Articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Contributo diretto lavorativo.(GU n.44 del 23-2-1993)
Vigente al: 23-2-1993
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma, Milano, Bari, Pescara, Venezia, Bologna, Genova, Salerno, Palermo e Torino e, per conoscenza: Alla direzione generale degli affari generali e del personale servizio ispettivo Agli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari Agli uffici provinciali I.V.A. Al servizio centrale degli ispettori tributari Al servizio centrale della riscossione Al Comando generale della Guardia di finanza Al dipartimento del territorio 1. Il contributo diretto lavorativo. L'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, stabilisce che qualora il reddito derivante dall'esercizio di attivita' commerciali o di arti o professioni dichiarato risulti inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo dell'imprenditore o dell'esercente l'arte o la professione, e dei suoi collaboratori familiari, soci o associati, determinato ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ufficio delle entrate, anche avvalendosi di procedure automatizzate, provvede alla liquidazione e alla riscossione delle maggiori imposte con le modalita' previste per la liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione. Il contributo diretto lavorativo costituisce quindi, l'ammontare di reddito minimo derivante dall'esercizio di un'attivita' d'impresa o dell'arte o professione che deve concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente. Sono, pertanto, ininfluenti le scelte operate dal contribuente stesso in ordine alla quantificazione dei singoli componenti positivi e negativi di reddito (quale, ad esempio, quella di rinviare la tassazione delle plusvalenze ai sensi dell'art. 54, comma 4, del TUIR). L'art. 11, comma 4, del citato decreto-legge n. 384 del 1992, che ha introdotto il comma 1-bis, nell'art. 11 del citato decreto-legge n. 69 del 1989, ha stabilito che il contributo diretto lavorativo e' determinato sulla base di dati oggettivi e soggettivi ed in particolare con riferimento al tipo di attivita' esercitata, all'ambito economico in cui essa viene svolta, all'organizzazione imprenditoriale o professionale, al tempo a cui risale l'inizio dell'esercizio dell'attivita', nonche' all'entita' dell'apporto considerata anche con riferimento all'eta' del soggetto. Le modalita' di determinazione del contributo diretto lavorativo sono stabilite nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297. Qualora il reddito determinato dai soggetti interessati (per la cui individuazione si rinvia a quanto precisato nel paragrafo 3) sulla base delle risultanze delle scritture contabili risulti di ammontare inferiore a quello del contributo diretto lavorativo i soggetti medesimi possono evitare l'iscrizione a ruolo prevista dal citato comma 1 dell'art. 11- bis del decreto-legge n. 384 del 1992 integrando, in sede di dichiarazione dei redditi, i ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili dell'importo necessario per elevare il proprio reddito in misura tale che lo stesso risulti non inferiore al contributo diretto lavorativo. Si ricorda che ai sensi dell'art. 62, comma 12, del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, ai contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi, ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto da presentare nell'anno l993, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati al fine di adeguarsi al disposto dell'art. 11- bis del decreto-legge n. 384 del 1992, e per evitare l'accertamento induttivo di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 69 del 1989, si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e dell'art. 48, primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del l972, ma non e' dovuto il versamento, ivi previsto, della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati. I maggiori ricavi e compensi esposti nella dichiarazione dei redditi per adeguarsi al contributo diretto lavorativo costituiscono, pertanto, anche volumi d'affari ai fini dell'IVA e vanno quindi dichiarati anche ai fini di tale imposta. L'ammontare del maggior volume d'affari dichiarato a tal fine deve essere ripartito ai fini della determinazione dell'IVA dovuta, in proporzione all'ammontare registrato delle operazioni imponibili, con riferimento alle rispettive aliquote, non imponibili ed esenti. Ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, l'adeguamento al disposto dell'art. 11- bis del decreto-legge n. 384 del 1992 puo' essere effettuato integrando la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed effettuando il relativo versamento entro il termine del 10 giugno previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento e non si applicano per le integrazioni effettuate nel l993 al fine di tener conto del dettato normativo, le soprattasse e le pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, in una apposita sezione, entro il suddetto termine del 10 giugno, nel registro di cui all'art. 23 o in quello di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. L'art. 62, comma 11, del decreto-legge n. 513 del 1992 stabilisce che i redditi d'impresa dei soggetti nei cui confronti trova applicazione la disciplina di cui all'art. 11- bis del decreto-legge n. 384 del 1992 sono esclusi dall'ILOR fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato sulla base dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre l992. Pertanto qualora venga dichiarato un reddito d'impresa di ammontare superiore al contributo diretto lavorativo lo stesso sara' escluso dall'ILOR solo limitatamente alla parte di esso corrispondente al menzionato contributo. I soggetti che beneficiano della menzionata esclusione non possono fruire delle deduzioni previste ai fini dell'ILOR dall'art. 120 del TUIR. Cio' in quanto il menzionato contributo costituisce un nuovo criterio di misurazione dell'apporto lavorativo dell'imprenditore che sostituisce quello, di tipo forfettario, basato sulle deduzioni rapportate al reddito. Possono invece continuare a fruire delle deduzioni di cui all'art. 120 dei TUIR i contribuenti esclusi dall'applicazione del contributo diretto lavorativo (quali ad esempio quelli che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992). 2. Iscrizione a ruolo delle maggiori imposte dovute in caso di dichiarazione di un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo. Ai sensi dell'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge n. 384 del 1992, in caso di mancato adeguamento spontaneo da parte del contribuente, l'ufficio delle entrate (ovvero l'ufficio distrettuale delle imposte dirette fino alla istituzione degli uffici delle entrate), anche avvalendosi di procedure automatizzate, provvedera' alla iscrizione a ruolo della differenza tra l'imposta liquidata in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36- bis e quella determinata in base alla rettifica del reddito derivante dall'esercizio di attivita' commerciali e di arti o professioni dichiarato al fine di adeguarlo all'importo del menzionato contributo diretto lavorativo. L'ufficio provvedera' altresi' ad iscrivere a ruolo gli interessi in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa del 40 per cento relativi alle somme non versate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nel comma 5, primo periodo, dello stesso art. 11- bis altresi', precisato che, nonostante la detta procedura sia di esclusiva competenza degli uffici delle entrate e non dei centri di servizio delle imposte dirette, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Pertanto le imposte dovute sono riscosse, insieme con gli interessi e le soprattasse, con le modalita' e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del l973. Il ruolo e' formato dall'ufficio delle entrate per ciascuna imposta ed e' sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce. Nel comma 2 dell'art. 11- bis e' precisato che gli uffici delle entrate provvedono allo sgravio delle somme iscritte a ruolo ai sensi del comma 1 qualora, dalla documentazione asseverata prodotta dal contribuente entro trenta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, risulti che i dati presi a base per la determinazione del contributo diretto lavorativo sono infondati in tutto o in parte. Si tratta, in pratica, di errori materiali commessi dal contribuente in sede di compilazione dell'apposito prospetto contenuto nella dichiarazione dei redditi ovvero di errori di calcolo commessi dall'ufficio in sede di determinazione del contributo diretto lavorativo di liquidazione delle maggiori imposte dovute. Gli uffici delle entrate provvedono altresi' ad effettuare lo sgravio, totale o parziale, se dalla documentazione asseverata prodotta dal contribuente risultano sussistere componenti negativi, dedotti in sede di dichiarazione dei redditi, non compresi, in tutto o in parte, tra quelli ordinariamente imputabili al settore o all'attivita', tali da ridurre o annullare la differenza tra il reddito dichiarato e l'ammontare del contributo diretto lavorativo. Tali componenti negativi di carattere straordinario, il cui ammontare deve risultare anche dalle scritture contabili, possono essere gia' indicati dal contribuente nell'apposito spazio previsto nella dichiarazione dei redditi. Possono essere presi in considerazione quali componenti negativi straordinari di reddito idonei a giustificare la produzione di un reddito imponibile inferiore al contributo diretto lavorativo, ad esempio: le perdite di beni di ammontare rilevante che derivano da fatti naturali quali, ad esempio, allagamenti, incendi, etc.; le perdite di beni dovute a furti subiti o a danneggiamenti delle strutture produttive in cui viene esercitata l'attivita'; le perdite su crediti di entita' superiore a quella ordinariamente riscontrabile nel settore o nell'attivita'. L'asseverazione della documentazione prodotta dal contribuente deve essere effettuata, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 41-bis, comma 2, terzo e quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ad opera dei soggetti abilitati ad assistere e a rappresentare il contribuente dinanzi agli organi del contenzioso tributario. Si ricorda che fino al 1 ottobre l993 (data in cui verranno insediati i nuovi organi della giurisdizione tributaria previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546) sono abilitati ad effettuare l'asseverazione i seguenti soggetti indicati nell'art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636: avvocati, procuratori legali, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, iscritti nell'elenco delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, funzionari delle associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente per territorio. A partire dal l ottobre 1993 sono abilitati, invece, ad effettuare la predetta asseverazione, se iscritti nei relativi albi professionali, i seguenti soggetti indicati nell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992: avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, i soggetti iscritti in elenchi da tenersi presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria che saranno individuati con decreto del Ministro delle finanze. L'asseverazione puo' essere, altresi', effettuata dai Centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese di cui all'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tramite il direttore tecnico. L'asseverazione, da effettuare sulla documentazione, consiste nella dichiarazione che la documentazione stessa e' attendibile (in quanto viene prodotta in originale o risulta conforme a quella esibita dal contribuente al professionista) nonche' idonea a comprovare l'esistenza dei componenti negativi di carattere straordinario. Si ricorda che in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati, non dipendente da false o erronee indicazioni fornite dal contribuente, i soggetti che asseverano la documentazione incorrono nelle sanzioni penali previste dall'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516. Nel caso in cui il contribuente interessato sia uno dei soggetti abilitati all'asseverazione indicati in precedenza lo stesso potra' effettuare direttamente la prescritta asseverazione. Qualora l'istanza di sgravio non venga accolta, in tutto o in parte, dall'ufficio il contribuente puo' comunque produrre ricorso contro il ruolo secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 787 del 1980. A tale riguardo si ricorda che il ricorso va spedito all'ufficio delle entrate a mezzo posta, in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, entro sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale. In tal caso, su domanda del contribuente, l'ufficio delle entrate ha facolta' di disporre la sospensione della riscossione per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente condizionandola alla prestazione di idonee garanzie. L'ufficio delle entrate, puo', ricorrendone le condizioni, effettuare rimborsi ai sensi degli articoli 8 e 10, secondo comma, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 787 del 1980. 3. Ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11- bis del decreto-legge n. 384 del 1992. A) Soggetti interessati L'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge n. 384 del 1992 stabilisce che le disposizioni contenute nello stesso articolo, concernenti l'iscrizione a ruolo delle maggiori imposte dovute in base al contributo diretto lavorativo, trovano applicazione, indipendentemente dal regime contabile adottato, nei riguardi: a) delle persone fisiche e delle societa' di persone esercenti attivita' commerciali i cui ricavi non superano gli ammontari di 360 milioni di lire o di 1 miliardo di lire, indicati nel primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; b) delle persone fisiche esercenti arti o professioni e delle associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni i cui compensi non superano l'ammontare di 360 milioni, indicato nel quarto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Per la individuazione del limite di ricavi previsto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del l973 trovano applicazione le disposizioni contenute nel comma 8 del medesimo art. 18 ai sensi delle quali nei confronti dei rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiomagnetici e dei distributori di carburante i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori. In caso di contemporaneo svolgimento di attivita' d'impresa aventi per oggetto prestazioni di servizi e di altre attivita' trovano, naturalmente, applicazione i criteri stabiliti nello stesso art. 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Ai fini della verifica del superamento dei limiti sopra menzionati va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del TUIR ed ai compensi di cui all'art. 50, comma 1, del TUIR conseguiti nello stesso periodo d'imposta per il quale trova applicazione il contributo diretto lavorativo (ad esempio, in sede di prima applicazione della normativa in esame, va preso in considerazione l'ammontare di ricavi o compensi del 1992). Risulta, pertanto, del tutto irrilevante il regime contabile adottato nel periodo di imposta interessato. B) Soggetti esclusi Le disposizioni contenute nell'art. 11- bis del decreto-legge n. 384 del 1992 non trovano applicazione, oltre che nei confronti dei soggetti all'IRPEG, nei riguardi dei soggetti menzionati nel paragrafo precedente per i quali sussistono le condizioni contemplate nell'art. 1, comma 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992. Pertanto il disposto del menzionato art. 11- bis non trova applicazione: a) nel periodo di imposta d'inizio dell'attivita' per le attivita' di cui alla seconda e alla quinta categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992, nei primi due periodi di imposta di attivita', compreso quello d'inizio, per le imprese di cui alla prima categoria della stessa tabella e nei primi tre periodi di imposta di attivita', compreso quello di inizio, per gli 'artisti e professionisti di cui alla terza e quarta categoria della stessa tabella e, in ogni caso, nel periodo d'imposta in cui e' cessata l'attivita'; b) nei riguardi dei contribuenti di eta' inferiore a 21 anni ovvero superiore a 75 anni; c) nei riguardi dei contribuenti sottoposti a procedura concorsuale; d) in caso di liquidazione ordinaria dell'impresa o societa', a condizione che, in ipotesi di impresa individuale, la stessa non si protragga per piu' di tre esercizi compreso quello in cui ha avuto inizio; e) nei riguardi degli imprenditori individuali e degli esercenti arti e professioni i quali abbiano presentato la domanda ai sensi dell'art. 11-bis, comma 3, del decreto-legge n. 384 del 1992, a condizione che la stessa venga successivamente accolta, nonche' nei riguardi di coloro che svolgono attivita' di formazione presso studi professionali, o comunque nei riguardi di coloro che, se richiesto per l'esercizio della professione, non abbiano ancora ottenuto l'iscrizione nell'albo; f) nei riguardi delle imprese esercenti esclusivamente attivita' di gestione immobiliare e delle societa' che hanno concesso in affitto l'unica azienda posseduta. In relazione alla condizione di cui alla lettera a), ai fini del computo degli anni per i quali e' prevista l'esclusione, occorre considerare come anno intero anche quello nel corso del quale e' iniziata l'attivita'. Nel comma 11 dell'art. 1 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992 e' stato precisato che per inizio dell'attivita' stessa deve intendersi l'impianto di una nuova iniziativa produttiva distinta da quelle eventualmente gia' esercitate anche in precedenza. La sussistenza di tale requisito va verificata con riferimento alla situazione soggettiva di ciascun contribuente. Occorre, cioe', verificare che nel periodo di imposta interessato, l'esercente l'arte o la professione, l'imprenditore individuale, il collaboratore dell'impresa familiare, il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, l'associato in partecipazione e ciascun socio della societa' di persone che non apporti esclusivamente capitali e ciascun associato dell'associazione tra artisti e professionisti, abbia effettivamente iniziato una nuova attivita' diversa da quelle eventualmente gia' esercitate in precedenza, anche avvalendosi di una forma giuridica diversa. Di conseguenza nel caso in cui un soggetto nel 1992 abbia effettivamente variato l'attivita', ad esempio, da agente di commercio ad artigiano, per il predetto periodo di imposta non si applica il contributo diretto lavorativo. Qualora nel corso del periodo di imposta sia cessata una delle piu' attivita' esercitate il contributo diretto lavorativo va calcolato con riferimento alle attivita' che continuano ad essere esercitate. Il contributo diretto lavorativo relativo alle societa' di persone ed alle associazioni tra artisti e professionisti, e' determinato sulla base della somma del contributo diretto lavorativo riferito a ciascun socio che non apporta esclusivamente capitali o a ciascun associato. Detto contributo va determinato tenendo conto della situazione soggettiva di ciascuno di detti soci o associati, considerando anche il periodo di eventuale esercizio dell'attivita' in forma individuale anteriore all'ingresso nella societa' o associazione. Gli stessi criteri trovano applicazione con riferimento alla situazione soggettiva di ciascun collaboratore familiare o associato in partecipazione ovvero del coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria. Ai fini della individuazione della data di inizio o cessazione dell'attivita' va fatto riferimento, in via di principio, alle rela- tive dichiarazioni presentate ai fini dell'IVA, ferma restando la possibilita' per l'ufficio o per il contribuente di dimostrare che l'attivita' e' di fatto iniziata o cessata in momenti diversi. Deve comunque trattarsi di un inizio o di una cessazione effettiva dell'attivita'. Tale condizione non si verifica qualora tra la cessazione ed il successivo inizio della stessa attivita' sia decorso un periodo tale da lasciar presumere che l'avviamento della stessa attivita' non sia venuto meno. In relazione alle condizioni di cui alle lettere c) e d), ai fini della individuazione dei periodi di inizio e cessazione dell'attivita' non va considerato il periodo di imposta antecedente all'inizio delle procedure concorsuali o di liquidazione, in quanto va considerato periodo in cui e' cessata l'attivita'; va, invece, considerato quello successivo all'interruzione della liquidazione ovvero alla chiusura della procedura concorsuale (a seguito delle quali l'imprenditore abbia ripreso l'attivita'). Nel caso in cui la liquidazione dell'impresa individuale si protragga per piu' di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, l'ufficio delle entrate deve provvedere ad iscrivere a ruolo le maggiori imposte e relativi soprattasse ed interessi dovuti dal contribuente che abbia dichiarato, per uno o piu' periodi di imposta compresi nel periodo di liquidazione, redditi inferiori all'importo del contributo diretto lavorativo. In relazione alla esclusione prevista dalla lettera e) si rinvia alle precisazioni fornite nel successivo paragrafo con riferimento all'accoglimento della domanda da parte dell'apposita commissione provinciale. Per quanto riguarda coloro che svolgono attivita' di formazione presso studi professionali, si precisa che l'esclusione opera soltanto con riferimento alla durata del periodo minimo di formazione previsto quale requisito indispensabile al fine di poter chiedere l'iscrizione nel relativo albo professionale. Ai fini dell'esclusione di cui alla lettera a) per tali soggetti l'attivita' si intende iniziata successivamente alla scadenza del detto periodo minimo, sempreche', naturalmente, il contribuente eserciti l'attivita' professionale anteriormente all'iscrizione nell'albo. Per quanto concerne l'esclusione prevista nei riguardi delle imprese esercenti esclusivamente attivita' di gestione immobiliare (indipendentemente dalla natura dell'immobile che forma oggetto della menzionata attivita') si precisa che tale esclusione non opera nei confronti delle imprese che esercitano l'attivita' di acquisto o costruzione di immobili destinati alla rivendita. A tale riguardo si fa presente che, in via di principio, anche nei periodi d'imposta in cui non vengono venduti immobili ovvero viene venduto un solo immo- bile, e' comunque svolta una attivita' rilevante ai fini del contributo diretto lavorativo. L'esclusione relativa alle societa' che hanno concesso in affitto l'unica azienda posseduta trova applicazione anche con riferimento all'ipotesi di concessione dell'azienda in usufrutto. L'applicazione del contributo diretto lavorativo deve inoltre ritenersi esclusa nei casi in cui il reddito d'impresa e' determinato mediante criteri forfettari, come nel caso dell'attivita' di allevamento di animali eccedente i limiti indicati dall'art. 29, comma 2, lettera b) e dell'attivita' di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730. L'esclusione trova applicazione soltanto nel caso in cui i relativi redditi siano determinati sulla base delle disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 78 del TUIR e nell'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Sono parimenti escluse le attivita' consistenti esclusivamente nella detenzione di partecipazioni sociali non destinate alla rivendita, a condizione che nel corso del periodo d'imposta siano stati conseguiti soltanto frutti civili. Il contributo diretto lavorativo non puo' trovare altresi' applicazione nei riguardi degli incaricati alla vendita a domicilio in quanto sui compensi percepiti dai soggetti che svolgono l'attivita' di vendita a domicilio viene effettuata, ai sensi del comma 6, primo periodo, dell'art. 25- bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, una ritenuta a titolo di imposta pari al 5 per cento dei compensi stessi. Pertanto i compensi in argomento non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini all'IRPEF e non debbono essere indicati nella dichiarazione dei redditi. Di conseguenza non puo' trovare applicazione la normativa concernente il contributo diretto lavorativo, che esplica i propri effetti in sede di liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. C) Contribuenti la cui domanda e' accolta dalla commissione provinciale. Il comma 3 dell'art. 11- bis del decreto-legge n. 384 del 1992, prevede che le disposizioni recate dal comma 1 del medesimo art. 11- bis, concernenti la liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi in base al contributo diretto lavorativo, non si applicano nei confronti degli imprenditori individuali e degli esercenti arti e professioni i quali, nell'esercizio della loro attivita', rendano manifesta la produzione di un reddito inferiore a quello determinabile in base al contributo diretto lavorativo, a condizione che sia presentata domanda ad una apposita commissione provinciale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1993, sono stati stabiliti i criteri in base ai quali non e' applicabile il contributo diretto lavorativo in presenza di un livello particolarmente limitato dell'attivita' esercitata. In particolare, negli articoli 2 e 3 del suddetto decreto sono stati forniti i criteri mediante i quali puo' essere desunta - in base a presunzioni aventi i requisiti di gravita', precisione e concordanza previsti dall'art. 2729 del codice civile - la prova della sussistenza delle condizioni stabilite nel decreto medesimo. Nel successivo art. 4 sono state, inoltre, fornite indicazioni procedurali in ordine ai tempi ed alle modalita' da osservare per la presentazione delle domande alle apposite commissioni provinciali di cui all'art. 11- bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 384 del 1992. Con tale disposizione e' stato, tra l'altro, precisato che la domanda alla commissione competente in base al domicilio fiscale del contribuente deve essere presentata, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede l'esonero, al sindaco del comune ove il soggetto interessato ha il domicilio fiscale. Con il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 1993 e' stato previsto che, per l'anno 1993, tale data e' prorogata al 28 febbraio 1993; trattandosi di giorno festivo, la presentazione della domanda e' consentita fino al giorno 1 marzo 1993. La domanda va redatta secondo lo schema allegato alla circolare, prot. n. 7446/M/7 Uff. 1, emanata d'intesa con il Ministero dell'interno in data 9 gennaio 1993, alla quale si rinvia per quanto concerne i chiarimenti gia' forniti in merito al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992 ed alle modalita' di costituzione e funzionamento delle commissioni provinciali. Si ricorda che tale circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1993. La domanda alla commissione non puo' essere presentata da parte delle societa' ed associazioni di cui all'art. 5 del TUIR e degli imprenditori ed esercenti arti o professioni che si siano avvalsi, anche per un limitato periodo dell'anno, dei dipendenti o collaboratori indicati nell'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992. La domanda non puo' essere altresi' presentata nel caso in cui non ricorra almeno uno dei requisiti tassativamente previsti nel menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, in merito al quale si forniscono le seguenti precisazioni. Per "attivita' di produzione di beni" di cui all'art. 2, lettera e), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si intendono tutte le attivita' diverse da quelle di prestazione di servizi individuate con il decreto del Ministro delle finanze 17 gennaio 1992. In caso di contemporaneo svolgimento di attivita' di prestazione di servizi e di altre attivita', va fatto riferimento all'attivita' prevalente sotto il profilo dell'entita' dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta interessato ovvero al limite di 10 milioni di lire nel caso in cui i ricavi relativi a ciascuna attivita' non siano stati annotati separatamente. Per quanto riguarda il criterio di cui agli articoli 2, lettera h), e 3, lettera e), si precisa che il reddito complessivo determinato sulla base degli elementi indicativi di capacita' contributiva di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (con esclusione quindi della spesa per incrementi patrimoniali) va diminuito, tra gli altri, dei redditi, diversi da quello di impresa ovvero derivante dall'esercizio dell'arte o profesione, conseguiti nel periodo di imposta relativamente al quale e' presentata la domanda. La condizione di cui all'art. 2, lettera i), ed all'art. 3, lettera f), non puo' sussistere nel caso in cui il contribuente non si avvalga, nell'esercizio della propria attivita', di locali e/o di beni strumentali. La domanda alla commissione provinciale deve essere corredata della documentazione asseverata. L'asseverazione deve essere effettuata ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 41- bis, comma 2, terzo e quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ad opera dei soggetti indicati nel paragrafo 2. L'asseverazione da effettuare sulla documentazione consiste nella dichiarazione che la documentazione stessa e' attendibile, in quanto viene prodotta in originale o risulta conforme a quella esibita dal contribuente al professionista, nonche' idonea a comprovare l'esistenza dei requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992. Pertanto il professionista non deve, in tale sede, esprimere alcun parere ma limitarsi a dichiarare che i fatti documentati dal contribuente sono compresi tra quelli che la commissione provinciale e' abilitata ad esaminare al fine di emettere la propria decisione. Si ricorda che in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati, non dipendente da false o erronee indicazioni fornite dal contribuente, i soggetti che asseverano la documentazione incorrono nelle sanzioni penali previste dall'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516. Nel caso in cui il contribuente interessato sia uno dei soggetti abilitati all'asseverazione indicati in precedenza, lo stesso potra' effettuare direttamente la prescritta asseverazione. Nel caso in cui il requisito relativo all'eta' previsto nell'art. 2, lettera a), nell'art. 3 lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992 risulti da un documento allegato in originale alla domanda, il documento stesso non va asseverato. Ove il contribuente non ritenga possibile documentare altrimenti le circostanze poste a base della domanda, puo' allegare alla domanda stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio mediante la quale attesta, sotto la sua personale responsabilita', anche penale, l'esistenza dei requisiti previsti, la cui rilevanza, ai fini di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, deve comunque risultare asseverata da uno dei soggetti menzionati in precedenza. La commissione provinciale puo' prendere in esame soltanto le domande che risultano corredate dalla relativa documentazione asseverata. Il contribuente ha altresi' facolta' di allegare alla domanda il parere, di una delle associazioni di categoria presenti nel CNEL ovvero dell'ordine professionale di appartenenza, ove esistente. Il parere dei menzionati organismi, che puo' essere reso anche in sede di esame della domanda da parte della commissione, consiste in una dichiarazione con la quale l'associazione di categoria o l'ordine professionale illustra i motivi in base ai quali ritiene, tenuto anche conto dell'ambito economico e del luogo di svolgimento dell'attivita', che in presenza delle condizioni rappresentate dal contribuente sia possibile desumere che l'attivita' dallo stesso esercitata sia di livello particolarmente limitato. La commissione provinciale puo' comunque emettere la propria decisione anche in assenza dei menzionati pareri. Le associazioni di categoria possono rendere i loro pareri anche nei riguardi di contribuenti diversi dai loro associati. Si ricorda che, in base al disposto dell'art. 11- bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 384 del 1992 il ricorso contro il ruolo emesso a seguito della liquidazione effettuata a norma del comma 1 dello stesso articolo e' ammesso anche per motivi relativi alla decisione delle commissioni provinciali. 4. Modalita' di calcolo del contributo diretto lavorativo. Ai fini della corretta determinazione del contributo diretto lavorativo occorre osservare le seguenti modalita' di calcolo. Nella tabella A allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992 e' indicato l'importo base del citato contributo ed in essa sono previsti importi differenziati per ciascuna delle seguenti categorie: imprese senza dipendenti (cat. I), imprese con dipendenti (cat. II), professioni per lo svolgimento delle quali e' richiesto il diploma, anche se e' previsto l'esame di abilitazione, ed altre che non richiedono titolo di studio (cat. III), professioni per lo svolgimento delle quali e' richiesta la laurea anche se previsto l'esame di abilitazione (cat. IV) professioni ed attivita' per le quali e' richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzatura (cat. V). Le professioni ed attivita' di cui alla categoria V verranno individuate con apposito decreto del Ministro delle finanze di prossima emanazione. Le attivita' artistiche per il cui esercizio non e' richiesto un titolo di studio vanno inquadrate nell'ambito della terza categoria. Relativamente alle categorie I e II sono previsti importi differenziati rispettivamente per i seguenti settori di attivita': agricoltura, produzione di beni, produzione di servizi, commercio, trasporti ed altre attivita'. Nelle ipotesi in cui l'imprenditore nel corso del periodo d'imposta abbia svolto l'attivita' avvalendosi di dipendenti solo per una parte dell'anno, lo stesso dovra' far riferimento alle modalita' di determinazione del contributo diretto lavorativo previste per le distinte categorie proporzionalmente al numero dei giorni in cui si e' avvalso o meno di lavoratori dipendenti. Ai fini della individuazione del settore di appartenenza occorre fare riferimento alla distinzione delle attivita' per settori sulla base dei criteri assunti per l'applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito. Nei settori indicati nelle categorie I e II della tabella A rientrano le seguenti attivita' individuate sulla base dei codici in vigore fino al periodo d'imposta 1990: agricoltura da 0110 a 0310; commercio da 4001 a 4410; trasporti da 5000 a 5400; altre attivita' da 6000 a 6200. Nel settore agricoltura sono comprese anche le attivita' agricole produttive di reddito d'impresa di cui all'art. 51 del TUIR, compresi i servizi effettuati con macchine agricole per conto di terzi nonche' le attivita' di pesca. Relativamente al codice 5100 si fa presente che sono compresi nel settore trasporti i contribuenti con beni strumentali di ammontare non inferiore a 50 milioni di lire e/o di locali con superficie superiore a 30 metri quadrati (codice 5100.1.) e che vanno invece classificati nel settore produzione di servizi i contribuenti possessori di beni strumentali di ammontare inferire a 50 milioni di lire e di locali con superficie non superiore a 30 metri quadrati. Va, altresi', precisato che sono sempre compresi nel settore "trasporti" i contribuenti che si avvalgono di dipendenti o collaboratori familiari. Le attivita' diverse da quelle individuate sulla base dei codici precedentemente indicati possono essere classificate nel settore produzione di beni ovvero nel settore produzione di servizi. Riguardo a questo ultimo si ricorda che la nota (2) contenuta nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992 rinvia per l'individuazione delle relative attivita' al decreto ministeriale 17 gennaio 1992. Individuata la categoria di appartenenza vanno applicati innanzitutto i coefficienti moltiplicatori previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992. Nel comma 1 sono previsti i seguenti correttivi inerenti alla localizzazione geografica dell'attivita': a/1) 0,60 nel caso di attivita' svolta in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; a/2) 0,70 nel caso di attivita' svolte in aree montane e rurali delle regioni di cui alla tabella B; a/3) 0,80 nel caso di aree urbane minori delle regioni di cui alla tabella B e di aree montane rurali delle altre regioni; a/4) 0,90 nel caso di altre aree delle regioni di cui alla tabella B e di aree urbane minori delle altre regioni; a/5) 1,10 nel caso di aree di particolare rilievo urbane o extraurbane in regioni diverse da quelle di cui alla tabella B. Ai fini della individuazione del luogo di esercizio dell'attivita' non deve farsi riferimento al luogo di domicilio fiscale bensi' ai luoghi in cui e' effettivamente svolta l'attivita'. In presenza di attivita' svolte in piu' comuni e/o regioni in relazione ai quali risultano applicabili 2 o piu' coefficienti va applicato il coefficiente piu' elevato. Si considerano svolte in aree montane e rurali le attivita' esercitate in comuni con un numero di abitanti non superiore a 20.000 e quelle del commercio ambulante, a condizione che l'attivita' stessa sia esercitata senza sedi fisse in mercati, ecc.; in caso contrario deve far riferimento ai coefficienti relativi al luogo in cui e' situata la sede fissa. Si considerano svolte in aree urbane minori le attivita' esercitate in comuni con un numero di abitanti maggiore di 20.000 e non superiore a 100.000. In sede di prima applicazione non vengono individuate le aree di particolare rilievo urbane o extraurbane in regioni diverse da quelle di cui alla tabella B. Ai fini dell'applicazione dei coefficienti in questione l'attivita' di pesca nonche' le altre attivita' svolte senza utilizzazione di locali o aree attrezzate, tranne i depositi o magazzini, vanno con- siderate assimilate a quella del commercio ambulante. Si ricorda che nella tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992 sono individuate le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia ed Umbria. L'importo ottenuto a seguito dell'applicazione dei coefficienti concernenti la collocazione geografica dell'attivita' va adeguato moltiplicandolo per i correttivi previsti dal comma 2 dell'art. 3. Tali correttivi sono applicabili esclusivamente nei confronti dei contribuenti appartenenti alla categoria I ed alle categorie III, IV e V se, per queste ultime, l'attivita' e' esercitata con non piu' di un dipendente. L'attivita' si considera esercitata con non piu' di un dipendente se l'ammontare complessivo delle giornate lavorate da tutti i dipendenti di cui si e' avvalso l'artista o il professionista risulta non superiore a 312. Per l'individuazione del numero delle giornate lavorate si fa riferimento alle giornate retribuite risultanti dai modelli DM 10 relativi all'anno 1992. Le giornate di lavoro dei dipendenti a tempo parziale, degli apprendisti e dei soggetti assunti in base a contratto di formazione lavoro vanno determinate in misura pari al 50 per cento. I coefficienti moltiplicatori previsti dal comma 2 dell'art. 3 sono i seguenti: b/1) 0,80 nel caso in cui il contribuente abbia piu' di 65 anni o meno di 30 anni (35 in caso di attivita' di cui alla categoria IV); b/2) 0,70 nel caso in cui le attivita' di cui alla categoria V siano iniziate da almeno un anno e da meno di quattro quelle di cui alla categoria I siano iniziate da almeno due anni e da meno di cinque e quelle di cui alle categorie III e IV siano iniziate da almeno tre anni e da meno di sei; in tali casi non si applica la maggiorazione prevista per le aree di particolare rilievo; b/3) 0,80 nel caso in cui le attivita' di cui alla categoria V siano iniziate da almeno quattro anni e da meno di otto, quelle di cui alla categoria I siano iniziate da almeno cinque anni e da meno di sette e quelle di cui alle categorie III e IV siano iniziate da almeno sei anni e da meno di dieci; in tali casi non si aplica la maggiorazione prevista per le aree di particolare rilievo; b/4) 0,50 nel caso in cui il contribuente abbia piu' di 70 anni; in tal caso non si applica la maggiorazione prevista per le aree di particolare rilievo; b/5) 0,50 nel caso in cui il contribuente sia affetto da invalidita' che comporti una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 40 per cento, a condizione che tale invalidita' abbia rilievo ai fini dell'attivita' svolta. Nel caso in cui siano applicabili due o piu' coefficienti va utilizzato il coefficiente meno elevato, cioe' quello piu' favorevole al contribuente. In ordine all'applicazione di tali coefficienti si precisa che il requisito di cui ai punti b/ 1 e b/4 si ritiene posseduto anche nel caso in cui l'eta' sia compiuta nel corso del periodo di imposta. Si fa presente, inoltre, che, ai fini del computo del periodo iniziale di attivita', va considerato come anno intero anche quello nel quale e' iniziata l'attivita' atteso che l'art. 1, comma 9, lettera a) - che per ragioni di continuita' temporale assume rilievo anche ai fini del computo delle riduzioni previste dal menzionato art. 3, comma 2 - si riferisce espressamente anche al periodo di imposta nel corso del quale e' iniziata l'attivita'. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni in questione l'anzianita' di esercizio dell'attivita' va valutata tenendo conto della situazione individuale di ciascun soggetto; pertanto in presenza di societa' o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR il contributo di ciascun socio o associato va determinato considerando anche il periodo di eventuale esercizio della stessa attivita' in forma individuale anteriore all'ingresso nella societa' o associazione. Successivamente all'applicazione dei coefficienti correttivi previsti dal comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992, i contribuenti appartenenti alle categorie II, III, IV e V devono incrementare il valore, ottenuto a seguito dell'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dello stesso art. 3, di un importo pari al 5 per cento per ogni lavoratore dipendente oltre il primo. A tal fine il numero dei lavoratori dipendenti va determinato sommando le giornate di lavoro desumibili dai DM10 relativi all'anno interessato, riferibili a tutti i lavoratori e dividendo il risultato per 312. Nel computo dei dipendenti vanno compresi anche i lavoratori dipendenti a tempo parziale, gli apprendisti ed i soggetti assunti in base a contratto di formazione-lavoro, le cui giornate vanno considerate al 50 per cento. L'incremento del 5 per cento va calcolato con riferimento all'importo cosi' ottenuto diminuito di una unita'. Qualora l'importo su cui applicare l'incremento del 5 per cento sia costituito non da un risultato intero bensi' da un'ammontare comprensivo di un numero decimale, anche su quest'ultimo dovra' essere applicata la predetta maggiorazione. In presenza di societa' o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, di imprese familiari, di aziende coniugali non gestite in forma societaria e di associazioni in partecipazione - per le quali il contributo diretto lavorativo e' pari alla somma dei contributi diretti lavorativi attribuibili ai soci, agli associati, al titolare, ai collaboratori familiari, ecc. - l'incremento del 5 per cento non va calcolato sulla somma dei contributi diretti lavorativi riferibili ai predetti soggetti ma con riferimento all'importo base, indicato nella tabella A, computato una sola volta ed adeguato in base alla localizzazione geografica dell'attivita', in relazione a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 3. L'importo di base indicato nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992, come modificato per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 3, e' applicabile con riferimento ad un contribuente che svolge l'attivita' per l'intero periodo d'imposta ovvero per il periodo di normale svolgimento dell'attivita' qualora si tratti di una attivita' di tipo stagionale. Nell'ipotesi di attivita' limitata rispetto all'anno, ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attivita', l'importo ottenuto a seguito dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992 va ridotto, in proporzione al numero di giornate nelle quali e' stata esercitata l'attivita', in base al rapporto: n. giornate di svolgimento dell'attivita' ________________________________________________ 312 se trattasi di attivita' svolta per l'intero periodo d'imposta, ovvero in base al rapporto: n. giornate di svolgimento dell'attivita' ____________________________________________________ n. giornate previste per l'attivita' stagionale Si ricorda che l'eventuale svolgimento dell'attivita' deve essere provato in modo obiettivo, mediante documentazione ed attestazioni rese da soggetti diversi dal contribuente. Ad esempio, nel caso del medico ospedaliero che svolge un'attivita' di lavoro dipendente a tempo pieno ed esercita nella stessa struttura ospedaliera un'attivita' professionale cosiddetta "infra muraria" il contributo diretto lavorativo e' ridotto in proporzione al periodo di effettivo svolgimento dell'attivita' professionale, quale risulta dalla documentazione rilasciata dall'ente ospedaliero. In presenza di attivita' di pesca lo svolgimento per un periodo di tempo limitato rispetto all'anno puo' essere, ad esempio, documentato mediante estratti del giornale di pesca o altre certificazioni rilasciate dalle autorita' marittime competenti. La riduzione in esame non spetta, invece, con riferimento ai periodi di normale sospensione dell'attivita' imprenditoriale, artistica o professionale nel corso dell'anno o del periodo di normale svolgimento dell'attivita' (giorni di riposo settimanale, periodi di ferie, fermo biologico e/o tecnico relativamente alle attivita' di pesca, ecc.). Ricorrendone le condizioni, i contribuenti che possono fruire, in alternativa alla riduzione sopra descritta, delle seguenti riduzioni previste per i casi di contemporaneo esercizio di altre attivita' non soggette a contributo diretto lavorativo, per un ammontare pari: a) al 50 per cento del contributo diretto lavorativo, calcolato applicando l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992, nel caso in cui sia stata contemporaneamente esercitata a tempo pieno una attivita' produttiva di redditi di lavoro dipendente e assimilati al riguardo si fa presente che tale riduzione compete anche ai medici che svolgono attivita' di lavoro dipendente a tempo definito; b) al 30 per cento del contributo diretto lavorativo, calcolato applicando l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel caso in cui sia stata contemporaneamente esercitata a tempo parziale una attivita' produttiva di redditi di lavoro dipendente e assimilati. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano nell'ipotesi in cui il reddito di lavoro dipendente derivi da pensione in quanto tale reddito non deriva dall'esercizio attuale di una attivita'; c) al 50 per cento del contributo diretto lavorativo calcolato applicando l'art. 3 nel caso in cui sia stata esercitata una attivita' produttiva di reddito agrario di cui all'art. 29 del TUIR; d) all'ammontare dei redditi diversi da quelli soggetti a contributo diretto lavorativo e da quelli indicati alle precedenti lettere a), b) e c), fino ad un limite massimo pari al 50 per cento del contributo diretto lavorativo calcolato applicando l'art. 3. Tra tali redditi vanno ricompresi anche quelli derivanti da attivita' d'impresa e/o dall'esercizio di arti e professioni non soggetti al contributo diretto lavorativo (in quanto risulta, ad esempio, superato il limite di ricavi o di compensi stabilito a tal fine). Le predette riduzioni spettano soltanto in relazione alle giornate nelle quali vi e' stato contemporaneo esercizio dell'attivita' soggetta a contributo diretto lavorativo e delle attivita' per le quali si ha diritto alla riduzione. Il ragguaglio della riduzione alle giornate di contemporaneo esercizio delle attivita' va cosi' operato: 1) si divide il contributo diretto lavorativo calcolato applicando l'art. 3, per il numero di giornate di effettivo esercizio dell'attivita' soggetta a contributo diretto lavorativo; 2) si moltiplica l'importo cosi' ottenuto per il numero di giornate di contemporaneo esercizio delle attivita'; 3) si moltiplica l'importo cosi' ottenuto per 0,30 o per 0,50. Il valore cosi' determinato costituisce l'importo della riduzione spettante in relazione alle ipotesi previste alle lettere a), b) e c) nonche' il limite massimo previsto dalla precedente lettera d). Va ragguagliato al periodo di effettivo contemporaneo esercizio dell'attivita' anche l'ammontare dei redditi indicati nella precedente lettera d) per i quali spetta la riduzione ivi prevista. Tale ragguaglio va operato in base al seguente rapporto: n. giorni di contem- poraneo svolgimento delle attivita' redditi di cui alla lettera d) x ----------------------------- n. giorni di svolgimento dell'attivita' soggetta a contributo diretto lavorativo Nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento di piu' attivita' per le quali competano le riduzioni sopra illustrate, l'importo massimo delle riduzioni spettanti non puo' superare il 50 per cento del contributo diretto lavorativo, calcolato applicando l'art. 3. Nel caso in cui il contribuente svolga piu' attivita' soggette a contributo diretto lavorativo ed abbia separatamente annotato i ricavi o compensi riferibili alle distinte attivita', il contributo relativo a ciascuna attivita', calcolato con le modalita' precedentemente illustrate, va cosi' corretto: ricavi o compensi attivita' A CDLA corretto = CDL attivita' A x --------------------- ricavi o compensi attivita' A + + ricavi o compen- si attivita' B ricavi o compensi attivita' B CDLB corretto = CDL attivita' B x --------------------- ricavi o compensi attivita' A + + ricavi o compen- si attivita' B La somma dei contributi diretti lavorativi corretti CDLA + CDLB costituisce il contributo diretto lavorativo del contribuente. Nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto alla distinta annotazione dei compensi o ricavi riferibili alle diverse attivita' esercitate il contributo diretto lavorativo va colcolato con esclusivo riferimento all'attivita' per la quale nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992 e' previsto l'importo piu' elevato. Per le imprese familiari o per coloro che si avvalgono dell'apporto di associati in partecipazione o del coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria il contributo diretto lavorativo e' pari alla somma dei contributi calcolati con riferimento al titolare, al coniuge, agli associati ed ai collaboratori familiari. Questi ultimi per assumere rilevanza ai fini della determinazione del contributo diretto lavorativo dell'impresa devono risultare dall'atto di cui all'art. 5, comma 4, lettera a), del TUIR ad aver di fatto svolto attivita' nell'impresa stessa (quest'ultima circostanza puo' essere desunta, ad esempio, dal versamento di contributi previdenziali relativi ai collaboratori). Non assume, invece, rilievo ai fini della determinazione del contributo diretto lavorativo la presenza di familiari che svolgono attivita' nell'impresa a titolo diverso da quello sopra descritto (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati contributi previdenziali). Tali contributi vanno autonomamente determinati tenendo conto delle caratteristiche individuali di ciascuno dei soggetti interessati, in base alle modalita' di calcolo precedentemente illustrate, con la precisazione che, per i soggetti diversi dal titolare, il contributo diretto lavorativo va computato in misura pari al 50 per cento. Resta ovviamente inteso che la maggiorazione del 5 per cento prevista dall'art. 3, comma 3, deve essere attribuita esclusivamente al titolare dell'impresa. Per quanto riguarda invece la determinazione del contributo diretto lavorativo per le societa' o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR si precisa che lo stesso e' pari alla somma dei contributi calcolati con riferimento ai singoli soci o associati. Tali contributi vanno autonomamente determinati in relazione alle caratteristiche individuali di ciascuno dei soggetti interessati con le modalita' di calcolo precedentemente illustrate. Tenendo conto che: non vanno presi in considerazione ai fini del calcolo del contributo i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di societa' in nome collettivo o di societa' in accomandita semplice. Non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali, premi per assicurazioni contro gli infortuni, nonche' i soci che di fatto svolgono la funzione di amministratori della societa'; spetta al socio amministratore la riduzione prevista dall'art. 1, comma 7, in relazione ai redditi di collaborazione coordinata e continuativa derivanti dall'attivita' di amministratore svolta presso la propria societa'; spetta al socio la riduzione prevista dall'art. 1, comma 5, nel caso in cui presti nella societa' un'attivita' di lavoro dipendente in base ad un contratto di lavoro subordinato; nel computo dei dipendenti per i quali va calcolata la maggiorazione del 5 per cento prevista dall'art. 3, comma 3, si tiene conto anche del socio dipendente della societa'; l'incremento del 5 per cento previsto dall'art. 3, comma 3, calcolato sull'importo base indicato nella tabella A - considerato una sola volta - adeguato in relazione alla localizzazione geografica, va ripartito tra i soci o associati in parti uguali. Qualora il socio o associato partecipi a piu' societa' o associazioni l'ammontare del contributo diretto lavorativo, calcolato con riferimento alla partecipazione alle singole societa' o associazioni, va diviso per il numero di attivita' esercitate o per la diversa quota di assorbimento di energie lavorative comunicata dal socio alla societa' in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso il socio o associato deve provvedere a distribuire la propria attivita' lavorativa tra le varie societa' o associazioni alle quali partecipa in modo tale da assorbire integralmente il cento per cento delle energie lavorative disponibili. Pertanto qualora, ad esempio, il contribuente eserciti l'attivita' d'impresa in forma individuale, per la quale e' previsto un contributo diretto lavorativo pari a lire 30 milioni, e nel contempo sia socio di una societa' in nome collettivo per la quale il contributo diretto lavorativo riferito al socio e' pari a lire 26 milioni il calcolo deve essere eseguito secondo le seguenti modalita': 30 milioni: 2 (numero delle attivita') = 15 milioni contributo diretto lavorativo per l'impresa individuale; 26 milioni: 2 (numero delle attivita') = 13 milioni contributo diretto lavorativo riferibile al contribuente quale socio della societa' in nome collettivo. In alternativa a detto metodo, a scelta del contribuente, gli importi del contributo diretto lavorativo precedentemente indicati possono essere proporzionati alla quota di energie lavorative impiegate dal contribuente nelle distinte attivita'. Pertanto in presenza della seguente ripartizione: 60% delle energie impiegate per la impresa individuale; 40% delle energie lavorative impiegate per la partecipazione nella societa' il calcolo dovra' essere eseguito con le seguenti modalita': 30 milioni x 60% = 18 milioni contributo diretto lavorativo riferibile all'impresa individuale; 26 milioni x 40% = 10.400.000 contributo diretto lavorativo riferibile al contribuente quale socio della societa' in nome collettivo. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui il socio o associato eserciti anche un'attivita' soggetta a contributo diretto lavorativo in forma individuale, tenendo presente che, qualora le attivita' soggette al detto contributo siano piu' d'una, le stesse, ai fini della ripartizione proporzionale delle risorse impiegate, vanno conteggiate una sola volta dopo aver determinato il contributo diretto lavorativo riferibile alle stesse congiuntamente valutato in base alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992. * * * Nel raccomandare gli uffici dell'Amministrazione finanziaria la massima divulgazione delle istruzioni contenute nella presente circolare, anche ai fini di corrispondere alle richieste di chiarimenti da parte dei contribuenti, si dispone che le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali accusino ricevuta della circolare stessa al Ministero e gli uffici alle rispettive intendenze. Il Ministro GORIA