N. 51 ORDINANZA 28 gennaio - 10 febbraio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Conservazione della integrazione al  minimo
 su  una  sola  pensione  nella  ipotesi  di cumulo di due trattamenti
 integrati - Mancata conversione in legge del d.-l.   20 maggio  1992,
 n. 293, di interpretazione autentica dell'art.  6, settimo comma, del
 d.-l. 12 agosto 1983, n. 463 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (c.d.  art.  6,  settimo  comma,  del  d.-l.  12 agosto 1983, n. 463,
 convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n.  638,  e
 dell'art. 4, primo comma, del d.-l. 20 maggio 1992, n.  293).
 
 (Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).
(GU n.9 del 24-2-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo
 SPAGNOLI,  prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo  CHELI,  dott.    Renato
 GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita'  costituzionale  del  combinato  disposto
 dell'art.  6,  settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e  sanitaria  e  per  il
 contenimento  della  spesa  pubblica,  disposizioni  per vari settori
 della  pubblica  amministrazione  e  proroga  di   taluni   termini),
 convertito,  con  modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, e
 dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 20 maggio  1992,  n.  293
 (Misure   urgenti   in   campo   economico   ed  interventi  in  zone
 terremotate), promossi con tre ordinanze emesse il 21 maggio 1992 dal
 Tribunale di Chieti e con una ordinanza emessa il 12 giugno 1992  dal
 Pretore di Lanciano nei procedimenti civili vertenti tra l'I.N.P.S. e
 Cespa  Concetta  ed  altri, rispettivamente iscritte ai nn. 413, 414,
 415 e 418 del  registro  ordinanze  1992  e  tutte  pubblicate  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  36, prima serie speciale,
 dell'anno 1992;
    Visti gli atti di costituzione di Cespa  Concetta,  De  Berardinis
 Antonina  e  Buzzelli  Tommaso,  nonche'  gli  atti di intervento del
 Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre  1992  il  Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  il Tribunale di Chieti, con tre identiche ordinanze
 emesse il 21 maggio 1992 (R.O. nn. 413, 414, 415 del 1992) ed il Pre-
 tore di Lanciano con ordinanza del 12 giugno 1992 (R.O.  n.  418  del
 1992) hanno sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38, secondo comma,
 della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale del
 combinato disposto dell'art. 6, settimo comma, del  decreto-legge  12
 settembre  1983,  n.  463, convertito, con modificazioni, in legge 11
 novembre 1983, n. 638 e dell'art. 4, primo comma,  del  decreto-legge
 20 maggio 1992, n. 293;
      che   quest'ultima   norma   ha   interpretato   la   precedente
 disposizione nel senso di conservare l'integrazione al minimo su  una
 sola pensione nell'ipotesi di cumulo di due trattamenti integrati;
      che  i  giudici  a  quibus  sottolineano  come  l'esclusione del
 diritto  a  piu'  integrazioni   sia   del   tutto   contraria   alla
 giurisprudenza  di  legittimita' ed alle decisioni di questa Corte di
 cui alla sentenza n. 418 del 1991 e all'ordinanza n. 21  del  1992  e
 come  con  lo  strumento  dell'interpretazione  autentica  sia  stato
 irragionevolmente introdotto un dato normativo  contrastante  con  la
 precedente disciplina;
      che   inoltre,   premessa   la   natura   previdenziale  (e  non
 assistenziale) della pensione minima, la  riduzione  del  trattamento
 complessivo    (invece    della   sua   conservazione   grazie   alla
 cristallizzazione), a parere dei rimettenti, risulterebbe lesiva  del
 diritto alla previdenza, oltre che irragionevole;
      che  in  tutti  i  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  dello
 Stato,  pregiudizialmente  rilevando  la mancata conversione in legge
 dell'impugnato decreto-legge;
      che si sono infine costituite davanti alla Corte le  parti  pri-
 vate, che hanno insistito per la declaratoria d'illegittimita';
    Considerato  che  le  questioni,  concernenti  la  medesima norma,
 possono essere riunite e congiuntamente decise;
      che  il  decreto-legge  20  maggio  1992,  n.  293,   contenente
 l'interpretazione  dell'art.  6,  settimo comma, del decreto-legge 12
 settembre 1983, n. 463 - convertito, con modificazioni, in  legge  11
 novembre  1983,  n.  638  -  censurata  dai  giudici a quibus perche'
 antitetica a quella di cui alla sentenza n. 418 del  1991  di  questa
 Corte,  non e' stato convertito in legge entro il termine di sessanta
 giorni  dalla  sua  pubblicazione,  come   risulta   dal   comunicato
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 21 luglio 1992;
      che  pertanto,  per  consolidata  giurisprudenza di questa Corte
 (cfr. ordinanza n. 390 del 1992), la questione deve essere dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  dinanzi
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' della
 questione  di  legittimita'  costituzionale  del  combinato  disposto
 dell'art.  6,  settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e  sanitaria  e  per  il
 contenimento  della  spesa  pubblica,  disposizioni  per vari settori
 della  pubblica  amministrazione  e  proroga  di   taluni   termini),
 convertito,  con  modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, e
 dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 20 maggio  1992,  n.  293
 (Misure   urgenti   in   campo   economico   ed  interventi  in  zone
 terremotate), sollevata, in riferimento agli artt. 3  e  38,  secondo
 comma,  della  Costituzione, dal Tribunale di Chieti e dal Pretore di
 Lanciano con le ordinanze di cui in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.
                  Il Presidente e redattore: CASAVOLA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0122