivi compresi, evidentemente,
 i risultati di negativa gestione.
    A cio' si aggiunga che  dalla  definizione  degli  I.A.C.P.  quali
 "enti  strumentali"  della  regione  discende l'identita' degli scopi
 istituzionali dell'una e degli altri, giacche' l'ente  strumentale  -
 per   definizione  consolidata  -  e'  solo  il  "braccio  operativo"
 dell'ente titolare delle funzioni, del quale  esegue  gli  indirizzi,
 realizza  i  programmi  di  attivita'  e sul quale, in definitiva, fa
 ricadere i risultati della  gestione;  la  stessa  giurisprudenza  di
 codesta  Corte  ha  avuto modo piu' volte di qualificare gli I.A.C.P.
 come  "istituti  che  vanno  ricompresi   tra   gli   enti   operanti
 all'esclusivo  servizo  di  funzioni attribuite alle Regioni" (v., da
 ultimo, sent. n. 486/92).
    Ora, da tutto quanto sopra  esposto  emerge  chiaramente  che  gli
 eventuali  disavanzi dei bilanci degli enti strumentali della regione
 sono suscettibili di far carico all'amministrazione regionale stessa,
 che  -  in  quanto  soggetto  titolare  delle  funzioni  di  edilizia
 residenziale   esercitate   dagli   I.A.C.P.   -   e'   l'unico  ente
 effettivamente interessato al risultato finale della  gestione  degli
 Istituti;  in  tale  ottica,  ad  esempio,  con norma legislativa, la
 regione Liguria ha fornito garanzia fidejussoria nei confronti  dello
 I.A.C.P.  di  Genova in relazione al consolidamento delle esposizioni
 pregresse (legge regionale 1988, n.  38),  con  onere  a  carico  del
 bilancio regionale.
    Orbene,  l'unica  entrata  certa degli I.A.C.P., mediante la quale
 essi dovrebbero assicurare il pareggio di bilancio, e'  costituita  -
 per  legge:  art.  25  legge  8  agosto  1977, n. 513 - dai canoni di
 locazione e dall'alienazione degli alloggi.
    A  seguito  dell'istituzione dell'I.C.I. sono stati calcolati, sia
 pur sommariamente, gli esborsi che  gli  istituti  liguri  dovrebbero
 effettuare,  per  il  pagamento dell'imposta, con il risultato che la
 quota disponibile sulle entrate per canoni non sarebbe - detratte  le
 spese   di   amministrazione   e  manutenzione  ordinaria  -  nemmeno
 sufficiente a coprire detto onere (v., a  titolo  esemplificativo,  i
 docc.  nn.  1  e  2).  Inoltre, poiche' per il pagamento dello stesso
 verrebbe assorbita la quota destinata, ai sensi  dell'art.  25  della
 legge  n.  513/1977,  a  finanziare la manutenzione straordinaria del
 patrimonio, e' evidente che verranno sottratte indispensabili risorse
 per  la  conservazione  della  piu'  vasta  porzione  di   patrimonio
 pubblico,  con inevitabile depauperamento dello stato patrimoniale di
 detti enti.
    A  Genova,  ad  esempio,   per   pagare   l'I.C.I.,   occorreranno
 all'I.A.C.P. oltre tre miliardi, ovvero il 62,3% dei canoni incassati
 (l'imposta,   infatti,  fa  riferimento  al  valore  catastale  degli
 immobili, e quindi prescinde  dal  canone,  stabilito  per  legge  in
 rapporto  al  reddito  dell'inquilino), e condurra' inevitabilmente a
 sicuri disavanzi di bilancio, o ad  una  dismissione  del  patrimonio
 immobiliare (v. ancora docc. nn. 1 e 2).
    La descritta situazione, in quanto causativa di sicuro deficit per
 gli  I.A.C.P.,  rompe il gia' precario equilibrio tra entrate e spese
 degli Istituti dei quali impedisce l'autosufficienza  finanziaria,  e
 si traduce in una pesante violazione dell'autonomia finanziaria delle
 regioni,  rispetto  alle  quali  gli I.A.C.P. si pongono - come si e'
 detto - quali meri enti strumentali per l'esercizio  di  funzioni  di
 esclusiva pertinenza regionale.
    E  non  v'e'  dubbio  che  la  disposizione  dell'art.  119  della
 Costituzione sta in primo  luogo  ad  indicare  che  per  le  regioni
 "l'autonomia  finanziaria",  deve concretarsi, sul piano sostanziale,
 in  una  condizione  di  autosufficienza  per  quanto  attiene   alla
 provvista  dei mezzi occorrenti per far fronte alle "spese necessarie
 ad adempiere alle loro  funzioni  normali"  (cosi'  come  precisa  il
 secondo comma di detto articolo).
    E  come statuito da codesta Corte con sentenza n. 307 del 1983, la
 necessita' del coordinamento fra finanza statale e finanza regionale,
 richiesto dall'art. 119, non puo' essere tale da consentire,  di  per
 se',  misure  di  contenimento  che vulnerino competenze ed interessi
 regionali costituzionalmente garantiti e cio' anche  in  presenza  di
 situazioni   congiunturali,   risolvendosi  le  indebite  limitazioni
 dell'autonomia finanziaria, oltretutto, in incidenza  negativa  sulla
 potesta'  ex  artt. 117 e 118 della Costituzione. E' logico, infatti,
 che se le somme per il pagamento dell'imposta  assorbono  le  risorse
 destinate   alla   conservazione   e  all'incremento  del  patrimonio
 immobiliare  degli  I.A.C.P.,  si  costringe  inevitabilmente  questi
 ultimi a procedere ad una dismissione del patrimonio, paralizzando in
 tal   modo   completamente   l'esercizio   delle  funzioni  regionali
 costituzionalmente garantite nella materia de qua.
    II motivo. - Violazione del principio di ragionevolezza.
    Come si e' detto, l'art. 7 qui impugnato  esenta  dall'I.C.I.  gli
 immobili posseduti dalle regioni.
    Appare,  allora, irragionevole ed arbitrario, e pertanto, viola il
 canone costituzionale della ragionevolezza  degli  atti  legislativi,
 l'aver  invece sottoposto ad imposizione gli immobili posseduti dagli
 I.A.C.P. che, in quanto enti strumentali delle regioni, ai  fini  che
 qui rilevano non possono che essere equiparati alle Regioni stesse.
    Ed  invero,  la esistenza degli I.A.C.P. e' meramente accidentale,
 come s'e' detto, potendo  le  regioni  svolgerne  le  funzioni  anche
 direttamente   ed   e'  accidentale  che  nella  regione  Liguria  il
 patrimonio immobiliare destinato al soddisfacimento  dei  bisogni  di
 edilizia  residenziale  pubblica  appartenga  agli I.A.C.P., anziche'
 alle regioni.
    Se e' vero quanto ora esposto non si comprendono  le  ragioni  per
 cui  la  norma  impugnata  abbia  ritenuto  di  esentare  un soggetto
 pubblico dall'imposizione e di assoggettarvi invece gli altri.
    Si richiamano, al riguardo,  tutte  le  considerazioni  svolte  al
 precedente  motivo,  circa  la  natura  degli enti strumentali di che
 trattasi quali meri soggetti attuativi degli indirizzi e delle scelte
 regionali nella materia dell'edilizia residenziale pubblica,  nonche'
 le  argomentazioni  circa  l'identita'  di  scopi istituzionali delle
 regioni e degli I.A.C.P.
    III motivo.  -  Violazione  dell'art.  76  della  Costituzione  in
 relazione all'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
    L'art.   76  della  Costituzione  prevede  che  il  Governo  possa
 esercitare la funzione normativa su delega del  Parlamento  solo  nel
 rispetto dei principi e criteri direttivi da quest'ultimo stabiliti.
    Nel  caso  di  specie,  il  Governo e' stato delegato con l'art. 4
 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ad emanare  uno  o  piu'  decreti
 legislativi  diretti  ad  istituire  l'I.C.I.,  con  l'osservanza, in
 particolare, del  criterio  di  esentare  dall'imposta  gli  immobili
 destinati  allo  svolgimento delle attivita' istituzionali degli enti
 pubblici (tra cui quelli delle regioni) e - comunque -  gli  immobili
 destinati allo svolgimento di attivita' assistenziali.
    Ora,   non   v'e'  dubbio  che  gli  I.A.C.P.  svolgano  attivita'
 prevalentemente assistenziali (v. cass. ss.uu. del 6 aprile 1990,  n.
 9868),  essendo diretti a fornire alloggi di tipo economico destinati
 a favorire le categorie piu'  disagiate,  a  canoni  calcolati  senza
 intenti   speculativi   o   di   lucro,   mai   equiparabili  ad  una
 controprestazione in senso privatistico (v.  Corte  cotituzionale  n.
 193/1976).
    Per le ragioni sopra esposte, appare viziato per eccesso di delega
 l'art.  7  qui  impugnato  per la parte in cui non esenta dall'I.C.I.
 anche gli immobili degli I.A.C.P.
    IV motivo. - Violazione dell'art. 53 della Costituzione.
    La norma in  rubrica  enuncia  che  il  criterio  per  determinare
 l'entita'   dell'imposizione  tributaria  e'  dato  dalla  "capacita'
 contributiva".
    Cio' che, tuttavia, la norma impugnata  sembra  ignorare  e'  che,
 proprio  per  la  sua  particolare destinazione e per le finalita' di
 tipo assistenziale a cui assolve,  il  patrimonio  immobiliare  degli
 I.A.C.P. non puo' produrre "reddito".
    Anche  sotto  tale profilo, pertanto, l'art. 7 che qui si denuncia
 appare contrastare con la Carta Costituzionale.
                               P. Q. M.
    Si chiede che,  in  accoglimento  del  presente  ricorso,  codesta
 ecc.ma  Corte  voglia  dichiarare  la  costituzionale  illegittimita'
 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  nella
 parte  in  cui  non  esenta  dall'I.C.I.  gli immobili degli Istituti
 autonomi case popolari.
    Si  depositano le note prot. 8 del 22 gennaio 1993, dello I.A.C.P.
 di Genova e prot. 2061 del 12  gennaio  1993  dello  I.A.C.P.  di  La
 Spezia.
      Genova - Roma, addi' 22 gennaio 1993
                       Avv. Giuseppe PETROCELLI

 93C0106