N. 56 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 dicembre 1992
N. 56 Ordinanza emessa il 22 dicembre 1992 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra De Vito Guido Giuseppe e Di Colandrea Salvatore Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Proroga biennale del contratto - Ritenuta operativita' di diritto anche in assenza di trattative relative a nuovo canone - Irragionevole compressione del diritto di proprieta' - Richiamo ai principi delle sentenze nn. 89/1984 e 108/1986. (Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, ultimo comma). (Cost., art. 42).(GU n.8 del 17-2-1993 )
IL PRETORE Letti gli atti, osserva quanto segue. Con atto notificato il 3 ottobre 1991 De Vito Guido Giuseppe intimava a Di Colandrea Salvatore licenza per finita locazione per la scadenza del 31 dicembre 1991 e contestualmente lo citava per la convalida. Asseriva l'intimante, a sostegno della domanda da lui proposta, che il Di Colandrea conduceva in locazione l'immobile, di proprieta' di esso intimante, sito in Roma-Casal Bernocchi, via F. G. Bressani n. 26, int. 1 "in virtu' di contratto risultato soggetto a proroga all'entrata in vigore della legge n. 392/1978". Si costituiva, opponendosi, il Di Colandrea il quale assumeva che la locazione stipulata dalle parti non era soggetta a proroga legale alla data di entrata in vigore della legge n. 392/1978: cio' perche' la locazione stessa era stata stipulata in data 27 maggio 1976 per la durata di anni cinque. Se ne deduceva, a parere dell'opponente, che la locazione stessa si era rinnovata sino alla data del 30 settembre 1993. Parte intimante aderiva alla data indicata da controparte quale termine finale della locazione e riduceva in tal senso la domanda. Poiche' permaneva l'opposizione dell'intimato, veniva concessa, all'udienza del 18 febbraio 1992, l'invocata ordinanza provvisoria di rilascio, e, proseguitosi con il rito ordinario per la trattazione del merito, all'udienza del 30 aprile 1992, le parti cosi' precisavano le conclusioni: per l'intimante: "precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle spiegate nell'atto introduttivo"; per l'intimato: "piaccia all'ill.mo sig. pretore, reietta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare l'intimante obbligato a tenere indenne l'intimato per le spese di lite da questi sopportate in seguito all'errata scadenza intimata a che l'ha costretto a munirsi di difensore e, per l'effetto, condannare il sig. De Vito Guido Giuseppe al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio". All'udienza del 27 ottobre 1992, in sede di discussione, parte intimata invocava, quale ius superveniens, l'art. 11 della legge 8 agosto 1992, n. 359, chiedendo che la locazione venisse dichiarata cessata alla data del 30 settembre 1995. Controparte eccepiva in primis la tardivita' della richiesta - mai formulata in precedenza dall'intimato - e in subordine sollevava eccezione di legittimita' costituzionale della norma invocata (art. 11, comma 2- bis) in relazione agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione. E' pacifico tra le parti che la data di scadenza della locazione de qua fosse - prima dell'entrata in vigore della legge n. 359/1992 - da individuare nel 30 settembre 1993. Peraltro il Di Colandrea ha dichiarato di volersi avvalere della proroga biennale prevista dall'art. 11, ultimo comma, legge appena citata. Sul punto si deve osservare che la proroga in questione opera in modo automatico "di diritto" nel caso in cui le parti non abbiano raggiunto alcun accordo sul nuovo canone, tanto nel senso che abbiano omesso di trattare, quanto nel senso che - avviate trattative - queste non siano giunte a buon fine. Ne deriva, per il giudicante, l'obbligo di applicare la norma in esame (salvo il caso di rinunzia da parte del conduttore) al fine di accertare la legittimita' della data (costituente condizione dell'azione) indicata dal locatore come termine finale della locazione. Cio' rende irrilevante la questione concernente la "tempestivita'" della richiesta, avanzata dall'intimato, di usufruire della proroga de qua. Poiche' dunque appare assolutamente necessario tener conto del citato art. 11 ultimo comma, al fine di individuare il termine finale della locazione, non puo' dubitarsi della rilevanza della sollevata questione di legittimita' costituzionale. Quanto alla manifesta infondatezza della questione stessa, essa appare pienamente sussistente per quanto riguarda l'asserito contrasto della norma impugnata con gli artt. 3 e 41 della Costituzione. Per quanto concerne il primo profilo (art. 3), non puo' ravvisarsi alcuna violazione del principio costituzionale se vuol trarsi argomento a favore di una illegittima disparita' di trattamento dal fatto che della legge n. 359/1992 traggono beneficio solo alcuni conduttori e non anche coloro i cui contratti sono scaduti in epoca precedente all'entrata in vigore della legge. Ed infatti la differente disciplina consegue alla oggettiva diversita' delle fattispecie disciplinate: in un caso si tratta infatti di rapporti ancora in corso, nell'altro caso rapporti gia' esauriti con occupazione dell'immobile potratta solo perche' in attesa, ex art. 56 della legge n. 392/1978, della riconsegna dello stesso. Per quanto concerne il secondo profilo (art. 41) la Corte costituzionale ha piu' volte affermato (sentenze n. 252/1983, 89/1984 e 108/1986) che "non e' pertinente alla materia qui esaminata la tutela dell'iniziativa economica poiche' ( ..) non e' ravvisabile alcuna attivita' di impresa del locatore". Deve invece ritenersi non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale per quanto concerne il contrasto della norma impugnata con l'art. 42 della Costituzione. Infatti - premesso che la norma de qua va intesa, per il chiaro ed esplicito significato letterale, come proroga del contratto e non gia' dell'esecuzione - va evidenziato come la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 108/1986 abbia esplicitamente affermato che la disciplina vincolistica in tanto e' compatibile con l'assetto costituzionale del diritto di proprieta' in quanto abbia carattere straordinario e temporaneo. Si deve altresi' ricordare come - nel difendere la legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge n. 377/1984 - l'avvocatura dello stato evidenzio' la brevita' della durata dell'ulteriore proroga disposta dalla norma appena citata, brevita' che la Corte costituzionale giudico' irrilevante ai fini della lesione dell'art. 42, in considerazione che non puo' a giudizio della Corte, "escludersi la violazione di un diritto costituzionalmente garantito, sol perche' essa e' temporalmente limitata". Tanto premesso, osserva il giudicante come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia chiaramente affermato che la disciplina transitoria prevista dalla legge n. 392/1978 e' tale da rendere incompatibile - stante la congruita' dei tempi di transizione al re- gime definitivo da essa previsti - con l'assetto costituzionale ogni ulteriore successiva proroga la quale non potrebbe che risolversi "nell'irrazionale ripristino della legislazione eccezionale e temporanea". Ne segue che il passaggio dal regime "vincolistico" al regime ordinario sembrerebbe non tollerare in alcun modo, nella valutazione della Corte, compressioni creative del diritto di proprieta' e cio' neppure al fine di consentire una graduale transizione al "regime libero" essendo siffatta finalita' stata soddisfatta dalla normativa di cui al titolo secondo della legge 29 luglio 1978, n. 392, nel cui ambito - e solo in quello - appare legittimo il protrarsi, in qualche modo, del richiamato regime vincolistico. Cio' e' tanto vero che l'art. 15- bis della successiva legge 25 marzo 1982, n. 94, in tanto e' stato ritenuto compatibile con l'art. 42 della Costituzione in quanto inteso ad "adeguare la disciplina transitoria che, a contatto con la realta'", si era rivelata insufficiente". Dunque, per la Corte il citato art. 15- bis trae costituzionale legittimita' dalla sua natura, per cosi' dire, di norma "sostanzialmente transitaoria", con avviso peraltro che essa, in quanto tale, non puo' non porsi come "ultimo e definitivo anello di congiunzione della graduale attuazione della nuova disciplina, senza che possa consentirsi un ulteriore analogo intervento legislativo" (Corte costituzionale, sentenza 3 aprile 1984, n. 89). Le considerazioni appena svolte non consentono di ritenere, sotto il profilo in esame, manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dall'attore nel presente giudizio.
P. Q. M. Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale concernente il contrasto dell'art. 11, ultimo comma, della legge 8 agosto 1992, n. 359, con gli artt. 3 e 41 della Costituzione; Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, ultimo comma, legge 8 agosto 1992, n. 359, in relazione all'art. 42 della Costizione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone che - a cura della cancelleria - la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma il 22 dicembre 1992 Il pretore: (firma illeggibile) 93C0138