N. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 ottobre 1992

                                 N. 15
 Ricorso  per  questioni  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria l'8 febbraio 1993 (della regione Umbria)
 Sanita' pubblica - Riordino della disciplina in materia sanitaria,  a
 norma  dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - Attribuzione
 allo Stato attraverso il Piano  sanitario  nazionale  del  potere  di
 individuare   livelli   uniformi   di  assistenza  sanitaria  con  la
 specificazione delle prestazioni da assicurare a tutti i cittadini in
 relazione al volume  delle  risorse  disponibili  -  Attribuzione  al
 Ministro  del  potere  di determinare le quote di riserva destinabili
 alle "forme differenziate di  assistenza"  nonche'  i  requisiti  dei
 soggetti  e i criteri per il trasferimento delle quote - Conferimento
 ad ogni regione di quota del "Fondo sanitario nazionale"  determinata
 in  relazione alla popolazione sulla base di coefficienti parametrici
 - Riserva allo Stato della  definizione  dei  livelli  di  assistenza
 della  disciplina  del  rapporto  di lavoro, del personale dipendente
 dalla struttura sanitaria, del rapporto di lavoro con  professionisti
 non  dipendenti,  nonche'  degli organi di gestione delle UU.SS.LL. -
 Asserita invasione della sfera di competenza regionale in materia  di
 assistenza sanitaria ed ospedaliera per una disciplina minuziosissima
 della  materia  senza  alcun  margine  residuo  per  la  legislazione
 regionale - Mancata audizione  della  "Conferenza  permanente  per  i
 rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
 di Bolzano" - Incidenza sull'autonomia finanziaria  della  regione  e
 sul diritto alla salute dei cittadini.
 (D.Lgs.  30 dicembre 1992, n. 502, artt. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13
 e 14).
 (Cost., artt. 3, 32, 117, 118 e 119).
(GU n.9 del 24-2-1993 )
    Ricorso della regione Umbria,  in  persona  del  presidente  della
 giunta  regionale  Francesco Ghirelli, autorizzato con delibera della
 giunta regionale n. 403 del 27 gennaio 1993, rappresentato  e  difeso
 dall'avv.  prof.  Valerio  Onida,  con  elezione  di domicilio presso
 l'avv.Gualtiero Rueca, in  Roma,  largo  della  Gancia,  1,  come  da
 mandato  speciale  a  rogito  del  notaio G.   Brunelli (Giuseppe) di
 Perugia, in data  28  gennaio  1993,  n.  42826  di  rep.  contro  il
 Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   pro-tempore,  per  la
 dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 1,  3,  4,
 6,  7,  8,  10,  12,  13,  14  del  d.lgs.  30 dicembre 1992, n. 502,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  305  del  30  dicembre  1992,
 concernente  "riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
 dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
    Il seguito del testo del ricorso e' perfettamente uguale a  quello
 del ricorso pubblicato in precedenza
 (Reg. ric. n. 10/1993).
 93C0127