N. 60 SENTENZA 8 - 16 febbraio 1993

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Agricoltura   -   Regione   Umbria   -   Applicazione   di   sanzioni
 amministrative  per  infrazioni  alla  disciplina  sul  prelievo   di
 corresponsabilita'  sui cereali - Direttive - Negazione di competenze
 ad essa delegate -  Operazioni  rientranti  in  funzioni  di  cui  e'
 titolare  lo  Stato - Non spettanza alla regione l'applicazione delle
 sanzioni amministrative
 
 (Delibera regione Umbria del 14 aprile 1992, n. 2604).
 
 (Cost., artt. 115, 117 e 118 ).
(GU n.9 del 24-2-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo
 SPAGNOLI,  prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo  CHELI,  dott.    Renato
 GRANATA,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso del Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri  notificato  il 17 luglio 1992, depositato in cancelleria il
 23 successivo, per conflitto di attribuzione sorto  a  seguito  della
 nota  20  maggio  1992, n. 12266 della Giunta regionale dell'Umbria e
 della delibera, in essa richiamata, del  14  aprile  1992,  n.  2604,
 della  medesima  Giunta, in tema di controlli e sanzioni sul prelievo
 di corresponsabilita' sui cereali, ed iscritto al n. 24 del  registro
 conflitti 1992;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  15  dicembre  1992  il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Uditi l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il  Presidente  del
 Consiglio  dei ministri e l'Avvocato Gaetano Ardizzone per la Regione
 Umbria;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  presentato
 ricorso  per  conflitto  di  attribuzione nei confronti della Regione
 Umbria, in relazione alla delibera della Giunta della stessa  Regione
 n.    2604    del    14   aprile   1992,   trasmessa   al   Ministero
 dell'agricolturaedelle foreste con nota n. 12266 del 20 maggio 1992;
    Con l'atto impugnato la Regione Umbria,  nel  dare  istruzioni  al
 proprio  ufficio competente per l'espletamento dei controlli relativi
 al regime di prelievo di  corresponsabilita'  sui  cereali  (ente  di
 sviluppo  agricolo), dichiarava che compete allo Stato la irrogazione
 delle sanzioni in materia, riferendosi queste ultime  a  settori  non
 oggetto  di trasferimento o di delega alle regioni. Conseguentemente,
 la stessa Regione disponeva  che  l'ente  di  sviluppo  agricolo  non
 dovesse  applicare  le  sanzioni  ai  trasgressori  della disciplina,
 comunitaria e interna, in materia di prelievo  di  corresponsabilita'
 sui  cereali,  ma  dovesse  limitarsi a trasmettere un rapporto sulle
 infrazioni avvenute all'Ispettorato repressione frodi competente  per
 territorio  ovvero  al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in
 dipendenza dell'importo dell'ammontare della relativa sanzione;
    Contro tale diniego di competenza il Presidente del Consiglio  dei
 ministri ha proposto ricorso rilevando come il regolamento n. 1097/88
 del  Consiglio CEE del 25 aprile 1988 abbia previsto, per ristabilire
 nel settore dei  cereali  l'equilibrio  fra  domanda  e  offerta,  un
 prelievo  di  corresponsabilita'  a carico dei produttori di cereali,
 prelievo comportante una trattenuta sul prezzo di vendita dei cereali
 da versare al Ministero del tesoro;
    Il ricorrente fa presente che a tale  regolamento  comunitario  e'
 stata  data  attuazione  con  l'adozione  del  decreto  del Ministero
 dell'agricoltura  e  delle  foreste  13  giugno  1989,  n.  242  (poi
 sostituito  dal  decreto 23 luglio 1990, n. 228), il quale stabilisce
 all'art. 5 vari obblighi a carico di  uffici  regionali  individuati,
 distintamente   regione   per   regione,   dallo   stesso   art.   5.
 Successivamente, nota sempre il ricorrente, la legge comunitaria  del
 1990  (Legge  29 dicembre 1990, n. 428), all'art. 63, ha previsto, in
 caso  di  violazione  degli  obblighi  imposti  dal  citato   decreto
 ministeriale  n.  242  del  1989 e successive modificazioni, sanzioni
 amministrative  di  vario   ammontare,   rinviando,   per   la   loro
 applicazione,  all'art.  4  della  legge  23  dicembre  1986,  n. 898
 (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  27
 ottobre  1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli
 degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di  oliva.  Sanzioni
 amministrative  e  penali  in materia di aiuti comunitari nel settore
 agricolo), articolo che, a sua volta,  rinvia  al  capo  primo  della
 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);
    Secondo il ricorrente - che richiama a questo riguardo il conforme
 contenuto  di  una  circolare  ministeriale (n. 9 prot. D/1259 del 31
 luglio 1991) - l'art. 63 della legge comunitaria, operando un  rinvio
 recettizio  nei confronti del decreto ministeriale n. 242 del 1989, e
 successive  modificazioni,  conferirebbe   rango   primario   a   una
 disciplina originariamente contenuta in norme di carattere secondario
 e,  in  particolare,  rivestirebbe di forza di legge l'individuazione
 degli  uffici  regionali  ai  quali  erano stati affidati i controlli
 sull'applicazione del prelievo di corresponsabilita' sui cereali,  da
 cui conseguirebbe la delega per l'accertamento e l'applicazione delle
 sanzioni  amministrative.  Da qui deriverebbe, secondo il ricorrente,
 la pretesa illegittimita' della impugnata delibera della Giunta della
 Regione Umbria, nella parte in cui nega la  competenza  regionale  in
 tema di applicazione delle sanzioni amministrative relative al regime
 del  prelievo  di  corresponsabilita'  sui cereali, in violazione dei
 principi costituzionali contenuti negli artt. 115, 117  e  118  della
 Costituzione;
    2.  -  La Regione Umbria si e' costituita in giudizio per chiedere
 che il ricorso sia rigettato;
    La difesa della resistente, dopo aver premesso  che  la  normativa
 vigente  non prevede alcuna delega alle regioni in ordine al prelievo
 di corresponsabilita' sui cereali, afferma che, poiche' in materia di
 sanzioni amministrative vige il principio  che  l'applicazione  delle
 sanzioni  segue la competenza, si dovrebbe concludere che i controlli
 oggetto di contestazione siano  di  spettanza  dello  Stato,  essendo
 quest'ultimo  titolare  delle  funzioni  concernenti  il  prelievo di
 corresponsabilita' sui  cereali.  Piu'  in  particolare,  la  Regione
 Umbria  nega  che  l'art.  63 della legge n. 428 del 1990 contenga un
 rinvio recettizio al decreto ministeriale n. 242 del 1989, cosi' come
 contesta che la delega alle regioni  possa  desumersi,  oltreche'  da
 quest'ultimo decreto, dal ricordato art. 63 o dall'art. 4 della legge
 n. 898 del 1986;
    3.  -  In prossimita' dell'udienza la Regione Umbria ha depositato
 una memoria, nella quale, ad ulteriore conferma della inesistenza  di
 una  delega  alle  regioni in subiecta materia, richiama l'attenzione
 sul fatto  che  l'art.  63  della  legge  n.  428  del  1990  prevede
 l'applicazione di una sanzione per chi omette di inviare "agli organi
 di  controllo provinciali", e non alle regioni, i moduli indicati nel
 decreto  n.  242  del  1989.  Il  riferimento  ad  uffici  regionali,
 nominativamente  individuati dall'art. 5 del decreto n. 242 del 1989,
 confermerebbe, ad avviso della Regione, che nel caso in esame  si  e'
 in  presenza  non gia' di delega di funzioni statali alle regioni, ma
 di un avvalimento di uffici regionali da parte dello Stato;
    Inoltre, sempre ad avviso della resistente, la delega alle regioni
 di funzioni  relative  all'applicazione  di  sanzioni  amministrative
 sarebbe  altresi' esclusa dal fatto che la legge n. 689 del 1981, cui
 rinvia l'art. 4 della legge n. 898 del  1986,  distingue  nettamente,
 agli  artt.  13  e  seguenti,  gli  organi che accertano gli illeciti
 amministrativi da  quelli  che  irrogano  e  riscuotono  le  relative
 sanzioni:  distinzione  fatta  propria  dal  citato  art. 4, lett. d)
 laddove si distingue fra autorita' competente a redigere il  rapporto
 e   autorita'   competente   a  emettere  l'ordinanza-ingiunzione  di
 pagamento.
                        Considerato in diritto
    1. - Con  il  ricorso  indicato  in  epigrafe  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato conflitto di attribuzione nei
 confronti della Regione  Umbria  in  relazione  alla  delibera  della
 Giunta della stessa Regione del 14 aprile 1992, n. 2604, trasmessa al
 Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste con nota 20 maggio 1992,
 n. 12266;
    Il  ricorrente  -  nell'osservare che la Regione Umbria con l'atto
 contestato  ha  dato  istruzioni  ai  propri  uffici  dirette  a  non
 applicare  le sanzioni amministrative previste per le infrazioni alla
 disciplina  sul  prelievo  di  corresponsabilita'  sui  cereali  e  a
 trasmettere,  invece,  un  rapporto  sulle  predette  infrazioni agli
 uffici  statali  competenti,  affinche'   questi   ultimi   potessero
 applicare  le  sanzioni medesime - rileva che la Regione stessa ha in
 tal modo negato una competenza ad essa delegata  dall'art.  63  della
 legge  comunitaria  del  1990  (legge  29  dicembre  1990,  n.  428),
 ponendosi cosi' in contrasto con gli  artt.  115,  117  e  118  della
 Costituzione;
    2. - Il ricorso non puo' essere accolto;
    Le  operazioni  attinenti  ai  controlli  relativi  al  regime del
 prelievo di  corresponsabilita'  sui  cereali  (Regolamento  CEE,  25
 aprile   1988,   n.  1097/88)  non  concernono  in  realta'  funzioni
 trasferite oppure delegate alle regioni e alle province autonome.  Si
 tratta,  infatti,  di  operazioni  rientranti  in  funzioni di cui e'
 titolare lo Stato e che questo, per la parte concernente i  controlli
 relativi  al  prelievo  di  corresponsabilita'  sui cereali, esercita
 avvalendosi di uffici delle  regioni  (e  delle  province  autonome),
 nominativamente  individuati  dall'art.  5  del  decreto del Ministro
 dell'agricoltura  e  foreste  13  giugno  1989,  n  242   (riprodotto
 integralmente dall'art. 5 del decreto dello stesso Ministro 23 luglio
 1990,  n.  228),  con  il  quale e' stata data attuazione al predetto
 regolamento   CEE,   istitutivo    del    ricordato    prelievo    di
 corresponsabilita' sui cereali;
    Piu'  in  particolare,  che  nella  specie  si  sia in presenza di
 un'ipotesi di avvalimento, e non di delega  di  funzioni,  si  deduce
 chiaramente  da due univoche circostanze. Innanzitutto, significativo
 e' il rilievo che lo Stato nell'affidare  i  compiti  precedentemente
 indicati   individua,   come  destinatari  degli  stessi,  singoli  e
 specificati  uffici   regionali   (o   provinciali),   sicche'   deve
 escludersi,  come  avviene per la delega di funzioni, l'instaurazione
 di un rapporto - regolato dalla legge - dello Stato con la regione (o
 la provincia autonoma) come  ente  complessivamente  considerato  (v.
 sent.  n.  996 del 1988). In secondo luogo, non va trascurato che - a
 differenza di quanto dispone l'art. 17, terzo comma, della  legge  24
 novembre 1981, n. 689, nonche' l'art. 9 del decreto n. 616 del 1977 -
 i  proventi  delle sanzioni comminate per le infrazioni al regime sul
 prelievo di corresponsabilita' sui cereali sono devoluti allo  Stato,
 non gia' alle regioni (o alle province autonome);
    Ne',  infine,  puo'  condividersi  l'argomento  prospettato  dalla
 difesa dello Stato, secondo il quale l'art. 63 della legge n. 428 del
 1990 avrebbe  operato  a  posteriori  una  delega  di  funzioni  alle
 regioni,  in  ordine  ai  controlli sull'applicazione del prelievo di
 corresponsabilita' dei cereali, da cui conseguirebbe la delega  anche
 dell'applicazione  delle sanzioni amministrative, grazie all'asserito
 rinvio recettizio  al  decreto  ministeriale  n.  242  del  1989.  In
 realta',   il   predetto   art.   63  si  limita  a  richiamare,  per
 l'applicazione delle ricordate sanzioni,  l'art.  4  della  legge  23
 dicembre  1986,  n.  898, il quale, a sua volta, rinvia al capo primo
 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  al  fine  di  richiamare  il
 principio,  ivi  stabilito,  per il quale la ripartizione tra Stato e
 regioni del potere di irrogare  le  sanzioni  amministrative  ricalca
 perfettamente  la  ripartizione  delle  competenze  in relazione alle
 materie cui quelle sanzioni si riferiscono;
    Ed  e'  proprio  quest'ultimo il principio sulla base del quale va
 risolto il conflitto di attribuzione in esame (v. sentt. nn. 1034 del
 1988, 365 del 1991 e 123 del 1992). Poiche' nel  caso  si  tratta  di
 materia attribuita alla competenza dello Stato, e non gia' trasferita
 o delegata alle regioni (o alle province autonome), deve ritenersi di
 spettanza  statale anche l'applicazione delle sanzioni amministrative
 previste dalla legge n. 428 del 1990 in relazione alle infrazioni  al
 regime  riguardante  il  prelievo  di  corresponsabilita' sui cereali
 disposto  dal  regolamento  CEE  n.  1097/88.   Non   e',   pertanto,
 contrastante  con  la  ripartizione costituzionale delle attribuzioni
 fra Stato e regioni la delibera della Giunta della Regione Umbria  n.
 2604,  del  14 aprile 1992, trasmessa al Ministero dell'agricoltura e
 delle foreste con nota 20 maggio 1992, n.  12266,  con  la  quale  la
 stessa  Regione, nell'impartire istruzioni ai propri uffici, soggetti
 ad avvalimento da  parte  dello  Stato  in  ordine  ai  controlli  al
 menzionato  regime sul prelievo di corresponsabilita' sui cereali, ha
 disposto che  l'ente  di  sviluppo  agricolo  non  dovesse  applicare
 direttamente le relative sanzioni, ma dovesse limitarsi a trasmettere
 agli uffici statali competenti un rapporto sulle infrazioni avvenute.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che  non spetta alla Regione Umbria applicare le sanzioni
 amministrative previste dall'art. 63 della legge
 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990), in relazione  alle
 infrazioni alla disciplina relativa al prelievo di corresponsabilita'
 sui  cereali,  stabilita dal regolamento n. 1097/88 del Consiglio CEE
 del 25 aprile 1988.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 8 febbraio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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