N. 52 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 aprile 1992- 3 febbraio 1993

                                 N. 52
 Ordinanza   emessa   il   14   aprile   1992  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 3 febbraio 1993) dalla  pretura  di  Enna,  sezione
 distaccata  di  Piazza  Armerina, nel procedimento penale a carico di
 Geraci Giuseppe ed altri
 Regione Sicilia - Inquinamento - Insediamenti produttivi (nella
    specie impianti di potabilizzazione realizzati  con  finanziamento
    regionale)  -  Scarichi  - Previsione, con legge regionale, di una
    proroga del termine di adeguamento degli scarichi stabilito  dalla
    normativa   statale  -  Ingiustificata  indebita  interferenza  in
    materia di esclusiva competenza statale -  Conseguente  previsione
    per  la  sola regione Sicilia di un termine di adeguamento diverso
    rispetto a quello valevole per il resto del territorio nazionale.
 (Legge regione Sicilia 1½ febbraio 1991, n. 8, art. 3).
 (Cost., artt. 3, 25, 116 e 117).
(GU n.8 del 17-2-1993 )
                        IL CONSIGLIERE PRETORE
    Sciogliendo  la riserva di cui al verbale 31 marzo 1992, pronuncia
 la seguente ordinanza;
                           RITENUTO IN FATTO
      che il procuratore della Repubblica presso questa  pretura,  con
 riferimento    alle    opere    dell'impianto   di   potabilizzazione
 dell'acquedotto "Olivo" di Piazza Armerina, ha promosso azione penale
 nei confronti di Geraci Giuseppe, ingegnere capo del genio civile  di
 Caltanissetta  e  ingegnere capo dei lavori, Corto Gaetano, direttore
 dei lavori, e La Figura Giovanni, responsabile del raggruppamento  di
 imprese  "Dipenda  s.a.p.", esecutore dei lavori, per i reati p. e p.
 dagli artt. 110 del c.p., 20, lett. b), della legge n. 47/1985; artt.
 110 del c.p., 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319;
      che in data 1½ febbraio 1991 la regione siciliana ha emanato  la
 legge  n.  8  con  la  quale  all'art. 3, ha prorogato il termine per
 l'adeguamento degli  insediamenti  produttivi  e  degli  impianti  di
 potabilizzazione  realizzati  con  finanziamento  regionale, previsto
 dall'art. 33 della legge  regionale  15  maggio  1986,  e  cio'  fino
 all'attivazione  delle opere di cui allo stesso articolo e, comunque,
 sino al 31 dicembre 1992;
      che il p.m., all'udienza dibattimentale del  28  febbraio  1992,
 dopo aver sollevato eccezione di incostituzionalita' dell'art. 44 del
 r.d. n. 1611/1933, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
 nella  parte  in cui consente che "l'avvocatura dello Stato assuma la
 difesa di pubblici funzionari di enti statali o regionali imputati di
 reati che hanno come parte offesa lo Stato o la  regione",  ha  anche
 prospettato la questione di costituzionalita' dell'art. 3 della legge
 regione  Sicilia  1½  febbraio 1991, n. 8, con riguardo agli artt. 3,
 116, 117 e 25 della Costituzione;
      che il  difensore  delle  parti  civili  costituite  (comune  di
 Barrafranca,  Mingaia  Salvatore  e Malacasa Filippo) si e' associato
 alle eccezioni di incostituzionalita' del p.m.;
      che l'avvocatura dello Stato, la quale difende  l'imputato  ing.
 Geraci  Gaetano, ha chiesto di dichiarare manifestamente infondate e,
 comunque, non influenti ai fini della decisione entrambe le eccezioni
 di incostituzionalita', osservando che quella  relativa  all'art.  44
 del  r.d.  30  novembre  1933,  n.  1611,  e'  stata gia' esaminata e
 respinta dalla Corte costituzionale, con sentenza del 17 luglio 1974,
 n. 223, mentre l'altra, che concerne l'art. 3 della  legge  regionale
 n. 8/1991, e' manifestamente infondata, per i seguenti motivi:
       a)  l'insediamento  de quo ha carattere civile e non produttivo
 ed e', pertanto soggetto alla disciplina dell'art. 14 della legge  n.
 319/1976  per  cui, in relazione ad esso, il legislatore regionale ha
 ampia discrezionalita'. Conseguentemente, nella fattispecie, sostiene
 l'avvocatura dello Stato, non puo'  configurarsi  la  contravvenzione
 prevista dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976, la quale
 e' riferibile solo agli scarichi degli insediamenti produttivi;
       b)  non puo' configurarsi neppure la violazione dell'art. 116 e
 117 della Costituzione, perche' la prima e' "una  semplice  norma  in
 bianco", mentre la seconda non si applica alla regione siciliana, che
 e'  a  statuto  speciale. Pertanto, osserva l'avvocatura dello Stato,
 non e' ipotizzabile la questione di costituzionalita' prospettata dal
 p.m.;
       c)  infine,  rileva  il  difensore  dell'ing.  Geraci, non puo'
 esservi violazione dell'art. 25 della Costituzione, oltre che per  le
 ragioni  suddette,  anche  perche'  la  legge  regionale  n.  8/1991,
 all'art. 3, non interferisce con la materia  penale  rendendo  lecita
 un'attivita'  che  dalla  legge dello Stato e' considerata penalmente
 illecita;
    Nel merito ha osservato che ai fini del presente giudizio  non  ha
 valore  alcuno la sentenza del 3 maggio 1991 delle ss.uu. della Corte
 di cassazione, dove e' stato  affermato  che  occorre  la  preventiva
 autorizzazione  anche  per  gli  incarichi civili. A tal proposito ha
 evidenziato  che  l'attivita'  degli  impianti  in  questione  risale
 all'ottobre   1990,   quando   la  giurisprudenza  era  uniformemente
 orientata  nel  senso  che,  per  gli  scarichi   provenienti   dagli
 insediamenti civili, non era necessaria autorizzazione alcuna;
                          RITENUTO IN DIRITTO
      che   non  appare  fondata  la  questione  di  costituzionalita'
 dell'art. 44 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611,  sollevata  dal  p.m.
 con  riferimento  agli  artt. 3 e 24 della Costituzione e cio' per le
 ragioni addotte dalla stessa Corte costituzionale nella  sentenza  n.
 233  del  17  luglio  1974, dove e' stato osservato che la difesa che
 l'avvocatura dello Stato concede ai dipendenti pubblici trova il  suo
 fondamento  nel  rapporto di immedesimazione organica che attribuisce
 loro un particolare status e nella pluralita'  ed  articolazione  dei
 poteri ed organi dello Stato;
      che  e',  invece,  rilevante  e  non manifestamente infondata la
 questione di costituzionalita' dell'art. 3 della legge  regionale  n.
 8/1991,  in  relazione  all'art.  3  della Costituzione, in quanto la
 norma, in deroga alla legge statale n. 319/1976, la quale si prefigge
 di disciplinare gli  scarichi  degli  insediamenti  produttivi  e  di
 quelli  civili  in  modo uniforme su tutto il territorio dello Stato,
 prevede, per la Sicilia, una disciplina particolare che contrasta con
 quella nazionale, valida per la generalita' dei cittadini;
      che la questione di incostituzionalita' dell'art. 3 della  legge
 regionale  n. 8/1991 appare, altresi', rilevante e non manifestamente
 infondata, in quanto il legislatore regionale, stabilendo un  termine
 maggiore  e  diverso  da  quello  fissato  dall'art. 9 della legge n.
 319/1976, inficia il principio della unicita' della disciplina  degli
 scarichi  su  tutto  il territorio nazionale, anche perche', la norma
 statale, non solo sancisce i limiti di accettabilita' degli scarichi,
 ma stabilisce pure modalita' e termini in applicazione;
      che la questione di costituzionalita' dell'art.  3  della  legge
 regionale  n.  8/1991 appare rilevante e non manifestamente infondata
 anche in relazione all'art.  25  della  Costituzione,  in  quanto  la
 proroga  del termine di adeguamento interferisce, indubbiamente nella
 materia penale e, precisamente, nei reati contestati  agli  imputati,
 materia che la Costituzione riserva allo Stato.
    D'altra parte, osserva il decidente, che la stessa legge regionale
 n. 8/1991 prevede espressamente la proroga del termine di adeguamento
 di   cui   all'art.   33   della  legge  regionale  n.  27/1986  fino
 all'attivazione  delle  opere  indicate  nello  stesso  articolo   e,
 comunque, sino al 31 dicembre 1992, e cio' tanto per gli insediamenti
 produttivi indicati nell'art. 2, primo comma, quanto per gli impianti
 di  potabilizzazione  realizzati con finanziamenti regionali, qual e'
 quello relativo al presente giudizio;
    Pertanto   e'   certo   che   pure  il  legislatore  siciliano  ha
 riconosciuto che anche per gli impianti di  potabilizzazione  occorre
 la  prescritta  autorizzazione,  la  cui mancanza necessariamente, fa
 scattare la sanzione penale prevista dall'art. 21, terzo comma, della
 legge n. 319/1976.
    Lo stesso orientamento si riscontra nella sentenza  del  3  maggio
 1991  delle  sezioni  unite della Corte di cassazione con la quale e'
 stata modificata una  precedente  consolidata  giurisprudenza  ed  e'
 stato  affermato  che  occorre la preventiva autorizzazione per tutti
 gli  scarichi,  inclusi  quelli  provenienti  da  nuovi  insediamenti
 civili;
    Per  ultimo,  rileva  il giudicante che la eccezione relativa alla
 scusante  dell'errore  o  dell'ignoranza  inevitabile,  invocata  dal
 difensore  del  Geraci,  puo'  essere  esaminata solo quando e' stata
 risolta la questione di costituzionalita' posta dal p.m., la quale e'
 pregiudizievole ad ogni altra.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 3/1953, n. 87;
    Dichiara manifestamente infondata  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  44  del  r.d.  30  ottobre  1933, n. 1611,
 sollevata  dal  p.m.  con  riferimento  agli  artt.  3  e  24   della
 Costituzione;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  3  della  legge  regionale  n.
 8/1991, in relazione agli artt. 3, 116, 117 e 25 della Costituzione;
    Dispone  la  sospensione  del  processo  nei  confronti  di Geraci
 Giuseppe, Corvo Gaetano e La Fiura Giovanni;
    Ordina la trasmissione degli  atti  alla  Corte  costituzionale  e
 manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito;
    L'ordinanza viene letta in presenza degli interessati;
    Chiuso alle ore 12,20.
              Il consigliere pretore: (firma illeggibile)

 93C0134