MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 18 febbraio 1993, n. 6 

  Articoli  11  e  11-bis del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.  438.
Contributo diretto lavorativo.
(GU n.44 del 23-2-1993)
 
 Vigente al: 23-2-1993  
 

                                  Agli   ispettorati  compartimentali
                                  delle imposte dirette
                                  Agli  uffici   distrettuali   delle
                                  imposte dirette
                                  Ai centri di servizio delle imposte
                                  dirette   di  Roma,  Milano,  Bari,
                                  Pescara, Venezia, Bologna,  Genova,
                                  Salerno, Palermo e Torino
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla   direzione   generale   degli
                                  affari  generali  e  del  personale
                                  servizio ispettivo
                                  Agli   ispettorati  compartimentali
                                  delle   tasse   e   delle   imposte
                                  indirette sugli affari
                                  Agli uffici provinciali I.V.A.
                                  Al    servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari
                                  Al    servizio    centrale    della
                                  riscossione
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza
                                  Al dipartimento del territorio
1. Il contributo diretto lavorativo.
  L'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge  19  settembre  1992,  n.
384,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438, stabilisce che qualora il reddito  derivante  dall'esercizio  di
attivita'  commerciali  o  di  arti  o professioni dichiarato risulti
inferiore   all'ammontare   del   contributo    diretto    lavorativo
dell'imprenditore  o  dell'esercente  l'arte  o la professione, e dei
suoi collaboratori familiari, soci o associati, determinato ai  sensi
dell'art.  11,  comma  1-bis,  del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  1989,  n.  154,
come  modificato  dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e
successive modificazioni, l'ufficio delle entrate, anche  avvalendosi
di   procedure  automatizzate,  provvede  alla  liquidazione  e  alla
riscossione delle maggiori imposte con le modalita' previste  per  la
liquidazione  e la riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla
base della dichiarazione.
  Il contributo diretto lavorativo costituisce quindi, l'ammontare di
reddito minimo derivante dall'esercizio di un'attivita'  d'impresa  o
dell'arte  o  professione  che  deve  concorrere a formare il reddito
complessivo del contribuente. Sono, pertanto, ininfluenti  le  scelte
operate  dal  contribuente  stesso in ordine alla quantificazione dei
singoli componenti positivi e negativi di reddito (quale, ad esempio,
quella di rinviare la tassazione delle plusvalenze ai sensi dell'art.
54, comma 4, del TUIR).
  L'art. 11, comma 4, del citato decreto-legge n. 384 del  1992,  che
ha  introdotto  il comma 1-bis, nell'art. 11 del citato decreto-legge
n. 69 del 1989, ha stabilito che il contributo diretto lavorativo  e'
determinato   sulla  base  di  dati  oggettivi  e  soggettivi  ed  in
particolare  con  riferimento  al  tipo  di   attivita'   esercitata,
all'ambito  economico  in  cui  essa viene svolta, all'organizzazione
imprenditoriale o professionale,  al  tempo  a  cui  risale  l'inizio
dell'esercizio   dell'attivita',   nonche'  all'entita'  dell'apporto
considerata anche con riferimento all'eta' del soggetto.
  Le modalita' di determinazione del  contributo  diretto  lavorativo
sono  stabilite nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
18 dicembre 1992, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale  -
serie generale - n. 297.
  Qualora il reddito determinato dai soggetti interessati (per la cui
individuazione  si  rinvia  a quanto precisato nel paragrafo 3) sulla
base delle risultanze delle scritture contabili risulti di  ammontare
inferiore  a  quello  del  contributo  diretto  lavorativo i soggetti
medesimi possono evitare l'iscrizione a  ruolo  prevista  dal  citato
comma  1  dell'art.  11-  bis  del  decreto-legge  n.  384  del  1992
integrando, in sede di dichiarazione dei redditi, i ricavi o compensi
annotati  nelle  scritture  contabili  dell'importo  necessario   per
elevare  il  proprio reddito in misura tale che lo stesso risulti non
inferiore al contributo diretto lavorativo.
  Si ricorda che ai sensi dell'art. 62, comma 12,  del  decreto-legge
31  dicembre  1992,  n.  513,  ai  contribuenti  che  indicano  nella
dichiarazione  dei  redditi,  ovvero  nella   dichiarazione   annuale
dell'imposta sul valore aggiunto da presentare nell'anno l993, ricavi
o   compensi   non   annotati   nelle   scritture   contabili  ovvero
corrispettivi  non  registrati  al  fine  di  adeguarsi  al  disposto
dell'art.  11-  bis  del decreto-legge n. 384 del 1992, e per evitare
l'accertamento induttivo di cui all'art. 12 del decreto-legge  n.  69
del  1989,  si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, comma 4,
del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  600  del  1973,  e
dell'art. 48, primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del l972, ma non e' dovuto il versamento, ivi
previsto,  della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi
non  annotati  ovvero  pari  ad  un  decimo  dei  corrispettivi   non
registrati.
  I  maggiori  ricavi  e  compensi  esposti  nella  dichiarazione dei
redditi per adeguarsi al contributo diretto lavorativo costituiscono,
pertanto, anche volumi d'affari  ai  fini  dell'IVA  e  vanno  quindi
dichiarati  anche  ai  fini  di tale imposta. L'ammontare del maggior
volume d'affari dichiarato a tal fine deve essere ripartito  ai  fini
della  determinazione  dell'IVA  dovuta, in proporzione all'ammontare
registrato  delle  operazioni  imponibili,   con   riferimento   alle
rispettive aliquote, non imponibili ed esenti.
  Ai  sensi  dell'art. 9, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993,
n. 16, l'adeguamento al disposto dell'art. 11- bis del  decreto-legge
n.  384  del  1992 puo' essere effettuato integrando la dichiarazione
annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto  ed  effettuando  il
relativo  versamento  entro  il termine del 10 giugno previsto per la
presentazione della dichiarazione dei redditi.
  In tal caso sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per  cento
e non si applicano per le integrazioni effettuate nel l993 al fine di
tener   conto  del  dettato  normativo,  le  soprattasse  e  le  pene
pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati,  in  una
apposita  sezione,  entro  il  suddetto  termine  del  10 giugno, nel
registro di cui all'art. 23 o  in  quello  di  cui  all'art.  24  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  L'art.  62,  comma 11, del decreto-legge n. 513 del 1992 stabilisce
che  i  redditi  d'impresa  dei  soggetti  nei  cui  confronti  trova
applicazione  la disciplina di cui all'art. 11- bis del decreto-legge
n.  384  del  1992  sono  esclusi  dall'ILOR  fino  ad  un  ammontare
corrispondente  al  contributo  diretto  lavorativo determinato sulla
base dei criteri di cui al decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri 18 dicembre l992.
  Pertanto qualora venga dichiarato un reddito d'impresa di ammontare
superiore  al  contributo  diretto lavorativo lo stesso sara' escluso
dall'ILOR solo limitatamente alla parte  di  esso  corrispondente  al
menzionato contributo.
  I  soggetti che beneficiano della menzionata esclusione non possono
fruire delle deduzioni previste ai fini dell'ILOR dall'art.  120  del
TUIR.  Cio'  in  quanto il menzionato contributo costituisce un nuovo
criterio di misurazione dell'apporto lavorativo dell'imprenditore che
sostituisce quello,  di  tipo  forfettario,  basato  sulle  deduzioni
rapportate al reddito.
  Possono  invece continuare a fruire delle deduzioni di cui all'art.
120 dei TUIR i contribuenti esclusi dall'applicazione del  contributo
diretto  lavorativo  (quali  ad  esempio  quelli che si trovano nelle
condizioni di cui all'art. 1, comma 9, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992).
2. Iscrizione  a ruolo  delle  maggiori  imposte  dovute  in  caso di
   dichiarazione  di  un  reddito  inferiore  al  contributo  diretto
   lavorativo.
  Ai  sensi  dell'art.  11-bis, comma 1, del decreto-legge n. 384 del
1992,  in  caso  di  mancato  adeguamento  spontaneo  da  parte   del
contribuente,  l'ufficio delle entrate (ovvero l'ufficio distrettuale
delle imposte  dirette  fino  alla  istituzione  degli  uffici  delle
entrate),  anche  avvalendosi di procedure automatizzate, provvedera'
alla iscrizione a ruolo della differenza tra l'imposta  liquidata  in
base  alla  dichiarazione  dei  redditi  ai sensi dell'art. 36- bis e
quella determinata in  base  alla  rettifica  del  reddito  derivante
dall'esercizio  di  attivita'  commerciali  e  di  arti o professioni
dichiarato al fine di adeguarlo all'importo del menzionato contributo
diretto lavorativo.
  L'ufficio provvedera' altresi' ad iscrivere a ruolo  gli  interessi
in  ragione  del  9 per cento annuo e la soprattassa del 40 per cento
relativi alle somme non versate,  ai  sensi,  rispettivamente,  degli
articoli  9  e  92  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
  Nel comma 5, primo periodo, dello stesso  art.  11-  bis  altresi',
precisato  che,  nonostante  la  detta  procedura  sia  di  esclusiva
competenza degli uffici delle entrate e non dei  centri  di  servizio
delle  imposte  dirette,  trovano applicazione le disposizioni di cui
agli articoli 7, 8 e 10 del decreto del Presidente  della  Repubblica
28 novembre 1980, n. 787.
  Pertanto le imposte dovute sono riscosse, insieme con gli interessi
e le soprattasse, con le modalita' e nei termini previsti dal decreto
del  Presidente della Repubblica n. 602 del l973. Il ruolo e' formato
dall'ufficio delle entrate per ciascuna imposta  ed  e'  sottoscritto
dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce.
  Nel  comma  2  dell'art.  11- bis e' precisato che gli uffici delle
entrate provvedono allo sgravio delle somme iscritte a ruolo ai sensi
del comma 1 qualora, dalla  documentazione  asseverata  prodotta  dal
contribuente  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  notifica  della
cartella di pagamento, risulti  che  i  dati  presi  a  base  per  la
determinazione  del  contributo  diretto lavorativo sono infondati in
tutto o in parte. Si tratta, in pratica, di errori materiali commessi
dal contribuente in  sede  di  compilazione  dell'apposito  prospetto
contenuto nella dichiarazione dei redditi ovvero di errori di calcolo
commessi  dall'ufficio  in  sede  di  determinazione  del  contributo
diretto lavorativo di liquidazione delle maggiori imposte dovute.
  Gli uffici delle  entrate  provvedono  altresi'  ad  effettuare  lo
sgravio,  totale  o  parziale,  se  dalla  documentazione  asseverata
prodotta dal contribuente risultano sussistere  componenti  negativi,
dedotti  in sede di dichiarazione dei redditi, non compresi, in tutto
o in  parte,  tra  quelli  ordinariamente  imputabili  al  settore  o
all'attivita',  tali  da  ridurre  o  annullare  la differenza tra il
reddito dichiarato e l'ammontare del contributo  diretto  lavorativo.
Tali componenti negativi di carattere straordinario, il cui ammontare
deve  risultare  anche dalle scritture contabili, possono essere gia'
indicati  dal  contribuente  nell'apposito  spazio   previsto   nella
dichiarazione dei redditi.
  Possono  essere  presi  in considerazione quali componenti negativi
straordinari di reddito idonei a giustificare  la  produzione  di  un
reddito  imponibile  inferiore  al  contributo diretto lavorativo, ad
esempio:
   le perdite di beni di ammontare rilevante che  derivano  da  fatti
naturali quali, ad esempio, allagamenti, incendi, etc.;
   le  perdite di beni dovute a furti subiti o a danneggiamenti delle
strutture produttive in cui viene esercitata l'attivita';
   le perdite su crediti di entita' superiore a quella ordinariamente
riscontrabile nel settore o nell'attivita'.
  L'asseverazione della documentazione prodotta dal contribuente deve
essere effettuata, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 41-bis,
comma 2, terzo e quarto periodo, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  600  del  1973,  ad  opera  dei soggetti abilitati ad
assistere e a rappresentare il contribuente dinanzi agli  organi  del
contenzioso  tributario. Si ricorda che fino al 1 ottobre l993 (data
in  cui  verranno  insediati  i  nuovi  organi  della   giurisdizione
tributaria  previsti  dall'art. 1 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546) sono abilitati ad effettuare l'asseverazione i seguenti
soggetti  indicati  nell'art.  30,  terzo  comma,  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  636: avvocati,
procuratori  legali,  notai,   dottori   commercialisti,   ingegneri,
architetti,  dottori  in agraria, ragionieri, geometri, periti edili,
periti   industriali,   periti   agrari,   consulenti   del   lavoro,
spedizionieri    doganali,   iscritti   nell'elenco   delle   persone
autorizzate   dal   Ministero   delle   finanze,   funzionari   delle
associazioni  di  categoria  iscritti  in  elenco  da  tenersi presso
l'intendenza di finanza competente per territorio.
  A partire dal l ottobre 1993 sono abilitati, invece, ad effettuare
la  predetta   asseverazione,   se   iscritti   nei   relativi   albi
professionali,  i  seguenti soggetti indicati nell'art. 12 del citato
decreto legislativo n. 546 del 1992:  avvocati,  procuratori  legali,
dottori  commercialisti,  ragionieri e periti commerciali, i soggetti
iscritti in elenchi da tenersi presso gli uffici dell'Amministrazione
finanziaria  che  saranno  individuati con decreto del Ministro delle
finanze.
  L'asseverazione  puo'  essere,  altresi',  effettuata  dai   Centri
autorizzati  di  assistenza  fiscale alle imprese di cui all'art. 78,
commi 1 e 2, della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  tramite  il
direttore tecnico.
  L'asseverazione, da effettuare sulla documentazione, consiste nella
dichiarazione  che la documentazione stessa e' attendibile (in quanto
viene prodotta in originale o risulta conforme a quella  esibita  dal
contribuente   al   professionista)   nonche'   idonea  a  comprovare
l'esistenza dei componenti negativi di carattere straordinario.
  Si ricorda che in caso di falsa indicazione dei  fatti  asseverati,
non   dipendente   da   false   o  erronee  indicazioni  fornite  dal
contribuente, i soggetti che asseverano la  documentazione  incorrono
nelle  sanzioni  penali  previste  dall'art.  4  del decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.
  Nel caso in cui il contribuente interessato sia  uno  dei  soggetti
abilitati  all'asseverazione  indicati in precedenza lo stesso potra'
effettuare direttamente la prescritta asseverazione.
  Qualora l'istanza di sgravio non  venga  accolta,  in  tutto  o  in
parte,  dall'ufficio  il  contribuente puo' comunque produrre ricorso
contro il ruolo  secondo  le  modalita'  previste  dall'art.  10  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  787 del 1980. A tale
riguardo si ricorda che  il  ricorso  va  spedito  all'ufficio  delle
entrate  a  mezzo posta, in plico senza busta raccomandato con avviso
di ricevimento, entro sessanta giorni dalla notifica  della  cartella
esattoriale.  In  tal  caso,  su  domanda del contribuente, l'ufficio
delle  entrate  ha  facolta'  di  disporre   la   sospensione   della
riscossione  per  un  periodo non superiore a sei mesi, eventualmente
condizionandola alla prestazione di idonee garanzie.
  L'ufficio  delle  entrate,  puo',   ricorrendone   le   condizioni,
effettuare  rimborsi  ai  sensi degli articoli 8 e 10, secondo comma,
del menzionato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  787  del
1980.
3. Ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni di cui
   all'art. 11- bis del decreto-legge n. 384 del 1992.
  A) Soggetti interessati
  L'art.   11-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  384  del  1992
stabilisce che  le  disposizioni  contenute  nello  stesso  articolo,
concernenti  l'iscrizione  a  ruolo  delle maggiori imposte dovute in
base  al  contributo  diretto   lavorativo,   trovano   applicazione,
indipendentemente dal regime contabile adottato, nei riguardi:
    a)  delle  persone  fisiche e delle societa' di persone esercenti
attivita' commerciali i cui ricavi non superano gli ammontari di  360
milioni  di  lire  o  di 1 miliardo di lire, indicati nel primo comma
dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n.  600  del
1973;
    b)  delle  persone  fisiche  esercenti arti o professioni e delle
associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in  forma
associata   di  arti  e  professioni  i  cui  compensi  non  superano
l'ammontare di 360 milioni, indicato nel quarto  comma  dell'art.  19
del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
  Per  la  individuazione  del limite di ricavi previsto dall'art. 18
del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del  l973  trovano
applicazione  le disposizioni contenute nel comma 8 del medesimo art.
18 ai sensi delle quali nei  confronti  dei  rivenditori  in  base  a
contratti  estimatori  di  giornali,  di  libri  e periodici anche su
supporti audiomagnetici e dei distributori di carburante i ricavi  si
assumono  al  netto  del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti
beni. Per le  cessioni  di  generi  di  monopolio  valori  bollati  e
postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi
gli aggi spettanti ai rivenditori.
  In  caso di contemporaneo svolgimento di attivita' d'impresa aventi
per oggetto prestazioni di servizi  e  di  altre  attivita'  trovano,
naturalmente,  applicazione i criteri stabiliti nello stesso art. 18,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.  600  del
1973.
  Ai  fini della verifica del superamento dei limiti sopra menzionati
va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art.  53  del  TUIR  ed  ai
compensi  di  cui  all'art.  50,  comma  1, del TUIR conseguiti nello
stesso  periodo  d'imposta  per  il  quale  trova   applicazione   il
contributo   diretto   lavorativo  (ad  esempio,  in  sede  di  prima
applicazione della normativa in esame,  va  preso  in  considerazione
l'ammontare  di  ricavi  o compensi del 1992). Risulta, pertanto, del
tutto irrilevante il regime contabile adottato nel periodo di imposta
interessato.
  B) Soggetti esclusi
  Le disposizioni contenute nell'art. 11- bis  del  decreto-legge  n.
384  del  1992  non trovano applicazione, oltre che nei confronti dei
soggetti  all'IRPEG,  nei  riguardi  dei  soggetti   menzionati   nel
paragrafo precedente per i quali sussistono le condizioni contemplate
nell'art.  1,  comma  9, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 18 dicembre 1992.
   Pertanto il  disposto  del  menzionato  art.  11-  bis  non  trova
applicazione:
    a)   nel  periodo  di  imposta  d'inizio  dell'attivita'  per  le
attivita' di cui alla seconda e alla quinta categoria della tabella A
allegata al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  18
dicembre  1992,  nei  primi  due  periodi  di  imposta  di attivita',
compreso quello d'inizio, per le imprese di cui alla prima  categoria
della stessa tabella e nei primi tre periodi di imposta di attivita',
compreso  quello  di inizio, per gli 'artisti e professionisti di cui
alla terza e quarta categoria della stessa tabella e, in  ogni  caso,
nel periodo d'imposta in cui e' cessata l'attivita';
    b)  nei  riguardi  dei  contribuenti  di eta' inferiore a 21 anni
ovvero superiore a 75 anni;
    c)  nei  riguardi  dei  contribuenti   sottoposti   a   procedura
concorsuale;
    d)  in  caso di liquidazione ordinaria dell'impresa o societa', a
condizione che, in ipotesi di impresa individuale, la stessa  non  si
protragga  per  piu'  di tre esercizi compreso quello in cui ha avuto
inizio;
    e) nei riguardi degli imprenditori individuali e degli  esercenti
arti  e  professioni  i  quali abbiano presentato la domanda ai sensi
dell'art. 11-bis, comma 3, del  decreto-legge  n.  384  del  1992,  a
condizione  che  la stessa venga successivamente accolta, nonche' nei
riguardi di coloro che svolgono attivita' di formazione presso  studi
professionali,  o  comunque  nei riguardi di coloro che, se richiesto
per  l'esercizio  della  professione,  non  abbiano  ancora  ottenuto
l'iscrizione nell'albo;
    f)  nei riguardi delle imprese esercenti esclusivamente attivita'
di gestione immobiliare  e  delle  societa'  che  hanno  concesso  in
affitto l'unica azienda posseduta.
  In  relazione  alla  condizione di cui alla lettera a), ai fini del
computo degli anni per i  quali  e'  prevista  l'esclusione,  occorre
considerare  come  anno  intero  anche  quello nel corso del quale e'
iniziata l'attivita'.
  Nel comma 11 dell'art. 1 dello stesso decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  18 dicembre 1992 e' stato precisato che per
inizio dell'attivita' stessa deve intendersi l'impianto di una  nuova
iniziativa   produttiva   distinta   da   quelle  eventualmente  gia'
esercitate anche in precedenza.
  La sussistenza di tale requisito va verificata con riferimento alla
situazione  soggettiva  di  ciascun  contribuente.  Occorre,   cioe',
verificare che nel periodo di imposta interessato, l'esercente l'arte
o   la  professione,  l'imprenditore  individuale,  il  collaboratore
dell'impresa familiare, il coniuge dell'azienda coniugale non gestita
in forma societaria, l'associato in partecipazione  e  ciascun  socio
della  societa'  di persone che non apporti esclusivamente capitali e
ciascun associato dell'associazione  tra  artisti  e  professionisti,
abbia  effettivamente  iniziato una nuova attivita' diversa da quelle
eventualmente gia' esercitate in precedenza, anche avvalendosi di una
forma giuridica diversa.
  Di  conseguenza  nel  caso  in  cui  un  soggetto  nel  1992  abbia
effettivamente   variato   l'attivita',  ad  esempio,  da  agente  di
commercio ad artigiano, per il predetto periodo  di  imposta  non  si
applica il contributo diretto lavorativo.
  Qualora nel corso del periodo di imposta sia cessata una delle piu'
attivita'  esercitate  il  contributo diretto lavorativo va calcolato
con riferimento alle attivita' che continuano ad essere esercitate.
  Il contributo diretto lavorativo relativo alle societa' di  persone
ed  alle  associazioni  tra  artisti e professionisti, e' determinato
sulla base della somma del contributo diretto lavorativo  riferito  a
ciascun  socio  che  non  apporta esclusivamente capitali o a ciascun
associato.  Detto  contributo  va  determinato  tenendo  conto  della
situazione   soggettiva  di  ciascuno  di  detti  soci  o  associati,
considerando anche il periodo di eventuale  esercizio  dell'attivita'
in   forma   individuale  anteriore  all'ingresso  nella  societa'  o
associazione.
  Gli  stessi  criteri  trovano  applicazione  con  riferimento  alla
situazione  soggettiva di ciascun collaboratore familiare o associato
in partecipazione  ovvero  del  coniuge  dell'azienda  coniugale  non
gestita in forma societaria.
  Ai  fini  della  individuazione  della  data di inizio o cessazione
dell'attivita' va fatto riferimento, in via di principio, alle  rela-
tive  dichiarazioni  presentate  ai  fini dell'IVA, ferma restando la
possibilita' per l'ufficio o per il contribuente  di  dimostrare  che
l'attivita' e' di fatto iniziata o cessata in momenti diversi.
  Deve  comunque trattarsi di un inizio o di una cessazione effettiva
dell'attivita'. Tale  condizione  non  si  verifica  qualora  tra  la
cessazione ed il successivo inizio della stessa attivita' sia decorso
un  periodo  tale  da lasciar presumere che l'avviamento della stessa
attivita' non sia venuto meno.
  In  relazione  alle condizioni di cui alle lettere c) e d), ai fini
della   individuazione   dei   periodi   di   inizio   e   cessazione
dell'attivita'  non  va considerato il periodo di imposta antecedente
all'inizio delle procedure concorsuali o di liquidazione,  in  quanto
va  considerato  periodo  in  cui e' cessata l'attivita'; va, invece,
considerato quello  successivo  all'interruzione  della  liquidazione
ovvero  alla  chiusura  della  procedura concorsuale (a seguito delle
quali l'imprenditore abbia ripreso l'attivita').
  Nel  caso  in  cui  la  liquidazione  dell'impresa  individuale  si
protragga  per  piu' di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto
inizio, l'ufficio delle entrate deve provvedere ad iscrivere a  ruolo
le  maggiori  imposte  e relativi soprattasse ed interessi dovuti dal
contribuente che abbia dichiarato, per uno o piu' periodi di  imposta
compresi  nel  periodo di liquidazione, redditi inferiori all'importo
del contributo diretto lavorativo.
  In relazione alla esclusione prevista dalla lettera  e)  si  rinvia
alle  precisazioni  fornite  nel successivo paragrafo con riferimento
all'accoglimento della domanda  da  parte  dell'apposita  commissione
provinciale.
  Per  quanto  riguarda  coloro  che svolgono attivita' di formazione
presso  studi  professionali,  si  precisa  che  l'esclusione   opera
soltanto con riferimento alla durata del periodo minimo di formazione
previsto  quale  requisito  indispensabile  al fine di poter chiedere
l'iscrizione nel relativo albo professionale. Ai fini dell'esclusione
di cui alla lettera a)  per  tali  soggetti  l'attivita'  si  intende
iniziata  successivamente  alla  scadenza  del  detto periodo minimo,
sempreche',  naturalmente,  il  contribuente   eserciti   l'attivita'
professionale anteriormente all'iscrizione nell'albo.
  Per  quanto  concerne  l'esclusione  prevista  nei  riguardi  delle
imprese esercenti esclusivamente attivita'  di  gestione  immobiliare
(indipendentemente dalla natura dell'immobile che forma oggetto della
menzionata  attivita')  si  precisa che tale esclusione non opera nei
confronti delle imprese che  esercitano  l'attivita'  di  acquisto  o
costruzione  di immobili destinati alla rivendita. A tale riguardo si
fa presente che, in via di principio, anche nei periodi d'imposta  in
cui  non  vengono venduti immobili ovvero viene venduto un solo immo-
bile,  e'  comunque  svolta  una  attivita'  rilevante  ai  fini  del
contributo diretto lavorativo.
  L'esclusione  relativa  alle societa' che hanno concesso in affitto
l'unica azienda posseduta trova applicazione  anche  con  riferimento
all'ipotesi di concessione dell'azienda in usufrutto.
  L'applicazione  del  contributo  diretto  lavorativo  deve  inoltre
ritenersi esclusa nei casi in cui il reddito d'impresa e' determinato
mediante  criteri  forfettari,  come  nel  caso   dell'attivita'   di
allevamento  di  animali  eccedente  i  limiti indicati dall'art. 29,
comma 2, lettera b) e dell'attivita' di agriturismo di cui alla legge
5 dicembre 1985, n. 730. L'esclusione trova applicazione soltanto nel
caso in cui i relativi redditi siano  determinati  sulla  base  delle
disposizioni  contenute  rispettivamente  nell'art.  78  del  TUIR  e
nell'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
  Sono  parimenti  escluse  le  attivita'  consistenti esclusivamente
nella  detenzione  di  partecipazioni  sociali  non  destinate   alla
rivendita,  a  condizione  che  nel corso del periodo d'imposta siano
stati conseguiti soltanto frutti civili.
  Il  contributo  diretto  lavorativo  non  puo'   trovare   altresi'
applicazione  nei  riguardi degli incaricati alla vendita a domicilio
in  quanto  sui  compensi  percepiti  dai   soggetti   che   svolgono
l'attivita'  di  vendita  a  domicilio viene effettuata, ai sensi del
comma 6, primo periodo, dell'art. 25- bis del decreto del  Presidente
della  Repubblica  n.  600 del 1973, una ritenuta a titolo di imposta
pari al 5 per cento dei  compensi  stessi.  Pertanto  i  compensi  in
argomento  non  concorrono alla formazione del reddito complessivo ai
fini all'IRPEF e non debbono essere indicati nella dichiarazione  dei
redditi.  Di  conseguenza  non puo' trovare applicazione la normativa
concernente il contributo diretto lavorativo, che  esplica  i  propri
effetti  in  sede  di  liquidazione delle imposte dovute in base alla
dichiarazione dei redditi.
 
 
 
 
  C)  Contribuenti  la  cui  domanda  e'  accolta  dalla  commissione
provinciale.
  Il comma 3 dell'art. 11- bis del decreto-legge  n.  384  del  1992,
prevede  che le disposizioni recate dal comma 1 del medesimo art. 11-
bis, concernenti la liquidazione e la riscossione delle  imposte  sui
redditi  in  base  al contributo diretto lavorativo, non si applicano
nei confronti degli imprenditori individuali e degli esercenti arti e
professioni i quali, nell'esercizio  della  loro  attivita',  rendano
manifesta   la   produzione   di   un   reddito  inferiore  a  quello
determinabile in base al contributo diretto lavorativo, a  condizione
che sia presentata domanda ad una apposita commissione provinciale.
  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del  4  gennaio  1993,
sono stati stabiliti i criteri in base ai quali non e' applicabile il
contributo   diretto   lavorativo   in   presenza   di   un   livello
particolarmente limitato dell'attivita' esercitata.
  In particolare, negli articoli 2 e  3  del  suddetto  decreto  sono
stati  forniti  i  criteri  mediante i quali puo' essere desunta - in
base a presunzioni aventi  i  requisiti  di  gravita',  precisione  e
concordanza  previsti  dall'art.  2729  del  codice civile - la prova
della sussistenza delle condizioni stabilite nel decreto medesimo.
  Nel successivo art. 4  sono  state,  inoltre,  fornite  indicazioni
procedurali  in ordine ai tempi ed alle modalita' da osservare per la
presentazione delle domande alle apposite commissioni provinciali  di
cui  all'art.  11-  bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 384 del
1992.
  Con tale disposizione e'  stato,  tra  l'altro,  precisato  che  la
domanda  alla commissione competente in base al domicilio fiscale del
contribuente deve essere presentata, entro il  31  gennaio  dell'anno
successivo  a quello per il quale si chiede l'esonero, al sindaco del
comune ove il soggetto interessato ha il domicilio  fiscale.  Con  il
successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 5
febbraio 1993 e' stato previsto che, per l'anno 1993,  tale  data  e'
prorogata  al  28  febbraio  1993;  trattandosi di giorno festivo, la
presentazione della domanda e' consentita fino  al  giorno  1  marzo
1993.
  La  domanda  va  redatta secondo lo schema allegato alla circolare,
prot.  n.  7446/M/7  Uff.  1,  emanata  d'intesa  con  il  Ministero
dell'interno  in data 9 gennaio 1993, alla quale si rinvia per quanto
concerne  i  chiarimenti  gia'  forniti  in  merito  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23  dicembre  1992 ed alle
modalita'  di  costituzione   e   funzionamento   delle   commissioni
provinciali.  Si  ricorda  che  tale  circolare  e'  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1993.
  La domanda alla commissione non puo'  essere  presentata  da  parte
delle  societa'  ed  associazioni  di cui all'art. 5 del TUIR e degli
imprenditori ed esercenti arti o professioni che  si  siano  avvalsi,
anche   per   un   limitato   periodo  dell'anno,  dei  dipendenti  o
collaboratori  indicati  nell'art.  1,  comma  3,  del  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992.
  La  domanda non puo' essere altresi' presentata nel caso in cui non
ricorra  almeno  uno  dei  requisiti  tassativamente   previsti   nel
menzionato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 23
dicembre  1992,  in  merito  al  quale  si  forniscono  le   seguenti
precisazioni.
  Per  "attivita'  di  produzione di beni" di cui all'art. 2, lettera
e), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  si
intendono  tutte  le  attivita'  diverse  da quelle di prestazione di
servizi individuate con il decreto  del  Ministro  delle  finanze  17
gennaio 1992.
  In caso di contemporaneo svolgimento di attivita' di prestazione di
servizi  e  di  altre  attivita',  va fatto riferimento all'attivita'
prevalente sotto il profilo dell'entita' dei  ricavi  conseguiti  nel
periodo di imposta interessato ovvero al limite di 10 milioni di lire
nel  caso  in  cui  i  ricavi relativi a ciascuna attivita' non siano
stati annotati separatamente.
  Per quanto riguarda il criterio di cui agli articoli 2, lettera h),
e 3, lettera e), si precisa che il  reddito  complessivo  determinato
sulla base degli elementi indicativi di capacita' contributiva di cui
all'art.   2,   secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 600 del 1973 (con esclusione  quindi  della  spesa  per
incrementi  patrimoniali)  va  diminuito, tra gli altri, dei redditi,
diversi  da  quello  di  impresa  ovvero   derivante   dall'esercizio
dell'arte   o   profesione,   conseguiti   nel   periodo  di  imposta
relativamente al quale e' presentata la domanda.
  La condizione di cui all'art. 2, lettera i), ed all'art. 3, lettera
f), non puo' sussistere nel  caso  in  cui  il  contribuente  non  si
avvalga,  nell'esercizio  della  propria  attivita', di locali e/o di
beni strumentali.
  La domanda alla commissione provinciale deve essere corredata della
documentazione asseverata. L'asseverazione deve essere effettuata  ai
sensi  e  con  gli  effetti di cui all'art. 41- bis, comma 2, terzo e
quarto periodo, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  600
del 1973 ad opera dei soggetti indicati nel paragrafo 2.
  L'asseverazione  da  effettuare sulla documentazione consiste nella
dichiarazione che la documentazione stessa e' attendibile, in  quanto
viene  prodotta  in originale o risulta conforme a quella esibita dal
contribuente  al  professionista,   nonche'   idonea   a   comprovare
l'esistenza  dei  requisiti  previsti  dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992.
  Pertanto il professionista non deve, in tale sede, esprimere  alcun
parere  ma  limitarsi  a  dichiarare  che  i  fatti  documentati  dal
contribuente sono compresi tra quelli che la commissione  provinciale
e' abilitata ad esaminare al fine di emettere la propria decisione.
  Si  ricorda  che in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati,
non  dipendente  da  false  o   erronee   indicazioni   fornite   dal
contribuente,  i  soggetti che asseverano la documentazione incorrono
nelle sanzioni penali  previste  dall'art.  4  del  decreto-legge  10
luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.
  Nel  caso  in  cui il contribuente interessato sia uno dei soggetti
abilitati all'asseverazione indicati in precedenza, lo stesso  potra'
effettuare direttamente la prescritta asseverazione.
  Nel  caso  in cui il requisito relativo all'eta' previsto nell'art.
2, lettera a), nell'art. 3 lettera a), del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23  dicembre  1992  risulti  da  un  documento
allegato  in  originale  alla  domanda,  il  documento  stesso non va
asseverato.
  Ove il contribuente non ritenga possibile documentare altrimenti le
circostanze poste a base della domanda, puo'  allegare  alla  domanda
stessa  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto notorio mediante la
quale attesta, sotto la sua personale responsabilita', anche  penale,
l'esistenza  dei  requisiti  previsti,  la  cui rilevanza, ai fini di
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 dicembre 1992, deve  comunque  risultare  asseverata  da  uno  dei
soggetti menzionati in precedenza.
  La  commissione  provinciale  puo'  prendere  in  esame soltanto le
domande  che  risultano  corredate  dalla   relativa   documentazione
asseverata.
  Il  contribuente  ha  altresi' facolta' di allegare alla domanda il
parere, di una delle associazioni  di  categoria  presenti  nel  CNEL
ovvero  dell'ordine  professionale di appartenenza, ove esistente. Il
parere dei menzionati organismi, che puo' essere reso anche  in  sede
di  esame  della  domanda da parte della commissione, consiste in una
dichiarazione con la quale l'associazione  di  categoria  o  l'ordine
professionale  illustra  i  motivi  in  base ai quali ritiene, tenuto
anche  conto  dell'ambito  economico  e  del  luogo  di   svolgimento
dell'attivita',  che  in  presenza delle condizioni rappresentate dal
contribuente sia possibile  desumere  che  l'attivita'  dallo  stesso
esercitata sia di livello particolarmente limitato.
  La  commissione  provinciale  puo'  comunque  emettere  la  propria
decisione anche in assenza dei menzionati pareri.
  Le associazioni di categoria possono rendere i  loro  pareri  anche
nei riguardi di contribuenti diversi dai loro associati.
  Si  ricorda  che,  in  base al disposto dell'art. 11- bis, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n. 384 del 1992 il ricorso  contro
il  ruolo  emesso a seguito della liquidazione effettuata a norma del
comma 1 dello stesso articolo e' ammesso anche  per  motivi  relativi
alla decisione delle commissioni provinciali.
4. Modalita' di calcolo del contributo diretto lavorativo.
  Ai  fini  della  corretta  determinazione  del  contributo  diretto
lavorativo occorre osservare le seguenti modalita' di calcolo.
  Nella tabella A allegato al decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri  18 dicembre 1992 e' indicato l'importo base del citato
contributo  ed  in  essa  sono  previsti  importi  differenziati  per
ciascuna delle seguenti categorie: imprese senza dipendenti (cat. I),
imprese  con  dipendenti  (cat.  II),  professioni per lo svolgimento
delle quali e' richiesto il diploma, anche se e' previsto l'esame  di
abilitazione,  ed  altre  che  non  richiedono titolo di studio (cat.
III), professioni per lo svolgimento  delle  quali  e'  richiesta  la
laurea   anche   se   previsto  l'esame  di  abilitazione  (cat.  IV)
professioni ed attivita' per le quali e'  richiesta  una  particolare
specializzazione   e/o  attrezzatura  (cat.  V).  Le  professioni  ed
attivita' di cui alla categoria V verranno individuate  con  apposito
decreto del Ministro delle finanze di prossima emanazione.
  Le  attivita'  artistiche  per il cui esercizio non e' richiesto un
titolo di studio vanno inquadrate nell'ambito della terza categoria.
  Relativamente  alle  categorie  I  e  II  sono   previsti   importi
differenziati  rispettivamente  per  i seguenti settori di attivita':
agricoltura, produzione di beni, produzione  di  servizi,  commercio,
trasporti ed altre attivita'.
  Nelle ipotesi in cui l'imprenditore nel corso del periodo d'imposta
abbia svolto l'attivita' avvalendosi di dipendenti solo per una parte
dell'anno,  lo  stesso  dovra'  far  riferimento  alle  modalita'  di
determinazione del contributo  diretto  lavorativo  previste  per  le
distinte  categorie  proporzionalmente al numero dei giorni in cui si
e' avvalso o meno di lavoratori dipendenti.
  Ai fini della individuazione del settore  di  appartenenza  occorre
fare  riferimento  alla distinzione delle attivita' per settori sulla
base  dei  criteri  assunti  per  l'applicazione   dei   coefficienti
presuntivi di reddito.
  Nei  settori  indicati  nelle  categorie  I  e  II  della tabella A
rientrano le seguenti attivita' individuate sulla base dei codici  in
vigore fino al periodo d'imposta 1990:
   agricoltura          da 0110 a 0310;
   commercio            da 4001 a 4410;
   trasporti            da 5000 a 5400;
   altre attivita'      da 6000 a 6200.
  Nel  settore  agricoltura sono comprese anche le attivita' agricole
produttive di reddito d'impresa di cui all'art. 51 del TUIR, compresi
i servizi effettuati con macchine agricole per conto di terzi nonche'
le attivita' di pesca.
  Relativamente al codice 5100 si fa presente che sono  compresi  nel
settore  trasporti  i  contribuenti con beni strumentali di ammontare
non inferiore a 50 milioni di  lire  e/o  di  locali  con  superficie
superiore  a  30  metri  quadrati (codice 5100.1.) e che vanno invece
classificati  nel  settore  produzione  di  servizi  i   contribuenti
possessori  di beni strumentali di ammontare inferire a 50 milioni di
lire e di locali con superficie non superiore a 30 metri quadrati.
  Va, altresi',  precisato  che  sono  sempre  compresi  nel  settore
"trasporti"   i   contribuenti  che  si  avvalgono  di  dipendenti  o
collaboratori familiari.
  Le attivita' diverse da quelle individuate sulla  base  dei  codici
precedentemente  indicati  possono  essere  classificate  nel settore
produzione di beni ovvero nel settore produzione di servizi. Riguardo
a questo ultimo si ricorda che la nota (2) contenuta nella tabella  A
allegata  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 18
dicembre 1992 rinvia per l'individuazione delle relative attivita' al
decreto ministeriale 17 gennaio 1992.
  Individuata  la   categoria   di   appartenenza   vanno   applicati
innanzitutto  i coefficienti moltiplicatori previsti dai commi 1, 2 e
3 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
18 dicembre 1992.
  Nel  comma  1  sono  previsti  i  seguenti correttivi inerenti alla
localizzazione geografica dell'attivita':
    a/1) 0,60 nel caso di attivita' svolta in comuni con  popolazione
inferiore a 5.000 abitanti;
    a/2)  0,70  nel caso di attivita' svolte in aree montane e rurali
delle regioni di cui alla tabella B;
    a/3)  0,80  nel  caso  di aree urbane minori delle regioni di cui
alla tabella B e di aree montane rurali delle altre regioni;
    a/4) 0,90 nel caso di  altre  aree  delle  regioni  di  cui  alla
tabella B e di aree urbane minori delle altre regioni;
    a/5)  1,10  nel  caso  di  aree  di  particolare rilievo urbane o
extraurbane in regioni diverse da quelle di cui alla tabella B.
  Ai fini della individuazione del luogo di esercizio  dell'attivita'
non  deve  farsi  riferimento al luogo di domicilio fiscale bensi' ai
luoghi in cui e' effettivamente svolta l'attivita'.
  In presenza di attivita' svolte  in  piu'  comuni  e/o  regioni  in
relazione  ai  quali  risultano  applicabili 2 o piu' coefficienti va
applicato il coefficiente piu' elevato.
  Si considerano  svolte  in  aree  montane  e  rurali  le  attivita'
esercitate in comuni con un numero di abitanti non superiore a 20.000
e quelle del commercio ambulante, a condizione che l'attivita' stessa
sia  esercitata  senza sedi fisse in mercati, ecc.; in caso contrario
deve far riferimento ai coefficienti relativi  al  luogo  in  cui  e'
situata la sede fissa. Si considerano svolte in aree urbane minori le
attivita'  esercitate in comuni con un numero di abitanti maggiore di
20.000 e non superiore a 100.000.
  In sede di prima applicazione non vengono individuate  le  aree  di
particolare rilievo urbane o extraurbane in regioni diverse da quelle
di cui alla tabella B.
  Ai fini dell'applicazione dei coefficienti in questione l'attivita'
di  pesca  nonche'  le  altre attivita' svolte senza utilizzazione di
locali o aree attrezzate, tranne i depositi o magazzini,  vanno  con-
siderate assimilate a quella del commercio ambulante.
  Si  ricorda  che nella tabella B allegata al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri  18  dicembre  1992  sono  individuate  le
seguenti  regioni:  Abruzzo,  Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna, Sicilia ed Umbria.
  L'importo ottenuto a  seguito  dell'applicazione  dei  coefficienti
concernenti  la  collocazione  geografica  dell'attivita' va adeguato
moltiplicandolo per i correttivi previsti dal comma  2  dell'art.  3.
Tali  correttivi  sono  applicabili  esclusivamente nei confronti dei
contribuenti appartenenti alla categoria I ed alle categorie III,  IV
e  V se, per queste ultime, l'attivita' e' esercitata con non piu' di
un dipendente.
  L'attivita' si considera esercitata con non piu' di  un  dipendente
se  l'ammontare  complessivo  delle  giornate  lavorate  da  tutti  i
dipendenti di cui si e' avvalso l'artista o il professionista risulta
non superiore a 312.
  Per l'individuazione del  numero  delle  giornate  lavorate  si  fa
riferimento  alle  giornate  retribuite  risultanti dai modelli DM 10
relativi all'anno 1992. Le giornate di lavoro dei dipendenti a  tempo
parziale,  degli  apprendisti  e  dei  soggetti  assunti  in  base  a
contratto di formazione lavoro vanno determinate in misura pari al 50
per cento.
  I coefficienti moltiplicatori previsti dal comma 2 dell'art. 3 sono
i seguenti:
    b/1) 0,80 nel caso in cui il contribuente abbia piu' di 65 anni o
meno di 30 anni (35 in caso di attivita' di cui alla categoria IV);
    b/2) 0,70 nel caso in cui le attivita' di cui  alla  categoria  V
siano  iniziate  da almeno un anno e da meno di quattro quelle di cui
alla categoria I siano iniziate da almeno  due  anni  e  da  meno  di
cinque  e  quelle  di  cui  alle categorie III e IV siano iniziate da
almeno  tre  anni  e  da  meno di sei; in tali casi non si applica la
maggiorazione prevista per le aree di particolare rilievo;
    b/3) 0,80 nel caso in cui le attivita' di cui  alla  categoria  V
siano  iniziate  da  almeno quattro anni e da meno di otto, quelle di
cui alla categoria I siano iniziate da almeno cinque anni e  da  meno
di  sette  e  quelle di cui alle categorie III e IV siano iniziate da
almeno sei anni e da meno di dieci; in tali casi  non  si  aplica  la
maggiorazione prevista per le aree di particolare rilievo;
    b/4)  0,50 nel caso in cui il contribuente abbia piu' di 70 anni;
in tal caso non si applica la maggiorazione prevista per le  aree  di
particolare rilievo;
    b/5)  0,50  nel  caso  in  cui  il  contribuente  sia  affetto da
invalidita' che comporti una  riduzione  della  capacita'  lavorativa
superiore  al  40  per cento, a condizione che tale invalidita' abbia
rilievo ai fini dell'attivita' svolta.
  Nel caso in cui  siano  applicabili  due  o  piu'  coefficienti  va
utilizzato il coefficiente meno elevato, cioe' quello piu' favorevole
al contribuente.
  In  ordine  all'applicazione di tali coefficienti si precisa che il
requisito di cui ai punti b/ 1 e b/4 si ritiene posseduto  anche  nel
caso  in cui l'eta' sia compiuta nel corso del periodo di imposta. Si
fa presente, inoltre, che, ai fini del computo del  periodo  iniziale
di  attivita', va considerato come anno intero anche quello nel quale
e' iniziata l'attivita' atteso che l'art. 1, comma 9,  lettera  a)  -
che per ragioni di continuita' temporale assume rilievo anche ai fini
del computo delle riduzioni previste dal menzionato art. 3, comma 2 -
si  riferisce espressamente anche al periodo di imposta nel corso del
quale e' iniziata l'attivita'.
  Ai fini dell'applicazione delle riduzioni in questione l'anzianita'
di  esercizio  dell'attivita'  va  valutata   tenendo   conto   della
situazione  individuale  di ciascun soggetto; pertanto in presenza di
societa' o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR il  contributo  di
ciascun  socio  o  associato  va  determinato  considerando  anche il
periodo di  eventuale  esercizio  della  stessa  attivita'  in  forma
individuale anteriore all'ingresso nella societa' o associazione.
  Successivamente   all'applicazione   dei   coefficienti  correttivi
previsti dal comma 2 dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei Ministri 18 dicembre 1992, i contribuenti appartenenti
alle categorie II,  III,  IV  e  V  devono  incrementare  il  valore,
ottenuto a seguito dell'applicazione delle disposizioni contenute nei
commi  1  e  2 dello stesso art. 3, di un importo pari al 5 per cento
per ogni lavoratore dipendente oltre il primo. A tal fine  il  numero
dei  lavoratori  dipendenti  va  determinato  sommando le giornate di
lavoro desumibili dai DM10 relativi all'anno interessato,  riferibili
a  tutti  i  lavoratori e dividendo il risultato per 312. Nel computo
dei dipendenti vanno compresi anche i lavoratori dipendenti  a  tempo
parziale,  gli  apprendisti ed i soggetti assunti in base a contratto
di formazione-lavoro, le cui giornate vanno  considerate  al  50  per
cento.  L'incremento  del  5  per  cento va calcolato con riferimento
all'importo cosi' ottenuto diminuito di una unita'.
  Qualora l'importo su cui applicare l'incremento del 5 per cento sia
costituito  non  da  un  risultato  intero  bensi'  da   un'ammontare
comprensivo  di  un  numero  decimale,  anche  su quest'ultimo dovra'
essere applicata la predetta maggiorazione.
  In  presenza di societa' o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR,
di imprese familiari, di  aziende  coniugali  non  gestite  in  forma
societaria  e  di  associazioni  in  partecipazione - per le quali il
contributo diretto lavorativo  e'  pari  alla  somma  dei  contributi
diretti lavorativi attribuibili ai soci, agli associati, al titolare,
ai  collaboratori  familiari, ecc. - l'incremento del 5 per cento non
va calcolato sulla somma dei contributi diretti lavorativi riferibili
ai predetti soggetti ma con riferimento  all'importo  base,  indicato
nella  tabella  A,  computato una sola volta ed adeguato in base alla
localizzazione  geografica  dell'attivita',  in  relazione  a  quanto
disposto dal comma 1 dell'art. 3.
  L'importo  di base indicato nella tabella A allegata al decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  18  dicembre  1992,   come
modificato  per  effetto delle disposizioni contenute nell'art. 3, e'
applicabile con riferimento ad un contribuente che svolge l'attivita'
per l'intero periodo d'imposta  ovvero  per  il  periodo  di  normale
svolgimento dell'attivita' qualora si tratti di una attivita' di tipo
stagionale.  Nell'ipotesi  di  attivita'  limitata rispetto all'anno,
ovvero al periodo di normale  svolgimento  dell'attivita',  l'importo
ottenuto  a  seguito  dell'applicazione  delle disposizioni contenute
nell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  18
dicembre  1992 va ridotto, in proporzione al numero di giornate nelle
quali e' stata esercitata l'attivita', in base al rapporto:
              n. giornate di svolgimento dell'attivita'
          ________________________________________________
                                 312
se trattasi di  attivita'  svolta  per  l'intero  periodo  d'imposta,
ovvero in base al rapporto:
              n. giornate di svolgimento dell'attivita'
        ____________________________________________________
           n. giornate previste per l'attivita' stagionale
  Si  ricorda  che l'eventuale svolgimento dell'attivita' deve essere
provato in modo obiettivo, mediante  documentazione  ed  attestazioni
rese da soggetti diversi dal contribuente.
  Ad esempio, nel caso del medico ospedaliero che svolge un'attivita'
di lavoro dipendente a tempo pieno ed esercita nella stessa struttura
ospedaliera  un'attivita' professionale cosiddetta "infra muraria" il
contributo diretto lavorativo e' ridotto in proporzione al periodo di
effettivo svolgimento  dell'attivita'  professionale,  quale  risulta
dalla documentazione rilasciata dall'ente ospedaliero.
  In  presenza di attivita' di pesca lo svolgimento per un periodo di
tempo limitato rispetto all'anno puo' essere, ad esempio, documentato
mediante estratti  del  giornale  di  pesca  o  altre  certificazioni
rilasciate dalle autorita' marittime competenti.
  La  riduzione  in  esame  non  spetta,  invece,  con riferimento ai
periodi  di  normale  sospensione   dell'attivita'   imprenditoriale,
artistica  o  professionale  nel  corso  dell'anno  o  del periodo di
normale svolgimento dell'attivita'  (giorni  di  riposo  settimanale,
periodi  di  ferie,  fermo  biologico  e/o tecnico relativamente alle
attivita' di pesca, ecc.).
  Ricorrendone le condizioni, i contribuenti che possono  fruire,  in
alternativa  alla riduzione sopra descritta, delle seguenti riduzioni
previste per i casi di contemporaneo esercizio di altre attivita' non
soggette a contributo diretto lavorativo, per un ammontare pari:
    a)  al  50 per cento del contributo diretto lavorativo, calcolato
applicando l'art. 3 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri   18   dicembre   1992,   nel   caso   in   cui   sia  stata
contemporaneamente esercitata a tempo pieno una attivita'  produttiva
di  redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati  al riguardo si fa
presente che tale riduzione compete  anche  ai  medici  che  svolgono
attivita' di lavoro dipendente a tempo definito;
    b)  al  30 per cento del contributo diretto lavorativo, calcolato
applicando l'art. 3 del citato decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri, nel caso in cui sia stata contemporaneamente esercitata
a  tempo  parziale  una  attivita'  produttiva  di  redditi di lavoro
dipendente e assimilati. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) non
si applicano nell'ipotesi in cui  il  reddito  di  lavoro  dipendente
derivi  da  pensione in quanto tale reddito non deriva dall'esercizio
attuale di una attivita';
    c) al 50 per cento del contributo  diretto  lavorativo  calcolato
applicando  l'art.  3  nel  caso  in  cui  sia  stata  esercitata una
attivita' produttiva di reddito agrario di cui all'art. 29 del TUIR;
    d)  all'ammontare  dei  redditi  diversi  da  quelli  soggetti  a
contributo  diretto  lavorativo  e da quelli indicati alle precedenti
lettere a), b) e c), fino ad un limite massimo pari al 50  per  cento
del  contributo diretto lavorativo calcolato applicando l'art. 3. Tra
tali redditi vanno ricompresi anche  quelli  derivanti  da  attivita'
d'impresa  e/o  dall'esercizio  di arti e professioni non soggetti al
contributo  diretto  lavorativo  (in  quanto  risulta,  ad   esempio,
superato il limite di ricavi o di compensi stabilito a tal fine).
  Le  predette riduzioni spettano soltanto in relazione alle giornate
nelle  quali  vi  e'  stato  contemporaneo  esercizio  dell'attivita'
soggetta  a  contributo  diretto  lavorativo e delle attivita' per le
quali si ha diritto alla riduzione.  Il  ragguaglio  della  riduzione
alle  giornate  di  contemporaneo  esercizio delle attivita' va cosi'
operato:
   1) si divide il contributo diretto lavorativo calcolato applicando
l'art.  3,  per  il  numero  di  giornate  di   effettivo   esercizio
dell'attivita' soggetta a contributo diretto lavorativo;
   2)  si  moltiplica  l'importo  cosi'  ottenuto  per  il  numero di
giornate di contemporaneo esercizio delle attivita';
   3) si moltiplica l'importo cosi' ottenuto per 0,30 o per 0,50.
  Il valore cosi' determinato costituisce l'importo  della  riduzione
spettante in relazione alle ipotesi previste alle lettere a), b) e c)
nonche' il limite massimo previsto dalla precedente lettera d).
  Va  ragguagliato  al  periodo  di effettivo contemporaneo esercizio
dell'attivita'  anche  l'ammontare   dei   redditi   indicati   nella
precedente lettera d) per i quali spetta la riduzione ivi prevista.
  Tale ragguaglio va operato in base al seguente rapporto:
                                      n. giorni di contem-
                                      poraneo svolgimento
                                        delle attivita'
  redditi di cui alla lettera d) x -----------------------------
                                          n. giorni di
                                    svolgimento dell'attivita'
                                      soggetta a contributo
                                        diretto lavorativo
  Nell'ipotesi  di contemporaneo svolgimento di piu' attivita' per le
quali competano le  riduzioni  sopra  illustrate,  l'importo  massimo
delle  riduzioni  spettanti  non  puo'  superare  il 50 per cento del
contributo diretto lavorativo, calcolato applicando l'art. 3.
  Nel caso in cui il contribuente svolga piu'  attivita'  soggette  a
contributo  diretto  lavorativo  ed  abbia  separatamente  annotato i
ricavi o compensi riferibili alle distinte attivita',  il  contributo
relativo   a   ciascuna   attivita',   calcolato   con  le  modalita'
precedentemente illustrate, va cosi' corretto:
                                     ricavi o compensi
                                       attivita' A
  CDLA corretto = CDL attivita' A x ---------------------
                                     ricavi o compensi
                                       attivita' A +
                                     + ricavi o compen-
                                      si attivita' B
 
                                     ricavi o compensi
                                       attivita' B
  CDLB corretto = CDL attivita' B x ---------------------
                                     ricavi o compensi
                                       attivita' A +
                                     + ricavi o compen-
                                      si attivita' B
  La somma dei contributi diretti lavorativi  corretti  CDLA  +  CDLB
costituisce il contributo diretto lavorativo del contribuente.
  Nel  caso in cui il contribuente non abbia provveduto alla distinta
annotazione dei compensi o ricavi riferibili alle  diverse  attivita'
esercitate   il   contributo  diretto  lavorativo  va  colcolato  con
esclusivo riferimento all'attivita' per  la  quale  nella  tabella  A
allegata  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 18
dicembre 1992 e' previsto l'importo piu' elevato.
  Per le imprese familiari o per coloro che si avvalgono dell'apporto
di associati in partecipazione o del coniuge  dell'azienda  coniugale
non  gestita  in forma societaria il contributo diretto lavorativo e'
pari alla somma dei contributi calcolati con riferimento al titolare,
al coniuge, agli associati  ed  ai  collaboratori  familiari.  Questi
ultimi  per  assumere  rilevanza  ai  fini  della  determinazione del
contributo diretto lavorativo dell'impresa devono risultare dall'atto
di cui all'art. 5, comma 4, lettera a), del TUIR  ad  aver  di  fatto
svolto  attivita'  nell'impresa stessa (quest'ultima circostanza puo'
essere  desunta,   ad   esempio,   dal   versamento   di   contributi
previdenziali relativi ai collaboratori).
  Non  assume,  invece,  rilievo  ai  fini  della  determinazione del
contributo diretto lavorativo la presenza di familiari  che  svolgono
attivita'  nell'impresa  a  titolo  diverso da quello sopra descritto
(quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti  per  i  quali
vengono versati contributi previdenziali).
  Tali contributi vanno autonomamente determinati tenendo conto delle
caratteristiche  individuali di ciascuno dei soggetti interessati, in
base alle modalita' di calcolo  precedentemente  illustrate,  con  la
precisazione  che, per i soggetti diversi dal titolare, il contributo
diretto lavorativo va computato in misura pari al 50 per cento. Resta
ovviamente inteso che la  maggiorazione  del  5  per  cento  prevista
dall'art.  3,  comma  3,  deve  essere  attribuita  esclusivamente al
titolare dell'impresa.
  Per quanto riguarda invece la determinazione del contributo diretto
lavorativo per le societa' o associazioni di cui all'art. 5 del  TUIR
si  precisa che lo stesso e' pari alla somma dei contributi calcolati
con riferimento ai singoli soci o associati.  Tali  contributi  vanno
autonomamente   determinati   in   relazione   alle   caratteristiche
individuali di ciascuno dei soggetti interessati con le modalita'  di
calcolo precedentemente illustrate. Tenendo conto che:
   non  vanno  presi  in  considerazione  ai  fini  del  calcolo  del
contributo i soci che apportano  esclusivamente  capitale,  anche  se
soci  di  societa'  in  nome  collettivo o di societa' in accomandita
semplice. Non possono essere considerati soci di capitale quelli  per
i   quali   sono   versati   contributi   previdenziali,   premi  per
assicurazioni contro gli infortuni,  nonche'  i  soci  che  di  fatto
svolgono la funzione di amministratori della societa';
   spetta  al socio amministratore la riduzione prevista dall'art. 1,
comma 7, in relazione  ai  redditi  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa derivanti dall'attivita' di amministratore svolta presso
la propria societa';
   spetta  al  socio  la riduzione prevista dall'art. 1, comma 5, nel
caso in cui presti nella societa' un'attivita' di  lavoro  dipendente
in base ad un contratto di lavoro subordinato;
   nel   computo   dei   dipendenti  per  i  quali  va  calcolata  la
maggiorazione del 5 per cento prevista dall'art. 3, comma 3, si tiene
conto anche del socio dipendente della societa';
   l'incremento del 5  per  cento  previsto  dall'art.  3,  comma  3,
calcolato  sull'importo  base  indicato nella tabella A - considerato
una  sola  volta  -  adeguato  in   relazione   alla   localizzazione
geografica, va ripartito tra i soci o associati in parti uguali.
  Qualora   il   socio  o  associato  partecipi  a  piu'  societa'  o
associazioni l'ammontare del contributo diretto lavorativo, calcolato
con  riferimento  alla  partecipazione  alle   singole   societa'   o
associazioni,  va  diviso per il numero di attivita' esercitate o per
la diversa quota di assorbimento di energie lavorative comunicata dal
socio  alla  societa'  in   occasione   della   presentazione   della
dichiarazione  dei  redditi.  In  tal  caso il socio o associato deve
provvedere a distribuire la propria attivita' lavorativa tra le varie
societa'  o  associazioni  alle  quali  partecipa  in  modo  tale  da
assorbire  integralmente  il cento per cento delle energie lavorative
disponibili.
  Pertanto qualora, ad esempio, il contribuente eserciti  l'attivita'
d'impresa   in  forma  individuale,  per  la  quale  e'  previsto  un
contributo diretto lavorativo pari a lire 30 milioni, e nel  contempo
sia  socio  di  una  societa'  in  nome  collettivo  per  la quale il
contributo diretto lavorativo riferito al socio e'  pari  a  lire  26
milioni   il   calcolo  deve  essere  eseguito  secondo  le  seguenti
modalita':
   30 milioni: 2 (numero delle attivita')  =  15  milioni  contributo
diretto lavorativo per l'impresa individuale;
   26  milioni:  2  (numero  delle attivita') = 13 milioni contributo
diretto lavorativo  riferibile  al  contribuente  quale  socio  della
societa' in nome collettivo.
  In  alternativa  a  detto  metodo,  a  scelta del contribuente, gli
importi del contributo diretto  lavorativo  precedentemente  indicati
possono   essere  proporzionati  alla  quota  di  energie  lavorative
impiegate dal contribuente nelle distinte attivita'.
  Pertanto in presenza della seguente ripartizione:
   60% delle energie impiegate per la impresa individuale;
   40% delle energie lavorative impiegate per la partecipazione nella
societa' il calcolo dovra' essere eseguito con le seguenti modalita':
    30 milioni x 60%  =  18  milioni  contributo  diretto  lavorativo
riferibile all'impresa individuale;
    26  milioni  x  40%  =  10.400.000  contributo diretto lavorativo
riferibile  al  contribuente  quale  socio  della  societa'  in  nome
collettivo.
  Tali  disposizioni  si  applicano  anche nel caso in cui il socio o
associato eserciti anche un'attivita' soggetta a  contributo  diretto
lavorativo  in  forma  individuale,  tenendo presente che, qualora le
attivita' soggette al detto contributo siano piu' d'una,  le  stesse,
ai  fini  della  ripartizione  proporzionale delle risorse impiegate,
vanno conteggiate una sola volta dopo aver determinato il  contributo
diretto  lavorativo riferibile alle stesse congiuntamente valutato in
base alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma  4,  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992.
                                  *
                             *        *
  Nel  raccomandare  gli  uffici  dell'Amministrazione finanziaria la
massima  divulgazione  delle  istruzioni  contenute  nella   presente
circolare,   anche   ai  fini  di  corrispondere  alle  richieste  di
chiarimenti da parte dei contribuenti, si dispone che  le  intendenze
di  finanza e gli ispettorati compartimentali accusino ricevuta della
circolare  stessa  al  Ministero  e  gli   uffici   alle   rispettive
intendenze.
                                                    Il Ministro GORIA