N. 40 SENTENZA 28 gennaio - 10 febbraio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Trasporto  -  Ente  Ferrovie  dello  Stato  -  Controversie  - Azione
 giudiziaria subordinata al preventivo reclamo in via amministrativa -
 Condizione di proponibilita' fortemente lesiva del diritto di  difesa
 -  Richiamo  alla  sentenza della Corte n. 530/1989 -  Illegittimita'
 costituzionale.
 "
 (D.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, art. 58)
 "
 (Cost., artt. 3, 24 e 113).
(GU n.8 del 17-2-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof.  Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 58  del  d.P.R.
 30  marzo  1961,  n. 197 (Revisione delle condizioni per il trasporto
 delle cose sulle ferrovie dello Stato) promosso con ordinanza  emessa
 il  18  maggio  1992  dal  Pretore  di  Lecce nel procedimento civile
 vertente tra Marini Walter e l'Ente Ferrovie dello  Stato  ed  altra,
 iscritta  al  n.  404  del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  35,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1992;
    Visti  l'atto  di  costituzione di Marini Walter nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza  pubblica  del  15  dicembre  1992  il  Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Uditi  gli  avvocati  Luigi  Palese per Marini Walter e l'Avvocato
 dello Stato Giuseppe  Stipo  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Marini  Walter, fioraio, citava in giudizio l'Ente Ferrovie
 dello Stato esponendo  di  aver  acquistato  fiori  freschi,  spediti
 tramite ferrovia alla stazione di Lecce, dove il 23 marzo 1987 non ne
 veniva in possesso, sebbene avesse pagato anticipatamente la somma di
 1.019.652. La merce, infatti, non gli era stata consegnata, perche' -
 come attestato da un funzionario dell'Ente sulla lettera di vettura -
 era  mancante  in  magazzino. Il Marini chiedeva quindi al Pretore di
 Lecce la condanna del vettore alla restituzione della somma  versata,
 al risarcimento del danno per il mancato guadagno, al pagamento delle
 spese e competenze del giudizio.
    Si  costituiva  in  giudizio l'Ente Ferrovie dello Stato deducendo
 che l'azione era improponibile, in quanto il Marini aveva  omesso  di
 presentare  il  reclamo preventivo prescritto dall'art. 58 del d.P.R.
 30 marzo 1961, n. 197, in ordine alle nuove condizioni e tariffe  per
 il trasporto di merci a mezzo delle Ferrovie dello Stato. L'eccezione
 veniva   altresi'   sollevata  dalle  Assicurazioni  Generali  s.p.a,
 chiamate in giudizio dalle Ferrovie su autorizzazione del magistrato.
    All'esito del procedimento, il Pretore ha sollevato  la  questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 58 del d.P.R. 30 marzo 1961,
 n.  197,  nella  parte  in  cui  preclude l'azione giudiziaria contro
 l'Ente Ferrovie dello Stato ove prima non venga presentato reclamo in
 via amministrativa e l'Amministrazione non provveda nel termine di 90
 giorni.
   Ha osservato il remittente che la norma, pur avendo la finalita' di
 concedere all'Amministrazione uno spatium deliberandi prima di essere
 convenuta in giudizio, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24 e
 113 della Costituzione.
    La  situazione  di  inferiorita' del cittadino nei confronti della
 Pubblica Amministrazione e la sproporzione  del  termine  di  novanta
 giorni inteso ad assicurare alle Ferrovie dello Stato la possibilita'
 di   vagliare   le  doglianze  dei  privati  sarebbero  in  contrasto
 insanabile con il principio di uguaglianza dei  cittadini  di  fronte
 alla  legge  e  con il diritto di agire in giudizio, facendo valere i
 propri diritti contro gli atti della Pubblica  Amministrazione  senza
 esclusione o limitazione di sorta.
    Del  resto, queste stesse considerazioni sarebbero alla base della
 decisione della Corte costituzionale che, con la sentenza n.  15  del
 18  gennaio  1991,  avrebbe  dichiarato, per contrasto con gli stessi
 parametri costituzionali, l'illegittimita' dell'art. 20 del d.P.R. 29
 marzo 1973, n. 156, contenente l'approvazione del testo  unico  delle
 disposizioni   in   materia   postale,   di   banco   posta  e  delle
 telecomunicazioni, nella parte in  cui  non  prevede  l'esperibilita'
 dell'azione  giudiziaria  anche  in assenza del preventivo reclamo in
 via amministrativa.
    2. - E' intervenuto Marini Walter, il quale, con  una  memoria  in
 data 10 giugno 1992, ha concluso per l'accoglimento dell'ordinanza di
 remissione.
    Ha osservato la parte privata che la disparita' di trattamento fra
 l'Ente  e  i  privati  e'  del  tutto  ingiustificata, atteso che nei
 confronti dei secondi essa non avrebbe dovuto proporre  reclamo,  ne'
 attendere  la  scadenza  di  alcun termine, per far valere le proprie
 ragioni. Nella materia di trasporto,  poi,  esisterebbe  un  cospicuo
 numero  di  disposizioni  legislative  nel cui groviglio il cittadino
 avrebbe difficolta' di "destreggiarsi",  anche  per  la  mancanza  di
 idonea  pubblicita'  (su  stampati  o  su fogli informativi) da parte
 dell'Ente.
    La  Corte  non  dovrebbe  far   altro,   percio',   che   ribadire
 l'orientamento gia' espresso con le sentenze nn. 15 del 1991 e 93 del
 1979.
    3.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,  che  ha
 chiesto il rigetto della questione perche' manifestamente infondata.
    Ha osservato l'Avvocatura che la disposizione impugnata - la quale
 comunque  non  preclude il diritto dell'utente di agire in giudizio -
 troverebbe la  sua  piena  giustificazione  nelle  esigenze  tecnico-
 amministrative  del  vasto  apparato  aziendale  delle Ferrovie dello
 Stato.  Il  reclamo  preventivo  permetterebbe   il   controllo,   la
 valutazione  e la gestione di "un pericoloso contenzioso", e porrebbe
 l'Ente nella condizione di adottare,  caso  per  caso,  la  soluzione
 migliore  per i rapporti controversi. La norma infatti consentirebbe,
 con la presentazione di un semplice reclamo amministrativo,  e  senza
 alcun  impegno economico, di risolvere facilmente le controversie con
 le Ferrovie. Diversamente, il privato dovrebbe  affrontare  l'alea  e
 l'impegno  economico  di  un  giudizio; e, certo, l'abrogazione della
 norma comporterebbe, specialmente per le questioni di modesto valore,
 una minore tutela per i privati.
    Del resto, la disposizione non costituirebbe peraltro una  novita'
 nel nostro ordinamento, come testimonia, ad esempio, il termine di 60
 giorni  previsto, in favore dell'assicuratore, dall'articolo 22 della
 legge 24 dicembre 1969, n. 990, o quello di 90 giorni in favore delle
 gestioni liquidatorie ministeriali, di cui all'articolo 9 della legge
 4 dicembre 1956, n. 1404.
    Il  vantaggio  di  tali  disposizioni sarebbe duplice: da un lato,
 esse  garantirebbero   una   rapida   soddisfazione   delle   pretese
 immediatamente  accoglibili  e,  dall'altro,  eviterebbero  agli enti
 preposti all'erogazione di  servizi  di  pubblico  interesse  o  alle
 pubbliche   amministrazioni   (con   benefici   degli  stessi  organi
 giurisdizionali) carichi di contenzioso inutili e gravosi.
    La  Corte  costituzionale  avrebbe   ritenuto   costituzionalmente
 legittimo   l'obbligo  del  preventivo  reclamo  amministrativo,  con
 riferimento  alle  controversie  del  personale  delle   aziende   di
 trasporto  in  concessione (sent. n. 93 del 1979). E su tali linee si
 sarebbe attestato il legislatore nel  formulare  l'articolo  5  della
 legge  11  maggio 1990, n. 108, che sancisce l'improcedibilita' della
 domanda giudiziale non preceduta dalla richiesta di conciliazione.
    Non sarebbe invece pertinente, secondo l'Avvocatura,  il  richiamo
 alla  sentenza  n.  15  del  1991,  con la quale la Corte ha ritenuto
 illegittimo l'articolo 20 del d.P.R. 29  marzo  1973,  n.  156,  che,
 nella   materia  dei  servizi  postali,  avrebbe  sanzionato  con  la
 decadenza dell'azione la mancata proposizione del preventivo  reclamo
 amministrativo.  La norma impugnata, invero, non prescriverebbe alcun
 termine  di  decadenza,   e   non   sussisterebbe   pertanto   alcuna
 compressione del diritto di azione. Il reclamo in sede amministrativa
 si configurerebbe come condizione di mera procedibilita', e in quanto
 tale non idonea a ledere i principi costituzionali invocati.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Il  Pretore  di  Lecce  sottopone  all'esame della Corte la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58 del  d.P.R.  30
 marzo  1961,  n.  197,  in  relazione  agli  artt.  3, 24 e 113 della
 Costituzione, nella parte in cui preclude l'azione giudiziaria contro
 l'Ente Ferrovie dello Stato ove prima non venga presentato il reclamo
 in via amministrativa e l'Ente non provveda nel  termine  di  novanta
 giorni.
    2. - La questione e' fondata.
    L'art.  58  del  d.P.R.  n. 197 del 1961 subordina il promovimento
 delle azioni  basate  "sulle  condizioni  e  tariffe"  del  trasporto
 ferroviario  delle  merci  al  previo  reclamo  in via amministrativa
 seguito da risposta o dall'inutile decorso  del  termine  di  novanta
 giorni.  In qualche modo esso riproduce lo schema disegnato dal primo
 comma  dell'art.  443  del  codice  di  procedura  civile,   con   la
 differenza, pero', che "la definizione di queste controversie implica
 un   complesso   di   accertamenti  tecnici  per  i  quali  gli  enti
 previdenziali dispongono di un'apposita organizzazione e di personale
 specializzato, onde appare  opportuno,  nell'interesse  dello  stesso
 assicurato,  che  la fase giudiziaria sia preceduta da un esame della
 controversia in sede  amministrativa"  (sentenza  n.  15  del  1991).
 Mentre  in  altro  tipo  di  controversie,  come  quella in esame, la
 giurisdizione ordinaria si presenta ben piu' attrezzata e funzionale,
 dovendosi     accertare     (analogamente     a     quanto     accade
 nell'Amministrazione   postale)   fatti   di   inadempimento,   cioe'
 disservizi, con la conseguente responsabilita' per danni. Per "questo
 tipo di accertamenti il giudice dispone  di  strumenti  e  conoscenze
 adeguati,  mentre  l'esperienza attesta la scarsa funzionalita', come
 mezzo di prevenzione delle liti, della  condizione  di  accesso  alla
 giurisdizione  prescritta  dalla norma impugnata" (sentenza n. 15 del
 1991).
    Si tratta, insomma, di una condizione di proponibilita' che menoma
 fortemente  il  diritto  di  difesa  garantito dall'articolo 24 della
 Costituzione.
    3. - Ma si tratta anche di un privilegio ingiustificato, come tale
 lesivo del principio di uguaglianza  stabilito  con  l'art.  3  della
 Costituzione.
    Il  rapporto  che  si  instaura  con  il  contratto  di  trasporto
 ferroviario delle merci e' tipicamente privatistico.
    Con l'entrata in vigore della  legge  di  riforma  delle  Ferrovie
 dello  Stato  (17  maggio  1985,  n.  210) e, successivamente, con la
 delibera del CIPE  in  data  12  agosto  1992  (adottata  sulla  base
 dell'art.  1  del  decreto-legge  5 dicembre 1991, n. 386, convertito
 senza modificazioni nella legge 29 gennaio 1992, n. 35) con la  quale
 l'Ente  ferrovie  dello  Stato  e'  stato trasformato in societa' per
 azioni, tale caratteristica si e' definifivamente chiarita in seguito
 alla  diversa  configurazione  del  soggetto  gestore  del   servizio
 pubblico.  Le  Ferrovie  sono  infatti passate dall'originario modulo
 della Pubblica Amministrazione a quello  dell'Ente,  prima,  e  della
 societa'   per  azioni,  poi,  caratterizzato  dallo  svolgimento  di
 un'attivita' imprenditoriale in regime di diritto privato.
    4.   -   L'adeguamento   della   norma   impugnata   ai   principi
 costituzionali,  secondo quanto ampiamente motivato nella sentenza n.
 15 del 1991, non puo' non seguire il modello gia' tratteggiato con la
 sentenza n. 530 del 1989, rimettendo all'interessato la scelta tra il
 preventivo esperimento  del  reclamo  in  via  amministrativa  (fatta
 salva,  nel  contempo,  la  successiva  attivazione  dell'impugnativa
 innanzi  al  magistrato)  oppure   l'immediato   ricorso   all'azione
 giudiziaria.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  illegittimita' costituzionale dell'art. 58 del d.P.R.
 30 marzo 1961, n. 197 (Revisione delle condizioni  per  il  trasporto
 delle  cose  sulle  ferrovie  dello  Stato),  nella  parte in cui non
 prevede  l'esperibilita'  dell'azione   avanti   gli   organi   della
 giurisdizione  ordinaria  anche in mancanza del preventivo reclamo in
 via amministrativa.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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