Ammissione dei piccoli esercizi cinematografici al sistema forfetario di determinazione dell'imponibile dell'imposta sugli spettacoli.(GU n.44 del 23-2-1993)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli; Visto in particolare l'art. 14, primo comma, del predetto decreto, che prevede la facolta' di stabilire, con decreto del Ministro delle finanze, per taluni tipi di spettacoli ed attivita' di minima importanza, imponibili forfetari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, e di indicare il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta con le garanzie e le modalita' necessarie ad assicurarne l'applicazione; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1979, che ha fissato le condizioni cui debbono soddisfare gli esercizi cinematografici per essere ammessi al sistema di accertamento forfetario dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi; Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1991, che da ultimo ha stabilito in L. 3.500 il prezzo massimo praticabile dagli esercenti i cinematografi per l'applicabilita' del sistema d'accertamento forfetario; Ravvisata l'opportunita' di elevare il suindicato prezzo massimo, tenuto conto delle variazioni del prezzo medio dei biglietti di ingresso ai cinematografi intervenute fino al 1991; Decreta: Il prezzo massimo praticabile dagli esercenti i cinematografi per poter corrispondere l'imposta sugli spettacoli ed i tributi connessi sulla base di un imponibile forfetario giornaliero, stabilito in L. 3.500 con il decreto ministeriale 27 giugno 1991 e' fissato in L. 4.000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avra' effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 16 febbraio 1993 Il Ministro: GORIA