N. 56 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 dicembre 1992

                                 N. 56
 Ordinanza  emessa  il  22  dicembre  1992  dal  pretore  di  Roma nel
 procedimento  civile  vertente  tra  De  Vito  Guido  Giuseppe  e  Di
 Colandrea Salvatore
 Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Proroga biennale del
    contratto  -  Ritenuta operativita' di diritto anche in assenza di
    trattative relative a nuovo canone  -  Irragionevole  compressione
    del  diritto  di  proprieta' - Richiamo ai principi delle sentenze
    nn. 89/1984 e 108/1986.
 (Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, ultimo comma).
 (Cost., art. 42).
(GU n.8 del 17-2-1993 )
                              IL PRETORE
    Letti gli atti, osserva quanto segue.
    Con  atto  notificato  il  3  ottobre  1991 De Vito Guido Giuseppe
 intimava a Di Colandrea Salvatore licenza per finita locazione per la
 scadenza del 31 dicembre 1991 e  contestualmente  lo  citava  per  la
 convalida.  Asseriva  l'intimante,  a  sostegno  della domanda da lui
 proposta, che il Di Colandrea conduceva in locazione  l'immobile,  di
 proprieta' di esso intimante, sito in Roma-Casal Bernocchi, via F. G.
 Bressani  n.  26, int. 1 "in virtu' di contratto risultato soggetto a
 proroga all'entrata in vigore della legge n. 392/1978".
    Si costituiva, opponendosi, il Di Colandrea il quale assumeva  che
 la  locazione stipulata dalle parti non era soggetta a proroga legale
 alla data di entrata in vigore della legge n. 392/1978: cio'  perche'
 la locazione stessa era stata stipulata in data 27 maggio 1976 per la
 durata  di  anni cinque. Se ne deduceva, a parere dell'opponente, che
 la locazione stessa si era rinnovata sino alla data del 30  settembre
 1993.
    Parte  intimante  aderiva  alla data indicata da controparte quale
 termine finale della locazione e riduceva in tal  senso  la  domanda.
 Poiche'   permaneva  l'opposizione  dell'intimato,  veniva  concessa,
 all'udienza del 18 febbraio 1992, l'invocata ordinanza provvisoria di
 rilascio, e, proseguitosi con il rito ordinario  per  la  trattazione
 del   merito,   all'udienza  del  30  aprile  1992,  le  parti  cosi'
 precisavano le conclusioni:
      per l'intimante: "precisa le proprie conclusioni riportandosi  a
 quelle spiegate nell'atto introduttivo";
      per  l'intimato:  "piaccia  all'ill.mo  sig.  pretore, reietta e
 disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare l'intimante
 obbligato a tenere indenne l'intimato per le spese di lite da  questi
 sopportate  in  seguito  all'errata  scadenza  intimata  a  che  l'ha
 costretto a munirsi di difensore e, per l'effetto, condannare il sig.
 De Vito Guido  Giuseppe  al  pagamento  delle  spese,  competenze  ed
 onorari del giudizio".
    All'udienza  del  27  ottobre  1992, in sede di discussione, parte
 intimata invocava, quale ius superveniens, l'art. 11  della  legge  8
 agosto  1992,  n.  359, chiedendo che la locazione venisse dichiarata
 cessata alla data del 30  settembre  1995.  Controparte  eccepiva  in
 primis  la  tardivita'  della richiesta - mai formulata in precedenza
 dall'intimato - e in subordine sollevava  eccezione  di  legittimita'
 costituzionale  della  norma  invocata  (art.  11,  comma  2- bis) in
 relazione agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione.
    E' pacifico tra le parti che la data di scadenza  della  locazione
 de qua fosse - prima dell'entrata in vigore della legge n. 359/1992 -
 da  individuare  nel  30  settembre 1993. Peraltro il Di Colandrea ha
 dichiarato  di  volersi  avvalere  della  proroga  biennale  prevista
 dall'art. 11, ultimo comma, legge appena citata.
    Sul  punto  si deve osservare che la proroga in questione opera in
 modo automatico "di diritto" nel caso in cui  le  parti  non  abbiano
 raggiunto alcun accordo sul nuovo canone, tanto nel senso che abbiano
 omesso  di  trattare,  quanto  nel  senso  che - avviate trattative -
 queste non siano giunte a buon fine.
    Ne deriva, per il giudicante, l'obbligo di applicare la  norma  in
 esame  (salvo il caso di rinunzia da parte del conduttore) al fine di
 accertare  la  legittimita'  della   data   (costituente   condizione
 dell'azione)   indicata   dal  locatore  come  termine  finale  della
 locazione.  Cio'  rende  irrilevante  la  questione  concernente   la
 "tempestivita'" della richiesta, avanzata dall'intimato, di usufruire
 della proroga de qua.
    Poiche'  dunque  appare  assolutamente  necessario tener conto del
 citato art. 11 ultimo comma, al fine di individuare il termine finale
 della locazione, non puo' dubitarsi della rilevanza  della  sollevata
 questione di legittimita' costituzionale.
    Quanto  alla  manifesta  infondatezza della questione stessa, essa
 appare  pienamente  sussistente  per   quanto   riguarda   l'asserito
 contrasto   della  norma  impugnata  con  gli  artt.  3  e  41  della
 Costituzione.
   Per quanto concerne il primo profilo (art. 3), non puo'  ravvisarsi
 alcuna   violazione  del  principio  costituzionale  se  vuol  trarsi
 argomento a favore di una illegittima disparita' di  trattamento  dal
 fatto  che  della  legge  n.  359/1992 traggono beneficio solo alcuni
 conduttori e non anche coloro i cui contratti sono scaduti  in  epoca
 precedente   all'entrata   in  vigore  della  legge.  Ed  infatti  la
 differente  disciplina  consegue  alla  oggettiva  diversita'   delle
 fattispecie  disciplinate:  in  un caso si tratta infatti di rapporti
 ancora  in  corso,  nell'altro  caso  rapporti  gia'   esauriti   con
 occupazione dell'immobile potratta solo perche' in attesa, ex art. 56
 della legge n. 392/1978, della riconsegna dello stesso.
    Per  quanto  concerne  il  secondo  profilo  (art.  41)  la  Corte
 costituzionale ha piu' volte affermato (sentenze n. 252/1983, 89/1984
 e 108/1986) che "non e' pertinente  alla  materia  qui  esaminata  la
 tutela  dell'iniziativa  economica  poiche'  ( ..) non e' ravvisabile
 alcuna attivita' di impresa del locatore".
    Deve invece ritenersi non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale per quanto concerne  il  contrasto  della
 norma impugnata con l'art. 42 della Costituzione.
    Infatti - premesso che la norma de qua va intesa, per il chiaro ed
 esplicito  significato  letterale,  come  proroga del contratto e non
 gia' dell'esecuzione - va evidenziato come  la  Corte  costituzionale
 nella  citata sentenza n. 108/1986 abbia esplicitamente affermato che
 la disciplina vincolistica in  tanto  e'  compatibile  con  l'assetto
 costituzionale  del  diritto  di proprieta' in quanto abbia carattere
 straordinario e temporaneo.
    Si deve altresi' ricordare come - nel  difendere  la  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  2  della  legge n. 377/1984 - l'avvocatura
 dello  stato  evidenzio'  la  brevita'  della  durata  dell'ulteriore
 proroga  disposta  dalla  norma  appena citata, brevita' che la Corte
 costituzionale giudico' irrilevante ai fini della  lesione  dell'art.
 42,   in   considerazione  che  non  puo'  a  giudizio  della  Corte,
 "escludersi la violazione di un diritto costituzionalmente garantito,
 sol perche' essa e' temporalmente limitata".
    Tanto premesso, osserva il giudicante come la giurisprudenza della
 Corte costituzionale abbia chiaramente affermato  che  la  disciplina
 transitoria  prevista  dalla  legge  n.  392/1978  e' tale da rendere
 incompatibile - stante la congruita' dei tempi di transizione al  re-
 gime  definitivo da essa previsti - con l'assetto costituzionale ogni
 ulteriore successiva proroga la quale  non  potrebbe  che  risolversi
 "nell'irrazionale   ripristino   della   legislazione  eccezionale  e
 temporanea".
    Ne  segue  che  il  passaggio  dal regime "vincolistico" al regime
 ordinario sembrerebbe non tollerare in alcun modo, nella  valutazione
 della  Corte,  compressioni creative del diritto di proprieta' e cio'
 neppure al fine di consentire una  graduale  transizione  al  "regime
 libero"  essendo siffatta finalita' stata soddisfatta dalla normativa
 di cui al titolo secondo della legge 29 luglio 1978, n. 392, nel  cui
 ambito - e solo in quello - appare legittimo il protrarsi, in qualche
 modo,  del  richiamato  regime  vincolistico.  Cio' e' tanto vero che
 l'art. 15- bis della successiva legge 25 marzo 1982, n. 94, in  tanto
 e'  stato  ritenuto  compatibile  con l'art. 42 della Costituzione in
 quanto inteso ad "adeguare la disciplina transitoria che, a  contatto
 con la realta'", si era rivelata insufficiente". Dunque, per la Corte
 il  citato  art.  15-  bis trae costituzionale legittimita' dalla sua
 natura, per cosi' dire, di norma "sostanzialmente transitaoria",  con
 avviso  peraltro  che  essa,  in quanto tale, non puo' non porsi come
 "ultimo e definitivo anello di congiunzione della graduale attuazione
 della nuova disciplina, senza  che  possa  consentirsi  un  ulteriore
 analogo  intervento  legislativo"  (Corte  costituzionale, sentenza 3
 aprile 1984, n. 89).
    Le considerazioni appena svolte non consentono di ritenere,  sotto
 il  profilo  in  esame,  manifestamente  infondata  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  sollevata  dall'attore   nel   presente
 giudizio.
                               P. Q. M.
    Dichiara  manifestamente  infondata  la  questione di legittimita'
 costituzionale concernente il contrasto dell'art. 11,  ultimo  comma,
 della  legge  8  agosto  1992,  n.  359,  con  gli artt. 3 e 41 della
 Costituzione;
    Solleva questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  11,
 ultimo  comma,  legge 8 agosto 1992, n. 359, in relazione all'art. 42
 della Costizione;
    Ordina la trasmissione degli  atti  alla  Corte  costituzionale  e
 sospende il giudizio in corso;
    Dispone che - a cura della cancelleria - la presente ordinanza sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Roma il 22 dicembre 1992
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 93C0138