N. 49 ORDINANZA 28 gennaio - 10 febbraio 1993

 
 
 Previdenza e assistenza - Servizio militare pregresso -
 Riconoscimento di benefici di carriera ed economici -
 Operativita' - Limiti cronologici - Medesima questione gia'
 dichiarata non fondata (sentenza n. 455/1992) - Manifesta
 infondatezza.
 
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 52).
(GU n.9 del 24-2-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  dott.  Francesco  GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
 SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro  FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.  Renato
 GRANATA, prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma,
 della legge 30 dicembre 1991, n.  412  (Disposizioni  in  materia  di
 finanza  pubblica),  promossi  con  ordinanze  emesse  dai Pretori di
 Brindisi - Sezione distaccata di S. Vito dei Normanni, quattro, il 28
 marzo 1992, l'altra, il 20 marzo 1992; di Avezzano, il 10 marzo 1992;
 di Paola - Sezione distaccata di Belvedere  Marittima,  il  3  aprile
 1992;  di  Salerno - Sezione distaccata di Montecorvino Rovella, il 6
 febbraio 1992; di Roma, il 31 marzo  1992,  nei  procedimenti  civili
 vertenti  tra Camposeo Romeo, ed altri, ed Ente Ferrovie dello Stato,
 iscritte rispettivamente ai nn. 367, 368, 369, 370,  371,  383,  390,
 420  e  430  del  registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 29,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1992,  le  prime cinque, e nn. 30, 35, 36 e 37, prima serie speciale,
 dell'anno 1992, le altre quattro;
    Visto  l'atto  di  costituzione di Colaiacomo Secondo, nonche' gli
 atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 2  dicembre  1992  il  Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore di Brindisi - Sezione distaccata di San
 Vito dei Normanni,  nel  giudizio  promosso  da  Camposeo  Romeo  nei
 confronti   dell'Ente   Ferrovie   dello   Stato   per   ottenere  il
 riconoscimento dei  benefici  di  cui  all'art.  20  della  legge  24
 dicembre   1986,   n.   958,   per   il  servizio  militare  prestato
 anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge, con ordinanza
 in data 28 marzo 1992 (R.O.  n.  367  del  1992),  ha  sollevato,  in
 riferimento  agli  artt.  3  e  52  della  Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge  30
 dicembre  1991,  n. 412, il quale ha disposto che i suddetti benefici
 operano esclusivamente per il servizio militare in corso alla data di
 entrata in vigore della citata legge n. 958 del  1986  e  per  quello
 prestato successivamente;
      che  ad  avviso del giudice a quo, la norma denunciata creerebbe
 una ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni  che  sono
 uguali  e non consentirebbe, per i soggetti esclusi dai benefici, una
 compiuta rimozione dei pregiudizi determinati dal  servizio  militare
 alla posizione di lavoro;
      che  identica  questione e' stata sollevata dallo stesso Pretore
 con altre quattro ordinanze di uguale contenuto emesse  nella  stessa
 data  (R.O.  nn.  368/92,  369/92,  370/92,  371/92) nei procedimenti
 promossi contro l'Ente Ferrovie rispettivamente da  Valente  Antonio,
 Palmieri Antonio, D'Alessio Cosimo, Spagna Silvio;
      che,  in termini sostanzialmente analoghi, la questione e' stata
 sollevata anche dal Pretore di Avezzano con ordinanza  del  10  marzo
 1992  (R.O.  n.  383  del  1992);  dal  Pretore  di  Paola  - Sezione
 distaccata di Belvedere Marittima, con ordinanza del  3  aprile  1992
 (R.O.  n.  390 del 1992); dal Pretore di Salerno - Sezione distaccata
 di Montecorvino Rovella, con ordinanza del 6 febbraio 1992, (R.O.  n.
 420  del  1992);  dal Pretore di Roma con ordinanza del 31 marzo 1992
 (R.O. n. 430 del 1992);
      che in tutti i giudizi promossi con le sopra elencate  ordinanze
 e'  intervenuta  l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza
 del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  che  ha  concluso  per
 l'inammissibilita'   della   questione   e,   comunque,  per  la  sua
 infondatezza;
      che nel giudizio promosso dal Pretore di Roma con ordinanza  del
 31  marzo  1992  (R.O.  n.  430 del 1992) si e' costituito Colaiacomo
 Secondo, che  ha  concluso  per  la  declaratoria  di  illegittimita'
 costituzionale della norma impugnata;
    Considerato  che  la  questione  cosi'  riproposta  e'  gia' stata
 dichiarata dalla Corte non fondata con sentenza n.  455  del  1992  e
 che,  non  essendo stati dedotti, con le ordinanze in epigrafe, nuovi
 profili  di   censura,   deve   esserne   dichiarata   la   manifesta
 infondatezza;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte Costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 7, primo  comma,  della  legge  30  dicembre
 1991,  n.  412  (Disposizioni  in  materia  di  finanza pubblica), in
 riferimento agli artt. 3  e  52  della  Costituzione,  sollevata  dai
 Pretori di Brindisi - Sezione distaccata di San Vito dei Normanni, di
 Avezzano,  di  Paola  - Sezione distaccata di Belvedere Marittima, di
 Salerno - Sezione distaccata di Montecorvino Rovella, e di Roma,  con
 le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: GRECO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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