N. 55 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 marzo 1991- 3 febbraio 1993

                                 N. 55
 Ordinanza emessa il 7 marzo 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale
 il 3 febbraio 1993) dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da
 Sorvillo Emilio nel procedimento penale a carico di De Nicola Armando
 Processo penale - Persona offesa dal reato - Istanza per la
    comunicazione  della  richiesta di archiviazione del p.m. - Avviso
    finalizzato all'opposizione a tale richiesta - Mancato adempimento
    - Lamentata omessa previsione di  impugnabilita'  del  decreto  di
    archiviazione  -  Irragionevolezza  -  Compressione del diritto di
    difesa.
 (C.P.P. 1988, art. 409, primo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.8 del 17-2-1993 )
                        LA CORTE DI CASSAZIONE
    Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  proposto  da
 Sorvillo  Emilio,  nato  a  Benevento  il  1½ agosto 1943, avverso il
 decreto di archiviazione pronunciato il 16 luglio  1990  dal  giudice
 per  le  indagini  preliminari  presso  la  pretura  circondariale di
 Benevento;
    Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
    Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott.
 Giuseppe Lumia;
    Lette le conclusioni del p.m.  con  le  quali  chiede  dichiararsi
 inammissibile il ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese e
 al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende;
                             O S S E R V A
    Emilio  Sorvillo propone ricorso per cassazione avverso il decreto
 di archiviazione pronunciato,  su  richiesta  conforme  del  pubblico
 ministero,  dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura
 circondariale di Benevento, nel procedimento instaurato a  carico  di
 tale  Armando  De  Nicola a seguito di querela per ingiurie sporta da
 esso Sordillo.
    Con l'unico motivo di gravame il ricorrente denunzia  la  nullita'
 del  decreto  impugnato  per violazione dell'art. 408, secondo comma,
 nonche' degli artt. 127, primo e quinto comma, e dell'art. 178, primo
 comma, lett. c), del cod. proc. pen.: e  invero,  nonostante  che  il
 Sorvillo   avesse   espressamente  richiesto  in  querela  di  essere
 informato dell'eventuale richiesta di archiviazione che  il  pubblico
 ministero  avesse  inteso  formulare,  il pubblico ministero medesimo
 aveva omesso di far notificare ad esso querelante l'avviso prescritto
 dall'art. 408 citato, ed il giudice per le indagini preliminari aveva
 omesso  di  rilevare  la  nullita'  determinata   dalla   conseguente
 violazione del diritto di difesa della persona offesa.
                             D I R I T T O
    E'  noto come l'art. 408, secondo comma, del c.p.p. faccia obbligo
 al pubblico ministero di notificare  un  avviso  della  richiesta  di
 archiviazione  alla  persona  offesa  che,  nella notizia del reato o
 successivamente alla sua presentazione, abbia  dichiarato  di  volere
 essere informata circa l'eventuale archiviazione.
    Nel  termine di dieci giorni dalla notifica dell'avviso, giusto il
 terzo comma dello stesso articolo, la persona offesa ha  facolta'  di
 prendere visione degli atti e di presentare opposizione con richiesta
 motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.
    Giusto  l'art.  126 delle disposizioni di attuazione approvate col
 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, il pubblico  ministero  trasmette  gli
 atti   al   giudice   per   le  indagini  preliminari  solo  dopo  la
 presentazione dell'opposizione della persona offesa  ovvero  dopo  la
 scadenza del termine di dieci giorni per proporre opposizione.
    Ove  l'opposizione sia stata proposta, e non sia inammissibile, il
 giudice  per  le  indagini  preliminari  non   puo'   piu'   disporre
 l'archiviazione "de plano" con decreto sia pure motivato, ma deve, ai
 sensi  dell'art. 410, che richiama il secondo, terzo, quarto e quinto
 comma dell'art. 409 del c.p.p., fissare l'udienza di comparizione  in
 camera  di  consiglio  e  darne comunicazione al procuratore generale
 presso la Corte di appello che puo' avocare a  se'  le  indagini,  ai
 sensi dell'art. 412, secondo comma.
    Il  procedimento  prosegue nelle forme dell'art. 127 e si conclude
 con ordinanza.
    E' di tutta evidenza che la mancata notifica alla  persona  offesa
 che   ne   abbia   fatto   richiesta   dell'avviso  di  richiesta  di
 archiviazione da parte del  pubblico  ministero  si  risolve  in  una
 violazione  del  diritto di difesa della persona offesa medesima, cui
 rimane  preclusa  in  tal  modo  la  possibilita'  di   chiedere   la
 prosecuzione  delle indagini, indicando l'oggetto dell'investigazione
 suppletiva e i relativi elementi di prova, giusto l'art.  410,  primo
 comma.
    Tale  violazione integra un'ipotesi di nullita' di ordine generale
 ex art. 178, primo comma, lett. c), trattandosi di un  atto  compiuto
 senza  l'osservanza  delle  disposizioni  concernenti  "l'intervento,
 l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e  delle  altre  parti
 private",  tra  le  quali,  ai  fini  che ci occupano, deve ritenersi
 compresa la persona offesa dal reato.
    E tuttavia tale nullita' non puo' esser fatta valere, non  essendo
 prevista  dal  codice  alcuna  forma  di  impugnazione del decreto di
 archiviazione,  neppure  nel  caso  di   mancata   comunicazione   al
 querelante  o alla persona offesa della richiesta di archiviazione, e
 non  consentendo  peraltro  il  principio  della  tassativita'  delle
 impugnazioni  stabilito  dall'art.  568  del  codice  di rito, alcuna
 diversa interpretazione.
    Siffatta  mancata  previsione,  risolvendosi in una violazione del
 diritto di difesa garantito dall'art. 24 della  Costituzione,  induce
 fondatamente   a   sospettare   della  illegittimita'  costituzionale
 dell'art. 409, primo comma,  del  c.p.p.,  nella  parte  in  cui  non
 prevede  l'impugnabilita'  del decreto di archiviazione, emesso senza
 che il querelante o la persona offesa, che ne abbiano fatta  istanza,
 siano stati informati dall'analoga richiesta del pubblico ministero.
    La normativa denunciata appare altresi' in contrasto con quanto lo
 stesso  codice stabilisce a proposito dell'ordinanza di archiviazione
 emessa  dal  giudice  istruttore  a   conclusione   dell'udienza   di
 comparizione,  la  quale,  per  il  combinato disposto dell'art. 409,
 sesto comma, che richiama l'art. 127, quinto comma,  del  cod.  proc.
 pen.,  e'  invece  ricorribile ove sia stato violato il principio del
 contraddittorio.
    Il che determina  una  diversita'  di  trattamento  di  situazioni
 sostanzialmente  analoghe, priva di una intrinseca giustificazione, e
 percio' confliggente col principio di eguaglianza stabilito dall'art.
 3 della Costituzione.
    La  rilevanza  ai   fini   del   decidere   della   questione   di
 costituzionalita'    (l'impugnazione    del    Sorvillo,   altrimenti
 inammissibile, troverebbe invece ingresso  ove  venisse  accertata  e
 dichiarata  l'illegittimita'  della normativa di cui sopra) impone di
 investire  la  Corte  costituzionale  della  decisione,   sospendendo
 frattanto il procedimento.
                               P. Q. M.
    Dichiara    non   manifestamente   infondata   la   questione   di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 409, primo comma, del  codice
 di   procedura   penale,  in  relazione  agli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione, nella parte in cui non prevede  la  impugnabilita'  del
 decreto  di  archiviazione,  emesso  senza che sia stata osservata la
 procedura prevista dall'art. 408, secondo comma, dello stesso codice;
 dispone la sospensiva del procedimento e la trasmissione  degli  atti
 alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza sia notificata alle parti; al
 pubblico ministero e al presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  e
 comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 marzo 1991.
                        Il presidente: GARELLA
                                        Il consigliere relatore: LUMIA
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