Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.40 del 18-2-1993)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e succes- sive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 54 del titolo XIX dello statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma (ed. 91/92), e' sostituito dal seguente nuovo articolo: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO E PROCEDURA PENALE Articolo unico Art. 54 (Titolo XIX). - La scuola conferisce il diploma di specializzazione in diritto e procedura penale. La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di diritto penale. La scuola ha lo scopo di formare specialisti in diritto e procedura penale. In connessione con l'attivita' didattica ed al fine di elevare la preparazione culturale specifica degli specializzandi, la scuola promuove ricerche scientifiche in diritto e procedura penale, organizza convegni di studio, seminari, conferenze e cura pubblicazioni. Per il conseguimento dei suoi fini istituzionali la scuola puo' stipulare convenzioni con scuole, centri istituti, dipartimenti, enti privati o pubblici anche stranieri. La durata del corso e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Alla scuola sono ammessi i laureati in giurisprudenza ed in scienze politiche. Possono essere iscritti alla scuola, inoltre, coloro i quali siano forniti di titoli di studio equivalenti conseguiti all'estero. Il numero massimo degli iscritti e' di venticinque per ogni anno, e di settantacinque per l'intero corso di studi. Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che, in attuazione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, potra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 ed eventuali successive modificazioni. La commissione giudicatrice, su proposta del consiglio della scuola, puo' riservare una quota dei posti messi a concorso, entro un massimo pari al 20%, a favore dei concorrenti stranieri. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, siano in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di rinunzia sono ammessi coloro che seguono nella graduatoria. Le materie di insegnamento sono le seguenti: I Anno: storia del diritto e della procedura penale; teoria generale del diritto penale; dottrine generali del processo penale; metodologia della ricerca criminologica. II Anno: principi costituzionali del diritto e della procedura penale; casistica del diritto penale; casistica della procedura penale; criminologia generale. III Anno: diritto penitenziario e dell'esecuzione penale; diritto e procedura penale comparati; sociologia giuridica penale; medicina legale. In aggiunta ai corsi degli insegnamenti obbligatori per ogni anno di corso, lo specializzando dovra' frequentare un seminario attivato, con deliberazione del consiglio della scuola su proposta del direttore, su una singola disciplina o su insegnamenti raggruppati e coordinati. A questi seminari possono essere chiamati a collaborare, nel rispetto della legislazione vigente, docenti universitari ed esperti che con il loro apporto possano assicurare il piu' alto livello culturale e di preparazione specialistica. I seminari integrativi della didattica possono essere attivati, con l'indirizzo specifico verso l'applicazione pratica, su una o piu' discipline coordinate, non comprese nell'elenco delle materie obbligatorie. Sono materie integrative per i fini di cui al comma precedente: diritto internazionale penale; diritto penale dell'economia; diritto penale tributario; diritto penale dell'ambiente; diritto e procedura penale minorile; diritto e procedura penale militare; procedimenti speciali; teoria delle prove penali; diritto di polizia; criminologia storica; criminalistica; scienza e tecnica della prevenzione e dei controlli; scienza e tecnica penitenziaria; psicopatologia criminale; psicologia giudiziaria; sociologia criminale. La frequenza dei corsi e' obbligatoria. I corsi di studio della scuola di specializzazione sono corsi ufficiali universitari. All'inizio di ogni anno accademico, il consiglio, in relazione all'attivita' didattica e di formazione specialistica da svolgere, fissera' le modalita' di frequenza alla predetta attivita' ed ai seminari da svolgersi presso la scuola, nonche' la frequenza necessaria per sostenere gli esami che comunque non potra' essere inferiore al 50% delle attivita' collettive del singolo corso. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, composta a norma di legge, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline prescritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di stu- dio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il di- ploma di specialista in diritto e procedura penale. Le borse di studio per la frequenza dei corsi sono sottoposte alla vigente normativa. L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Universita' su indicazione del consiglio della scuola. La scuola e' finanziata da contributi ordinari e straordinari, assegnati come per legge, da lasciti e donazioni che verranno regolarmente imputati nel bilancio dell'Universita'. Il consiglio della scuola e' presieduto dal direttore ed e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali siano affidate le attivita' didattiche della scuola. Al consiglio della scuola partecipano anche i rappresentanti degli specializzandi come stabilito dall'art. 14, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il consiglio individua le esigenze didattiche cui si deve far fronte mediante contratto e provvede alla relativa proposta, indicando i requisiti scientifici e professionali che debbono possedere i professori da nominare. Il consiglio, oltre a decidere su tutte le attivita' di cui ai precedenti commi ha le competenze attribuite dalla vigente normativa. La direzione della scuola e' affidata ad un professore ordinario o straordinario o fuori ruolo che insegni nella scuola stessa, che e' eletto dal consiglio della scuola. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata ad un professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il direttore della scuola puo' delegare a uno o piu' membri del consiglio della scuola lo svolgimento di attivita' relative ai fini istituzionali della scuola. Il presente decreto sara' pubblicato nalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 ottobre 1992 Il rettore: TECCE