MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 1993 

  Individuazione  delle  professioni  e  attivita'  per  le  quali e'
richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzatura  ai  fini
della determinazione del contributo diretto lavorativo.
(GU n.45 del 24-2-1993)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, concernente il testo unico delle imposte sui redditi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, concernente disposizioni comuni in  materia  di  accertamento
delle imposte sui redditi;
  Visto  l'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito,
con modificazioni, dall'art. 6 della legge 27 aprile  1989,  n.  154,
come  modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il
quale stabilisce che in relazione  ai  vari  settori  economici  sono
elaborati,  viste  le  caratteristiche e le dimensioni dell'attivita'
svolta, coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi tenendo anche
conto del contributo diretto lavorativo;
  Visto l'art. 11, comma 1- bis, del menzionato decreto-legge  n.  69
del  1989,  inserito  con  l'art.  11,  comma 4, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, concernente le modalita' di determinazione del
contributo diretto lavorativo per gli esercenti attivita' di  impresa
e arti o professioni;
  Visto l'art. 11- bis del menzionato decreto-legge n. 384 del 1992;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 18
dicembre 1992, concernente la determinazione del  contributo  diretto
lavorativo per il periodo di imposta relativo al 1992;
  Vista  la nota 3 della tabella A allegata al menzionato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri  18  dicembre  1992,  la  quale
stabilisce  che  le  professioni  e  le  attivita'  per  le  quali e'
richiesta una particolare specializzazione  e/o  attrezzatura  devono
essere individuate con decreto del Ministro delle finanze;
  Tenuto  conto  delle  elaborazioni  e  delle valutazioni effettuate
sulla base dei dati in possesso dell'anagrafe tributaria;
  Considerato che occorre provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  contributo  diretto  lavorativo  e'  determinato  in   base
all'importo  indicato  nella  categoria V della tabella A allegata al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  18  dicembre  1992
per i seguenti soggetti:
    a) esercenti arti e professioni che impiegano beni strumentali il
cui costo complessivo e' superiore a lire 300 milioni;
    b)  soggetti che svolgono le professioni di cui alla categoria IV
della predetta tabella A che esercitano l'attivita' professionale  da
almeno  quindici  anni  e  che  nel  periodo d'imposta impiegano beni
strumentali il cui costo complessivo sia superiore a  50  milioni  di
lire;
    c) soggetti che esercitano le attivita' di cui alla categoria III
della predetta tabella A che svolgono le attivita' medesime da almeno
venti  anni e che nel periodo d'imposta impiegano beni strumentali il
cui costo complessivo sia superiore a 50 milioni di lire.
 2. Il contributo diretto lavorativo e' in ogni caso quello  indicato
nella  categoria V della tabella A allegata al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992 per i  seguenti  soggetti
che  abbiano iniziato l'attivita' e conseguito la specializzazione da
almeno sette anni:
    a) notai;
    b) agenti e commissionari di borsa;
    c)   medici   che   hanno   conseguito   specializzazioni  presso
universita' statali e universita'  libere  della  Repubblica  nonche'
esercenti  la  professione  di  odontoiatra  ai  sensi della legge 24
luglio 1985, n. 409.
  Ai fini del computo del periodo di esercizio  dell'attivita'  o  di
conseguimento  della  specializzazione  di  cui al presente comma, le
frazioni superiori a sei mesi si computano come anno intero.
  3. Ai fini della determinazione del costo dei beni strumentali:  va
computato anche il costo dei beni di ammontare unitario non superiore
a  un  milione  di  lire;  non  deve tenersi conto del costo dei beni
immobili; le spese relative  all'acquisto  dei  beni  mobili  adibiti
promiscuamente   al'esercizio  dell'arte  o  professione  ed  all'uso
personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per  cento;
il  costo  dei  beni  posseduti  per  una parte dell'anno deve essere
ragguagliato  ai  giorni  di  possesso;  per  i  beni  acquisiti   in
dipendenza   di   contratti   di  locazione  finanziaria  l'ammontare
complessivo dei canoni pattuiti, ancorche' non scaduti,  compreso  il
prezzo  del riscatto, va diminuito degli oneri finanziari; per i beni
acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di  locazione
non finanziaria deve tenersi conto del valore normale dei beni stessi
al momento della loro immissione nell'attivita'.
  4.   Per   le   societa'  semplici  e  per  le  associazioni  senza
personalita' giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio
in forma associata di arti e professioni le disposizioni  di  cui  al
comma  1  si applicano con riferimento ai beni strumentali di ciascun
socio o associato. Il costo dei beni  strumentali  della  societa'  o
associazione  va  diviso  per  il  numero  dei  soci  o  associati ed
attribuito in parti uguali a ciascuno di essi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 febbraio 1993
                                                   Il Ministro: GORIA