UNIVERSITA' DI SIENA

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1992 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.45 del 24-2-1993)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927,   n.   2831,   e   successive
modificazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in
legge il 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18 dicembre 1991, con il quale e'
stato  approvato  l'ordinamento  didattico  del  corso   di   diploma
universitario in ingegneria delle telecomunicazioni;
  Visto  il  piano  triennale di sviluppo dell'Universita' 1991-1993,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  ottobre
1991,  e  decreto  ministeriale  31  gennaio  1992,  che  prevede per
l'Universita' degli studi di Siena l'istituzione del corso di diploma
universitario in ingegneria delle telecomunicazioni;
  Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle  autorita'
accademiche dell'Universita' degli studi di Siena;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario nazionale espresso
nell'adunanza del 16 settembre 1992;
  Riconosciuta la  particolare  necessita',  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita'  degli  studi  di  Siena,  approvato  e
modificato  con  i  decreti  in  premessa  indicati, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Dopo l'ultimo articolo del titolo IX dello statuto,  relativo  alla
facolta'   di   ingegneria,  con  il  conseguente  scorrimento  della
numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi
articoli,  relativi  all'istituzione  del  diploma  universitario  in
ingegneria delle telecomunicazioni.
                        DIPLOMA UNIVERSITARIO
                IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Art.  116. - Presso la facolta' di ingegneria e' istituito il corso
di diploma universitario in ingegneria  delle  telecomunicazioni,  di
durata  triennale,  di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990 n.
341.
  Tenuto conto di  quanto  previsto  all'art.  11  terzo  comma,  del
decreto  del  Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 e dell'art.
8, primo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, lo svolgimento,
per tutta la durata degli studi o per uno o due  anni  di  corso,  di
tali  corsi di diploma potra' essere effettuato con la collaborazione
di soggetti pubblici o privati o di loro consorzi,  con  i  quali  si
siano stipulate apposite convenzioni. Inoltre tale svolgimento potra'
essere  attivato  presso  sedi  decentrate,  anche  con iniziative di
didattica a distanza.
  Il  predetto  corso  di  diploma   e'   raggruppato   nel   settore
dell'informazione.
  L'iscrizione  al  corso  e'  regolata  in conformita' alle leggi di
accesso agli studi universitari.
  Il numero degli iscrivibili viene stabilito annualmente dal  senato
accademico,  sentito  il  consiglio  della facolta' di ingegneria, in
base a criteri generali  fissati  dal  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto
comma, della legge n. 341/1990.
  Ciascun  corso  di  diploma  puo' essere articolato in orientamenti
fissati dal consiglio di facolta' nel regolamento.
  Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di  "diplomato
in ingegneria delle telecomunicazioni".
  Durante  il  triennio  lo  studente dovra' dimostrare la conoscenza
pratica  e  la  comprensione   di   almeno   una   lingua   straniera
preferibilmente   la   lingua   inglese,   superando   una  prova  di
accertamento le cui modalita' verranno  stabilite  dal  consiglio  di
corso di diploma.
  Art.  117 (Corsi di laurea e di diploma universitario affini). - Al
fine del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario
di cui all'art. 116 e' dichiarato mutuamente affine a tutti  i  corsi
di  laurea  della  facolta'  di  ingegneria  di  cui all'art. 1 della
tabella XXIX, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio  1989
(Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1989, n. 186).
  Il  diploma  universitario in ingegneria delle telecomunicazioni e'
strettamente  affine  al  corso  di  laurea   in   ingegneria   delle
telecomunicazioni.
  Nei  passaggi  da  corso  di diploma a corso di laurea, il criterio
generale nel riconoscimento degli  insegnamenti,  seguiti  con  esito
positivo  nel  corso  di  diploma universitario, e' quello della loro
validita' culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica  della
formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.
  Il  consiglio di facolta' indichera' eventuali norme specifiche per
il riconoscimento dei corsi seguiti e degli esami superati sulla base
dei quali il competente consiglio  dei  corsi  di  laurea  e  diploma
delibereranno  l'anno  di  corso  di laurea cui i richiedenti saranno
ammessi, il piano degli insegnamenti da  seguire  e  degli  esami  da
superare per il raggiungimento del titolo richiesto.
  In particolare il consiglio dei corsi di laurea e di diploma potra'
riconoscere  tutti  o  parte  degli  insegnamenti  seguiti  con esito
positivo nel corso di diploma  universitario,  indicando  le  singole
corrispondenze  anche  parziali  con  gli  insegnamenti  del corso di
laurea; il consiglio dei corsi di laurea  e  di  diploma  indichera',
inoltre,   gli   eventuali  insegnamenti  integrativi,  appositamente
istituiti ed attivati, per completare la formazione per  accedere  al
corso  di  laurea  necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli
insegnamenti integrativi non sono necessariamente  propedeutici  agli
insegnamenti specifici del corso di laurea.
  Il  consiglio  dei  corsi  indichera', inoltre, l'anno di corso del
corso di laurea cui lo studente si potra'  iscrivere;  tale  anno  di
corso,  per  coloro  che  siano in possesso di diploma universitario,
sara' di regola il terzo.
  Nei  trasferimenti  degli  studenti  tra  diversi  corsi di diploma
universitario o da  un  corso  di  laurea  ad  un  corso  di  diploma
universitario,  sempre  della  facolta'  di ingegneria, il competente
cosiglio  dei  corsi  di  laurea  e  di  diploma   riconoscera'   gli
insegnamenti  sempre  col  criterio della loro utilita' al fine della
formazione necessaria  per  il  conseguimento  del  nuovo  titolo  ed
indichera'  il  piano  degli  studi  da  completare per conseguire il
titolo  e  l'anno  di  corso  cui  lo  studente  potra'   iscriversi.
Particolare   attenzione   sara'  rivolta  dalle  facolta'  sia  agli
studenti, iscritti come fuori corso ad un  corso  di  laurea,  che  a
coloro  che avessero interrotto gli studi di ingegneria, nel caso che
volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.
  La facolta' nel riconoscere gli studi del corso di diploma  per  un
proseguimento  nel  corso di laurea strettamente affine, riconoscera'
gli studi completati, in modo che per conseguire il diploma di laurea
gli insegnamenti aggiuntivi, a livello  di  annualita',  comprendenti
sia  i  corsi di insegnamento integrativi che gli insegnamenti propri
del corso di laurea, non siano maggiori di norma  rispettivamente  di
quattro  e  di  quattordici.  La facolta' dovra', quindi, formulare i
piani  degli  studi  tenendo   presente   questi   vincoli   per   il
proseguimento degli studi.
  Art.  118  (Articolazione del corso degli studi). - La durata degli
studi dei corsi di diploma universitario in ingegneria e' fissata  in
tre anni.
  Ciascuno  dei tre anni di corso potra' essere articolato in periodi
didattici piu' brevi, specificandoli nel regolamento didattico  della
facolta'.
  Complessivamente  l'attivita'  didattica comprende almeno 2100 ore,
di  cui  almeno  500  di  attivita'  pratiche  di  laboratorio  o  di
tirocinio.  L'attivita'  di laboratorio potra' anche essere associata
ai diversi moduli di insegnamento. L'attivita' di  laboratorio  e  di
tirocinio    potra'   essere   svolta   all'interno   o   all'esterno
dell'Universita', anche in relazione ad un elaborato  finale,  presso
qualificate  istituzioni  italiane  o straniere con le quali si siano
stipulate apposite convenzioni o, in mancanza di queste, con  accordi
bilaterali.     L'attivita'  di  tirocinio,  potra'  essere  ritenuta
equivalente dal consiglio dei corsi di diploma, al massimo a due  dei
trenta moduli didattici necessari per conseguire il titolo.
  L'ordinamento  didattico  e'  formulato  con  riferimento al modulo
didattico che comprende un'attivita' didattica complessiva  (lezioni,
esercitazioni,  laboratori, ecc.) di almeno 50 ore. Per conseguire il
diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito
positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli  studi,
con modalita' di esame stabilite dai consigli di facolta'.
  Tali insegnamenti potranno essere costituiti da un singolo modulo e
dalla  integrazione  di  piu'  moduli  anche  appartenenti  a  gruppi
concorsuali diversi o frazioni di modulo sino ad un massimo  di  due,
uno  o due moduli potranno essere sostituiti su conforme delibera del
competente consiglio dei corsi di laurea e di diploma, dall'attivita'
di tirocinio.
  La  facolta'  nello  stabilire  le  prove  di   valutazione   della
preparazione  degli studenti ricorrera' a criteri di continuita' e di
accorpamento, relativo anche a tutti i moduli di un  ciclo  didattico
in modo da limitare il numero degli esami.
  L'art.  121  riporta  per ciascun corso di diploma universitario il
numero dei moduli  didattici  e  le  relative  aree  disciplinari  da
includere  obbligatoriamente  nei  curricula  didattici.  La facolta'
all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi,  di
cui all'art. 295 del testo unico, completera' le indicazioni, fino ad
un  numero  di  trenta  moduli  didattici, per raggiungere definitivi
obiettivi didattico-formativi, tenuto conto dei regolamenti didattici
di Ateneo e di facolta', e su proposte del competente  consiglio  dei
corsi di diploma.
  L'esame   di  diploma  consiste  in  una  discussione  tendente  ad
accertare la preparazione di base e professionale del  candidato;  in
esso potra' essere discusso un eventuale elaborato scritto.
  Art.  119  (Regolamento  dei  corsi  di diploma universitario). - I
consigli  delle  competenti  strutture  didattiche  determinano,  con
apposito  regolamento,  in  conformita'  del regolamento didattico di
Ateneo,  l'articolazione  dei  corsi  di  diploma  universitario,  in
accordo  con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge
n. 341/1990.
  In particolare, nel regolamento saranno  indicati  il  piano  degli
studi,  nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di
area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.
  Nel piano degli studi  sara'  individuata  la  denominazione  degli
insegnamenti;  ciascun  insegnamento  sara'  costituito da un singolo
modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni  di  moduli.
Le  denominazioni degli insegnamenti sono quelle riportate nei gruppi
della tabella F del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio
1989, di cui nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1989,  e  succes-
sive  modificazioni.  Nel  caso  in  cui  il corso di insegnamento e'
specifico del diploma e non e' mutuato da un corso di laurea  affine,
occorre aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla D.U.
La  denominazione  di  insegnamenti  integrati,  con moduli didattici
appartenenti a gruppi concorsuali diversi, sara'  diversa  da  quelle
riportate nei gruppi stessi.
  Nel  regolamento  saranno  anche  riportati  i  vincoli,  quanto ad
insegnamenti  positivamente  superati,  perche'  uno  studente  possa
iscriversi ad un anno di corso successivo.
  Art. 120 (Docenza). - La copertura dei moduli didattici attivati e'
affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta'
ai  professori  di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo
ritenuto dalla facolta' affine, ovvero per affidamento  a  professore
di  ruolo  o  ricercatore  confermato.  Per  realizzare  una efficace
attivita'  didattica,  con  adeguata  assistenza  agli  studenti,  la
singola  classe  di insegnamento avra' un numero di studenti iscritti
non superiore, di norma, alle cento unita'.
  Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze  e  professionalita'
esterne il corso d'insegnamento potra' comprendere moduli da affidare
a  professori  a  contratto,  con le modalita' previste negli statuti
delle singole universita'.
  Art. 121 (Formulazione dei curricula ). - I curricula  dei  diplomi
universitari  in  ingegneria sono formulati con riferimento al modulo
didattico. Nelle tabelle che seguono sono riportati i gruppi di  dis-
cipline con il relativo numero di moduli didattici obbligatori per il
corso di diploma.
  Nella  tabella  A sono indicati i moduli didattici che concorrono a
costituire gli insegnamenti comuni a tutti i diplomi  di  ingegneria;
nella  tabella  B  i  moduli  didattici caratterizzanti i tre settori
dell'ingegneria  (civile,  dell'informazione,   industriale);   nella
tabella C gli ulteriori moduli didattici, specifici dei singoli corsi
di diploma.
  Per i corsi di diploma intersettoriali, la tabella D insieme con la
tabella A indica l'orientamento didattico complessivo.
  Gli  insegnamenti  dei  rimanenti  moduli  didattici  necessari per
completare  il  numero  di  trenta  sono  tratti  dai  raggruppamenti
disciplinari  elencati  nella  tabella  F  del decreto del Presidente
della Repubblica 20 maggio 1989, di cui nella Gazzetta Ufficiale  del
10 agosto 1989 e successsive modificazioni.
 
                                                            TABELLA A
                       MODULI DIDATTICI COMUNI
                AI DIPLOMI UNIVERSITARI IN INGEGNERIA
 
Codice     Gruppo disciplinare              Numero         Contenuto
  --               --                         --               --
 
A011       Algebra e logica matematica      4 m.d.       Matematica
A012       Geometria
A021       Analisi matematica
A022       Calcolo delle probabilita'
A030       Fisica matematica
A041       Fisica numerica e matematica
             applicata
P041       Statistica
B011       Fisica generale                  2 m.d.       Fisica
B030       Sruttura della materia
C060       Chimica                          1 m.d.       Chimica
I250       Sistemi di elaborazione delle    1 m.d.       Informatica
             informazioni                                di base
H150       Estimo                           1 m.d.       Economia
                                                         e gestione
I270       Ingegneria economico gestionale
 
                               --------
 
                                                            TABELLA B
 
                            MODULI COMUNI
                        AI DIPLOMI DI SETTORE
                   B2 - Settore dell'informazione
 
(Diplomi  Universitari  in  ingegneria  delle  telecomunicazioni,  in
ingegneria elettronica e in ingegneria informatica e automatica)
 
Codice     Gruppo disciplinare              Numero         Contenuto
  --               --                         --               --
 
I170       Elettrotecnica e tecnologie      1 m.d.
             elettriche
I210       Elettronica                      1 m.d.
I220       Campi elettromagnetici           1 m.d.
I230       Telecomunicazioni
I240       Automatica                       1 m.d.
I250       Sistemi di elaborazione delle    2 m.d.
             informazioni
 
                               -------
 
                                                            TABELLA C
 
                          MODULI SPECIFICI
                  DEL SINGOLO DIPLOMA UNIVERSITARIO
        C2.1. - Diploma in ingegneria delle telecomunicazioni
 
Codice     Gruppo disciplinare              Numero         Contenuto
  --               --                         --               --
 
I230       Telecomunicazioni                4 m.d.       Elaborazione
                                                           trasmis. e
                                                           commutaz.
                                                           dell'inf.
I220       Campi elettromagnetici           2 m.d.
I200       Misure elettriche ed             1 m.d.
             elettroniche
I210       Elettronica                      1 m.d.
 
 Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Siena, 28 ottobre 1992
                                                           Il rettore