N. 12 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 ottobre 1992

                                 N. 12
 Ricorso  per  questioni  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria l'8 febbraio 1993 (della regione Liguria)
 Sanita' pubblica - Riordino della disciplina in materia sanitaria,  a
 norma  dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - Attribuzione
 allo Stato attraverso il Piano  sanitario  nazionale  del  potere  di
 individuare   livelli   uniformi   di  assistenza  sanitaria  con  la
 specificazione delle prestazioni da assicurare a tutti i cittadini in
 relazione al volume  delle  risorse  disponibili  -  Attribuzione  al
 Ministro  del  potere  di determinare le quote di riserva destinabili
 alle "forme differenziate di  assistenza"  nonche'  i  requisiti  dei
 soggetti  e i criteri per il trasferimento delle quote - Conferimento
 ad  ogni regione di quota del "Fondo sanitario nazionale" determinata
 in relazione alla popolazione sulla base di coefficienti  parametrici
 -  Riserva  allo  Stato  della  definizione dei livelli di assistenza
 della disciplina del rapporto di  lavoro,  del  personale  dipendente
 dalla  struttura sanitaria, del rapporto di lavoro con professionisti
 non dipendenti, nonche' degli organi di gestione  delle  UU.SS.LL.  -
 Asserita  invasione della sfera di competenza regionale in materia di
 assistenza sanitaria ed ospedaliera per una disciplina minuziosissima
 della  materia  senza  alcun  margine  residuo  per  la  legislazione
 regionale  -  Mancata  audizione  della  "Conferenza permanente per i
 rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
 di  Bolzano"  -  Incidenza sull'autonomia finanziaria della regione e
 sul diritto alla salute dei cittadini.
 (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12,  13
 e 14).
 (Cost., artt. 3, 32, 117, 118 e 119).
(GU n.9 del 24-2-1993 )
    Ricorso  della  regione  Liguria,  in persona del presidente della
 giunta regionale comm.  Edmondo  Ferrero,  autorizzato  con  delibera
 della  giunta  regionale  n. 170 del 28 gennaio 1993, rappresentato e
 difeso dagli avvocati prof. Valerio Onida e Giuseppe Petrocelli,  con
 elezione  di  domicilio presso l'avv. Gualtiero Rueca, in Roma, largo
 della Gancia, 1, come da delega in calce al presente atto, contro  il
 Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   pro-tempore,  per  la
 dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 1,  3,  4,
 6,  7,  8,  10,  12,  13,  14  del  d.lgs.  30 dicembre 1992, n. 502,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  305  del  30  dicembre  1992,
 concernente  "riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
 dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
    Il seguito del testo del ricorso e' perfettamente uguale a  quello
 del ricorso pubblicato in precedenza
 (Reg. ric. n. 10/1993).
 93C0124