MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 febbraio 1993 

  Variazione del limite di prezzo per gli spettacoli  cinematografici
ai fini dell'abbuono dell'imposta sugli spettacoli.
(GU n.44 del 23-2-1993)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio  1983,  n.
182,  in  base  al  quale  agli esercenti di sale cinematografiche e'
concesso  un  abbuono  dell'imposta  sugli   spettacoli   sino   alla
concorrenza  di  L.  15.000  per le giornate di programmazione in cui
venga praticato un prezzo netto del biglietto inferiore a quello che,
alla data di entrata in vigore della legge stessa, risulti  stabilito
ai  sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n.
1213;
  Visto il quattordicesimo comma del citato art.  3  della  legge  n.
182,  che  da' facolta' di modificare, con decreto del Ministro delle
finanze, il predetto limite di prezzo sulla base della variazione del
prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici;
  Considerato che al 1 giugno 1983, data di entrata in vigore  della
richiamata  legge  n.  182 del 1983, il limite di prezzo stabilito ai
sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge  4  novembre  1965,  n.
1213,  risultava fissato in L. 1.739, a fronte di un prezzo medio dei
biglietti cinematografici, registrato nell'anno 1981, di L. 2.086,96;
  Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1989,  emanato  ai  sensi
del  soprarichiamato quattordicesimo comma dell'art. 3 della legge n.
182/1983, con il quale, in corrispondenza  di  un  prezzo  medio  dei
biglietti  cinematografici nell'anno 1988 di L. 5544,59, il limite di
prezzo netto e' stato fissato in L. 4.620;
  Tenuto conto che,  dalle  rilevazioni  ufficiali  effettuate  dalla
Societa'  italiana  degli autori ed editori - ente cui e' affidato il
servizio di accertamento,  liquidazione  e  riscossione  dell'imposta
sugli  spettacoli  e  dei  tributi  connessi  -  il  prezzo medio dei
biglietti  cinematografici,  nell'anno  1991,  e'  risultato  di   L.
7426,39,  con  un  incremento  del 255,85% rispetto al dato dell'anno
1981, considerato anno base;
  Ritenuto che, applicando al limite di prezzo netto di L.  1.739  la
suindicata  variazione  percentuale  del  255,85%, il nuovo limite di
prezzo netto puo' essere fissato in L. 6.188;
                              Decreta:
  Il limite di prezzo netto di L. 4.620 stabilito con il  sopracitato
decreto ministeriale 18 dicembre 1989 e' elevato a L. 6.188.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  avra' effetto dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
   Roma, 16 febbraio 1993
                                                   Il Ministro: GORIA