MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CIRCOLARE 18 febbraio 1993, n. 9290 

  Finanziamento   dei  progetti  proposti  dai  comuni  delle regioni
meridionali  per  l'attuazione  di  interventi  di prevenzione  della
delinquenza   e  di  risocializzazione  nell'area penale minorile, ai
sensi dell'art. 4 della legge 19 luglio 1991, n. 216.
(GU n.43 del 22-2-1993 - Suppl. Ordinario n. 22)
 
 Vigente al: 22-2-1993  
 

  In conformita' alle indicazioni ed agli orientamenti espressi dalla
Commissione prevista dall'art. 2, comma 5,  della  legge  in  oggetto
istituita  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri si dettano
le seguenti specifiche disposizioni.
1) Contenuto dei progetti.
  I progetti sono destinati a minori di eta' compresa tra gli 11 e  i
18  anni  gia'  entrati  nell'area penale o a rischio di entrarvi per
essere inseriti in ambienti familiari e sociali che ne favoriscono la
devianza con particolare  riguardo  all'influenza  di  organizzazioni
criminose.
  Nell'ambito degli interventi previsti a favore dell'utenza indicata
verra' attribuita preferenza assoluta ai progetti che prevedono:
    a)  il  sostegno ed il trattamento dei minori in ambiente esterno
attraverso  l'impiego  di  specifiche  professionalita',  quali   gli
educatori  di  strada,  in  collegamento  con i servizi di assistenza
degli enti locali;
    b) l'attivazione di centri diurni polifunzionali aperti  anche  a
minori  non  sottoposti  a  procedimenti penali. Tali centri dovranno
prevedere programmi educativi di studio e  di  formazione-lavoro,  di
animazione,  di  consulenza  e  di sostegno alle famiglie ed altresi'
consentire  l'attuazione   di   misure   cautelari,   alternative   e
sostitutive  alla  detenzione  (art.  12  del  decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 272);
    c) la realizzazione di comunita' giovanili per  l'ospitalita'  di
minori  sottoposti a misure cautelari, collegate con le altre agenzie
socio-educative in modo da consentire un rapido  rientro  dei  minori
nel  proprio contesto di vita (articoli 18, 18- bis, e 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448);
    d)  il  potenziamento  di  comunita'  giovanili  organizzate  per
accogliere  per  periodi  medio-brevi  minori  sottoposti alla misura
della sospensione del processo e messa alla prova,  collegate  con  i
servizi sociali territoriali.
  Va  precisato  che  le  comunita' dovranno avere le caratteristiche
previste dall'art. 10 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272:
   organizzazione di tipo familiare che prevede l'accoglimento di non
piu' di dieci unita' con la presenza anche di minori non appartenenti
al settore penale;
   personalizzazione del trattamento educativo;
   interdisciplinarieta' degli operatori;
   integrazione con tutte le risorse territoriali.
2) Procedura.
  Si conferma che anche per la richiesta di finanziamenti per  l'anno
1993,  i  comuni  interessati  dovranno trasmettere la delibera della
giunta con i progetti proposti al Ministero di grazia e  giustizia  -
Ufficio  centrale  per  la  giustizia minorile - Via Giulia 131, Roma
entro il 30 marzo 1993, tramite le seguenti competenti direzioni  dei
centri per la giustizia minorile:
   per  la  regione  Sardegna:  Direzione del centro per la giustizia
minorile - Via Ippolito Nievo, 12, Roma, tel. 06/5806453;
   per  la  regione  Campania:  Direzione del centro per la giustizia
minorile - Viale Colli Aminei, 44, Napoli, tel. 081/7415638;
   per la regione Puglia:  Direzione  del  centro  per  la  giustizia
minorile - Piazza Garibaldi, 23, Bari, tel. 080/5213205;
   per  le  regioni  Sicilia  e Calabria: Direzione del centro per la
giustizia minorile - Via Principe di Palagonia,  135,  Palermo,  tel.
091/6813110.
  Le  suddette  direzioni  entro  il  30  aprile  1993 trasmetteranno
all'Ufficio centrale per la giustizia minorile la  documentazione  di
cui  sopra  insieme  ad un parere circa la loro valutazione, compiuta
insieme ai rappresentanti regionali  dei  gruppi  integrati  operanti
presso le stesse direzioni.
  Saranno considerate presentate nei termini le richieste con data di
spedizione  non  successiva  al  30  marzo  1993. In caso di delibera
intervenuta in questo stesso giorno sara'  ammissibile  la  richiesta
spedita entro la giornata successiva.
  I  comuni ai quali e' stato gia' accordato un finanziamento per gli
anni 1991 e 1992 dovranno  rispettare  il  medesimo  termine.  Per  i
progetti finanziati nel 1991 la richiesta di contributo dovra' essere
corredata  della  documentazione  relativa alle attivita' progettuali
gia' realizzate, sulle quali i competenti  centri  per  la  giustizia
minorile  dovranno  esprimere  una valutazione compiuta unitamente ai
gruppi integrati di cui sopra.
3) Destinazione dei contributi.
  Saranno privilegiati quei  progetti  che  prevedano  l'utilizzo  di
strutture  e  locali gia' disponibili facenti parte del patrimonio di
edilizia pubblica (comunale, provinciale, regionale,  statale,  e  di
enti  ed  organizzazioni  pubbliche)  idonei ad accogliere le diverse
attivita' previste  dai  progetti.  In  assenza  di  dette  strutture
potranno  essere ammesse al finanziamento di legge le spese derivanti
da oneri di locazione per l'utilizzazione  di  locali  di  proprieta'
privata,   i  quali  dovranno  tuttavia  essere  gia'  adeguati  alle
necessita' ed alle articolazioni operative dei progetti proposti.
  In tale ipotesi verranno considerate,  ai  fini  del  finanziamento
complessivo,  le  spese riferite all'esclusiva manutenzione ordinaria
delle strutture locate. Pertanto, non saranno prese in considerazione
le spese implicanti la ristrutturazione di locali da adibire a centri
di attivita' e/o accoglienza per minori.
  Potranno,  viceversa,  essere  ammesse  nelle  quantita'   ritenute
indispensabili e funzionali al progetto proposto le spese relative al
personale  da  utilizzare nelle attivita' progettuali, esclusivamente
nell'ambito delle  eventuali  convenzioni  che  i  comuni  finanziati
riterranno  di  stipulare  con associazioni e cooperative del privato
sociale organizzato.
  Il finanziamento sara' assicurato dalle  competenti  Direzioni  dei
centri  per  la  giustizia  minorile con pagamento a mezzo ordinativi
emessi sulla  sezione  di  tesoreria  dello  Stato  presso  la  Banca
d'Italia    di    ................................    a   favore   di
...................................... secondo le seguenti scadenze:
    a) il 35% della somma complessiva all'atto di avvio del progetto,
su richiesta del comune che preannuncia l'attivazione del progetto;
    b) il 55% della somma finanziata dopo quattro mesi, su  richiesta
del  comune, corredata da una relazione sullo stato di attuazione del
progetto;
    c)  il  rimanente  10%  entro  il  25  novembre  di  ogni anno su
richiesta  del  comune  con  relazione   conclusiva   e   contestuale
valutazione del gruppo integrato.
                                                   Il Ministro: CONSO