N. 49 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 settembre 1992- 3 febbraio 1993

                                 N. 49
 Ordinanza   emessa   il  17  settembre  1992  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 3 febbraio 1993) dalla pretura di Sondrio,  sezione
 distaccata  di  Morbegno, nel procedimento penale a carico di Pozzoli
 Giampaolo
 Edilizia e urbanistica - Esecuzione di opere in zone sottoposte a
    vincolo  ambientale   senza   la   prescritta   autorizzazione   -
    Insuscettibilita'   di  estinzione  di  tale  reato  (di  pericolo
    presunto) anche in presenza di provvedimento concesso in sanatoria
    - Diversita' di disciplina rispetto ai reati previsti dall'art. 20
    della legge n. 47/1985 -  Lamentato  eguale  trattamento  tra  chi
    abbia  ottenuto  l'autorizzazione  in  sanatoria  e  chi non abbia
    conseguito tale provvedimento.
 (D.L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1-sexies, convertito in legge 8
    agosto 1985, n. 431).
 (Cost., art. 3).
(GU n.8 del 17-2-1993 )
                            IL VICE PRETORE
    Sulla eccezione di incostituzionalita' sollevata dalla difesa;
                             O S S E R V A
      che il reato di cui all'art.  1-sexies  previsto  dal  d.l.  n.
 312/1985,  convertito  nella  legge n. 431/1985, e' configuarato come
 reato (formale) di pericolo presunto, che sussiste per il solo  fatto
 che    non    sia   stata   concessa   l'autorizzazione   paesistica,
 insuscettibile  di  estinzione  -  diversamente  dei  reati  previsti
 dall'art.  20 della legge n. 47/1985 - in forza di provvedimento (qui
 autorizzazione) concesso in sanatoria;
      che, secondo la difesa, tale  trattamento  punitivo  riveste  un
 sicuro  carattere  di  irragionevolezza  -  in violazione dell'art. 3
 della Costituzione - posto che punire con un  apparato  sanzionatorio
 assai  severo  (per  il  quale,  in  linea  di principio, non risulta
 concedibile la sospensione condizionale della pena) un fatto che, per
 essere  intervenuta  (come  nel  caso  di  specie)   l'autorizzazione
 paesistica (dell'ufficio beni ambientali della regione Lombardia) non
 lede  piu'  alcun  interesse  sostanziale,  mostrandosi percio' (tale
 trattamento punitivo) incongruo e irragionevole;
      che, inoltre, tale  irragionevolezza  e'  accentuata  -  in  via
 comparativa - dal fatto che, mentre per gli interventi edilizi di cui
 all'art.  20,  lett.  c),  della  legge n. 47/1985, la concessione in
 sanatoria estingue il reato (e non consente - non potendo il  giudice
 emettere  una sentenza di condanna - la rimessione in pristino), cio'
 non accade se venga rilasciata autorizzazione in sanatoria;
      che, pertanto, la questione sollevata dalla  difesa  non  appare
 manifestamente  infondata  ed  e'  altresi'  rilevante  nel  presente
 giudizio, ove  risulta  essere  stata  rilasciata  autorizzazione  in
 sanatoria;
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1-sexies del d.l. n. 312/1985, convertito
 nella legge n. 431/1985, nella  parte  in  cui  riserva  il  medesimo
 trattamento  punitivo - sia impositivo che sotto il profilo estintivo
 - tanto all'autore del fatto che non abbia ottenuto  l'autorizzazione
 in  sanatoria  che all'autore del fatto che tale autorizzazione abbia
 conseguito, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
    Sospende il processo in corso e ordina trasmettere gli  atti  alla
 Corte costituzionale;
    Dispone che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Morbegno, addi' 17 settembre 1992
                   Il vice pretore onorario: GEROSA
                              Il collaboratore di cancelleria: MEZZERA
 93C0131