Decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16. Riapertura dei termini per la presentazione di dichiarazioni integrative per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.(GU n.44 del 23-2-1993)
Vigente al: 23-2-1993
Alle intendenze di finanza Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Ai centi di servizio delle imposte dirette Al Comando generale della Guardia di finanza e, per conoscenza: Al Servizio centrale degli ispettori tributari Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo Al dipartimento del territorio Premessa. L'art. 3 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1993 ha stabilito, tra l'altro, la riapertura dei termini di presentazione delle dichiarazioni e delle istanze di cui agli articoli 32, comma 2; 55, comma 6 e 9; 57, comma 6; 63, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, volte alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti in materia di imposte sui redditi. L'art. 5, comma 6, del predetto decreto-legge aggiunge alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 l'art. 62- bis, gia' introdotto dal decreto- legge 27 aprile 1992, n. 269, non convertito, consentendo la riapertura dei termini di presentazione di dichiarazioni integrative volte a sanare talune ipotesi di omessi, ritardati o carenti versamenti d'imposta o di ritenute. Il comma 10 del citato art. 3 del medesimo decreto-legge n. 16, apporta, invece, talune modifiche alla ordinaria disciplina del "ravvedimento operoso" amministrativo, come introdotta dall'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, al fine di consentire la integrazione delle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi per il primo periodo d'imposta successivo a quelli per i quali il contribuente poteva avvalersi delle disposizioni previste nel titolo VI della legge n. 413 del 1991. PARTE PRIMA RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DI CUI ALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413. 1. Ambito oggettivo. Il comma 1 del citato art. 3 dispone che possono essere presentate oltre i termini originariamente previsti e fino al 31 marzo 1993, senza applicazione di sanzioni: 1) le dichiarazioni di cui all'art. 32, comma 2, della legge n. 413 del 1991, ovvero le dichiarazioni integrative agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nonche' delle relative addizionali, dovute per i periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione annuale e' scaduto anteriormente al 30 novembre 1991, sempreche' non sia intervenuto accertamento definitivo; 2) le dichiarazioni di cui all'art. 55, commi 6 e 9, ovvero le dichiarazioni sostitutive o integrative dei redditi dei comuni e dei loro consorzi, delle comunita' montane, delle province e delle regioni, nonche' quelle delle unita' sanitarie locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), delle camere di commercio, industria e artigianato (C.C.I.A.), delle aziende di turismo, degli enti provinciali per il turismo e, ove istituite, delle aziende di promozione turistica; 3) le istanze di cui all'art. 57, comma 6, ovvero le istanze di coloro che alla data del 30 settembre 1991 hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente; 4) le dichiarazioni di cui all'art. 63, comma 2, ovvero le dichiarazioni dei soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti ed alla presentazione della relativa dichiarazione ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, per i periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto anteriormente al 30 novembre 1991 e sempreche' non sia intervenuto accertamento definitivo. Lo stesso art. 3, al comma 2, dispone la sospensione, fino al 31 marzo 1993, dei giudizi in corso e dei termini per ricorrere e di impugnativa, nonche' la sospensione fino alla stessa data, della riscossione delle iscrizioni provvisorie a ruolo la cui proroga deve essere richiesta entro il 15 aprile 1993. Il successivo art. 5 consente, inoltre, al comma 6, la presentazione oltre i termini originariamente previsti e fino al 31 marzo 1993, sempre senza applicazione di sanzioni, delle dichiarazioni di cui all'art. 62- bis, ovvero quelle volte ad ottenere la non applicabilita' della soprattassa in talune ipotesi di omessi, ritardati o insufficienti versamenti di imposte o di ritenute, risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate alla data del 30 novembre 1991 e non iscritte in ruolo gia' notificato alla data di presentazione della dichiarazione integrativa. Relativamente a quelle iscritte in ruolo gia' notificato, la non applicabilita' della soprattassa e' limitata alle rate non scadute, salvo che gli interessati non dimostrino che il versamento non e' stato eseguito per fatto doloso di terzi, denunciato all'autorita' giudiziaria anteriormente alla data del 24 gennaio 1993. Con il comma 6 dell'art. 3 e' stato poi differito al 31 marzo 1993 il termine per presentare apposite domande ed eseguire versamenti relativamente ai contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali in conseguenza delle integrazioni delle dichiarazioni dei redditi. L'art. 4, comma 1, lettera d), consente, infine, la definizione agevolata degli accertamenti parziali di cui all'art. 41- bis notificati fino al 31 marzo 1993. Al riguardo, tuttavia, va precisato che qualora il contribuente, anteriormente alla notifica di un accertamento parziale di cui all'art. 41- bis, abbia definito la propria posizione tributaria mediante presentazione di una dichiarazione integrativa con modalita' automatica (c.d. condono tombale) non deve procedere alla definizione ulteriore dell'accertamento parziale in questione. L'art. 5, comma 1, dispone che per gli accertamenti, diversi da quelli parziali, notificati fino alla predetta data del 31 marzo 1993 il contribuente puo' presentare dichiarazioni integrative anche con le modalita' previste per i periodi non accertati, restando dunque ininfluente, rispetto alla scelta della modalita' di integrazione, la notifica di eventuali accertamenti avvenuta entro la predetta data. Va peraltro rammentato che in tale ultima ipotesi l'accertamento opera per la differenza al netto della franchigia. 2. Ambito soggettivo. Sono ammessi a fruire della possibilita' di definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti in materia di imposte sui redditi sia i contribuenti che non si sono avvalsi, nei termini originariamente previsti, delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sia quelli che invece hanno gia' presentato dichiarazioni integrative ai sensi della predetta legge. Questi ultimi possono, infatti, rettificare la dichiarazione integrativa gia' presentata con riferimento, ad esempio, ai periodi di imposta compresi nella predetta dichiarazione, inserendo nella nuova dichiarazione periodi di imposta per i quali in precedenza non era stata richiesta la sanatoria; ovvero possono modificare la modalita' di integrazione prescelta e quindi rettificare una dichiarazione integrativa semplice in dichiarazione automatica (c.d. tombale) etc. In tale ipotesi, pero', va ricordato che la dichiarazione integrativa con modalita' automatica (c.d. tombale) deve contenere la richiesta di definizione di tutti i periodi di imposta non accertati e per i quali non siano scaduti i termini per l'accertamento, di regola quindi, salvo eventuali accertamenti dal 1985 al 1990 (1984 in caso di dichiarazione omessa). E' dunque ininfluente, rispetto ai periodi di imposta da ricomprendere nella dichiarazione integrativa con modalita' automatica che viene presentata entro il nuovo termine, la circostanza che per il periodo di imposta 1985 (ovvero 1984) sia stata presentata una dichiarazione integrativa semplice nei termini precedentemente fissati. Va inoltre precisato che dalla nuova dichiarazione integrativa non possono comunque scaturire rimborsi di imposta, ma dagli importi dovuti a seguito delle nuove dichiarazioni integrative, possono essere dedotte le somme versate con riferimento alle dichiarazioni integrative originariamente presentate. Si ritiene, inoltre, che possono essere considerati validi anche i versamenti effettuati nei termini originariamente previsti con riferimento a dichiarazioni integrative nulle (perche' ad esempio non sottoscritte o sottoscritte da soggetto non abilitato) o non presentate, sempreche' nel termine ora fissato dal decreto-legge n. 16 il contribuente provveda a presentare valida dichiarazione integrativa. Allo stesso modo devono ritenersi validi i versamenti eseguiti nei termini originariamente previsti, con riferimento, pero', a dichiarazioni integrative tardivamente presentate. Infatti, benche' la normativa contenuta nella legge n. 413 del 1991 non preveda ipotesi di dichiarazioni integrative tardive, la riapertura dei termini di presentazione delle dichiarazioni integrative stesse fa si' che le dichiarazioni in questione non possano essere considerate tardive in senso tecnico. La circostanza poi che, nelle ipotesi sopra citate, i versamenti siano stati regolarmente eseguiti, comporta che non possano essere considerati dovuti nemmeno gli interessi dell'1 per cento per mese o frazione di mese previsti dalle disposizioni del ripetuto decreto- legge n. 16. Va infine precisato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto- legge in commento i soggetti che, pur avendo presentato entro il 30 giugno 1992 le dichiarazioni e le istanze di cui alla legge n. 413 del 1991, non hanno provveduto ai versamenti degli importi relativi alle rate scadute alla data del 24 gennaio 1993, possono provvedervi, senza applicazione di sanzioni, entro la data del 31 marzo 1993. 3. Modalita' di compilazione e di presentazione delle dichiarazioni integrative. Come si evince dalla stessa formulazione legislativa del comma 1 dell'art. 3 in commento, trattasi di semplice riapertura, peraltro senza soluzione di continuita', dei termini di presentazione delle dichiarazioni integrative di cui alla piu' volte citata legge 30 dicembre 1991, n. 413 e, pertanto: 1) i modelli di dichiarazione da utilizzare sono quelli gia' approvati con decreto ministeriale 29 gennaio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1992, come modificato dal successivo decreto ministeriale 13 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992, nonche' con decreto ministeriale 27 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 6 alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992; 2) i giudizi in corso, i termini per ricorrere e di impugnativa pendenti alla data del 31 dicembre 1991 devono ritenersi anch'essi sospesi senza soluzione di continuita' fino al 31 marzo 1993. Nello stesso periodo deve altresi' ritenersi sospesa la riscossione delle somme iscritte provvisoriamente a ruolo; 3) relativamente alle modalita' di compilazione, ai periodi di imposta, all'ambito soggettivo ed oggettivo, nonche' alle modalita' di presentazione e agli effetti delle dichiarazioni integrative devono intendersi qui integralmente confermate le istruzioni e le precisazioni a suo tempo impartite con le circolari n. 11 dell'8 maggio 1992, n. 12 del 9 maggio 1992 e n. 17 del 25 giugno 1992. E' solo il caso di precisare che agli effetti del condono, sono considerati quali redditi originariamente dichiarati anche gli imponibili integrativamente dichiarati ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 dell'8 agosto 1992. 4. Versamenti. Come disposto dal ripetuto art. 3, comma 2, i versamenti delle maggiori imposte scaturenti dalle nuove dichiarazioni integrative devono essere eseguiti in un'unica soluzione entro il 31 marzo 1993 e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1 luglio 1992 e fino alla data di effettuazione del pagamento. Pertanto, nella dichiarazione integrativa e nella distinta di versamento il contribuente, nel rigo relativo all'imposta deve indicare una cifra unica comprensiva dell'imposta integrativa e della predetta maggiorazione dell'1 per cento. Qualora il contribuente abbia presentato la dichiarazione integrativa entro la data del 30 giugno 1992, ma non abbia provveduto al versamento di una o piu' rate, questo puo' essere eseguito in unica soluzione entro il 31 marzo 1993, maggiorato, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna delle rate scadute e non versate. Al riguardo si rammenta che gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1 dicembre 1991 al 30 giugno 1992, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione integrativa era prorogato al 30 settembre 1992, dovevano effettuare i versamenti in ragione del: 40 per cento, entro il 30 settembre 1992; 30 per cento, entro il 31 gennaio 1993; 30 per cento, entro il 30 settembre 1993. Gli stessi eredi, pertanto, ai fini del calcolo della maggiorazione a titolo di interessi, devono tener conto della scadenza dei termini di versamento loro concessi. Lo stesso vale per quei contribuenti ai quali risulta applicabile l'art. 59 della legge n. 413 del 1991. Si rammenta infatti, che, ai sensi del predetto art. 59, gli importi dovuti relativamente ai periodi di imposta per i quali e' stata richiesta l'estinzione della controversia, ai sensi dell'art. 34 della stessa legge, potevano essere rateizzati in un numero massimo di cinque anni, senza il pagamento degli interessi, se l'ammontare di detti importi superava i 500 milioni per ciascuna imposta e che l'art. 4 del decreto ministeriale 29 gennaio 1992 ha stabilito che gli importi rateizzati dovevano essere versati in rate di uguale ammontare, di cui la prima entro il 20 maggio 1992 e le altre nei mesi di ottobre 1992 e di aprile e ottobre degli anni dal 1993 al 1996. Nel caso in cui il contribuente presenti una dichiarazione rettificativa della precedente dichiarazione di definizione agevolata, la relativa imposta deve essere versata entro il 31 marzo 1993, anch'essa maggiorata dell'1 per cento per mese o frazione di mese a titolo di interessi, ferma restando l'eventuale scadenza al luglio 1993 della terza rata di imposta scaturente dalla dichiarazione integrativa originariamente presentata. In caso di dichiarazione integrativa presentata per avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 62-bis, le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 12 per cento se la dichiarazione e' stata presentata entro il 30 giugno 1992, ovvero del 13 per cento se la dichiarazione e' presentata successivamente a tale data ed entro il 31 marzo 1993. E' appena il caso di precisare, infine, che per eseguire i versamenti devono essere utilizzate le distinte di versamento approvate e i codici istituiti con decreti ministeriali rispettivamente 18 marzo 1992, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 1992, 12 marzo 1992, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992 e 14 marzo 1992, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 1992. PARTE SECONDA INTEGRAZIONE DELLE DICHIARAZIONI PRESENTATE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER IL PRIMO PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLI PER I QUALI IL CONTRIBUENTE POTEVA AVVALERSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL TITOLO VI DELLA LEGGE N. 413 DEL 1991. 1. Ambito soggettivo ed oggettivo. Come anticipato nella premessa, l'art. 3, comma 10, del decreto- legge 23 gennaio 1993, n. 16, consente di integrare le dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi per il primo periodo di imposta successivo a quelli per i quali il contribuente poteva avvalersi della definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti in materia di imposte sui redditi, prevista dal titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, apportando, pero', talune modifiche alla disciplina ordinaria del c.d. ravvedimento operoso amministrativo introdotto con l'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Infatti, ai sensi della disposizione in commento, le predette dichiarazioni integrative possono essere presentate, con gli stessi effetti previsti dal citato art. 14 della legge n. 408 del 1990, anche se sono stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tra i quali sono da comprendere le richieste di chiarimenti scaturenti dal questionario relativo al "catasto elettrico" e da quello sul c.d. redditometro. Possono essere altresi' presentate anche se sono stati notificati verbali di constatazione da parte dell'Amministrazione finanziaria. Per avvalersi dell'anzidetta disposizione i contribuenti devono presentare le dichiarazioni integrative entro il 31 marzo 1993. Va segnalato che ai sensi del predetto comma 10 dell'art. 3, si applicano le disposizioni di cui all'art. 43 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, pertanto sugli importi integrativamente dichiarati e' dovuto il pagamento dei relativi contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali. Giova subito precisare che della disposizione in commento possono avvalersi non solo i contribuenti che hanno usufruito della definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti in materia di imposte sui redditi di cui al titolo VI della legge n. 413 del 1991, ma in ogni caso anche quelli che non hanno fatto ricorso alla discliplina di condono. Dallo specifico richiamo operato dall'art. 3, comma 10, del decreto-legge in commento all'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, anche con riferimento agli effetti prodotti dalle dichiarazioni integrative presentate, derivano alcune conseguenze. Si precisa in primo luogo che restano esclusi dalla possibilita' di produrre dichiarazioni integrative i contribuenti tenuti alla presentazione di dichiarazioni modello 770, 770- bis e 770-ter. Condizione imprescindibile per poter presentare la dichiarazione integrativa di cui trattasi e' che sia stata prodotta la dichiarazione dei redditi del periodo di imposta interessato, che, come gia' precisato, e' quello immediatamente successivo ai periodi impositivi per i quali il contribuente poteva avvalersi delle disposizioni di cui alla legge n. 413 del 1991: di regola, quindi, il periodo di imposta 1991. Al predetto fine e in considerazione del periodo di imposta interessato, non costituiscono omessa dichiarazione e sono quindi suscettibili di dichiarazione integrativa, le seguenti situazioni: possesso di redditi di pensione certificati con mod. 201; possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell'anno 1991 e certificati con mod. 101 integrato. La dichiarazione integrativa deve essere in aumento della dichiarazione originariamente presentata; aumento inteso in termini di maggior imponibile o di maggior imposta, ovvero di minor rimborso o perdita, tenendo conto, comunque, che dalla dichiarazione integrativa non puo' mai scaturire un rimborso di imposta. Considerato, inoltre, che sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione originaria a norma dell'art. 36-bis, la differenza risultante dall'eventuale rimborso di imposta originariamente richiesto e quello scaturente dalla dichiarazione integrativa deve essere versata dal contribuente insieme alla relativa soprattassa. Qualora la fruizione di alcuni benefici sia subordinata alla inclusione nella dichiarazione delle corrispondenti fattispecie di reddito (credito di imposta per i prodotti all'estero, credito di imposta per i dividendi ecc ..) la loro esposizione nella dichiarazione integrativa deve ritenersi esaustiva della condizione legale, tuttavia, si rammenta che a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa non puo' scaturire mai un rimborso di imposta. Tra le varie ipotesi in cui e' consentita la presentazione della dichiarazione integrativa rientra anche quella della denuncia del solo reddito soggetto a tassazione separata. Deve invece escludersi il ricorso a tale istituto per la sola correzione di errori "formali" o di calcolo riscontrabili da parte dell'Amministrazione finanziaria, in sede di liquidazione, mediante la procedura di cui al precitato art. 36-bis. 2. Effetti. Per espressa previsione legislativa gli effetti riconducibili alla presentazione delle dichiarazioni integrative sono anzitutto quelli dell'inapplicabilita' delle sanzioni amministrative e penali, ovviamente entro i limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate. In particolare, non si rendono applicabili le pene pecuniarie previste dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 per la tardivita', l'incompletezza o l'infedelta' della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in riferimento al quale la dichiarazione integrativa viene presentata, nonche' quelle previste dal successivo art. 49; e' parimenti esclusa l'applicazione degli interessi e delle soprattasse di cui agli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, afferenti sia le imposte dovute in base alle stesse dichiarazioni integrative che i relativi acconti. Ai sensi del comma 5 dell'art. 14 della legge n. 408, la dichiarazione integrativa esclude, nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate, la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 516 del medesimo anno e successive modificazioni. 3. Modalita' e termini di presentazione delle dichiarazioni integrative. Le dichiarazioni integrative devono, in unico esemplare, essere redatte, a pena di nullita', su modelli conformi a quelli approvati con decreto ministeriale per il periodo di imposta che si intende integrare. In particolare, poiche', di regola, il periodo di imposta in questione e' il 1991, si deve far riferimento ai modelli approvati con decreti ministeriali 13 febbraio 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992. Nelle dichiarazioni integrative, come gia' precisato, con circolare n. 22 del 1991, deve essere riprodotto il contenuto della dichiarazione originaria con le opportune correzioni o integrazioni. Vanno indicate nelle annotazioni della dichiarazione integrativa le variazioni apportate rispetto alla dichiarazione originariamente presentata, utilizzando, ove necessario, apposito allegato. Alla dichiarazione integrativa vanno altresi' allegati sia la fotocopia della ricevuta della presentazione della dichiarazione da regolarizzare che gli attestati di versamento dell'eventuale imposta integrativa e della relativa soprattassa dovuta. Le dichiarazioni devono essere spedite, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, entro il 31 marzo 1993 al centro di servizio ovvero, laddove non ancora istituito, all'ufficio delle imposte dirette, competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione originaria, come determinato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e ancorche' lo stesso nel frattempo sia variato. Per la spedizione va utilizzata una qualsiasi busta, diversa da quella normalmente utilizzata per la dichiarazione dei redditi, apponendovi la scritta "dichiarazione integrativa mod ... per i redditi dell'anno ... art. 3, comma 10, decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16". 4. Versamenti. Entro il 31 marzo 1993 devono essere eseguiti i versamenti delle maggiori imposte scaturenti dalle dichiarazioni integrative, nonche' della relativa soprattassa cosi' graduata: 1) 15 per cento della maggiore imposta dovuta se il versamento viene eseguito entro i termini previsti per i versamenti di acconto relativi al periodo di imposta successivo (ad esempio, nel caso di contribuenti interessati da disposizioni che hanno stabilito il differimento dei termini previsti per i versamenti di acconto); 2) 30 per cento della maggiore imposta dovuta se il versamento e' eseguito e la dichiarazione integrativa e presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo (e questa, appunto, di regola, la misura della soprattassa dovuta in caso di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi della disposizione in commento). I versamenti devono essere effettuati utilizzando le distinte di versamento approvate e i codici-tributo istituiti con decreti ministeriali 3 e 9 maggio 1991, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale numeri 103 e 110 del 4 e del 13 maggio 1991. * * * Gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette accuseranno ricevuta della presente circolare alla Direzione generale delle imposte dirette; gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio alle rispettive Intendenze di finanza. Il Ministro: GORIA