N. 62 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 ottobre 1992

                                 N. 62
 Ordinanza emessa il 29  ottobre  1992  dal  giudice  conciliatore  di
 Vicenza  nel  procedimento civile vertente tra Doria Carla e U.L.S.S.
 n. 8 di Vicenza
 Sanita' pubblica - Diritto del S.S.N. di trattenere,  nel  provvedere
 alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, una quota pari al
 due   e  cinque  per  cento  dell'importo  al  lordo  dei  tickets  -
 Ingiustificato deteriore trattamento dei farmacisti rispetto a  tutti
 gli   altri  cittadini  e  dei  titolari  di  farmacie  che  svolgono
 un'elevata percentuale di servizio mutualistico rispetto a coloro per
 i quali tale servizio costituice solo una componente dell'attivita' -
 Incidenza sul  principio  della  capacita'  contributiva,  atteso  il
 riferimento  del  prelievo in questione non al reddito ma al ricavato
 lordo del solo servizio mutualistico.
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4).
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.9 del 24-2-1993 )
                        IL GIUDICE CONCILIATORE
    A scioglimento della riserva che precede;
    Esaminati  gli  atti  di  causa  e  la  questione  incidentale  di
 legittimita' costituzionale sollevata dall'attrice;
    Ritenuto  che  la questione incidentale, con riferimento ai motivi
 non  manifestamente  infondati,  appare   pertinente,   rilevante   e
 strumentale  rispetto  alla  soluzione della causa, la quale pertanto
 non  puo'  essere  decisa  senza  la  definizione   della   questione
 incidentale;
    Rilevato  che l'attrice, titolare di farmacia convenzionata con il
 Servizio   sanitario   nazionale,   ha   eccepito    l'illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  4  della  legge  30 dicembre 1991, n. 412,
 nella parte in cui dispone: "Il  Servizio  sanitario  nazionale,  nel
 procedere   alla  corresponsione  alle  farmacie  di  quanto  dovuto,
 trattiene una quota pari al 2,5% dell'importo al lordo dei tickets";
    Ritenuto che la proposta eccezione merita  di  essere  sottosposta
 all'esame della Corte costituzionale per i motivi che seguono:
      a)  art.  3  della  Costituzione - contrasto con il principio di
 negligenza. L'art. 4 della legge n. 412/1991 prevede una  prestazione
 obbligatoria,  di  carattere tributario, a carico della categoria dei
 farmacisti, la quale appare discriminatoria atteso che gli stessi non
 gia' soggetti, come chiunque, al pagamento delle  normali  imposte  e
 contributi a favore del S.S.N., secondo normali criteri impositivi;
      b)  artt. 3 e 53 della Costituzione - contrasto con il principio
 di uguaglianza, contrasto con il principio di concorrere  alle  spese
 pubbliche  in ragione della capacita' contributiva e contrasto con il
 principio di progressivita' del sistema tributario.
    Non vi e' motivo di ritenere che la categoria dei  farmacisti  non
 ottemperi  al  proprio  obbligo  di  contribuire alle spese pubbliche
 secondo i comuni criteri di prelievo  tributario;  ne'  tantomeno  si
 ravvedono motivi per ritenere che gli stessi debbono essere soggetti,
 od oggetto, di particolari disposizioni tributarie.
    A  cio'  si  aggiunge  che  il prelievo del 2,5% di cui all'art. 4
 della legge citata, viene operato sul lordo dei rincari, anziche' sul
 reddito netto imponibile, con ulteriore violazione del  principio  di
 uguaglianza.
    Inoltre  la  trattenuta  in  parola crea ulteriore discriminazione
 all'interno della categoria stessa dei farmacisti e precisamente  tra
 coloro  per il quale il servizio mutualistico rappresenta una elevata
 percentuale della loro attivita' e coloro per i quali  tale  servizio
 risulta marginale;
                               P. Q. M.
    Dispone  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale e
 sospende il giudizio in corso;
    Ordina alla cancelleria la notificazione della presente  ordinanza
 alle  parti  in  causa  e  al  Presidente del Consiglio dei Ministri,
 nonche' la comunicazione ai Presidenti delle due  Camere  cosi'  come
 previsto dalla legge.
      Vicenza, addi' 29 ottobre 1992
                Il vice giudice conciliatore: PESAVENTO
                                   Il cancelliere: (firma illeggibile)
 93C0146