Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.45 del 24-2-1993)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1991, con il quale e' stato approvato l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni; Visto il piano triennale di sviluppo dell'Universita' 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, e decreto ministeriale 31 gennaio 1992, che prevede per l'Universita' degli studi di Siena l'istituzione del corso di diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni; Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Siena; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 16 settembre 1992; Riconosciuta la particolare necessita', di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'ultimo articolo del titolo IX dello statuto, relativo alla facolta' di ingegneria, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione del diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni. DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI Art. 116. - Presso la facolta' di ingegneria e' istituito il corso di diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni, di durata triennale, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990 n. 341. Tenuto conto di quanto previsto all'art. 11 terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 e dell'art. 8, primo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, lo svolgimento, per tutta la durata degli studi o per uno o due anni di corso, di tali corsi di diploma potra' essere effettuato con la collaborazione di soggetti pubblici o privati o di loro consorzi, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni. Inoltre tale svolgimento potra' essere attivato presso sedi decentrate, anche con iniziative di didattica a distanza. Il predetto corso di diploma e' raggruppato nel settore dell'informazione. L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscrivibili viene stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facolta' di ingegneria, in base a criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990. Ciascun corso di diploma puo' essere articolato in orientamenti fissati dal consiglio di facolta' nel regolamento. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "diplomato in ingegneria delle telecomunicazioni". Durante il triennio lo studente dovra' dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera preferibilmente la lingua inglese, superando una prova di accertamento le cui modalita' verranno stabilite dal consiglio di corso di diploma. Art. 117 (Corsi di laurea e di diploma universitario affini). - Al fine del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 116 e' dichiarato mutuamente affine a tutti i corsi di laurea della facolta' di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1989, n. 186). Il diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni e' strettamente affine al corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni. Nei passaggi da corso di diploma a corso di laurea, il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, e' quello della loro validita' culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Il consiglio di facolta' indichera' eventuali norme specifiche per il riconoscimento dei corsi seguiti e degli esami superati sulla base dei quali il competente consiglio dei corsi di laurea e diploma delibereranno l'anno di corso di laurea cui i richiedenti saranno ammessi, il piano degli insegnamenti da seguire e degli esami da superare per il raggiungimento del titolo richiesto. In particolare il consiglio dei corsi di laurea e di diploma potra' riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea; il consiglio dei corsi di laurea e di diploma indichera', inoltre, gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici del corso di laurea. Il consiglio dei corsi indichera', inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere; tale anno di corso, per coloro che siano in possesso di diploma universitario, sara' di regola il terzo. Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, sempre della facolta' di ingegneria, il competente cosiglio dei corsi di laurea e di diploma riconoscera' gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilita' al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indichera' il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. Particolare attenzione sara' rivolta dalle facolta' sia agli studenti, iscritti come fuori corso ad un corso di laurea, che a coloro che avessero interrotto gli studi di ingegneria, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma. La facolta' nel riconoscere gli studi del corso di diploma per un proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscera' gli studi completati, in modo che per conseguire il diploma di laurea gli insegnamenti aggiuntivi, a livello di annualita', comprendenti sia i corsi di insegnamento integrativi che gli insegnamenti propri del corso di laurea, non siano maggiori di norma rispettivamente di quattro e di quattordici. La facolta' dovra', quindi, formulare i piani degli studi tenendo presente questi vincoli per il proseguimento degli studi. Art. 118 (Articolazione del corso degli studi). - La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in ingegneria e' fissata in tre anni. Ciascuno dei tre anni di corso potra' essere articolato in periodi didattici piu' brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facolta'. Complessivamente l'attivita' didattica comprende almeno 2100 ore, di cui almeno 500 di attivita' pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attivita' di laboratorio potra' anche essere associata ai diversi moduli di insegnamento. L'attivita' di laboratorio e di tirocinio potra' essere svolta all'interno o all'esterno dell'Universita', anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni o, in mancanza di queste, con accordi bilaterali. L'attivita' di tirocinio, potra' essere ritenuta equivalente dal consiglio dei corsi di diploma, al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per conseguire il titolo. L'ordinamento didattico e' formulato con riferimento al modulo didattico che comprende un'attivita' didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno 50 ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalita' di esame stabilite dai consigli di facolta'. Tali insegnamenti potranno essere costituiti da un singolo modulo e dalla integrazione di piu' moduli anche appartenenti a gruppi concorsuali diversi o frazioni di modulo sino ad un massimo di due, uno o due moduli potranno essere sostituiti su conforme delibera del competente consiglio dei corsi di laurea e di diploma, dall'attivita' di tirocinio. La facolta' nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti ricorrera' a criteri di continuita' e di accorpamento, relativo anche a tutti i moduli di un ciclo didattico in modo da limitare il numero degli esami. L'art. 121 riporta per ciascun corso di diploma universitario il numero dei moduli didattici e le relative aree disciplinari da includere obbligatoriamente nei curricula didattici. La facolta' all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, di cui all'art. 295 del testo unico, completera' le indicazioni, fino ad un numero di trenta moduli didattici, per raggiungere definitivi obiettivi didattico-formativi, tenuto conto dei regolamenti didattici di Ateneo e di facolta', e su proposte del competente consiglio dei corsi di diploma. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potra' essere discusso un eventuale elaborato scritto. Art. 119 (Regolamento dei corsi di diploma universitario). - I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformita' del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma universitario, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 341/1990. In particolare, nel regolamento saranno indicati il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici. Nel piano degli studi sara' individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sara' costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono quelle riportate nei gruppi della tabella F del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, di cui nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1989, e succes- sive modificazioni. Nel caso in cui il corso di insegnamento e' specifico del diploma e non e' mutuato da un corso di laurea affine, occorre aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla D.U. La denominazione di insegnamenti integrati, con moduli didattici appartenenti a gruppi concorsuali diversi, sara' diversa da quelle riportate nei gruppi stessi. Nel regolamento saranno anche riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perche' uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo. Art. 120 (Docenza). - La copertura dei moduli didattici attivati e' affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta' ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facolta' affine, ovvero per affidamento a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare una efficace attivita' didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avra' un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unita'. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne il corso d'insegnamento potra' comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalita' previste negli statuti delle singole universita'. Art. 121 (Formulazione dei curricula ). - I curricula dei diplomi universitari in ingegneria sono formulati con riferimento al modulo didattico. Nelle tabelle che seguono sono riportati i gruppi di dis- cipline con il relativo numero di moduli didattici obbligatori per il corso di diploma. Nella tabella A sono indicati i moduli didattici che concorrono a costituire gli insegnamenti comuni a tutti i diplomi di ingegneria; nella tabella B i moduli didattici caratterizzanti i tre settori dell'ingegneria (civile, dell'informazione, industriale); nella tabella C gli ulteriori moduli didattici, specifici dei singoli corsi di diploma. Per i corsi di diploma intersettoriali, la tabella D insieme con la tabella A indica l'orientamento didattico complessivo. Gli insegnamenti dei rimanenti moduli didattici necessari per completare il numero di trenta sono tratti dai raggruppamenti disciplinari elencati nella tabella F del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, di cui nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1989 e successsive modificazioni. TABELLA A MODULI DIDATTICI COMUNI AI DIPLOMI UNIVERSITARI IN INGEGNERIA Codice Gruppo disciplinare Numero Contenuto -- -- -- -- A011 Algebra e logica matematica 4 m.d. Matematica A012 Geometria A021 Analisi matematica A022 Calcolo delle probabilita' A030 Fisica matematica A041 Fisica numerica e matematica applicata P041 Statistica B011 Fisica generale 2 m.d. Fisica B030 Sruttura della materia C060 Chimica 1 m.d. Chimica I250 Sistemi di elaborazione delle 1 m.d. Informatica informazioni di base H150 Estimo 1 m.d. Economia e gestione I270 Ingegneria economico gestionale -------- TABELLA B MODULI COMUNI AI DIPLOMI DI SETTORE B2 - Settore dell'informazione (Diplomi Universitari in ingegneria delle telecomunicazioni, in ingegneria elettronica e in ingegneria informatica e automatica) Codice Gruppo disciplinare Numero Contenuto -- -- -- -- I170 Elettrotecnica e tecnologie 1 m.d. elettriche I210 Elettronica 1 m.d. I220 Campi elettromagnetici 1 m.d. I230 Telecomunicazioni I240 Automatica 1 m.d. I250 Sistemi di elaborazione delle 2 m.d. informazioni ------- TABELLA C MODULI SPECIFICI DEL SINGOLO DIPLOMA UNIVERSITARIO C2.1. - Diploma in ingegneria delle telecomunicazioni Codice Gruppo disciplinare Numero Contenuto -- -- -- -- I230 Telecomunicazioni 4 m.d. Elaborazione trasmis. e commutaz. dell'inf. I220 Campi elettromagnetici 2 m.d. I200 Misure elettriche ed 1 m.d. elettroniche I210 Elettronica 1 m.d. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Siena, 28 ottobre 1992 Il rettore