Variazione del limite di prezzo per gli spettacoli cinematografici ai fini dell'abbuono dell'imposta sugli spettacoli.(GU n.44 del 23-2-1993)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, in base al quale agli esercenti di sale cinematografiche e' concesso un abbuono dell'imposta sugli spettacoli sino alla concorrenza di L. 15.000 per le giornate di programmazione in cui venga praticato un prezzo netto del biglietto inferiore a quello che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risulti stabilito ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213; Visto il quattordicesimo comma del citato art. 3 della legge n. 182, che da' facolta' di modificare, con decreto del Ministro delle finanze, il predetto limite di prezzo sulla base della variazione del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici; Considerato che al 1 giugno 1983, data di entrata in vigore della richiamata legge n. 182 del 1983, il limite di prezzo stabilito ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, risultava fissato in L. 1.739, a fronte di un prezzo medio dei biglietti cinematografici, registrato nell'anno 1981, di L. 2.086,96; Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1989, emanato ai sensi del soprarichiamato quattordicesimo comma dell'art. 3 della legge n. 182/1983, con il quale, in corrispondenza di un prezzo medio dei biglietti cinematografici nell'anno 1988 di L. 5544,59, il limite di prezzo netto e' stato fissato in L. 4.620; Tenuto conto che, dalle rilevazioni ufficiali effettuate dalla Societa' italiana degli autori ed editori - ente cui e' affidato il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi - il prezzo medio dei biglietti cinematografici, nell'anno 1991, e' risultato di L. 7426,39, con un incremento del 255,85% rispetto al dato dell'anno 1981, considerato anno base; Ritenuto che, applicando al limite di prezzo netto di L. 1.739 la suindicata variazione percentuale del 255,85%, il nuovo limite di prezzo netto puo' essere fissato in L. 6.188; Decreta: Il limite di prezzo netto di L. 4.620 stabilito con il sopracitato decreto ministeriale 18 dicembre 1989 e' elevato a L. 6.188. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avra' effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 16 febbraio 1993 Il Ministro: GORIA