Individuazione dei centri di produzione di emoderivati autorizzati alla stipulazione di convenzioni con i centri regionali di coordinamento e compensazione per la lavorazione di plasma nazionale raccolto in Italia.(GU n.42 del 20-2-1993)
IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 4, comma 1, punto 6 e l'art. 6, primo comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, recante la "Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti per la produzione di plasmaderivati"; Visto in particolare l'art. 10, comma 2 e comma 3, della predetta legge n. 107 che demanda al Ministro della sanita' l'individuazione, tra le aziende autorizzate alla produzione di specialita' medicinali costituite da frazioni plasmatiche di produzione industriale, dei centri di produzione di emoderivati autorizzati alla stipulazione di convenzioni con i centri regionali di coordinamento e compensazione per la lavorazione, sotto il controllo dell'Istituto superiore di sanita', di plasma nazionale raccolto in Italia; Sentito il parere della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale di cui all'art. 12 della legge 4 maggio 1990, n. 107, nominata con decreto del Ministro della sanita' il 26 giugno 1990; Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita'; Decreta: Art. 1. I centri di produzione di emoderivati di cui all'art. 10, comma 2, della legge 4 maggio 1990, n. 107, sono individuati sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, della sopracitata legge, nelle seguenti aziende: Sclavo, con officina farmaceutica sita in Sovicille Rosia, loc. Bellaria; Nuovi laboratori Farma Biagini, con officina farmaceutica sita in Gallicano, frazione Bolognana (Lucca). Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 febbraio 1993 Il Ministro: DE LORENZO