N. 47 SENTENZA 28 gennaio - 10 febbraio 1993

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Regione   -  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  -  Dipendente
 dell'Ente Ferrovie dello Stato - Trasferimento al  commissariato  per
 la  liquidazione  degli  usi  civici  di  Trieste  nel  quadro  della
 mobilita' del personale delle amministrazioni pubbliche -  Tardivita'
 del  ricorso  rispetto  ai  provvedimenti  in  ipotesi  lesivi  delle
 attribuzioni regionali - Inammissibilita'
 "
 (Nota del Ministero agricoltura e foreste,  prot.  n.  81163  del  12
 giugno 1992).
 
 (Stat. spec. Friuli-Venezia Giulia, art. 4, nn. 1 e 4).
(GU n.8 del 17-2-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,
    prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia
 notificato  il  17  agosto  1992,  depositato  in  cancelleria  il 20
 successivo,  per  conflitto  di  attribuzione  sorto  a  seguito  del
 provvedimento  - comunicato con nota del Ministero dell'agricoltura e
 delle  foreste  prot.  n.  81163 del 12 giugno 1992 - con il quale e'
 stato disposto  il  trasferimento  del  signor  Fabio  Sciancalepore,
 dipendente  dell'Ente  ferrovie  dello Stato, al Commissariato per la
 liquidazione degli usi civici di Trieste, ed iscritto al  n.  32  del
 registro conflitti 1992;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza  pubblica  del  15  dicembre  1992  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Uditi  l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e
 l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del  Consiglio
 dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con ricorso notificato il 17 e depositato il 20 agosto 1992
 la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha  proposto  conflitto  di
 attribuzione  nei confronti dello Stato in relazione al provvedimento
 - comunicato con nota del Ministero dell'agricoltura e delle  foreste
 prot. n. 81163 del 12 giugno 1992 (pervenuta il 18 giugno 1992) - con
 il  quale  e'  stato  disposto  il  trasferimento  del  signor  Fabio
 Sciancalepore,  dipendente  dell'Ente  ferrovie   dello   Stato,   al
 Commissariato  per  la  liquidazione  degli usi civici di Trieste. La
 Regione  deduce,  a  sostegno  del  ricorso,  la   violazione   delle
 competenze  ad essa attribuite dall'art. 4, numeri 1 e 4, della legge
 costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della  Regione
 Friuli-Venezia  Giulia),  in materia di ordinamento degli uffici e di
 usi civici.
    La Regione rileva che le procedure per l'attuazione del  principio
 di  mobilita'  nell'ambito  delle pubbliche amministrazioni, previste
 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto  1988,
 n.  325,  come  pure  le disposizioni in materia di pubblico impiego,
 dettate dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, delineano due  distinti
 sistemi per la mobilita' del personale pubblico: in ambito nazionale,
 a cura del Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del
 Consiglio dei ministri, ed in ambito locale, a cura delle Regioni.
    Il  provvedimento denunciato come invasivo di competenze regionali
 suppone che fosse disponibile e vacante un posto dello stesso profilo
 professionale presso il Commissariato regionale per  la  liquidazione
 degli  usi  civici  di  Trieste;  attiene inoltre ad una procedura di
 mobilita'  avviata  ed  attuata  in  ambito  nazionale.  La   Regione
 sottolinea  che  il Commissariato regionale per la liquidazione degli
 usi civici e'  un  ufficio  regionale.  Pertanto  non  poteva  essere
 incluso  in  ambito  nazionale,  fra le amministrazioni pubbliche con
 posti vacanti da coprire mediante mobilita',  secondo  le  norme  del
 decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 1988 e
 della legge n. 554 del 1988. Se  mai  un  procedimento  di  mobilita'
 avesse  dovuto  essere attivato - ma nessuna carenza di personale era
 stata segnalata presso il Commissariato per la liquidazione degli usi
 civici - competente a provvedere sarebbe stata la Regione.
    2. - Si e' costituito il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato   dall'Avvocatura   generale  dello  Stato,  sostenendo
 l'inammissibilita' e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
    L'Avvocatura   osserva   che   i  processi  di  mobilita'  debbono
 coinvolgere tutto il personale delle pubbliche  amministrazioni,  ivi
 comprese  le  Regioni  e  gli  enti  territoriali  minori,  senza  la
 "separatezza" che la Regione ricorrente pretenderebbe.
    3. - In prossimita' dell'udienza l'Avvocatura  ha  depositato  una
 memoria  ribadendo  l'eccezione  di  inammissibilita'  del ricorso in
 quanto, sulla base della documentazione acquisita e prodotta, la nota
 del Ministro dell'agricoltura, che  ha  dato  origine  al  conflitto,
 sarebbe  meramente  esecutiva di precedenti decreti ministeriali, non
 impugnati tempestivamente. Inoltre lo stesso provvedimento attuerebbe
 il trasferimento di un dipendente dall'Ente ferrovie dello  Stato  al
 Ministero dell'agricoltura e non alla Regione.
    L'Avvocatura  ricorda  che con decreto ministeriale del 4 febbraio
 1991, emesso in ottemperanza al decreto del Presidente del  Consiglio
 dei  ministri  n.  325  del 1988, sono state determinate le dotazioni
 organiche provvisorie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
 le cui tabelle relative alla "amministrazione periferica"  riguardano
 commissariati  per  la  liquidazione  degli  usi  civici, tra i quali
 quello di Trieste. Le tabelle formalizzerebbero quanto gia'  previsto
 dal  decreto  del  Ministro  per la funzione pubblica del 15 novembre
 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 93-bis,
 quarta serie speciale, del 5 dicembre 1989), con il quale sono  stati
 pubblicati  i  posti  vacanti in amministrazioni pubbliche da coprire
 mediante mobilita' del personale. Tra questi posti era gia'  compreso
 quello   indicato   nella   nota,   meramente  esecutiva  o  al  piu'
 confermativa, impugnata dalla Regione.
    Nel  merito  l'Avvocatura  sostiene  l'infondatezza  del  ricorso,
 ricordando  che  il  Commissario per la liquidazione degli usi civici
 esercita oramai funzioni  quasi  esclusivamente  giurisdizionali,  di
 competenza   statale,   sicche'  il  personale  di  supporto  sarebbe
 comparabile con l'analogo personale delle  commissioni  tributarie  o
 delle cancellerie e delle segreterie dei giudici amministrativi.
                        Considerato in diritto
    1.  -  La  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  ricorrendo  contro il
 provvedimento di trasferimento di un  dipendente  dell'Ente  ferrovie
 dello  Stato al Commissariato per la liquidazione degli usi civici di
 Trieste, attuato nel  quadro  della  mobilita'  del  personale  delle
 amministrazioni  pubbliche,  chiede  si  dichiari che non spetta allo
 Stato il potere di attivare processi di mobilita' in ambito nazionale
 per personale da destinare al Commissariato per la liquidazione degli
 usi civici di Trieste.
    La Regione deduce, essenzialmente, che  il  Commissariato  per  la
 liquidazione  degli  usi  civici non poteva essere incluso, in ambito
 nazionale, fra le amministrazioni  pubbliche  con  posti  vacanti  da
 coprire mediante mobilita' di personale, secondo le norme del decreto
 del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 5 agosto 1988, n. 325 e
 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Sostiene inoltre che non vi era
 alcun posto vacante presso il Commissariato e che, se  mai  vi  fosse
 stato,  competente  a  provvedere  alla  copertura  sarebbe  stata la
 Regione, con mobilita' in ambito regionale.
    2.  -  L'Avvocatura  dello  Stato  ha  eccepito  pregiudizialmente
 l'inammissibilita'  del  ricorso,  che  sarebbe  tardivo  rispetto ai
 provvedimenti in ipotesi lesivi delle attribuzioni  regionali  ed  in
 particolare rispetto al decreto del Ministro per la funzione pubblica
 del  15  novembre  1989,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 93-bis, quarta serie speciale,  del  5  dicembre  1989.
 Inoltre   il   provvedimento   che   ha  dato  origine  al  conflitto
 costituirebbe la mera esecuzione del decreto ministeriale 4  febbraio
 1991,  di  determinazione  delle  dotazioni organiche provvisorie del
 personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste,  che  nella
 tabella   relativa   all'amministrazione  periferica  gia'  prevedeva
 profili professionali ed organico  presso  il  Commissariato  per  la
 liquidazione degli usi civici di Trieste, comprendendo il posto messo
 a concorso per trasferimento da altre amministrazioni.
    3. - L'eccezione di inammissibilita' del ricorso e' fondata.
    La  Regione  si  duole  che  sia stato coperto con le procedure di
 mobilita' del personale previste per le  amministrazioni  statali  un
 posto  di  ruolo, che assume inesistente, presso il Commissariato per
 la liquidazione degli usi civici di Trieste.
    Seguendo tale  prospettazione,  l'atto  in  ipotesi  lesivo  delle
 attribuzioni   regionali   non   e'  costituito  dalla  comunicazione
 dell'assegnazione del signor Sciancalepore al posto di coadiutore (IV
 qualifica funzionale) presso il  Commissariato  per  la  liquidazione
 degli   usi  civici,  ma  dalla  previsione  tabellare  di  un  posto
 nell'organico    dell'amministrazione    statale    dell'agricoltura,
 assegnato   ad   un   ufficio  servente  l'attivita'  giurisdizionale
 attribuita al Commissario, nonche' dalla assegnazione in copertura di
 quel posto mediante mobilita'  di  personale  statale.  La  invasione
 delle  competenze  regionali  avrebbe  dovuto  essere tempestivamente
 denunciata rispetto all'atto in ipotesi lesivo  di  tali  competenze,
 quindi  con  riferimento  al  decreto  del  Ministro  per la funzione
 pubblica del 15 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il
 5 dicembre 1989. Questo decreto, difatti, gia' indicava il  posto  da
 coprire  e  provvedeva alla attivazione delle procedure di mobilita',
 stabilendo i relativi criteri,  mentre  la  mera  individuazione  del
 destinatario  del trasferimento attuata con procedura concorsuale non
 discrezionale, che in se' non attira alcuna censura della ricorrente,
 assume, con  riferimento  alle  ragioni  della  dedotta  invasivita',
 carattere meramente esecutivo.
    Il  ricorso  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  deve  essere,
 pertanto, dichiarato inammissibile.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione  nei  confronti
 dello  Stato  sollevato  dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
 con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0118