N. 43 SENTENZA 28 gennaio - 10 febbraio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Regione - Regione Basilicata - Gruppi consiliari - Personale gia'  in
 servizio  con  contratto  a  termine  -  Partecipazione ai concorsi -
 Questione gia' esaminata relativamente alla disciplina legislativa di
 altre regioni - Richiamo alla sentenza  n.  187/1990  della  Corte  -
 Natura  transitoria  delle  disposizioni - Necessita' di una corretta
 interpretazione  della  norma  -  Non  fondatezza nei sensi di cui in
 motivazione.
 
 (Legge regione Basilicata 22 dicembre 1986, n. 28, art. 19).
 
 (Cost., artt. 3, 51, 97 e 117).
(GU n.8 del 17-2-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della  legge
 della Regione Basilicata 22 dicembre 1986, n. 28 (Norme relative alla
 dotazione  dei mezzi necessari per il funzionamento e l'attivita' dei
 gruppi consiliari, procedure di controllo della gestione finanziaria,
 abrogazione della legge regionale 12 marzo 1984, n. 7), promosso  con
 ordinanza   emessa   il   9  maggio-7  novembre  1991  dal  Tribunale
 amministrativo  regionale  per  la  Basilicata  sui  ricorsi  riuniti
 proposti  da  Vincenzo Armento contro la Regione Basilicata, iscritta
 al n. 323 del registro ordinanze 1992  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  26, prima serie speciale, dell'anno
 1992;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Basilicata;
    Udito nell'udienza  pubblica  del  18  novembre  1992  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, con
 ordinanza emessa il 9 maggio-7 novembre 1991 nel corso di un giudizio
 concernente due ricorsi riuniti proposti dal signor Vincenzo  Armento
 contro  la  Regione  Basilicata  per  l'annullamento  di  altrettanti
 provvedimenti che lo avevano escluso da corsi-concorsi per  l'accesso
 all'ottava qualifica funzionale nei ruoli del personale regionale, ha
 sollevato  d'ufficio, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  19
 della legge regionale della Basilicata 22 dicembre 1986, n. 28 (Norme
 relative  alla  dotazione  dei mezzi necessari per il funzionamento e
 l'attivita' dei  gruppi  consiliari,  procedure  di  controllo  della
 gestione  finanziaria,  abrogazione  della  legge  regionale 12 marzo
 1984, n. 7), che prevede per il personale in servizio presso i gruppi
 consiliari alla data di entrata in vigore della  legge,  assunto  con
 contratto  a  termine, la possibilita' di partecipare ai concorsi per
 l'accesso all'impiego regionale previsti dagli artt. 27  e  28  della
 legge  regionale  6  giugno 1986, n. 9. Il giudice rimettente ritiene
 che questa disciplina, contrariamente a quanto prevedono i  bandi  di
 concorso  sottoposti  al  suo  giudizio,  consenta  al  personale  in
 servizio presso  i  gruppi  consiliari  (non  appartenente  ai  ruoli
 regionali  ne'  comandato  dallo  Stato  o da altri enti pubblici) di
 partecipare (come aveva chiesto il ricorrente) ai corsi-concorsi  per
 l'inquadramento  dei  dipendenti regionali in un livello retributivo-
 funzionale immediatamente superiore alla qualifica  di  appartenenza.
 In  base  a questa interpretazione il giudice rimettente dubita della
 legittimita' costituzionale della disposizione legislativa regionale.
    Il Tribunale amministrativo rimettente ricorda che sono state gia'
 dichiarate non fondate questioni di  legittimita'  costituzionale  di
 leggi  regionali  che,  in  via  transitoria,  avevano  consentito al
 personale in servizio presso i gruppi  consiliari  ed  estraneo  alla
 pubblica  amministrazione  (categoria  contestualmente  soppressa) di
 essere inquadrato  nel  ruolo  regionale  con  qualifiche  funzionali
 corrispondenti a quelle per cui era stato assunto, previo superamento
 di apposito concorso riservato (sentenza n. 187 del 1990).
    Secondo  l'ordinanza  di rinvio l'art. 19 della legge regionale n.
 28 del 1986 non si limiterebbe  alla  definitiva  eliminazione  delle
 conseguenze  di  un  periodo  eccezionale  ormai  concluso, come tale
 considerato dalla sentenza della  Corte  costituzionale  n.  187  del
 1990,  ma  assicurerebbe anche al personale non appartenente ai ruoli
 della Regione, ne' comandato dallo Stato o da  altri  enti  pubblici,
 una progressione in carriera mediante l'inquadramento in un superiore
 livello  retributivo-funzionale.  Ad avviso del giudice rimettente ne
 risulterebbe, in  contrasto  con  l'art.  3  della  Costituzione,  un
 privilegio  senza  alcuna  giustificazione razionale. Inoltre sarebbe
 leso il principio del concorso quale strumento destinato a  garantire
 la  selezione dei piu' meritevoli in condizioni di eguaglianza (artt.
 51 e 97 della Costituzione), giacche' il personale in servizio presso
 i gruppi consiliari e' scelto non soltanto per vagliate  capacita'  e
 preparazione,  ma anche in base a criteri di omogeneita' e consonanza
 politica. Infine il reclutamento dei pubblici dipendenti per concorso
 assumerebbe, in base alla legge quadro sul pubblico impiego (29 marzo
 1983, n. 93), il valore di  principio  fondamentale  stabilito  dalle
 leggi  dello  Stato  e  quindi  di limite per la potesta' legislativa
 regionale (art. 117 della Costituzione).
    2.  -  Si  e'  costituita  la  Regione  Basilicata  eccependo   la
 tardivita'  dei  ricorsi  rispetto  ai  bandi di concorso, sicche' il
 giudizio pendente dinanzi al Tribunale amministrativo avrebbe  potuto
 essere  deciso  indipendentemente  dalla soluzione della questione di
 legittimita' costituzionale,  che  sarebbe  pertanto  da  considerare
 inammissibile.  La  Regione  osserva,  nel  merito,  che il Tribunale
 amministrativo  ritiene  erroneamente  che  l'art.  19  della   legge
 regionale  n.  28 del 1986 equipari il personale in servizio presso i
 gruppi consiliari a quello regionale di ruolo. Questa interpretazione
 sarebbe  contraria  alla  formulazione  letterale ed alla ratio della
 norma, che consente al personale dei gruppi l'accesso  ai  ruoli,  ma
 non  permette  di  acquisire  una  qualifica  superiore  a chi non ne
 possiede originariamente alcuna. Seguendo la interpretazione rigorosa
 della disposizione denunciata, fatta propria dall'amministrazione con
 il bando di concorso, la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 sarebbe  priva  di  fondamento, non verificandosi quell'irragionevole
 privilegio denunciato dal giudice rimettente. In subordine la Regione
 osserva che la questione dovrebbe toccare la disposizione  denunciata
 solo  nella  parte in cui consente al personale dei gruppi consiliari
 di partecipare a concorsi anche per l'accesso a qualifiche  superiori
 rispetto ai livelli retributivi in godimento.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per la Basilicata
 dubita della legittimita' costituzionale  dell'art.  19  della  legge
 regionale  della  Basilicata 22 dicembre 1986, n. 28, che consente al
 personale gia' in servizio presso i gruppi consiliari, con  contratto
 a  termine stipulato tra il Presidente del gruppo e l'interessato, di
 partecipare ai concorsi previsti per accedere  all'impiego  regionale
 dagli  artt.  27  e  28  della  legge  regionale 6 giugno 1986, n. 9,
 "secondo le forme e le modalita'" indicate da tali disposizioni.
    Il giudice rimettente interpreta la disposizione, che sottopone al
 giudizio di legittimita' costituzionale,  come  idonea  a  consentire
 l'ammissione  del  personale dipendente dei gruppi consiliari, ma non
 appartenente ai ruoli regionali, anche agli  speciali  corsi-concorsi
 previsti  dall'art.  28  della  legge  regionale  n.  9  del 1986 per
 l'inquadramento  dei  dipendenti  regionali,  dotati   di   specifici
 requisiti  di  studio  e  di  servizio,  alla  qualifica retributivo-
 funzionale di livello superiore rispetto a quello di appartenenza.
    Quale parametro di valutazione della  legittimita'  costituzionale
 della norma denunziata il giudice rimettente prospetta l'art. 3 della
 Costituzione,  sotto il profilo tanto della disparita' di trattamento
 che della irragionevolezza della disciplina; gli artt. 51 e 97  della
 Costituzione,  in  quanto  l'accesso alla amministrazione pubblica in
 condizioni di  eguaglianza  riguarderebbe  anche  i  diversi  livelli
 retributivo-funzionali;  l'art.  117 della Costituzione, posto che il
 reclutamento di pubblici dipendenti  per  concorso  costituirebbe  un
 principio fondamentale stabilito dalle leggi dello Stato.
    2.   -   La   difesa   della   Regione   Basilicata   ha  eccepito
 l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale per
 difetto di rilevanza, in quanto i ricorsi al Tribunale amministrativo
 sarebbero stati proposti fuori termine rispetto ai bandi di concorso;
 pertanto  il  giudizio  di  merito  avrebbe  potuto  essere  definito
 indipendentemente   dalla   applicazione   della   norma   della  cui
 legittimita' costituzionale si dubita.
    L'eccezione non  e'  fondata,  giacche'  si  riferisce  all'ordine
 logico  delle  questioni  sottoposte  alla valutazione del giudice di
 merito, il cui apprezzamento non  puo'  essere  sindacato  in  questa
 sede.
    3.   -  La  disposizione  sottoposta  al  vaglio  di  legittimita'
 costituzionale e' inserita nel contesto di una nuova disciplina della
 dotazione dei mezzi necessari per il funzionamento e per  l'attivita'
 dei  gruppi consiliari. La legge regionale della Basilicata n. 28 del
 1986   stabilisce   che   il   lavoro  presso  i  gruppi  sia  svolto
 esclusivamente  da  dipendenti  pubblici,   appartenenti   ai   ruoli
 regionali  o  in  posizione  di  comando  dallo Stato o da altri enti
 pubblici (art. 4).
    La stessa legge vieta ogni forma di reclutamento di  personale  da
 parte   dei  gruppi  consiliari,  che  configuri  l'instaurazione  di
 rapporti di lavoro subordinato (art. 7). Risulta cosi'  soppressa  la
 possibilita',  in  precedenza prevista dalla legge regionale 12 marzo
 1984, n. 7, di stipulare contratti di  lavoro  a  termine,  destinati
 comunque  a  cessare  con  la scadenza, ordinaria o anticipata, della
 legislatura  e  comunque  in  qualsiasi  momento  su   proposta   del
 Presidente del gruppo consiliare (art. 5).
    Al  nuovo e piu' rigoroso sistema di assegnazione del personale ai
 gruppi  consiliari,  segue  la  norma  transitoria  (art.  19),   che
 consente,  a  chi  e' gia' in servizio alla data di entrata in vigore
 della nuova legge, di partecipare ai concorsi previsti per  l'accesso
 all'impiego  regionale  (artt. 27 e 28 della legge regionale n. 9 del
 1986).
    4. - La Corte ha  gia'  esaminato,  con  riferimento  agli  stessi
 parametri   costituzionali   indicati   dal  giudice  rimettente,  la
 disciplina  legislativa  di   altre   regioni   che,   soppressa   la
 possibilita'  per  i  gruppi  consiliari  di  avvalersi  di personale
 estraneo ai ruoli regionali, hanno in via  transitoria  consentito  a
 quanti  erano  gia' in servizio di essere inquadrati in ruolo, previo
 superamento   di   concorsi   riservati.   E'   stata    riconosciuta
 l'infondatezza  delle  questioni  di  legittimita'  costituzionale di
 analoghe  norme  di  accesso  riservato  ai  ruoli   regionali,   con
 qualifiche  funzionali  corrispondenti  a  quelle  per  le  quali  il
 personale dipendente dei  gruppi  era  stato  assunto.  La  Corte  ha
 tuttavia affermato di avere potuto
   escludere  l'illegittimita'  costituzionale  delle norme denunciate
 "muovendo dalla premessa  che  dette  norme  recano  disposizioni  di
 carattere transitorio, finalizzato al passaggio alla nuova disciplina
 di  regime,  che  appare piu' rigorosa e piu' coerente con i principi
 applicabili alla materia" (sentenza n. 187 del 1990).
    La  definitiva  eliminazione  della  possibilita'   di   avvalersi
 dell'opera  di  personale scelto al di fuori dei ruoli della pubblica
 amministrazione ed "il superamento di una situazione che trae origine
 da circostanze ed esigenze eccezionali connaturate al primo  impianto
 dei  gruppi  consiliari"  giustificano,  secondo  le valutazioni gia'
 espresse dalla Corte (sentenza n. 187 del  1990),  norme  transitorie
 per l'inquadramento nei ruoli regionali di personale in servizio, con
 rapporto  di  diritto privato, presso i gruppi consiliari e da questi
 discrezionalmente scelto. Le stesse  considerazioni  non  si  possono
 estendere,    sino   a   considerare   egualmente   giustificata   la
 partecipazione di chi  non  e'  stato  ancora  inquadrato  nei  ruoli
 regionali  anche  alle  selezioni  previste  per  la  progressione in
 carriera di chi e' gia' dipendente della regione, dopo  essere  stato
 collocato  in ruolo con le garanzie previste per il pubblico impiego,
 e partecipa  a  concorsi  che  richiedono  tra  i  requisiti  l'avere
 prestato  servizio  nella  qualifica  di  appartenenza  per  un tempo
 determinato.
    5.   -  La  disposizione  sottoposta  al  vaglio  di  legittimita'
 costituzionale, se  correttamente  interpretata  in  coerenza  con  i
 principi  costituzionali, non si discosta, nei contenuti, dalle altre
 analoghe norme gia' valutate  dalla  Corte.  L'art.  19  della  legge
 regionale  della  Basilicata  n.  28  del  1986  detta una disciplina
 transitoria,  che  consente  eccezionalmente   l'accesso   ai   ruoli
 regionali   del   personale   dei   gruppi  consiliari,  mediante  la
 partecipazione ai corsi-concorsi  riservati  al  personale  che  gia'
 vanta  un rapporto di impiego nei ruoli della Regione. In mancanza di
 una specifica previsione questa disciplina non puo' essere  applicata
 sino  a  farne  un  meccanismo  non  solo  di  ingresso  ma  anche di
 progressione  nei  ruoli  regionali.  Nessuna  espressa  enunciazione
 legislativa  consente  di estendere l'ambito della norma, assimilando
 pienamente e retroattivamente il servizio prestato  presso  i  gruppi
 consiliari,  in  assenza  di  un  rapporto  di  pubblico  impiego, al
 servizio di ruolo del personale regionale.  La  disposizione  -  che,
 facendo  eccezione  alla  regola  generale,  deve essere interpretata
 rigorosamente -  autorizza  i  dipendenti  dei  gruppi  consiliari  a
 partecipare ai corsi-concorsi riservati al solo fine della immissione
 nei  ruoli  regionali.  Non consente, ad un tempo, la progressione in
 carriera nei  ruoli  stessi,  con  il  conseguimento  di  un  livello
 retributivo funzionale superiore a quello al quale si ha possibilita'
 di  accedere, poiche' manca il necessario presupposto del servizio di
 ruolo gia'  prestato  nella  qualifica  inferiore.  Cosi'  letta,  la
 disposizione,  in  ordine alla cui interpretazione non risulta si sia
 formato alcun orientamento giurisprudenziale, non si presta ai  dubbi
 di  legittimita'  costituzionale prospettati dal giudice rimettente e
 muove nel contesto dei casi gia' valutati dalla Corte con la sentenza
 n. 187 del 1990.
    La questione di legittimita' costituzionale non e'  pertanto,  nei
 sensi sopra precisati, fondata.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  19 della legge regionale
 della  Basilicata  22  dicembre  1986  n.  28  (Norme  relative  alla
 dotazione  dei mezzi necessari per il funzionamento e l'attivita' dei
 gruppi consiliari, procedure di controllo della gestione finanziaria,
 abrogazione della legge regionale 12 marzo 1984, n. 7), sollevata, in
 riferimento agli artt. 3,  51,  97  e  117  della  Costituzione,  dal
 Tribunale  amministrativo  regionale della Basilicata con l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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