N. 49 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 settembre 1992- 3 febbraio 1993
N. 49 Ordinanza emessa il 17 settembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 febbraio 1993) dalla pretura di Sondrio, sezione distaccata di Morbegno, nel procedimento penale a carico di Pozzoli Giampaolo Edilizia e urbanistica - Esecuzione di opere in zone sottoposte a vincolo ambientale senza la prescritta autorizzazione - Insuscettibilita' di estinzione di tale reato (di pericolo presunto) anche in presenza di provvedimento concesso in sanatoria - Diversita' di disciplina rispetto ai reati previsti dall'art. 20 della legge n. 47/1985 - Lamentato eguale trattamento tra chi abbia ottenuto l'autorizzazione in sanatoria e chi non abbia conseguito tale provvedimento. (D.L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1-sexies, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431). (Cost., art. 3).(GU n.8 del 17-2-1993 )
IL VICE PRETORE Sulla eccezione di incostituzionalita' sollevata dalla difesa; O S S E R V A che il reato di cui all'art. 1-sexies previsto dal d.l. n. 312/1985, convertito nella legge n. 431/1985, e' configuarato come reato (formale) di pericolo presunto, che sussiste per il solo fatto che non sia stata concessa l'autorizzazione paesistica, insuscettibile di estinzione - diversamente dei reati previsti dall'art. 20 della legge n. 47/1985 - in forza di provvedimento (qui autorizzazione) concesso in sanatoria; che, secondo la difesa, tale trattamento punitivo riveste un sicuro carattere di irragionevolezza - in violazione dell'art. 3 della Costituzione - posto che punire con un apparato sanzionatorio assai severo (per il quale, in linea di principio, non risulta concedibile la sospensione condizionale della pena) un fatto che, per essere intervenuta (come nel caso di specie) l'autorizzazione paesistica (dell'ufficio beni ambientali della regione Lombardia) non lede piu' alcun interesse sostanziale, mostrandosi percio' (tale trattamento punitivo) incongruo e irragionevole; che, inoltre, tale irragionevolezza e' accentuata - in via comparativa - dal fatto che, mentre per gli interventi edilizi di cui all'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985, la concessione in sanatoria estingue il reato (e non consente - non potendo il giudice emettere una sentenza di condanna - la rimessione in pristino), cio' non accade se venga rilasciata autorizzazione in sanatoria; che, pertanto, la questione sollevata dalla difesa non appare manifestamente infondata ed e' altresi' rilevante nel presente giudizio, ove risulta essere stata rilasciata autorizzazione in sanatoria;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-sexies del d.l. n. 312/1985, convertito nella legge n. 431/1985, nella parte in cui riserva il medesimo trattamento punitivo - sia impositivo che sotto il profilo estintivo - tanto all'autore del fatto che non abbia ottenuto l'autorizzazione in sanatoria che all'autore del fatto che tale autorizzazione abbia conseguito, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; Sospende il processo in corso e ordina trasmettere gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Morbegno, addi' 17 settembre 1992 Il vice pretore onorario: GEROSA Il collaboratore di cancelleria: MEZZERA 93C0131